La previsione contenuta nel Regolamento di Ateneo secondo cui “al termine dei lavori dopo avere attribuito un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati meritevoli di chiamata in una scala comparativa di merito ovvero ex aequo”, implica la formazione di una graduatoria tale per cui, in caso di rinuncia alla presa di servizio del candidato vincitore, è necessario procedere al suo scorrimento.
Cons. Stato, Sez. VII, 4 novembre 2024, n. 8739
L’individuazione dei “meritevoli di chiamata” a opera della Commissione di concorso obbliga allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia alla presa di servizio del vincitore
N. 08739/2024REG.PROV.COLL.
N. 09222/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale OMISSIS, proposto dalla
Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C.da Registri di Giustizia;
contro
dott. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, OMISSIS.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. OMISSIS;
Vista la memoria difensiva dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il Cons. OMISSIS e udito per l’appellato l’avv. OMISSIS, in sostituzione degli avv.ti OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe l’Università della Calabria ha impugnato la sentenza del T.A.R. OMISSIS, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dr. OMISSIS contro la nota del 20 aprile 2022 con cui la predetta Università ha rigettato la sua istanza di “scorrimento” della “graduatoria” del concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare (S.S.D.) OMISSIS, indetto dall’Ateneo in parola con bando del 29 marzo 2021, nonché contro gli atti (verbale del Consiglio OMISSIS del 16 marzo 2022 e decreto rettorale del 1° giugno 2022) a mezzo dei quali l’Università ha provveduto a bandire un nuovo concorso per la copertura di tale posto.
2. In punto di fatto, il dott. OMISSIS ha partecipato al concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo “B” nel settore concorsuale OMISSIS, indetto dall’Università della OMISSIS per le esigenze del Dipartimento di OMISSIS. All’esito della selezione la Commissione ha pubblicato una lista con i nomi, stilati in ordine, dei candidati meritevoli di chiamata, in cui al primo posto era indicato il dott. OMISSIS e al secondo l’odierno appellato.
2.1. Con decreto del 15 novembre 2021 il Rettore ha dichiarato vincitore il OMISSIS, che però ha successivamente rinunciato alla presa di servizio. Venuto a sapere di detta rinuncia, il dott. OMISSIS presentava il 23 marzo 2022 all’Ateneo istanza di “scorrimento” della “graduatoria” dei meritevoli di chiamata stilata dalla Commissione, ma la sua istanza veniva respinta dall’Università con la nota del 20 aprile 2022 oggetto di impugnativa: in particolare, l’Università ha sostenuto che né il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, né il bando di concorso avessero previsto lo scorrimento di eventuali graduatorie in caso di mancata presa di servizio del vincitore.
2.2. Avverso tale diniego il dott. OMISSIS proponeva ricorso al T.A.R. Calabria, formulando istanza cautelare che veniva respinta dal primo giudice con ordinanza OMISSIS, ma accolta in grado di appello da questa Sezione con ordinanza n. OMISSIS.
2.3. Infine, con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava il nuovo bando emanato in data 1° giugno 2022 dall’Ateneo, che ha previsto la copertura di due posti di ricercatore di tipo “B” per il settore concorsuale OMISSIS.
2.4. Con la sentenza oggetto del presente appello il T.A.R.OMISSIS ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e pertanto ha annullato sia il provvedimento di rigetto della richiesta di scorrimento, sia il decreto rettorale con il quale è stata bandita la nuova selezione (quest’ultimo nei limiti dell’interesse del ricorrente e, dunque, con riferimento alla copertura di uno dei due posti di ricercatore messi a concorso).
2.5. In estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto che nel caso di specie la Commissione, applicando l’art. 9, comma 7, del Regolamento di Ateneo per la selezione dei ricercatori a tempo determinato (anche solo: “Regolamento”), abbia formato, sulla base dei giudizi e delle valutazioni dei candidati, una vera e propria graduatoria di merito, ordinata in senso decrescente, poi approvata dal Rettore con proprio decreto.
3. Nel gravame l’Ateneo appellante contesta le motivazioni e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in judicando, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di Ateneo per la selezione dei ricercatori a tempo determinato e degli artt. 10 e 11 del bando, violazione o falsa applicazione dei principi in tema di interpretazione, irragionevolezza e illogicità del costrutto motivazionale per travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
II) error in judicando, illegittimità della sentenza appellata per violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 117/2000 e della l. n. 240/2010, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà;
III) error in judicando, illegittimità della sentenza appellata sui capi nn. 19, 21, 22, 23 e 24 per difetto dei presupposti.
3.1. In sintesi, con il primo motivo l’Università contesta l’interpretazione che la sentenza ha fornito dell’art. 9, comma 7, del Regolamento, a tenor del quale “al termine dei lavori […]la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati meritevoli di chiamata in una scala comparativa di merito ovvero ex aequo”. A giudizio del T.A.R. detta disposizione depone nel senso della formazione di una graduatoria di merito, ma tale ricostruzione non troverebbe appigli, né sul piano letterale (poiché nel Regolamento non compare il termine “graduatoria”) né su quello logico-sistematico (poiché il riferimento ai “candidati meritevoli di chiamata” sarebbe da intendere nel senso che la meritevolezza dipenderebbe dal merito comparativo, cioè dalla maggiore bravura del vincitore che emergerebbe non dal punteggio più alto ottenuto, ma dal miglior confronto curriculare e complessivo con gli altri candidati). Ne seguirebbe che, in presenza di una procedura con metodo comparativo, la selezione non potrebbe che concludersi con l’individuazione del solo vincitore, senza spazio per idonei o per una graduatoria di merito. Del resto, l’erroneità della sentenza sotto il profilo in esame si coglierebbe anche dal fatto che nel caso di specie – al contrario di quanto affermato dal T.A.R. – la “graduatoria” stilata dalla Commissione non sarebbe stata approvata dal Rettore con un proprio decreto con valenza esterna.
3.2. Con il secondo motivo l’Ateneo lamenta che l’attuale normativa di cui al d.P.R. n. 117/2000 (di rango regolamentare) non contemplerebbe, per la procedura di selezione a ricercatore universitario, la redazione di una graduatoria di merito dei partecipanti al concorso: il Regolamento di Ateneo (e in particolare l’art. 9, comma 7, di questo) andrebbe, pertanto, letto e interpretato in conformità a tale normativa, non potendosi consentire che all’autonomia regolamentare delle Università sia attribuito il potere di introdurre norme che prevedano la formazione di graduatorie e lo scorrimento di esse, in contrasto con la ratio della disciplina statale, gerarchicamente sovraordinata.
3.3. Da ultimo, con il terzo motivo l’appellante si duole dell’erroneità anche dell’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il nuovo bando per la selezione di ricercatori a tempo determinato di tipo “B”, poiché la statuizione della sentenza che ha annullato in parte qua il predetto bando si fonderebbe sull’erroneo presupposto della sussistenza di una graduatoria concorsuale e del relativo diritto dell’appellato al suo scorrimento, in costanza della determinazione di espletamento di una nuova procedura concorsuale.
3.4. Si è costituito in giudizio il dott. OMISSIS, depositando di seguito memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del primo motivo di appello, nonché l’infondatezza degli altri due motivi.
3.5. All’udienza pubblica del 24 settembre 2024 il Collegio, udito il difensore presente della parte appellata, ha trattenuto la causa in decisione.
4. I motivi dell’appello, che è opportuno trattare congiuntamente viste le loro connessioni sul piano logico-giuridico, sono infondati.
4.1. In via prioritaria si osserva che, contrariamente a quanto sostiene l’Ateneo, nel caso di specie non si controverte su una richiesta di “scorrimento” in senso stretto. Ed infatti, ad onta dell’espressione utilizzata dallo stesso appellato nell’istanza del 23 marzo 2022 da lui presentata all’Università (v. all. 13 al ricorso di primo grado), dove si parla di “scorrimento della graduatoria”, il posto oggetto della sua richiesta era quello messo a concorso, rimasto scoperto per la rinuncia alla presa di servizio da parte del vincitore, e non uno aggiuntivo. In altre parole, l’appellato non ha chiesto all’Università di “coprire”, oltre a quello messo a concorso, altri posti divenuti medio tempore vacanti, attingendo alla graduatoria del concorso a cui ha partecipato, mediante lo scorrimento della stessa, anziché attraverso l’indizione di un nuovo concorso (scelta, quest’ultima, privilegiata dall’Ateneo). Ha chiesto, invece, che l’Università coprisse il posto messo a bando, non coperto dal vincitore, mediante la sua chiamata in servizio, quale candidato che nella lista dei “meritevoli di chiamata” stilata dalla Commissione è collocato in posizione immediatamente successiva a quella del predetto vincitore.
4.2. Ritiene il Collegio che tale osservazione sia dirimente, perché essa supera le argomentazioni dell’appello basate sull’impossibilità, alla luce della disciplina del d.P.R. n. 117/2000, di ammettere che le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari possano concludersi con la formazione di una graduatoria, la quale possa formare oggetto di successivo scorrimento (anche per la copertura dei posti che si rendessero via via vacanti nel corso della sua validità, secondo il noto insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 14 del 28 luglio 2011). Nel caso in esame, infatti, va ribadito che la presa di servizio da parte del dott. OMISSIS riguarderebbe il posto messo a concorso e non un altro, e sarebbe da lui fatta quale concorrente che, dopo la rinuncia del dott. OMISSIS, si trova al primo posto della lista dei “candidati meritevoli di chiamata” stilata dalla Commissione
5. In ogni caso, anche ad opinare diversamente, l’appello è infondato.
5.1. Va premesso al riguardo che in base all’art. 9, comma 7, del Regolamento (emanato con D.R. n. 1765 del 22 luglio 2011 e aggiornato con D.R. n. 1485 del 3 ottobre 2018) nelle procedure di selezione dei ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’art. 24 della l. n. 240/2010, “al termine dei lavori dopo avere attribuito un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati meritevoli di chiamata in una scala comparativa di merito ovvero ex aequo”.
5.2. Orbene, dai verbali della Commissione giudicatrice si evince con chiarezza che tale organo, al termine dei lavori, ha proceduto alla redazione di una vera e propria graduatoria, chiamandola con questo nome e elencando i candidati in un ordine decrescente di meritevolezza ai fini della chiamata: ed è evidente che dei suddetti elenco e ordine non vi sarebbe stato alcun bisogno ove si fosse trattato di scegliere unicamente un vincitore, come pretende l’appellante.
5.3. Nello specifico, si legge nel verbale n. 4 del 20 ottobre 2021 che la Commissione, al termine dei lavori, “passa a stilare la graduatoria richiesta ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo determinato dell’Università della Calabria”, provvedendo a tal fine a indicare i candidati meritevoli di chiamata in ordine descrescente, dal n. 1 (il dr. OMISSIS) al n. 2 (l’appellato dr. OMISSIS) al n. 3 (OMISSIS) e al n. 4 (dr. OMISSIS). Il significato di tali espressioni è inequivocabile e dimostra che la Commissione ha interpretato l’art. 9, comma 7, del Regolamento suindicato nel senso che esso le imponesse l’obbligo di stilare la graduatoria dei candidati in ordine decrescente, a partire dal primo classificato e fino all’ultimo.
5.4. Ma vi è di più: infatti, il decreto rettorale del 15 novembre 2021 che ha dichiarato vincitore della procedura il dott. OMISSIS (il quale, come si è detto, ha poi rinunciato), dopo avere affermato in premessa “visti i verbali della Commissione” e “constatata la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla medesima Commissione”, all’art. 1 ha stabilito che “sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva”. Dunque, è smentita per tabulas la tesi dell’Ateneo appellante che, anche se quella stilata dalla Commissione dovesse intendersi come graduatoria, essa sarebbe priva di efficacia esterna, perché non approvata dal Rettore: al contrario, il Rettore, con il decreto ora citato, ha espressamente approvato “gli atti relativi alla procedura selettiva”, tra cui è certamente inclusa la graduatoria stilata dalla Commissione. Inoltre, ha dichiarato che gli atti formati dalla Commissione sono regolari, dal ché si ricava un giudizio da parte del Rettore stesso di correttezza dell’operato della Commissione consistito nella redazione della graduatoria.
6. È dunque infondata la tesi dell’appellante dell’irrilevanza della stesura della graduatoria di merito da parte della Commissione, trattandosi di un organo che costituisce una mera articolazione interna dell’Ateneo: infatti, gli atti da essa redatti sono stati approvati dal Rettore, che ha così dato agli stessi efficacia esterna. Priva di pregio è poi la constatazione che sarebbe stato il medesimo dr. OMISSIS, a pag. 3 del ricorso di primo grado, ad affermare che il Rettore si è limitato a proclamare il vincitore senza approvare alcuna graduatoria, trattandosi di affermazione erronea in fatto.
6.1. Del resto, sotto il profilo letterale, sono vani i tentativi dell’Università di sostenere che la “scala comparativa di merito” prevista dall’art. 9, comma 7, del Regolamento sia un qualcosa di diverso da una graduatoria: le considerazioni formulate sul punto dalla sentenza appellata (paragg. 14-15) vanno senz’altro condivise.
6.2. Né è corretto sostenere, come si fa nell’appello, che le altre disposizioni del Regolamento non contemplano alcuna graduatoria, cosicché, dovendosi interpretare l’art. 9, comma 7, cit. alla luce di tali altre disposizioni, si dovrebbe escludere che la “scala comparativa di merito” da esso prevista sia equivalente a una graduatoria. In realtà, è lo stesso art. 9, comma 7, a precisare che la Commissione attribuisce “un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica” (cioè quelli che hanno superato la fase di valutazione preliminare di cui al precedente comma 5) ed è evidente che l’attribuzione di punteggi porti alla formazione di una lista di candidati ordinati secondo i punteggi ottenuti, la quale altro non è che la graduatoria.
6.3. Sul piano teleologico, inoltre, si è già sottolineata l’irragionevolezza della previsione di una lista di candidati “meritevoli di chiamata” elencati in ordine decrescente, ove si intenda procedere in via esclusiva all’individuazione del vincitore della selezione. Pertanto, sia che si aderisca all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che nell’interpretazione delle norme giuridiche assegna la preminenza al criterio dell’interpretazione letterale (Cass. civ., Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24165; v. altresì C.d.S., Sez. VII, 15 novembre 2023, n. 9797; Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 4918), sia che invece si aderisca al differente indirizzo, per cui l’art. 12 delle preleggi non privilegia l’interpretazione letterale, ma, con la formula “intenzione del legislatore”, impone di tenere conto dello spirito o ratio della norma da interpretare (cfr. Cass. civ., Sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32254; id., 4 aprile 2014, n. 7981; C.d.S., Sez. VII, 23 febbraio 2023, n. 1886; Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3233), le conclusioni non mutano: sia l’interpretazione letterale, sia quella teleologica dell’art. 9, comma 7, del Regolamento d’Ateneo, infatti, non confortano le tesi dell’appellante.
7. In conclusione, per tutte le ragioni esposte l’appello è nel suo complesso infondato e deve, perciò, essere respinto, dovendo la sentenza impugnata essere confermata.
8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’Università appellante e in favore dell’appellato nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Università appellante a rifondere all’appellato le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore