TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 14 novembre 2024, n. 913

La valutazione dell’attività didattica dei candidati deve avvenire attraverso una motivazione puntuale

Data Documento: 2024-11-14
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione dell’attività didattica dei candidati in termini di “affinità” o “parziale affinità” agli insegnamenti di titolarità relativi ai settori scientifico – disciplinari diversi da quello oggetto della procedura di chiamata, deve avvenire attraverso una motivazione puntuale.

Contenuto sentenza

N. 00913/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00277/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del Decreto n. OMISSIS (prot. n. OMISSIS), con il quale il Direttore del Dipartimento di OMISSIS dell’Università OMISSIS ha disposto di “approvare gli atti della Commissione Giudicatrice della procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il Settore concorsuale OMISSIS, Settore Scientifico Disciplinare OMISSIS, dai quali risulta vincitore il Prof. OMISSIS”;

– degli atti della Commissione Giudicatrice, contenuti nella nota prot. n. OMISSIS del 25.01.2023 (con cui sono stati trasmessi dal Direttore Generale dell’Università OMISSIS al Direttore del Dipartimento di OMISSIS) e costituiti dai verbali delle riunioni telematiche del 9.01.2023 (Verbale n. 1), 18.01.2023 (Verbale n. 2), 20.01.2023 (Verbale n. 3) e del 23.01.2023 (Verbale n. 4), nonché dalla Relazione Finale, dagli allegati e dalle dichiarazioni di conformità;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi tutti gli atti inerenti alla procedura e, ove occorra, i Decreti del Direttore del Dipartimento di OMISSIS n. OMISSIS del 09.11.2022, che ha riaperto la procedura di chiamata, e n. OMISSIS del 01.12.2022, che ha nominato la nuova Commissione;

– di tutti gli ulteriori atti, anche non noti alla ricorrente, con i quali sia stata formalizzata la chiamata del Dott. OMISSIS a professore di II fascia, ed in particolare, ove intervenuto, del provvedimento del Rettore dell’Università OMISSIS con il quale è stata decretata l’assunzione del Dott. OMISSIS in qualità di Professore di II fascia per OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS e del controinteressato OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con delibera n. OMISSIS del 7 giugno 2017 il Consiglio di Dipartimento ha indetto la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010, per la chiamata di un Professore di seconda fascia per il SSD OMISSIS, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il Settore Concorsuale OMISSIS.

All’esito di tale procedura è stato nominato quale vincitore il dott. OMISSIS.

A seguito di ricorso proposto dalla dott.ssa OMISSIS, ricercatrice partecipante alla predetta procedura, il Consiglio di Stato con sent. n. OMISSIS, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il verbale unico della procedura recante i giudizi della commissione e il provvedimento di approvazione degli atti e di chiamata del dott. OMISSIS disponendo, quale effetto conformativo, “…che l’Ateneo dovrà ripetere la valutazione comparativa dei due candidati, nel termine di tre mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, alla stregua dei criteri già fissati, ad opera di una commissione in diversa composizione, la quale dovrà motivare in modo accurato ed esaustivo le ragioni del giudizio che adotterà”.

In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, con decreto del Direttore di Dipartimento n. OMISSIS del 9/11/2022 è stata riaperta la procedura concorsuale e con successivo decreto del Direttore di Dipartimento n. OMISSIS del 1 dicembre 2022 è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice, la quale, sulla base dei giudizi riportati nel verbale, ha proposto per la chiamata il dott. OMISSIS.

Con decreto del Direttore del Dipartimento n. OMISSIS del 26.01.2023 sono stati quindi approvati gli atti della Commissione.

Avverso tali provvedimenti, la dott.ssa OMISSIS ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendo “in via principale, di annullare gli atti impugnati e accertare il diritto della ricorrente alla nomina a vincitrice della procedura comparativa in questione; in subordine, previo sempre l’annullamento degli atti impugnati, ordinare all’Università OMISSIS di rinnovare, attraverso la nomina di una nuova Commissione giudicatrice, la valutazione comparativa emendata dalle illegittimità sopra evidenziate”.

Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Bergamo e il controinteressato dott. OMISSIS resistendo al ricorso.

All’udienza pubblica del 17 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con unico motivo la ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 18 e 24 l. n. 240/2010, del D.M. 4 agosto 2011, n. 344, dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 240”, nonché per “eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà manifeste per contraddittorietà intrinseca, disparità di trattamento e irragionevolezza”. In particolare, la ricorrente contesta le valutazioni espresse dalla nuova Commissione articolando il motivo di ricorso in relazione ai tre elementi oggetto di giudizio: attività didattica, attività professionale e attività di ricerca.

Prima di esaminare le censure relative ai suddetti di tre ambiti di valutazione della Commissione giudicatrice, occorre premettere che il Consiglio di Stato, quale effetto conformativo della sentenza di annullamento, ha espressamente disposto che la valutazione comparativa tra i candidati avrebbe dovuto essere ripetuta sulla base dei criteri già fissati dalla Commissione, la quale aveva deciso “di avvalersi nella formulazione dei giudizi dei criteri e dei parametri per la valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica dei candidati individuati, previsti dal D.M. n. 344 del 4.08.2011 e dell’art. 18 della Legge 240/2010, nonché di quelli sanciti dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo soprarichiamato” (cfr. verbale unico del 2017, doc. 8 ricorrente).

Si tratta, in particolare, dei criteri previsti dal D.M. 4.08.2011 per la procedura di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di ricercatori universitari, quale è la procedura oggetto di causa (cfr. artt. 1 D.M. 4.08.2011, 24, comma 5 e 6, l. n. 240/2010).

2. Ciò premesso, per quanto riguarda la valutazione dell’attività didattica dei candidati, ritenuta equivalente dalla Commissione, la ricorrente, con una prima censura, lamenta la mancata specificazione dei criteri in base ai quali è stata attribuita l’”affinità” o la “parziale affinità” agli insegnamenti di titolarità dei candidati relativi ai settori scientifico – disciplinari diversi da quello oggetto della procedura di chiamata.

La censura è fondata sotto il profilo della carenza di motivazione.

Negli atti di gara infatti non risultano esplicitati i criteri in base ai quali è stata effettuata la qualificazione di un settore come “affine” o “parzialmente affine” a quello oggetto della procedura.

Solamente nelle controdeduzioni al ricorso depositate in giudizio la Commissione sostiene che l’”affinità” tra settori sarebbe prevista espressamente dall’allegato “D” del D.M. 4.10.2000, in base al quale il settore “OMISSIS” – nel cui ambito la ricorrente ha svolto l’attività didattica più risalente (10 anni) – non risulterebbe affine a nessun altro settore, a differenza del settore OMISSIS di afferenza del controinteressato che sarebbe affine al settore OMISSIS oggetto della procedura.

Ad avviso del Collegio, il riferimento all’allegato “D” del D.M. 4.10.2000 non risulta direttamente applicabile al caso di specie e non esime, di conseguenza, la Commissione dall’obbligo di una motivazione specifica negli atti di gara sull’affinità tra i settori scientifico – disciplinari in cui hanno svolto gli insegnamenti i candidati e quello oggetto della procedura di gara.

Ed invero, l’art. 1 del predetto decreto ministeriale specifica che le affinità tra i settori scientifico -disciplinari sono previste “Ai soli fini ed effetti di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117…”, ovvero ai fini dell’individuazione dei professori designabili quali componenti delle “commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario”.

Tale espressa delimitazione dell’ambito di applicazione della normativa richiamata, se non esclude la possibilità per la Commissione di tenere in considerazione le indicazioni dalla stessa ricavabili, richiede però una valutazione del caso concreto e una motivazione adeguata, non potendo essere applicati in modo automatico i criteri di affinità tra settori previsti espressamente (e solamente) per una finalità diversa (la composizione delle commissioni giudicatrici) rispetto a quella della valutazione della pertinenza degli insegnamenti dei candidati.

Una specifica motivazione risultava a maggior ragione necessaria nel caso di specie, considerato che, come emerge dagli atti di causa, la ricorrente ha ottenuto con provvedimento del 14.05.2013 della stessa Università resistente il passaggio di inquadramento dal settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare OMISSIS al settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare OMISSIS. In particolare, nelle premesse di tale provvedimento si legge: “Vista la delibera del Senato Accademico del 26.03.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Ateneo sopra citato, ha espresso parere favorevole all’affinità tra i due settori scientifico-disciplinari e concorsuali…”.

Sul punto, l’Ateneo non fornisce una spiegazione dell’apparente incoerenza tra il precedente provvedimento di passaggio di inquadramento, fondato sull’affinità tra i settori scientifico – disciplinari sopra indicati, e la non riconosciuta “affinità” degli insegnamenti svolti in passato dalla ricorrente nel settore di originaria afferenza.

Inoltre, risulta un’incongruenza tra l’affermazione contenuta nelle controdeduzioni della Commissione depositate in giudizio secondo la quale non vi sarebbe alcuna affinità tra il settore OMISSIS e il settore OMISSIS e quanto è stato indicato nel giudizio espresso sulla ricorrente, nella parte relativa all’attività didattica, laddove si parla di settore “parzialmente affine”. La stessa dizione, peraltro, viene utilizzata anche nella scheda riassuntiva allegata ai verbali contenenti i giudizi della Commissione, nella quale, in relazione agli insegnamenti più risalenti (dal 2004/2005) e relativi al settore OMISSIS si indica alla voce “Pertinenza” la dizione “Parz. affine”.

Dalle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi fondata la censura di difetto di motivazione sollevata dalla ricorrente con riguardo ai criteri di qualificazione dell’affinità tra i settori scientifico – disciplinari, fermo restando il riesercizio del potere dell’Amministrazione nella successiva attività di rivalutazione.

3. Con una seconda censura, la ricorrente lamenta l’incongruenza della valutazione dell’attività didattica rispetto alle risultanze degli atti di gara e di quelli prodotti in giudizio.

Da un lato, la ricorrente sostiene che la Commissione le avrebbe erroneamente attribuito solamente 5 insegnamenti congruenti con il SSD OMISSIS, in contrasto con l’indicazione contenuta nella “scheda riassuntiva” allegata ai verbali dalla quale risulterebbero invece 13 insegnamenti congruenti con tale settore scientifico – disciplinare. Dall’altro lato, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe errato nel valutare che l’attività didattica del controinteressato congruente al SSD OMISSIS consisterebbe in due insegnamenti su 8 incarichi di docenza (25%), dovendo ritenersi l’insegnamento di “OMISSIS” presso la Scuola di Specializzazione non “congruente” ma solamente “affine”, come sarebbe indicato dalla stessa Scuola nella tabella degli insegnamenti prodotta in giudizio (doc. 13 ricorrente).

Le censure risultano fondate sotto il profilo della carenza di motivazione e dell’eccesso di potere nei termini che seguono.

Nella “scheda riassuntiva” allegata ai verbali risultano in effetti indicati 13 insegnamenti con l’indicazione “Congruente” alla voce “Pertinenza” di cui è stata titolare la ricorrente, e non 5 come riconosciuti dalla Commissione nel giudizio riportato nel verbale. Sul punto, né l’Amministrazione né il controinteressato hanno replicato in modo specifico fornendo una spiegazione di tale, quantomeno apparente, incongruenza.

Il Collegio deve rilevare che, in base a quanto indicato nella citata “scheda riassuntiva”, gli insegnamenti di cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione risultano avere il medesimo “Titolo” e risultano essere stati svolti presso diverse Scuole di Specializzazione o presso diversi Corsi di Laurea, e che tale circostanza potrebbe in astratto incidere sul peso complessivo da attribuire a tale attività didattica. Tuttavia, in assenza di specifici criteri normativi sulla valutazione di più insegnamenti aventi il medesimo oggetto tenuti presso diverse Scuole di Specializzazione o diversi Corsi di Laurea (l’art. 3, comma 1, lett. a, D.M. 4.08.2011 fa infatti riferimento solamente al “numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi”), negli atti di gara impugnati non risulta in alcun modo esplicitato il motivo per il quale tali insegnamenti, pur indicati nella “scheda riassuntiva” della candidata allegata al verbale, non siano stati valutati. Tale apparente contraddizione tra gli atti di gara avrebbe dovuto essere oggetto di specifica motivazione, non essendo in alcun modo evincibile dai predetti atti l’iter logico seguito dalla Commissione né essendo stati forniti nel presente giudizio elementi volti a chiarire tale aspetto.

Sotto altro profilo, le censure sollevate dalla ricorrente fanno emergere un ulteriore aspetto di incongruenza negli atti di gara e di difetto di motivazione.

La Commissione nel giudizio espresso ha considerato per il controinteressato la titolarità di due insegnamenti congruenti con il SSD oggetto della procedura. In particolare, dalla “scheda riassuntiva” allegata ai verbali risultano due insegnamenti del controinteressato, definiti come “Congruenti” alla voce “Pertinenza” della relativa tabella, ovvero “OMISSIS” presso la Scuola di Specializzazione a.a. 2010/2011 – a.a. 2016/2017 e “OMISSIS a.a. 2016/2017 – 2017/2018.

Tuttavia, come rilevato nel ricorso, l’insegnamento relativo alla Scuola di specializzazione parrebbe essere considerato da quest’ultima, sulla base della tabella dei corsi di insegnamento prodotta dalla ricorrente (doc. 13), riferito al SSD OMISSIS e non al SSD OMISSIS, con la conseguenza che, in base a tale qualificazione, il predetto insegnamento non dovrebbe essere considerato “Congruente” ma solo “Affine”.

Anche sotto tale profilo, pertanto, considerato che né l’Università né il controinteressato hanno replicato in modo specifico fornendo una spiegazione a tale incongruenza, deve ritenersi sussistente il vizio di eccesso di potere e di difetto di motivazione, fermo restando il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente nella successiva attività di rivalutazione.

Peraltro, i vizi sopra riscontrati in ordine alla motivazione della valutazione dell’attività didattica dei candidati non risultano superati neanche alla luce delle controdeduzioni della Commissione giudicatrice depositate dall’Ateneo.

In primo luogo, la Commissione in sede di controdeduzioni afferma di avere “posto l’accento in fase riassuntiva sugli insegnamenti tenuti nei Corsi di Laurea Magistrali e Triennali”, maggiormente significativi in termini di impegno didattico rispetto a quelli tenuti presso le Scuole di Specializzazione.

Tale affermazione, tuttavia, non trova una corrispondenza negli atti di gara in quanto nella quantificazione degli insegnamenti “Congruenti” che è stata effettuata per entrambi i candidati nel giudizio espresso nel verbale risulta, sulla base dei dati riportati nelle tabelle allegate, che la Commissione abbia preso in considerazione sia gli insegnamenti presso i Corsi di Laurea sia gli insegnamenti presso le Scuole di Specializzazione. In ogni caso, non viene esplicitato in che modo il criterio “preferenziale” sopra indicato abbia inciso sul giudizio comparativo tra i candidati relativo all’attività didattica.

In secondo luogo, sempre in sede di controdeduzioni la Commissione ha affermato che la maggiore percentuale di congruenza dei corsi tenuti dalla ricorrente nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura risulterebbe compensata dalla circostanza che il controinteressato avrebbe un’”anzianità di titolarità dell’insegnamento” superiore di 7 anni (dall’a.a. 2004/2005) rispetto alla ricorrente (dall’a.a. 2011/2012).

Anche tali considerazioni – oltre a costituire un’inammissibile integrazione in sede giudiziale della motivazione considerato che negli atti di gara non risultano espresse le suddette valutazioni sull’anzianità della titolarità dell’insegnamento – non chiariscono né superano il deficit motivazione del giudizio riportato nel verbale sull’attività didattica dei candidati.

Al riguardo, si deve infatti rilevare, da un lato, che la differenza di 7 anni tra i due candidati ravvisata nelle controdeduzioni sembra, almeno prima facie, porsi in contrasto con la descrizione dell’attività didattica contenuta nei giudizi espressi in sede di gara, nei quali la Commissione afferma che per entrambi i candidati tale attività è stata “continuativa a partire dal 2004”, e dall’altro, che non sono stati chiariti i criteri di calcolo dell’”anzianità didattica” dei candidati, sui quali incide inevitabilmente la sopra ravvisata carenza di motivazione relativa ai criteri di individuazione delle affinità tra i diversi settori scientifico – disciplinari (cfr. supra punto 2 della motivazione).

Inoltre, mentre sulla quantificazione del numero di insegnamenti la Commissione negli atti di gara attribuisce rilievo alla congruenza degli stessi con il settore oggetto della procedura, nel valorizzare in sede di controdeduzioni l’anzianità della titolarità dell’insegnamento non distingue tra materie congruenti e materie affini, senza fornire alcuna spiegazione di tale differente impostazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve conclusivamente ritenere che la valutazione comparativa dei candidati sull’attività didattica risulti viziata da difetto di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà nei termini sopra illustrati, fermo restando il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente nella successiva attività di rivalutazione.

4. Con riferimento alla valutazione dell’attività professionale dei candidati, ritenuta equiparabile dalla Commissione, la ricorrente lamenta che quest’ultima avrebbe erroneamente valutato come “sovrapponibile” l’attività clinica dalla stessa svolta rispetto all’attività clinica svolta dal controinteressato.

Al riguardo, occorre in via preliminare esaminare l’eccezione di giudicato sollevata dal controinteressato, secondo il quale le sopra riferite censure formulate dalla ricorrente sarebbero state già respinte (per difetto di rilevanza e di interesse) dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato gli atti della procedura e alla quale ha fatto seguito la rivalutazione della Commissione oggetto del presente giudizio.

L’eccezione deve ritenersi infondata.

Le censure sollevate dalla ricorrente nel presente giudizio, infatti, hanno ad oggetto atti e provvedimenti diversi da quelli oggetto del precedente giudizio conclusosi con l’annullamento degli atti della originaria Commissione, con la conseguenza che le stesse non possono ritenersi essere state già valutate e respinte nel precedente giudizio, ovvero in un momento in cui gli atti avversi i quali sono rivolte non erano ancora stati emessi. Ed invero, a seguito dell’annullamento degli atti della procedura disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato, la Commissione ha effettuato in diversa composizione una nuova valutazione comparativa dei candidati, anche in relazione all’attività professionale, all’esito della quale ha individuato quale vincitore il controinteressato, ed è su tale nuova valutazione che si appuntano le censure sollevate dalla ricorrente nel presente giudizio.

Del resto, diversamente opinando, si precluderebbe il diritto di difesa di quest’ultima di contestare una parte della nuova valutazione della Commissione necessariamente incidente sul nuovo provvedimento conclusivo della procedura.

Superata l’eccezione preliminare, si deve passare ad esaminare il merito delle censure sollevate dalla ricorrente.

5. Con una prima censura, la ricorrente afferma che l’attività di analisi clinica dalla stessa svolta sarebbe stata più rilevante rispetto a quella del controinteressato e che pertanto la Commissione non avrebbe potuto ritenerle equiparabili.

La censura è infondata.

Ad avviso del Collegio, non rientrando tra gli specifici criteri espressamente previsti dal D.M. 4.08.2011 (concernenti l’attività didattica e di ricerca scientifica), la Commissione non era obbligata a valutare nel dettaglio la quantità e la difficoltà dell’attività clinica svolta, potendosi anche limitare a valutare in generale le caratteristiche professionali dei candidati relative al ruolo di Dirigente Medico/Biologo.

Inoltre, le contestazioni sollevate dalla ricorrente sulla valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività di analisi clinica svolta dai due candidati, anche alla luce delle difese svolte dal controinteressato, attengono al merito della valutazione tecnica riservata alla Commissione non evidenziando vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza di quest’ultima.

6. Con una seconda censura, la ricorrente sostiene che, mentre la sua attività clinica dal 2010 è stata sempre svolta nel settore oggetto della procedura (OMISSIS), quella svolta dal controinteressato non sarebbe congruente al predetto settore in relazione al periodo dal 2007 al 2015 durante il quale ha svolto l’attività clinica presso la Radiofarmacia dell’U.O. di Medicina Nucleare.

La censura risulta fondata sotto il profilo del difetto di motivazione in quanto risulta un’incongruenza tra quanto indicato nella tabella allegata ai verbali, espressamente richiamata nel giudizio finale, e quanto riportato nel giudizio del controinteressato. Ed infatti, mentre nella tabella (“scheda riassuntiva”) l’attività clinica del controinteressato relativa al periodo dal 2007 al 2015 viene considerata come “Affine” alla voce “Pertinenza”, nel giudizio espresso nel verbale si afferma che il candidato ha svolto un’attività lavorativa congruente con il settore da 13 anni, al pari di quanto indicato nel giudizio della ricorrente.

Sotto tale profilo, pertanto, gli atti impugnati risultano viziati per eccesso di potere e difetto di motivazione, fermo restando il riesercizio del potere dell’Amministrazione nella successiva attività di rivalutazione.

7. Con riferimento alla valutazione dell’attività di ricerca, la ricorrente, con una prima censura, contesta la valutazione delle pubblicazioni scientifiche affermando che la stessa sarebbe stata effettuata in modo solo “quantitativo” e non sarebbe stato quindi applicato il criterio previsto all’art. 4, comma 3, lett. a) D.M. 4.08.2011 (“originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione”).

La censura è fondata nei termini che seguono.

La norma citata prevede espressamente che nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale le Università si avvalgono “anche” degli indici bibliometrici, l’utilizzo dei quali pertanto, se costituisce senz’altro un importante e significativo elemento per la valutazione dell’impatto, della rilevanza e della diffusione all’interno della comunità scientifica delle pubblicazioni, non può tuttavia esaurire la valutazione della Commissione su queste ultime, essendo necessario che ai predetti indici venga affiancato un giudizio in concreto sull’”originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione”.

Al riguardo, si devono richiamare i principi espressi dal Consiglio di Stato (i quali, sebbene enunciati con riguardo alla disciplina di cui all’art. 4 d.p.r. n. 117/2000, relativa al reclutamento dei professori universitari ai sensi dell’abrogato art. 1 l. n. 210/1998, devono ritenersi applicabili anche in relazione ai criteri di cui all’art. 4 D.M. 4.08.2011, sostanzialmente analoghi, per quanto di interesse, salva la specificazione in quest’ultimo degli indici bibliometrici che possono essere applicati): “Orbene, questa Sezione (es. Cons. Stato, VI, 7 aprile 2010, n. 1970) ha già avuto modo di rilevare riguardo all’art. 4, comma 2, d.P.R. n.117 del 2000 che nei concorsi a docente universitario l’impact factor (cioè il numero di citazioni che una certa pubblicazione ha avuto su riviste in un determinato arco temporale) non è criterio vincolante per misurare l’originalità scientifica della pubblicazione che è rimessa alla diretta valutazione della commissione. La detta norma, infatti, nel richiamare i parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati, “riconosciuti in ambito scientifico internazionale”, cui è ascrivibile l’impact factor, prevede solo che a tali criteri la commissione fa “anche” ricorso “ove possibile”. Non solo: tale possibile criterio non può prevalere su quello dell’originalità scientifica delle pubblicazioni, perché il criterio dell’originalità e innovatività della produzione scientifica è individuato dall’art. 4 stesso come prioritario (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364) e l’impact factor non è, di per sé, indice di originalità scientifica (Cons. Stato, VI, 28 gennaio 2009, n. 487; 2 marzo 2007, n. 1063). L’originalità della pubblicazione, si aggiunge qui, consiste del resto nella non ripetizione dei contenuti da altri o da altre fonti: e non si vede come possa il fattore di impatto di ciò dare conto. Analogamente è per l’innovatività, che va riferita al positivo ampliamento di conoscenza scientifica e di riflessione offerto dai risultati delle ricerche svolte. Anche questa è una valutazione che non ha a che fare con la rilevazione in questione. Il giudizio su originalità e innovatività della produzione scientifica dunque compete al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice. Non può essere oggetto di rinvio alle rilevazioni statistiche, per quanto modulate, della citazione negli scritti della comunità scientifica di riferimento presi in considerazione: il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi. Diversamente, la commissione verrebbe spogliata di un suo stretto compito, di esercizio della sua discrezionalità tecnica, che verrebbe rimesso a una rilevazione estranea al procedimento e ai suoi centri di imputazione e di responsabilità pubbliche” (Cons. di Stato, sent. n. 1724/2014, cfr. anche Tar Sardegna, sent. n. 3/2024).

Nel caso di specie, la Commissione ha indicato nel verbale solamente i dati ricavabili dagli indicatori bibliometrici, ma non ha espresso alcun giudizio diretto sull’originalità e l’innovatività della produzione scientifica dei candidati. Ciò peraltro, viene espressamente ammesso dalla Commissione nelle controdeduzioni, nelle quali si afferma che “…al fine di eliminare ogni possibile valutazione soggettiva da parte dei membri della Commissione, ci si avvale per valutare in modo oggettivo la qualità delle pubblicazioni scientifiche e il contributo dei candidati alle stesse (come richiesto dall’art. 4, comma 3, lett. a), b), c), d) del D.M. n. 344 del 4.08.2011) di una serie di internazionalmente riconosciuti indicatori bibliometrici”.

8. Con una seconda censura riguardante l’attività di ricerca, la ricorrente contesta la valutazione dei progetti di ricerca da parte della Commissione affermando che i progetti del controinteressato realizzati con i c.d. “Contributi ex 60%” non rientrerebbero nell’ambito del criterio di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), D.M. 4.08.2011 (“organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi”), in quanto non avrebbero rilevanza nazionale o internazionale, ma esclusivamente locale derivando da finanziamenti interni dell’Ateneo.

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, la valutazione di tali progetti inciderebbe sulla valutazione comparativa tra i candidati in quanto “Sottraendo i Progetti “Contributo ex 60%” al totale di quelli riportati nell’allegato n. 2, il Dott. Biasiotto risulta aver partecipato a 13 Progetti di ricerca (non 25), e solo in 2 (non 12) casi come Responsabile Scientifico (15,4%, non 60%)” (pag. 23 del ricorso).

La censura è parzialmente fondata nei termini di seguito indicati.

A fondamento della censura, la ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale in base al quale i progetti “Contributo ex 60%” non possono essere considerati ai fini della valutazione dei titoli per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (cfr. Tar Lazio, sent. n. 224/2020).

Tali principi, ad avviso del Collegio, non sono direttamente applicabili nella fattispecie oggetto di causa.

In disparte la considerazione per la quale la dizione prevista dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.M. 4.08.2011 (“gruppi di ricerca nazionali e internazionali”) è solo in parte sovrapponibile a quella dell’allegato A n. 3 D.M. n. 120/2016 (“gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”) di cui ha fatto applicazione la giurisprudenza sopra citata, si deve in ogni caso rilevare che la procedura di abilitazione nazionale ha caratteristiche diverse da quella oggetto di causa ed è proprio sulla base di tali caratteristiche che la tale giurisprudenza ha argomentato l’interpretazione che esclude dai progetti di ricerca oggetto di valutazione quelli c.d. “Contributo ex 60%” in quanto finanziati solamente a livello locale.

Le considerazioni svolte per l’abilitazione scientifica nazionale non possono tuttavia essere riproposte allo stesso modo per la procedura di cui in oggetto, trattandosi, a differenza della prima, di una procedura comparativa, nell’ambito della quale non è irragionevole che sia valutata anche l’attività di ricerca che è stata oggetto di finanziamenti solo locali da parte dell’Ateneo.

Le peculiari caratteristiche di tali progetti c.d. “Contributo ex 60%” devono però essere prese in considerazione nell’ambito del giudizio sull’attività di ricerca svolta, con la conseguenza che la valutazione comparativa tra i candidati non può tenere conto solamente del dato numerico dei progetti ma deve necessariamente considerare anche il “peso” degli stessi in relazione alla loro tipologia.

Nel caso di specie, tale aspetto non è stato oggetto di motivazione negli atti di gara, né risulta chiarito nelle controdeduzioni depositate in giudizio nelle quali la Commissione afferma che il criterio di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), D.M. 4.08.2011 “…si riferisce alla direzione, nel ruolo di group leader/coordinatore di collaboratori all’interno di gruppi di lavoro in Italia e all’estero e NON alla realizzazione di attività progettuale (si veda anche l’art. 2, del D.M. 243 del 25.05.2011)”.

Ed invero, la Commissione, da un lato, afferma che la valutazione dei progetti di ricerca non rientrerebbe nell’ambito del criterio di cui al citato art. 4, comma 1, lett. a) D.M. 4.08.2011 (“organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi”), e dall’altro lato, però, non specifica in quale altro criterio indicato nella predetta norma rientrerebbe tale componente dell’attività di ricerca che è stata comunque oggetto di valutazione negli atti di gara.

9. Sempre con riferimento alla valutazione dell’attività di ricerca, con una terza censura, la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Commissione, accanto al numero complessivo delle pubblicazioni, del numero di quelle nelle quali i candidati hanno rivestito un ruolo preminente (primo e/o ultimo e/o autore corrispondente). In particolare, la ricorrente afferma che, se la differenza di pubblicazioni tra i candidati è rilevante se si guarda il numero complessivo (36 per la ricorrente e 71 per il controinteressato), tale differenza sarebbe molto attenuata con riguardo alle pubblicazioni in cui i candidati hanno svolto un ruolo preminente (che risulterebbero 13 per la ricorrente e 16 per il controinteressato).

Anche tale censura risulta fondata sotto il profilo del difetto di motivazione.

Sul punto, si deve infatti rilevare che la Commissione, mentre nella parte descrittiva dell’attività dei candidati cita il dato relativo al ruolo rivestito dai candidati nelle singole pubblicazioni, nella parte “valutativa comparativa” fa riferimento solamente alla differenza tra le pubblicazioni complessive dei due candidati, senza quindi motivare in che termini è stato considerato questo aspetto del ruolo preminente nelle pubblicazioni, pur riportato nella parte descrittiva dei giudizi.

10. Con una quarta censura relativa alla valutazione dell’attività di ricerca, la ricorrente denuncia la mancata considerazione dei premi internazionali che ha conseguito.

Anche tale censura deve ritenersi fondata sotto il profilo del difetto di adeguata motivazione.

Negli atti di gara non viene infatti riportato il giudizio comparativo relativo ai premi conseguiti. In particolare, nel verbale vengono citati i premi conseguiti dalla ricorrente nella “parte descrittiva” della sua attività, ma poi non vengono presi in considerazione nei punti da 1 a 5 che riguardano la parte “valutativa e comparativa” dell’attività di ricerca, senza che sia fornita una motivazione sul punto.

Tale omissione evidenzia una carenza di motivazione considerato che l’art. 4, comma 1, lett. d), d.m. 4.08.2011 prevede espressamente tra i criteri di valutazione dell’attività di ricerca il “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”.

Con riferimento poi alla considerazione contenuta nelle controdeduzioni della Commissione depositate in giudizio secondo la quale tali premi non compenserebbero la prevalenza del controinteressato in termini di ricerca scientifica, si deve rilevare che la stessa, oltre a costituire un’inammissibile integrazione in sede giudiziale della motivazione, non esplicita in ogni caso le ragioni di tale conclusione.

11. Con una quinta censura la ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’attività di formazione e ricerca presso Istituti nazionali ed esteri, rilevando come invece il controinteressato non avrebbe alcuna esperienza al di fuori dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

La censura è infondata.

L’esperienza presso Istituti nazionali ed esteri (relativa agli anni 1998-2002) è stata indicata nei “Titoli” della scheda riassuntiva della ricorrente e considerata nella valutazione complessiva del percorso professionale relativo al ruolo di ricercatrice della stessa.

Ciò posto, la circostanza di avere svolto l’attività di ricercatore presso Istituti nazionali o esteri diversi rispetto a quello che ha bandito la procedura non costituisce uno specifico criterio di valutazione dell’attività di ricerca svolta dai candidati, non rientrando tra quelli previsti dall’art. 4 D.M. 4.08.2011. Non può pertanto ritenersi viziata la valutazione espressa dalla Commissione per non avere evidenziato tale aspetto nella parte “valutativa e comparativa” del giudizio relativo all’attività di ricerca.

12. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Università resistente a ripetere, nel termine di tre mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la valutazione comparativa dei candidati ad opera di una Commissione in diversa composizione, la quale, tenuto conto dei rilievi e dei principi espressi nella presente sentenza, dovrà fornire un’adeguata motivazione del giudizio che adotterà sulla base dei criteri già fissati dall’originaria Commissione.

13. La particolare complessità delle questioni trattate e la peculiarità della vicenda di causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati secondo quanto indicato in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 14 novembre 2024