TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 settembre 2015, n. 11364

Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento – Accademie belle arti

Data Documento: 2015-09-23
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 2 D.M. 30 giugno 2014, n. 526 si pone in palese contrasto con l’art. 2, comma 1, legge 21 dicembre 1999, n. 508 e con l’ art. 2bis, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, in quanto – nel fissare il requisito di ammissione alla procedura selettiva – invece di fare richiamo per relationem a tutte le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale richiamate dal suddetto art. 2bis, ha fatto riferimento al “personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002…”, per tale via escludendo dalla procedura i docenti precari che avevano prestato periodi di insegnamento presso le Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

L’art. 2, comma 4, legge 21 dicembre 1999, n. 508 equipara le Accademie di belle arti alle università riconoscendo loro – quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale – la potestà di rilasciare, al termine dei corsi di formazione, diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, risultando i suddetti diplomi equipollenti ex lege alla laurea.

Contenuto sentenza

N. 11364/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13636/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13636 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Fontana, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Cosseria, 2; 
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, l’Accademia delle Belle Arti di Foggia e l’Accademia delle Belle Arti di Roma; 
per l’annullamento
– del decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, in parte qua, con il quale è stata disciplinata la costituzione delle graduatorie nazionali ed emanato il bando per la formazione della graduatoria nazionale per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), prevista dall’art. 19, comma 2 della legge 128/13, nella parte in cui autorizza i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie;
– del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 747, che ha previsto la proroga del termine per la pubblicazione delle graduatorie nazionali provvisorie DM n. 526 del 30.6.2014;
– dei provvedimenti con cui l’amministrazione non prende atto dei titoli dichiarati;
– di tutti gli atti generali di estremi sconosciuti attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione del procedimento anche relativamente alla presentazione della domanda online, limitandone la utilizzazione e definendone la gestione nella parte in cui ha portato alla mancata valutazione dei titoli;
– degli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di esclusione, compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli;
e per la condanna
della P.A. alla acquisizione di tutti i pareri obbligatori, per il riesame della posizione del ricorrente;
e sui motivi aggiunti depositati l’8 gennaio 2015.
per l’annullamento
– del decreto emanato il 28.10.2014 dal Miur — Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, di pubblicazione delle graduatorie nazionali di cui al D.M. 526 del 30.6.2014 nonché del successivo decreto del 28.11.2014 di rettifica delle graduatorie nazionali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo determinato approvate con decreto direttoriale 28 ottobre 2014 n. 3373;
– dell’avviso emanato il 28.11.2014 avente per oggetto “anno accademico 201412015. Scelta delle sedi ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato — graduatorie nazionali legge 12812013 art. 19, comma 2 — decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526 nella parte in cui non ha consentito al ricorrente di procedere alla scelta delle sedi mediante la procedura on line utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma informatica; delle graduatorie nazionali pubblicate con i decreti già sopra richiamati nonché delle graduatorie nazionali relative al settore ABAV 11 — Decorazione e ABAV 12 — Tecniche per la decorazione, nella parte in cui non include il ricorrente;
– dei provvedimenti emanati dall’Accademia di Belle Arti di Foggia e di Roma nonché dal Miur di esclusione del ricorrente dalle suddette graduatorie;
– dell’art. 2, co. 1 e 4, co. 1 del D1VI. N. 526/2014 nella parte in cui escludono il ricorrente dalla suddetta procedura; nonché dei provvedimenti di estremi sconosciuti con cui l’amministrazione non prende atto di tutti i titoli dichiarati ed omette di valutarli;
– di tutti gli atti generali di estremi sconosciuti attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione del procedimento anche relativamente alla presentazione della domanda ma-Me, limitandone la utilizzazione e definendone la gestione nella parte in citi ha portato alla mancata valutazione dei titoli;
– di tutti gli atti connessi e collegati, antecedenti o conseguenti;
e per l’obbligo a provvedere della P.A. alla acquisizione di tutti i pareri obbligatori, per il riesame della posizione di chi ricorre;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dell’Università dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, ha disciplinato la costituzione delle graduatorie nazionali ed emanato il bando per la formazione della graduatoria nazionale per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), prevista dall’art. 19, comma 2 della Legge 128/13.
L’istante premette di aver prestato servizio, a seguito di concorso selettivo, presso l’Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova, legalmente riconosciuta con contratto a tempo determinato per il settore ABAV 11 per il periodo dal 20.10.2011 al 30.06.2012 per un numero di 253 ore nonché, sempre per il medesimo settore, con due contratti di prestazione d’opera rispettivamente dal 18.10.2012 al 30.6.2013 per 280 ore e dal 24.10.2013 al 30.6.2014 per 280 ore. Precisa, inoltre, relativamente al settore ABAV 03 – materia di disegno, di aver prestato servizio nei seguenti periodi: dal 21.10.2008 al 30.6.2009 per 162 ore; dal 29.10.2009 al 30.6.2010 per 156 ore; dal 26.10.2010 al 30.6.2011 per 162 ore.
Il ricorrente ha chiesto di essere inserito nelle graduatorie nazionali per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) presso le seguenti Accademie:
– Accademia delle Belle Arti di Foggia relativamente al settore ABAV 12 – materia “Tecniche della Decorazione”;
– Accademia delle Berte Arti di Roma relativamente al settore ABAV 11 – materia “Decorazione I° fascia”;
– settore ABAV 03 per la materia “Disegno”.
Con la legge di Riforma 508/1999 e il D.M. 268/2002 il titolo rilasciato dall’Accademia viene equiparato ai diplomi di laurea di primo livello dell’Università.
Al fine di consentire le procedure di assunzione per l’avvio dell’anno accademico, in assenza del Regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è stato emanato il Decreto Ministeriale impugnato.
Con il ricorso in esame il ricorrente, dopo essersi soffermata sui presupposti che consentirebbero di affermare la giurisdizione di questo Tribunale, ha dedotto i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione della L. n. 508/1999, del D.L. n. 97 del 2004 convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; della L. n.241/1990; dei principi fondamentali in materia di pubblico concorso e accesso al pubblico impiego. Dei principi fondamentali dell’ordinamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità. Disparità di trattamento. Carenza di motivazione e istruttoria.
L’art. 2 del D.M. n. 526/2014 non sarebbe conforme ai principi contenuti negli art. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la mancata considerazione del servizio prestato dal ricorrente presso l’Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova, legalmente riconosciuta, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quei docenti che hanno prestato servizio nelle Accademie Statali.
Il decreto in questione penalizzerebbe ingiustamente i docenti che hanno prestato servizio presso le Accademie storiche che sono tenute ad osservare le norme primarie sia con riferimento all’attività formativa e didattica sia relativamente al conferimento degli incarichi in favore dei docenti.
Dall’art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (rubricato “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale”) si evincerebbe che le Accademie di belle arti fanno parte del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le Accademie legalmente riconosciute sarebbero realtà formative equipollenti a quelle statali, riconosciute secondo un preciso procedimento, capaci per questo di rilasciare titoli di studio di piena efficacia legale.
L’art. 2 del D.M. 526/2014, in combinato disposto con la modalità di presentazione della domanda di cui agli articoli 4 e 5, si porrebbe in contrasto con le fonti di rango primario, in quanto nel fissare il requisito di ammissione alla graduatoria e nel disciplinare la modalità di presentazione della domanda, non è richiamato il servizio prestato dal personale precario presso le Accademie di belle arti, limitandosi a riconoscere soltanto la validità del servizio prestato presso i Conservatori, Accademie Statali e istituti pareggiati.
Sarebbe stato, quindi, violato l’art. 97 della Costituzione, non essendo giustificabile la scelta del Ministero di consentire soltanto ad una categoria di docenti, la possibilità di ottenere l’inserimento nella graduatorie nazionali;
2) Violazione della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione avrebbe violato i principi espressi dalla l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni non avendo consentito il contraddittorio con il ricorrente e non avendo motivato l’esclusione dalla graduatoria;
3) Violazione e falsa applicazione della L. n. 508/1999, del D.L. n. 97 del 2004 convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; della L. n.241/1990; dei principi fondamentali in materia di pubblico concorso e accesso al pubblico impiego; dei principi fondamentali dell’ordinamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità. Disparità di trattamento. Carenza di motivazione e istruttoria. assenza dei pareri richiesti dalla legge n. 508/1999, carenza totale di istruttoria.
Con il d.P.R. 1 febbraio 2010 l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, svolgendo, tra l’altro, i compiti già ad esso attribuiti. Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della legge 21/12/99, n. 508” e nello specifico ai commi 2 e 5, il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario è chiamato ad esprimersi, ai fini dell’autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508/99, circa l’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le disposizioni del citato articolo 11 anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento. Il parere dell’Anvur viene dunque reso al MIUR in ordine alla adeguatezza delle strutture e del personale limitatamente ai corsi svolti da questi Istituti.
Il Ministero, tuttavia, non avrebbe acquisito tale parere;
4) violazione e falsa applicazione della L. n. 508/1999, del D.L. n. 97 del 2004 convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; della L. n.241/1990; dei principi fondamentali in materia di pubblico concorso e accesso al pubblico impiego. Dei principi fondamentali dell’ordinamento di cui algi artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità. Disparità di trattamento. Carenza di motivazione e istruttoria. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale – cad.; illogicità e contraddittorietà. eccesso di potere. Illegittimità della modalità di presentazione della domanda informatica.
La possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, violerebbe l’art. 4, commi 1 e 2 del d.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorso unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall’amministrazione ed inviate all’amministrazione competente.
In proposito, l’art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Lo stesso d.P.R., tuttavia, era già contemplato nell’art. 89 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Il predetto art. 89 del d.lgs. n. 267/2000, ai commi 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni e che, in mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il bando impugnato non avrebbe rispettato i vincoli previsti dall’art. 4, comma 1, del d.P.R. 487 del 1994 secondo il quale “le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’amministrazione competente… con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione…”.
L’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che “tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate per fax e via telematica”.
L’articolo 45 del d.lgs. n. 82 del 2005 prevede che “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”.
La normativa concorsuale stabilirebbe la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche;
5) Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.
Il provvedimento impugnato penalizzerebbe ingiustamente per il fatto di aver prestato servizio in una Accademia non statale la quale, per espletare la propria attività e per poter rilasciare titoli equivalenti, deve osservare le medesime disposizioni delle Accademie statali.
6) Istanza di risarcimento in forma specifica.
Nell’ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di annullamento del diniego di inserimento nelle graduatoria nazionale, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e quindi dell’inclusione nella graduatoria di cui al DM 526/2014.
Con motivi aggiunti depositati l’8 gennaio 2015 il ricorrente ha impugnato il decreto emanato il 28.10.2014 dal Miur — Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, di pubblicazione delle graduatorie nazionali di cui al D.M. 526 del 30.6.2014 e il successivo decreto del 28.11.2014 di rettifica delle graduatorie nazionali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo determinato approvate con decreto direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373.
Al riguardo ha ribadito i motivi esposti con il ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività e la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 416 del 17 giugno 2015, la Sezione ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione.
Il ricorrente ha adempiuto tale incombente come risulta dalla attestazione depositata il 10.2.2015.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
In via preliminare occorre occuparsi della eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione secondo cui l’impugnazione sarebbe stata presentata oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 35 del codice del processo amministrativo. Secondo il dicastero intimato il ricorrente ha impugnato il bando di concorso di cui D.M. n. 526/2014 pubblicato il 30.6.2014, provvedendo alla notificazione del ricorso introduttivo in data 14.10.2014, oltre i termini previsti dalla legge.
L’eccezione non merita adesione.
Il ricorso come risulta dalle ricevute di notifica è stato incardinato nei termini legali, in quanto la scadenza del termine per la notificazione và calcolata considerando la sospensione feriale prevista dalla legge.
In particolare l’impugnato D.M. 526/2014 è stato emesso in data 30 giugno 2014, pertanto, considerato che a quel tempo i termini processuali erano sospesi nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre di ogni anno, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge 1969, n. 742 (cfr. tra le tante C.d.S., sez. V, 23 maggio 2003, n. 2788; C.d.S., sez. V, 23 marzo 2004, n. 1529), la tempestività della notificazione del ricorso deve essere valutata tenendo presente che il termine di impugnazione, il quale è iniziato a decorrere dal 1 luglio 2014, per poi essere sospeso dal 1 agosto al 15 settembre 2014, è ricominciato a decorrere dal 16 settembre per scadere il 15 ottobre 2014. Ne consegue che il ricorso, essendo stato notificato il 14 ottobre 2014, deve essere considerato tempestivo.
Venendo all’esame del merito il ricorso è fondato nei termini appresso precisati (in relazione ai motivi esposti sub n. 1 e n. 5).
Il ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, ha rispettivamente impugnato il decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526 di indizione della procedura valutativa per la formazione delle graduatorie prevista dall’art. 19, comma 2 della Legge 128/13 ed il successivo decreto emanato il 28.10.2014 dal Miur — Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, di pubblicazione delle graduatorie nazionali di cui al D.M. 526 del 30.6.2014 nonché il decreto del 28.11.2014 di rettifica delle graduatorie nazionali definitive, deducendone l’illegittimità in quanto l’Amministrazione, sulla base di una erronea applicazione del dato legislativo vigente, non ha considerato valutabile il periodo di insegnamento prestato presso Accademie delle belle arti.
In particolare, ad avviso del ricorrente, i provvedimenti oggetto di gravame si pongono in contrasto con l’art. 2-bis del D.L. n. 97 del 2004, il quale autorizza l’inserimento nelle graduatorie al personale precario che ha insegnato per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM), rientrando le Accademie di belle arti nel Sistema dell’alta formazione artistica e musicale.
Rileva il Collegio che l’art. 2-bis del D.L. n. 97 del 2004 (convertito con modificazioni dalla L.4 giugno 2004, n. 143) disposizione che individua la base normativa della procedura selettiva cui ha partecipato l’istante sotto la rubrica “Graduatorie dell’AFAM”, stabilisce che “i docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
La predetta norma, nell’individuare il requisito di insegnamento per l’inserimento dei docenti precari nelle graduatorie, autorizza il Ministero resistente a definire esclusivamente le “modalità” per la valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali.
Ne discende che, da un lato, il Ministero non avrebbe potuto, in sede di decreto attuativo, modificare il requisito di ammissione fissato direttamente dalla fonte di rango primario; dall’altro, che detto requisito avrebbe dovuto essere correttamente declinato sulla base della disciplina settoriale dedicata alle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM).
La disciplina delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale si rinviene nella legge 21 dicembre 1999, n. 508, il cui art. 2, comma 1 (rubricato “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale”), stabilisce che: “Le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”.
Dalla predetta disposizione si evince in modo univoco che le Accademie di belle arti fanno parte del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
L’art. 2 dell’avversato D.M. n. 526/2014 si pone pertanto in palese contrasto con le suesposte fonti di rango primario, in quanto – nel fissare il requisito di ammissione alla procedura selettiva – invece di fare richiamo “per relationem” a tutte le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale richiamate dall’art. 2-bis del D.L. n. 97 del 2004, ha fatto riferimento al “personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002…”, per tale via escludendo dalla procedura i docenti precari che, come il ricorrente, avevano prestato periodi di insegnamento presso l’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Genova.
In senso contrario non vale quanto eccepito dalla difesa del MIUR secondo cui l’art. 1, comma 2, del Regolamento n. 132/2003 recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, adottato in attuazione della legge n. 508/99, stabilisce che “il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute”, di modo che non sussisterebbe un meccanismo generalizzato di equipollenza tra le Istituzioni contemplate dalla L. 508/99 e quelle non contemplate tra cui rientrano anche le Accademie di Belle arti legalmente riconosciute.
Secondo un recente ed ormai prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.1.2013, n. 389), l’art. 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 equipara le Accademie di belle arti alle Università riconoscendo loro, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, la potestà di rilasciare, al termine dei corsi di formazione, diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale e che l’art. 4, comma 5, della medesima legge, come sostituito dal d.l. 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n.268, ha riconosciuto il diploma rilasciato dalle Accademie equipollente alla laurea.
Il quadro normativo delineato, dunque, evidenzia la sostanziale equiparazione delle Accademie alle Università e, in particolare per quanto d’interesse nella circostanza in esame, la completa equiparazione della laurea e degli altri titoli di studio universitari ai diplomi ed ai titoli di studio rilasciati dalle Accademie.
Ne discende l’illegittimità parziale dell’art. 2 del D.M. n. 526/2014, e del successivo provvedimento di esclusione adottato ai danni del ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto non computabile, ai fini del punteggio per la formazione della graduatoria riguardante il ricorrente, i periodi di docenza svolti presso le accademie di belle arti di Genova.
Quest’ultimo aveva invero titolo per l’ammissione alla procedura selettiva, in quanto nell’arco temporale richiamato dall’art. 2 del predetto D.M., aveva prestato servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Genova, legalmente riconosciuta con contratto a tempo determinato secondo le seguenti modalità:
– per il settore ABAV 11 per il periodo dal 20.10.2011 al 30.6.2012 per un numero di 253 ore nonché, sempre per il medesimo settore, con due contratti di prestazione d’opera rispettivamente dal 18.10.2012 al 30.6.2013 per 280 ore e dal 24.10.2013 al 30.6.2014 per 280 ore;
– per il settore ABAV 03 – materia di disegno nei periodi: dal 21.10.2008 al 30.6.2009 per 162 ore; dal 29.10.2009 al 30.6.2010 per 156 ore; dal 26.10.2010 al 30.6.2011 per 162 ore.
In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti si palesano entrambi fondati e devono pertanto essere accolti nei limiti di quanto sopra indicato, con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente, dell’art. 2 del D.M. 526/2015 e il successivo decreto del 28.10.2014 del Miur — Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, di pubblicazione delle graduatorie nazionali di cui al D.M. 526 del 30.6.2014, come integrato dal decreto del 28.11.2014 di rettifica delle graduatorie nazionali definitive per il conferimento di incarichi a tempo determinato approvate con decreto direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373.
Deve viceversa essere disatteso il secondo motivo per genericità della censura, posto che il ricorrente non ha introdotto alcun elemento atto a dimostrare come la denunciata mancata partecipazione al procedimento amministrativo abbia leso la propria posizione giuridica soggettiva. Infatti l’istante non risulta aver proposto alcuna istanza di accesso agli atti o aver introdotto nel corso del procedimento memorie o documenti che non siano stati valutati dalla Commissione, che peraltro ha motivato la non ammissione per assenza dei requisiti previsti dal bando.
Deve essere dichiarato inammissibile per genericità e carenza di interesse il terzo motivo con il quale è dedotta la mancata acquisizione da parte del ministero intimato del parere dell’ANVUR ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.
Il ricorrente, invero, si limita a denunciare che nel corso della procedura in esame l’amministrazione non avrebbe acquisito il parere previsto dai commi 2 e 5 dell’art. 11 del menzionato d.P.R. 212/2005 (“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della legge 21/12/99, n. 508”), senza tuttavia indicare le ragioni per cui tale omissione avrebbe inciso sulla mancata ammissione del ricorrente alla graduatoria, che come si già avuto modo di precisare si fonda soltanto sul mancato riconoscimento del servizio prestato presso accademie di belle arti diverse da quelle statali.
Con il quarto mezzo il ricorrente deduce l’illegittima del bando nella parte in cui ha previsto come modalità di presentazione della domanda l’esclusivo utilizzo di mezzi informatici, richiamando l’art. 4 comma 1, del d.P.R. 487/1994, il quale prevede che le domanda di ammissione ai concorsi debbano essere redatte in carta semplice e presentata a mezzo raccomandata A.R.-.
La tesi non convince.
La suddetta disposizione, sebbene ancora in vigore, deve essere interpretata alla luce del successivo art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni siano informate ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
L’amministrazione, quindi, al fine di assicurare il rispetto dei principi in materia di economicità e celerità nello svolgimento dei concorsi pubblici e al fine di gestire un rilevante numero di domande di partecipazione, che contraddistingue in genere procedure selettive come quelle in esame, ha fatto legittimamente ricorso all’ausilio dei mezzi informatici previsti e disciplinati dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 235/2010).
L’art. 5 del D.M. 526/14 e le successive linee guida emanate dal MIUR hanno previsto quindi, in linea con quanto sopra indicato, che le commissioni potessero accettare soltanto domande presentate via web.
Peraltro, il ricorrente non ha nemmeno dimostrato che l’estromissione dalla procedura sia dipesa esclusivamente dalla modalità di presentazione della domanda, soffermandosi piuttosto sull’assenza dei requisiti previsti dal bando, dovuta nel caso di specie al servizio prestato esclusivamente presso un’accademia di belle arti legalmente riconosciuta. Per tale ragione la censura, oltre che infondata si rivela priva di interesse.
Ad ogni modo si ritiene che sussistano i presupposti per una remissione in termini del ricorrente, affinché – se del caso – venga consentito a quest’ultimo di presentare la domanda di ammissione alla graduatoria in esame, secondo le modalità originariamente previste dal bando.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno (ovvero di reintegrazione in forma specifica), deve essere osservato che la domanda risarcitoria non risulta sostenuta dalle necessarie allegazioni in ordine al danno subito e all’accertamento della responsabilità dell’amministrazione risulta proposta in modo generico e, quindi, va respinta. Sul punto la giurisprudenza prevalente si è andata orientando nel senso dell’attenuazione dell’onere probatorio del privato.
In particolare, sotto il profilo della colpa, si è affermato (Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 10 gennaio 2005 n. 32) che il privato danneggiato, ai fini di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, ancorché onerato della dimostrazione della “colpa” dell’amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari – acquisibili, sia pure con i connotati normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette – quali la gravità della violazione, qui valorizzata quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto, il carattere vincolato dell’azione amministrativa giudicata, l’univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento. Così che, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all’amministrazione l’allega