L’art. 2, comma 1, d.m. 30 giugno 2014, n. 526, individua quali requisiti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ne discende che il succitato d.m. risulta perfettamente aderente, sul punto, al dettame del sovraordinato art.19, comma 2, d.l. 12 settembre 2013, n. 104.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 settembre 2015, n. 11367
Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento
N. 11367/2015 REG.PROV.COLL.
N. 14346/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14346 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Mammarella, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Dei Rossi, con domicilio eletto in Roma, Via G. G. Belli, 36;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Di Liberatore [#OMISSIS#], Fantoni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Magnan [#OMISSIS#], Gennarelli [#OMISSIS#], Magnoni Barbara;
per l’annullamento
– dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 526 del 30.6.2014, in relazione ai soggetti ammessi alla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, nella parte in cui il ricorrente, in qualità di lavoratore a tempo determinato, non è stato ammesso alla suddetta procedura in base ai requisiti richiesti al lavoratore in possesso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
– dei provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di approvazione delle graduatorie nazionali dapprima provvisoria e poi definitiva, per ciascun insegnamento, di cui all’art. 10, comma 1, del D.M. n. 526/2014, rispettivamente pubblicate sul sito internet http://afam.miur.it in date 10 ottobre e 28 ottobre 2014, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria della docenza di prima fascia per l’insegnamento di Teoria Ritmica e Percezione Musicale;
– del provvedimento, non datato e pubblicato sul sito internet http://afam.miur.it in data 31 ottobre 2014, del direttore generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della Formazione superiore del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di esclusione del ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM relativamente alla graduatoria di COTP/06 Teoria Ritmica e Percezione Musicale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 526 del 30.6.2014 sono state costituite, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legge n. 104 del 12.9.2013 convertito nella legge 8.11.2013 n. 128, apposite graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21.12.1999 n. 508 (art. 1).
L’art. 2, comma 1, (intitolato “soggetti ammessi”) del suddetto D.M. n. 526/2014 disponeva che, sino all’emanazione di successivo regolamento, veniva inserito nelle graduatorie nazionali il personale che non fosse già titolare di contratto a tempo indeterminato e “che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Il successivo comma 2 dell’art. 2 disponeva che “ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297…”.
Il comma 3 dell’art. 2 prevede che “ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello”.
Con domanda presentata il 28 luglio 2014, il ricorrente ha chiesto di partecipare alla procedura per la formazione della graduatoria nazionale per l’insegnamento di docente di prima fascia di Teoria Ritmica e Percezione Musicale COTP/06 (ex F350).
Con avviso del 10 ottobre 2014, pubblicato sul sito internet http://afam.miur.it, è stata pubblicata la graduatoria nazionale provvisoria, per ciascun insegnamento, di cui all’art. 10, comma 1, del D.M. n. 526/2014.
Il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria provvisoria della docenza di prima fascia per il predetto insegnamento di Teoria Ritmica e Percezione Musicale.
In data 28 ottobre 2014 è stata pubblicata sul sito internet http://afam.miur.it la graduatoria nazionale definitiva, per ciascun insegnamento, di cui all’art. 10, comma 1, del D.M. n. 526/2014, nella quale il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria della docenza di prima fascia per il predetto insegnamento di Teoria Ritmica e Percezione Musicale.
Successivamente in data 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sul sito internet http://afam.miur.it il provvedimento del direttore generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della Formazione superiore del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di esclusione del ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM relativamente alla graduatoria di COTP/06 Teoria Ritmica e Percezione Musicale per “carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del d.lgs. 297/94 o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia di contratto (art. 2, commi 1, 2 e 3)”.
Avverso il provvedimento di esclusione nonché quello di determinazione dei requisiti di ammissione alla procedura in esame ha proposto ricorso Mammarella [#OMISSIS#] per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed illogicità. Disparità di trattamento. Violazione del principio della ‘par condicio’ concorsuale
Il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 526 del 30.6.2014 di costituzione di apposite graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato ha previsto nell’art. 2, commi 1, 2 e 3, la disciplina per l’ammissione alla procedura di formazione delle suddette graduatorie.
La predetta disciplina per l’ammissione alla procedura in esame per la formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato sarebbe illegittima per disparità di trattamento a danno del personale aspirante in possesso di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (posizione nella quale si trova il ricorrente) rispetto a quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
L’art. 2 del D.M. 526/2014 prevede, per l’ammissione alla procedura in esame per un lavoratore con contratto a tempo determinato, l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato di 180 giorni per almeno tre anni accademici di insegnamento; invece per un lavoratore con co.co.co. l’effettuazione di almeno 125 ore nei corsi accademici di primo o secondo livello.
Quindi, mentre per il lavoratore a tempo determinato (quale è il ricorrente) sono stati richiesti il possesso di 180 giorni per almeno tre anni accademici di insegnamento, invece per un lavoratore con co.co.co. l’effettuazione di almeno 125 ore non è stata condizionata al possesso di tre anni accademici di insegnamento.
In tal modo, il lavoratore a tempo determinato (come il ricorrente) sarebbe stato ingiustamente penalizzato rispetto al lavoratore con co.co.co. in relazione alla maturazione del periodo temporale di maturazione del requisito soggettivo richiesto per l’ammissione alla procedura in esame, prevedendosi solo nei confronti del primo un obbligo (maturazione di almeno tre anni accademici di insegnamento) che, invece, non è stato previsto nei confronti del secondo;
2) eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed illogicità. Disparità di trattamento. Violazione del principio della par condicio concorsuale.
Le ore lavorative nelle strutture AFAM (conservatori e istituti pareggiati) sono determinate dall’art. 12 (Impegno di lavoro personale docente) del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2006/2009, il quale dispone che “l’impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessivamente erogate, in 324 ore annue. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna Istituzione”.
Le ore settimanali di insegnamento che, normalmente, riguardano gli strumenti e le discipline come quella di cui il ricorrente è docente (Teoria Ritmica e Percezione Musicale) sono fissate in 12 ore settimanali (come attestato anche dai contratti di lavoro a tempo determinato del ricorrente depositati in atti).
Il requisito minimo di 180 giorni di insegnamento per anno accademico richiesto al lavoratore a tempo determinato (come il ricorrente) equivarrebbe a sei mesi e a 24 settimane di docenza.
Poiché il lavoratore a tempo determinato AFAM svolge attività di insegnamento di 12 ore a settimana, ciò determinerebbe per il medesimo lo svolgimento di docenza per 288 ore (dato da 24 settimane x 12 ore a settimana).
Il lavoratore co.co.co. deve svolgere, invece, 125 ore di insegnamento pari alla metà delle ore per la didattica frontale previste dall’art. 12 del CCNL AFAM in 250 ore.
Poiché nelle istituzioni musicali l’orario settimanale di lavoro è di 12 ore, ne deriverebbe i co.co.co. impiegherebbero 10,4 settimane (11 settimane), ovvero 77 giorni, per svolgere 125 ore di lavoro.
Il lavoratore a tempo determinato (quale è il ricorrente), al fine di effettuare il minimo di 250 ore previsto dal cit. art. 12 CCNL AFAM, considerate le 12 ore settimanali di insegnamento, dovrebbe svolgere la propria attività di docenza per 20,8 settimane (dunque 21 settimane) ovvero 147 giorni.
Il lavoratore co.co.co. sarebbe stato esentato da tale obbligo in quanto lo svolgimento di 125 ore da parte del co.co.co. non copre l’obbligo annuale di didattica frontale di 250 ore previsto dall’art. 12 del CCNL AFAM;
3) Illegittimità in via derivata degli impugnati provvedimenti: a) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di approvazione delle graduatorie nazionali dapprima provvisoria e poi definitiva, per ciascun insegnamento, di cui all’art. 10, comma 1, del D.M. n. 526/2014, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria della docenza di prima fascia per l’insegnamento di Teoria Ritmica e Percezione Musicale e b) del direttore generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della Formazione superiore del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di esclusione del ricorrente dalli; procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a temer determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM relativamente alla graduatoria di COTP/06 Teoria Ritmica e Percezione Musicale per illegittimità in via principale della disciplina contenuta nell’art. 2 per quanto riguarda la mancata ammissione del ricorrente alla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM.
I suddetti provvedimenti ministeriali, sarebbero illegittimi per illegittimità in via principale dell’impugnato art. 2 del D.M. n. 526/2014.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha eccepito la infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 154 del 14 gennaio 2015, la Sezione ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione.
Il ricorrente ha adempiuto tale incombente come risulta dagli atti depositati il 17.6.2015.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo è necessario evidenziare che, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, l’art.19, comma 2, del D.L. n.104 del 2013 (convertito in Legge n.128 del 2013) stabilisce che “il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
La norma prevede, quindi, in modo espresso che, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, gli interessati non devono essere titolari di un contratto a tempo indeterminato, abbiano superato di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e, infine, che “abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Ciò premesso l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 526/2014, ripetendo quanto previsto dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha ribadito che “è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Da quanto sopra consegue l’infondatezza delle censure (espresse nei tre motivi) con le quali è dedotta la disparità di trattamento tra gli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie atteso che l’art. 2, comma 2, del D.M. 526/2014 prevede, per l’ammissione alla procedura in esame per un lavoratore con contratto a tempo determinato (quale è il ricorrente), l’aver svolto 180 giorni di servizio, mentre il comma 3 del medesimo art. 2, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, stabilisce che si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.
Innanzitutto l’art. 2, comma 2, del DM 526/2014 risulta perfettamente aderente al dettato normativo espresso dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il quale richiede espressamente di aver svolto almeno tre anni accademici di insegnamento.
Da ciò consegue l’impossibilità per il ricorrente di essere inserito nelle graduatorie nazionali in argomento, non avendo dimostrato di aver maturato il requisito dei 3 anni di insegnamento previsti dal citato D.M., 526/2014.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui per i lavoratori co.co.co. sono richieste soltanto 125 ore di lezione nell’arco di tre anni (cfr. pag. 5 del ricorso ove si afferma che “… invece per un lavoratore con co.co.co. l’effettuazione di almeno 125 ore non è stata richiesta, e dunque non è stata condizionata, al relativo possesso in tre anni accademici di insegnamento”), l’art. 2, comma 3, del D.M. 526/2014 prevede che “ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello”.
In altri termini, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 del predetto art. 2 si evince che per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’inserimento nelle graduatorie è subordinato anch’esso al pregresso svolgimento di almeno tre anni accademici di docenza, per ciascuno dei quali devono aver svolto almeno 125 ore di insegnamento.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)