N. 11368/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13052/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13052 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Facchini, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, 1;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
dell’art.2 del D.M. 526 del 30.6.2014 emanato per la costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, nella parte in cui non contempla, ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’U.E.-;
e sui motivi aggiunti depositati il 17.11.2014
per l’annullamento
– della graduatoria definitiva pubblicata in data 28.10.2014 sul sito internet istituzionale che indica i nomi degli ammessi alla graduatoria nazionale sulla base del D.M. 526/2014, per le classi di insegnamento: COMI/03 (ex F 240) Musica da camera – I fascia, CODI/21 (ex F310) Pianoforte – I fascia, CODI/25 (ex F010) Accompagnamento pianistico – II fascia e conseguente inserimento della ricorrente nelle rispettive graduatorie;
– del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 – Graduatoria di CODI/21 (ex F 310) Pianoforte – I fascia, pubblicato sul sito istituzionale in data 31.10.2014, recante le seguenti motivazioni: “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all’estero”;
– del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 – Graduatoria di COMI/03 (ex F 240) Musica da Camera – I fascia, pubblicato sul sito istituzionale in data 31/10/2014, recante le seguenti motivazioni “carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento” “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all’estero”;
– del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 – Graduatoria di CODI/25 (ex F 010) Accompagnamento Pianistico – II fascia, pubblicato sul sito istituzionale in data 31/10/2014, recante le seguenti motivazioni “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all’estero”,
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2014 la ricorrente ha impugnato l’art. 2 del D.M. del 30.6.2014, n. 526, pubblicato sul sito internet istituzionale, emanato ai fini della “costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM” e che disciplina i requisiti per l’ammissione nelle suddette graduatorie nella parte in cui non contempla, ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, “l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea”.
Con il medesimo ricorso è stata impugnata la graduatoria provvisoria, pubblicata sul sito istituzionale il 6 ottobre 2014, riguardante i nomi degli ammessi alla graduatoria nazionale costituita in forza di D.M. 526/2014 limitatamente alle classi di insegnamento: COMI/03 (ex F 240) Musica da camera – I fascia, CODI/21 (ex F310) Pianoforte – I fascia, CODI/25 (ex F010) Accompagnamento pianistico – II fascia e l’inserimento della ricorrente nelle rispettive graduatorie, e le linee guida reg. 1083 del 10/09/2014 con riferimento al punto 2 ove viene escluso, ai fini del conseguimento del requisito minimo di ammissione, il servizio prestato all’estero.
Al riguardo sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 45 del trattato sul funzionamento dell’unione europea, dell’art. 3 del regolamento UE del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011 n. 492 nonché dell’art. 38 d. lgs. 165/2001; disparità di trattamento.
L’art. 2 del D.M. 526/2014 che disciplina i requisiti minimi di ammissione, nella parte in cui non ha previsto che per la maturazione del requisito minimo relativo all’aver maturato tre anni accademici di insegnamento, sono validi anche gli anni di docenza svolti presso istituzioni di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea, avrebbe violato il principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità europea, di cui all’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 26.10.2012 e l’art. 3 del Regolamento n. 492 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 aprile 2011, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.5.2005 emessa nel procedimento C-278/03. L’esclusione della ricorrente dalla graduatoria, inoltre, violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e, in particolare, il divieto di disparità di trattamento per analoghe situazioni giuridiche soggettive, tenuto anche conto del fatto che in precedenza il M.I.U.R. nel dettare i requisiti di partecipazione ad un concorso bandito con D.M. del 16.6.2005 n. 51 per la formazione di graduatorie sempre nell’ambito del settore AFAM, aveva considerato, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di ammissione, il servizio presso istituzioni di alta cultura artistica e musicale dell’Unione Europea;
2) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana nonché art. 35, comma i, lett. a) d.lgs. 165/2001 e art. 24 del d.lgs. 150/2009; violazione del principio dell’accesso agli impieghi della p.a. e del principio di uguaglianza di tutti i cittadini.
Il D.M. 526/2014 avrebbe violato l’art. 35, comma I, lettera a) del d.lgs. 165/2001 secondo cui il reclutamento del personale nell’ambito della P.A. deve avvenire con procedure concorsuali che garantiscano la più ampia partecipazione di candidati.
Le amministrazioni al fine di assumere personale hanno l’obbligo di indire la procedura concorsuale, per cui va esclusa la legittimità costituzionale di “procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno”, violando il carattere del pubblico concorso ed anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La procedura concorsuale indetta con il D.M. 526/2014, diretta al conferimento di incarichi a tempo determinato, escludendo i candidati che hanno lavorato all’estero, sarebbe di fatto riservata solo a coloro che già svolgevano, od avevano svolto, precariamente incarichi presso istituzioni italiane;
3) violazione dei principi di legittimo affidamento, dell’imparzialità e del buon andamento della p.a. in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana; eccesso di potere.
L’amministrazione avrebbe violato i principi di legittimo affidamento, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto avrebbe modificato il modello di domanda di partecipazione, nella parte in cui consentiva di indicare il servizio svolto all’estero, escludendo la ricorrente dalla graduatoria sul presupposto che quelle docenze non fossero utili ai fini del requisito di ammissione.
In data 28 ottobre 2014 è stata pubblicata la graduatoria definitiva indicativa degli ammessi alla graduatoria nazionale costituita in base al D.M. 526/2014 per le classi di insegnamento: COMI/03 (ex F 240) Musica da camera – I fascia, CODI/21 (ex F310) Pianoforte – I fascia, CODI/25 (ex F010) Accompagnamento pianistico – II fascia, con il conseguente inserimento della ricorrente nelle rispettive graduatorie, in cui sono inseriti, nella parte relativa alla classe di insegnamento: COMI/03 (ex F 240) Musica da camera – I fascia n. 7 nomi, tra cui al posto n. 7 il sig. [#OMISSIS#] De Zan, a fronte di n. 13 cattedre disponibili CODI/21 (ex F310) Pianoforte – I fascia n. 73 nomi, tra cui al posto n. 61, il sig. Coggi [#OMISSIS#], a fronte di 86 cattedre disponibili, CODI/25 (ex F010) Accompagnamento pianistico – II fascia n. 8 nomi, tra cui al posto n. 2 la sig.ra Londero [#OMISSIS#].
La ricorrente è stata esclusa dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 sul presupposto che “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all’estero”.
L’atto di esclusione è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 17 novembre 2014 con i quali sono nuovamente dedotte le censure formulate nel ricorso introduttivo, volte a contestare l’illegittimità dell’art. 2 del D.M. 526/14 e delle linee guida prot. 1083 del 10.9.2014, nella parte in cui non contemplano tra i requisiti di ammissione, ed in particolare ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, “l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di ari livello nell’ambito dell’Unione Europea”, nonché l’esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione della graduatoria nazionale e dalla graduatoria stessa.
Con ordinanza collegiale n. 5304 del 26.11.2014 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli estremi del ricorso sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
La ricorrente ha adempiuto all’incombente come si evince dalla nota depositata il 4 marzo 2015.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Coggi [#OMISSIS#], il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 15 luglio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono affidati a più censure, che si incentrano tutte sull’unica questione di fondo riguardante il mancato inserimento nel D.M. n. 526/2014, tra i requisiti di ammissione alla procedura in esame, delle docenze svolte svolte presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea.
Invero, l’art. 2 del citato decreto ministeriale prevede che: “1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello”.
La tesi della ricorrente, che deduce l’illegittimità dell’art. 2 del decreto ministeriale impugnato per violazione dell’art. 45 del trattato sul funzionamento dell’unione europea, dell’art. 3 del regolamento UE del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011, n. 492, degli artt. 35 e 38 del d.lgs. 165/2001, degli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana, nella parte in cui non ha previsto, tra i requisiti necessari per l’inserimento in graduatoria dei docenti anche il servizio svolto presso istituzione europee di analogo livello è fondata.
Al riguardo il collegio osserva che, la Corte di Giustizia europea è già intervenuta sulla questione osservando che, ai sensi di quanto previsto dell’art. 39 del trattato CE (poi trasfuso nell’art. 45 del trattato sul funzionamento dell’unione europea), qualora l’amministrazione di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 39, n. 4, CE, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, l’ente pubblico interessato non può operare alcuna distinzione nei confronti dei cittadini comunitari, a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro (cfr. sentenza 23 febbraio 1994, causa C419/92, Scholz).
Ciò premesso, dall’esame del D.M. 526/2014 si evince che, ai fini della formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente, tale decreto non tiene conto in alcun modo della esperienza professionale maturata in altri Stati membri dell’Unione Europea da parte dei docenti che aspirano all’inserimento nelle graduatorie.
In tal modo la contestata disciplina contribuisce a determinare, in modo evidente e irragionevole, un trattamento diverso degli aspiranti docenti, a seconda che l’esperienza professionale presa in considerazione ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie sia stata acquisita nel territorio nazionale o in quello di altri Stati membri dell’Unione Europea.
Tale disparità di trattamento non può in alcun modo essere giustificata sia in relazione alle norme comunitarie sopra menzionate, che in relazione al principio di divieto di discriminazione sancito dall’art. 3 della Costituzione e a quello di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione.
In senso contrario non vale quanto eccepito dal controinteressato Coggi nella memoria depositata il 25.11.2014 secondo cui tale disparità sarebbe giustificata dalla differenza esistente tra i contenuti e i programmi dell’insegnamento italiano e quelli dell’insegnamento svolto al di fuori dell’Italia.
Non può negarsi, infatti, che un’esperienza d’insegnamento specifica quale quella richiesta dalla normativa italiana nel settore dell’insegnamento artistico e, in particolare, in quello dell’insegnamento musicale può essere acquisita anche in altri Stati dell’Unione Europea.
Ne consegue che il decreto ministeriale impugnato, non considerando o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica, ai fini della partecipazione di cittadini comunitari ai concorsi per l’assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, dell’esperienza professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento a seconda che queste attività siano state svolte nel territorio nazionale o in altri Stati membri dell’U.E., sia venuto meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 39 CE e 3, n. 1, del regolamento n. 1612/68.
Tutto ciò non senza considerare, che il Dicastero intimato in occasione della procedura di valutazione indetta ai sensi dell’art. 2 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143 e del D.M. 16 giugno 2005, n. 51 per la formazione di graduatorie nell’ambito del settore degli insegnanti a termine degli istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), aveva espressamente considerato all’art. 2, comma 1, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di ammissione, proprio “il servizio prestato all’estero… presso istituzioni di alta cultura artistica e musicale dell’Unione Europea”, che, viceversa, non ha considerato nell’ambito dell’avversato decreto ministeriale 526/2014.
In proposito occorre, tuttavia, precisare che il servizio considerabile ai fini della maturazione del requisito in questione deve intendersi, in senso stretto ed appropriato, come l’attività di docenza svolta quale docente di ruolo, o in sostituzione di questo, in una specifica materia appartenente all’ordinamento degli studi dei Conservatori di musica, che è attività “qualitativamente corrispondente” ad uno degli insegnamenti ordinamentali previsti dall’Allegato B del medesimo DM, non surrogabili, né equiparabili ad altre attività di “supporto”, per quanto “vicine” o “utili” alla docenza, tenuto conto a tal fine anche di quanto previsto dall’art. 9 in tema di “valutazione dei titoli di servizio”.
Per le ragioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.
Rimangono salvi gli ulteriori provvedimenti che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca riterrà di adottare al fine di dare esecuzione alla presente decisione, riesaminando la posizione della ricorrente in virtù di quanto sopra considerato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti nei sensi e con i limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, annulla:
– il D.M. 526/2014 nella parte in cui non contempla, ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’U.E.-;
– le graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 indicate nei motivi aggiunti, per quanto di interesse della ricorrente;
Rimangono salvi gli ulteriori provvedimenti che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca riterrà di adottare riconsiderando la posizione della ricorrente alla stregua di quanto sopra illustrato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)