TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 11412

Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie–Requisiti e giurisdizione

Data Documento: 2015-09-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico, assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.

L’art. 2, comma 1, d.m. 30 giugno 2014, n. 526, individua quali requisiti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ne discende che il succitato d.m. risulta perfettamente aderente, sul punto, al dettame del sovraordinato art.19, comma 2, d.l. 12 settembre 2013, n. 104.

Contenuto sentenza

N. 11412/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13714/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13714 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Venturi [#OMISSIS#] Franco, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, Via della [#OMISSIS#], 35, come da procura a margine del ricorso; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
Leonori [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
d.m. n. 526 del 0.06.2014 finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM di cui all’art. 19 co. 2 d.l. 104/13
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. – Con ricorso notificato il 14 ottobre 2014 e depositato il successivo 10 novembre, il docente in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il decreto del Ministro per l’Istruzione, Università e ricerca n. 526 del 30 giugno 2014, con il quale sono stati definiti i criteri per l’inserimento nelle Graduatorie nazionali definitive per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
II. – In particolare, l’art. 2 del citato decreto del MIUR dispone che: “1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.”
La domanda del ricorrente non è stata accettata dal sistema informatico del MIUR in quanto la medesima aveva rassegnato il titolo di cui al comma III della citata disposizione regolamentare (tre anni di insegnamento con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ciascuno dei quali pari ad almeno 125 ore) con riferimento ad anni accademici anteriori al 1° novembre 2001, in una Accademia di Belle arti legalmente riconosciuta e perchè i servizi prestati non raggiungevano le 125 ore annue.
III. – A tenore del primo motivo contenuto nel ricorso introduttivo, il D.M. n. 5262014 non prevedrebbe l’esclusione dei servizi prestati nelle Accademie di Belle arti legalmente riconosciute da quelli utili all’inserimento in graduatoria; peraltro tale limitazione non sarebbe prevista dall’art. 19 del D.L. n. 1042013, sicchè il decreto ministeriale sarebbe illegittimo ove inteso nel senso di escludere detti servizi dal novero di quelli rilevanti; e parimenti illegittima sarebbe la previsione dell’art. 5 comma del decreto ministeriale, che consente solo l’invio telematico delle domande di ammissione alla graduatoria senza prevedere una “maschera” utile all’inserimento dei servizi prestati prima del 1° novembre 2001.
Per il secondo mezzo, il terzo comma della su riportata disposizione regolamentare dovrebbero essere interpretati nel senso che basterebbe all’inclusione in graduatoria l’avere prestato servizio per un periodo complessivo pari alla somma di 125 ore all’anno per tre anni (e dunque per complessive 375 ore), in quanto il decreto ministeriale non specificherebbe la necessità che siano stati svolti almeno 125 ore per ciascun anno accademico inteso come periodo decorrente dal 1° novembre a 31 ottobre successivo.
Ma ove il regolamento fosse inteso in senso contrario a quanto propugnato da parte ricorrente, esso contrasterebbe con l’art. 19 del D.L. n. 1042013, che non porrebbe la suddivisione degli –almeno- 540 giorni in periodi di 180 giorni all’anno.
IV. – Il ricorrente ha poi proposto un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18 novembre 2014, contro il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, frattanto reso noto, che è stata determinata da “Carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 273 del d.lgs. n. 29794 o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia di contratto (art. 2 commi 1, 2 e 3)”, motivazione contro cui ripete, nella sostanza, le doglianze formulate nel ricorso principale.
V – . Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 dicembre 2014, la ricorrente ha impugnato anche la rettifica della graduatoria definitiva, pubblicata il 28 novembre 2014, che non la annovera tra gli ammessi, e contro la quale ha svolto le medesime censure rassegnate con i precedenti atti.
VI. -Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
Con ordinanza n. 6782015 l’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta mediante fissazione, ai sensi dell’art. 55 comma X del c.p.a., dell’udienza di discussione del ricorso per la data del 17 giugno 2015; il Collegio ha altresì disposto integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti in graduatoria cui il ricorso non risultava notificato, mediante pubblici proclami.
L’integrazione del contraddittorio è stata effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, secondo le indicazioni della citata ordinanza, in data 22 gennaio 2015.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
VII. – Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono in parte infondati e per il resto inammissibili.
Al riguardo si deve evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR (per tutte, sentenze della Sezione III bis nn. 4464 del 23 marzo 2015, 3418 del 2 marzo 2015 e 6118 del 28 aprile 2015), che si allinea a quella della Corte regolatrice e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 112011, gli atti relativi alle procedure di inserimento dei docenti nelle graduatorie, anche per ciò che riguarda le AFAM, per non riguardare procedure di tipo concorsuale, possono essere impugnati davanti al Giudice Amministrativo solo quando abbiano contenuto generale; diversamente, quando siano contestati singoli provvedimenti di esclusione, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.
Invero secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12 luglio 2011, “Con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata – come ha ripetutamente affermato nel suo iter argomentativo la Cassazione a Sezioni Unite, quale giudice regolatore della giurisdizione: decisioni 10 novembre 2010, n.22805; 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510 – nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”.
La medesima pronuncia evidenzia come, nei casi quale quello in esame, non possa farsi questione di procedure concorsuali –come tali appartenenti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 1652001- in quanto difettano gli elementi caratteristici di siffatte procedure, quali il bando, la procedura di valutazione, l’ approvazione finale della graduatoria dei vincitori; trattandosi, per converso, di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali.
Come già evidenziato da questo TAR nelle pronunzie su citate, eguali considerazioni valgono per la procedura idi inserimento in graduatoria delle AFAM delineata dal D. M. n. 5262014, di cui si è in precedenza riportato l’art. 2, che ne attesta la completa assenza di carattere concorsuale.
VIII. – Nel caso in esame il Collegio ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa sia sul ricorso introduttivo, con cui viene censurato l’atto regolamentare, che sui motivi aggiunti nei quali la stessa prospettazione del ricorrente riconduce ai medesimi vizi che affliggerebbero il decreto ministeriale nella parte in cui prescrive che per i docenti che hanno insegnato in forza di contratti a tempo determinato siano indispensabili, ai fini dell’inserimento in graduatoria, tre anni accademici, computati con un minimo di 180 giorni di servizio per ciascun anno, oltre che nella parte in cui postulerebbe la rilevanza dei soli servizi prestati oltre il 1° novembre 2001.
IX. – Il primo ordine di doglianze è infondato.
Al riguardo è sufficiente osservare che proprio l’art. 19 comma II del D.L. n. 1042013 prevede espressamente che “Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all’emanazione del regolamento di cui all’ articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”
La norma primaria appena riportata non lascia residuare dubbi in ordine al fatto, positivamente affermato, che uno dei requisiti indispensabili all’inserimento in graduatoria è costituito dall’avere maturato “almeno tre anni accademici di insegnamento”.
Pertanto, risulta del tutto legittima la norma di regolamentare impugnata, che si è potuta e dovuta limitare ad individuare quale dovesse essere la misura minima del servizio da computare per raggiungere un anno accademico, stabilita dal MIUR in 180 giorni.
XI. – Tanto premesso, le censure che riguardano l’irrilevanza dei servizi prestati prima della data del 1° novembre 2001 sono inammissibili per difetto d’interesse, in quanto, come emerge dalla domanda del ricorrente, in nessuno degli anni accademici precedenti tale data il docente ha insegnato per almeno 180 giorni, mentre tale necessario requisito è presente solo per un anno accademico, successivo alla data medesima.
XII. – Egualmente inammissibili per difetto d’interesse si palesano le censure relative all’art. 5 del D.M. n. 5262014, che prevede la forma telematica per l’invio della domanda di inserimento in graduatoria.
L’esclusione del ricorrente, invero, non è stata disposta in ragione dell’invio della domanda in forma cartacea; al contrario, come si è visto, la sua istanza è stata esaminata dall’Amministrazione, che ha negato l’inserimento in graduatoria per mancanza di titoli sufficienti.
XIII. – Attesa la novità della questione al momento della proposizione del ricorso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) in parte respinge e per il resto dichiara inammissibili, per quanto di ragione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)