DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (A).
(Pubbl. in Gazz. Uff., 13 maggio 2011, n. 110).
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota Ministero dell’Economia e delle Finanze 04 novembre 2011; Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 novembre 2011 n. 51/E; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 06 ottobre 2011 n. 174; Circolare Ministero per i beni e le attivita culturali 08 novembre 2011 n. 35009; Circolare Inps n. 2 del 13 gennaio 2012; Circolare INPDAP 15 dicembre 2011 n. 18; Nota Ministero dell’Economia e delle Finanze 01 febbraio 2012 n. 148047; Nota Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 01 febbraio 2012 n. 763; Circolare Inps 02 febbraio 2012 n. 10; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 08 febbraio 2012 n. 4;Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 08 febbraio 2012 n. 12; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 08 febbraio 2012 n. 10;Circolare Ministero della Difesa 24 febbraio 2012 n. 610155; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 30 maggio 2012 n. 83;Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 30 maggio 2012 n. 90; Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 01 giugno 2012 n. 19/E; Circolare Inps 08 giugno 2012 n. 80; Circolare Inail 02 agosto 2012 n. 348; Circolare Agenzia del Territorio 07 agosto 2012 n. 2/T; Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 settembre 2012 n. 88/E; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 10 ottobre 2012 n. 164; Circolare Agenzia delle Entrate 09 novembre 2012 n. 42/E; Nota Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 gennaio 2013 n. 495.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell’attivita’ edilizia e di quella fiscale, nonche’ ad introdurre misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell’attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita’ e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
ARTICOLO N.1
Credito di imposta per la ricerca scientifica
1. E’ istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universita’ ovvero enti pubblici di ricerca. Universita’ ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi’ finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto puo’ essere adottato (1).
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e’ integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita’ ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Universita’, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche’ l’ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (2);
3) gli organismi di ricerca cosi’ come definiti dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006 (3);
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso e’ commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
5) e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
6) non e’ soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e’ conseguentemente abrogato (4).
5. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l’anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l’anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 91 milioni di euro per l’anno 2014. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche’ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche’ il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo (5)(6).
(1) Comma modificato dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione.
(2) Numero modificato dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione.
(3) Numero modificato dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione.
(4) Comma modificato dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione.
(5) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 agosto 2011 n. 87/E.
(6) A norma dell’articolo 5 del D.P.C.M. 20 febbraio 2014 la fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo e’, per l’anno 2014, limitata all’85 per cento di quanto spettante in base a quanto stabilito dalle disposizioni istitutive e attuative di ciascun credito d’imposta. Il residuo 15 per cento e’ utilizzabile in tre quote annuali a partire dall’anno 2015.
ARTICOLO N.2
Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (1)
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalita’ di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita’ che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel “Patto Euro plus” del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttivita’ nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L’assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato “Patto Euro plus”, il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi (2).
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea “svantaggiati”ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e’ concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati” ai sensi del numero 19 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d’imposta e’ concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
Ai sensi dei numeri 18 e 19, articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta’, ovvero che vivano soli con una o piu’ persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita’ uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi (3).
3. Il credito di imposta e’ calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (4).
4. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’ controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (5).
7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a) se, il numero complessivo dei dipendenti a tempo determinato, e’ inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione (6);
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche’ nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale (7).
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno gia’ usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, e’ dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e’ stata commessa la violazione. Il credito d’imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia gia’ usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, e’ considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni (8).
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventu’, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche’ le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d’imposta.
8-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita’ di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa (9).
9. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalita’ di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. [Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo] Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all’individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilita’ speciale 1778 ‘Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio’ senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria (10).
(1) Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il D.M. 24 maggio 2012.
(2) Comma modificato dall’articolo 59, comma 1, lettera a), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 59.
(3) Comma inizialmente modificato dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione, e successivamente dall’articolo 59, comma 1, lettera b), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 59.
(4) Comma inizialmente modificato dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione, e successivamente dall’articolo 59, comma 1, lettera c), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 59.
(5) Comma modificato dall’articolo 59, comma 1, lettera d), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 59 , dall’articolo 2, comma 9, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e, da ultimo, dall’articolo 10, comma 12-novies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11.
(6) Lettera inizialmente modificata dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione, e successivamente dall’articolo 59, comma 1, lettera e), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 59.
(7) Lettera modificata dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione.
(9) Comma inserito dall’articolo 59, comma 1, lettera f), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 59.
(10) Comma inizialmente modificato dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione, e successivamente dall’articolo 59, comma 1, lettera g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 59. Da ultimo, comma modificato dall’articolo 3, comma 16-ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
ARTICOLO N.2 bis
Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (1)
1. In coerenza con la decisione assunta nel “Patto Europlus” del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l’obiettivo di concentrare nello strumento del credito d’imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ rifinanziato con fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell’agevolazione nonche’ le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorita’ e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d’imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilita’ previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalita’ per l’attuazione della presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell’Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d’imposta e’ reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita’ di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell’Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d’imposta dall’Unione europea, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione.
ARTICOLO N.3
Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistici, nautica da diporto (1)
[1. Per incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, e’ introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorche’ realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino gia’ di proprieta’ privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche’ la delimitazione delle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non gia’ di proprieta’ privata, e’ effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l’Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e’ rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza e proporzionalita’, dalla Regione, d’intesa con il Comune nonche’ con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;
c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
3) se acquisito da una impresa, a condizione che l’impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l’impresa risulti altresi’ regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
d) sulle aree inedificate l’attivita’ edilizia e’ consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia’ occupate da edificazioni esistenti le attivita’ di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.] (2)
[ 2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz’altro acquisite di diritto alla proprieta’ del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e’ innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonche’ dell’erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno. La misura delle quote e’ stabilita annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.] (3)
[ 3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.] (4)
4. Possono essere istituiti [nei territori costieri], con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunita’ di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerita’ nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (5).
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti e’ effettuata, entro il 30 giugno 2016, dalle Regioni d’intesa con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e’ obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. [Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l’Agenzia del demanio.] Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l’amministrazione competente non comunica all’interessato, nel termine di novanta giorni dall’avvio del procedimento, il provvedimento di diniego (6).
5-bis. Nell’ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalita’, anche al fine di aumentare l’attrattivita’, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l’aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie (7).
6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni (8):
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorche’ non costituite in rete, si applicano comunque’, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005 (9);
b) i distretti costituiscono ‘zone a burocrazia zero’ ai sensi dell’articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di