Nel caso in cui le dichiarazioni rese dal candidato in merito all’insussistenza di condanne o procedimenti penali non risultino in tutto o in parte veritiere, si verifica la decadenza automatica dall’ammissione alla procedura selettiva e, di conseguenza, la relativa esclusione.
TAR Veneto, Sez. IV, 9 dicembre 2024, n. 2940
La accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda in merito all’insussistenza di condanne o procedimenti penali comporta l'esclusione da una procedura selettiva
02940/2024 REG.PROV.COLL.
00374/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dei Decreti rettorali del -OMISSIS- – e rispettive note di trasmissione a mezzo email dell’-OMISSIS- – di esclusione dalla procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, lett. b), L. 240/2010, Settore concorsuale Diritto costituzionale-12C/1, Settore scientifico disciplinare Diritto costituzionale-IUS/08, per il Dipartimento di Scienze giuridiche (Cod. 2019rtdb007) nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché allo stato non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 settembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi di Verona, con Decreto Rettorale del -OMISSIS-, bandiva una procedura comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato (ex art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010) nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale). La procedura veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2019.
Il ricorrente presentava domanda di partecipazione il -OMISSIS-, dichiarando, con autocertificazine, di avere riportato alcune condanne penali (per i reati di cui agli artt. 368, 468, 595 e all’ art. 483 c.p.) ma di non avere procedimenti penali pendenti.
Con email dell’-OMISSIS-, il Responsabile dell’Unità Organizzativa Concorsi notificava al candidato l’esclusione tramite Decreto Rettorale del -OMISSIS-. Il provvedimento veniva motivato in riferimento agli artt. 75 (decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni mendaci) e 76 (conseguenze penali per dichiarazioni false) del d.P.R. n. 445 del 2000, a seguito della scoperta, presso il Casellario giudiziale, dell’esistenza di procedimenti penali pendenti e di ulteriori condanne non dichiarate.
Il ricorrente esercitava, quindi, il diritto di accesso agli atti della procedura, acquisendo copia della documentazione acquisita dall’Ateneo presso le procure competenti. Inoltre, presentava tre distinte istanze di annullamento in autotutela (11 febbraio, 10 marzo e 15 marzo 2020).
Con ulteriore Decreto Rettorale del -OMISSIS-, l’Università confermava l’esclusione del ricorrente, ritenendo che le condanne dichiarate e i procedimenti pendenti fossero incompatibili con il ruolo di ricercatore. Nello specifico, si poneva l’accento sulla gravità dei reati, molti dei quali collegati a falsità documentale e frode patrimoniale, e sulla rilevanza delle funzioni pubbliche proprie della posizione accademica.
In particolare, la natura delle fattispecie delittuose accertate appariva incompatibili con l’assunzione della responsabilità di pubblico ufficiale, connaturale all’incarico di ricercatore; del pari, la delicatezza delle funzioni didattiche e istituzionali del ruolo, avrebbero richiesto adeguati requisiti di integrità morale, rivelatisi carenti nel caso del candidato.
2. Il ricorrente contestava la propria esclusione, sulla base di unico, articolato motivo rubricato come segue:
– I. Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 28, d.P.R. 313/2002, in punto di casellario giudiziale, all’art. 2 del bando di concorso di cui al Decreto rettorale del 29 luglio 2019, n. 7744/2019, prot. 285866, in punto di requisiti generali d’ammissione e di dichiarazioni sostitutive da rendere in sede di domanda d’ammissione, agli artt. 2, 8, 10 e 11 e 13, del Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui al Decreto rettorale del 06 luglio 2016, n. 1011, prot. 179234, in punto di requisiti, modalità, contenuti delle selezioni ed impegno annuo, nonché in relazione agli artt. 75 e 76, d.P.R. n. 445/2000, in punto di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci e sanzioni penali conseguenti. II. Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 7, l. 241/1990, in punto di difetto di motivazione, all’art. 24, l. 240/2010, in punto di status, requisiti e competenze dei ricercatori a tempo determinato, nonché in relazione agli artt. 85, d.P.R. 3/1957 e 9, l. 19/1990, in punto di destituzione di diritto a seguito di condanna penale dei pubblici dipendenti.
3. Si costituiva in giudizio l’Università di Verona, che produceva documenti e resisteva nel merito con memoria, alla quale controdeduceva il ricorrente, con replica depositata il 15 giugno 2020.
4. In esito alla camera di consiglio del 17 giugno 2020, veniva respinta la domanda cautelare “in considerazione dell’emersione, in capo all’interessato, di condotte astrattamente lesive di beni giuridici preminenti (pubblica fede, corretto andamento dell’amministrazione della giustizia, reputazione, patrimonio), il cui apprezzamento, tenuto conto della natura e della delicatezza degli interessi coinvolti, pare idoneo, specie riguardo alle fattispecie incidenti sulla sfera propriamente pubblica, a sorreggere l’avversata esclusione dalla procedura selettiva” (ord. n. 293 del 2020).
5. In data 26 gennaio 2021 il difensore del ricorrente dichiarava di rinunciare al mandato e, successivamente, nessuna ulteriore attività processuale era svolta da entrambe le parti.
6. Chiamata, infine, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 settembre 2024, la causa era assegnata alla decisione.
7. Il ricorso è infondato, dovendo essere quindi confermato, in questa sede, l’orientamento espresso in sede cautelare.
8. In linea con il costante orientamento della giurisprudenza in materia, osserva il Collegio che, nel caso in cui le dichiarazioni rese dal candidato in merito all’insussistenza di condanne o procedimenti penali non risultino in tutto o in parte veritiere, si verifica la decadenza automatica dall’ammissione alla procedura selettiva e, di conseguenza, la relativa esclusione.
Si osserva, in particolare, che l’omissione, in sede di proposizione della domanda di partecipazione al concorso, di così importanti indicazioni relative alla presenza di pregiudizi penali, risulta rilevante non tanto o non solo ai fini della valutazione dei requisiti di integrità, presi comunque in esame dal Decreto Rettorale del 17 aprile 2020, anch’esso impugnato, quanto, piuttosto, ai fini della verifica di veridicità delle dichiarazioni, su cui autonomamente si fonda il Decreto Rettorale del 10 febbraio 2020.
Va precisato che si verte, quindi, di due differenti valutazioni: “la prima, relativa alla integrità personale/professionale e fondamentalmente basata sulla assenza o meno di talune condanne penali, ha natura squisitamente discrezionale ed è riservata unicamente alla PA, non potendo operare alcun filtro di rilevanza, in tal senso, il richiedente stesso; la seconda, relativa alla affidabilità del richiedente ed essenzialmente fondata sulla veridicità o meno delle dichiarazioni rese (quale che sia l’oggetto di siffatte dichiarazioni), ha invece natura strettamente vincolata.
Con ciò si vuole dire che la accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda (evenienza questa peraltro incontroversa nel caso di specie) comporta automaticamente e ineludibilmente l’esclusione dalla ridetta procedura selettiva, e ciò senza che la competente amministrazione possa operare un qualsivoglia giudizio circa la diversa rilevanza o meno di talune condotte e di taluni reati” (T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 9028).
Infatti, ogni dichiarazione sostitutiva, in base all’elementare principio dell’autoresponsabilità, deve essere resa con diligenza e veridicità. La completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’Amministrazione, e senz’altro è diretta a costituire ineludibile indice di serietà e di correttezza del candidato, specie alla luce dei dati incontrovertibilmente omessi, riferiti a due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse nel 1998 dal Tribunale di Chiavari, ai procedimenti per i reati di cui agli artt. 56 c.p. e 640, co 2, c.p. nonché all’483 c.p., e, infine, ai procedimenti in corso presso la Procura della Repubblica di Genova, per i reati di truffa aggravata ex art. 640, co 2. c.p. e per il reato previsto e punito dall’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Quanto, poi, alle doglianze riguardanti la motivazione del Decreto Rettorale del 17 aprile 2020 (fermo restando che l’esclusione appare autonomamente sorretta in relazioni presupposti declinati nel precedente decreto del 10 febbraio 2020), non appare né implausibile né sproporzionato il riferimento ai cospicui pregiudizi penali evidenziatisi in capo al candidato nel momento della valutazione (e quindi a prescindere da eventuali successive pronunce di proscioglimento o di provvedimenti riabilitativi, questi ultimi apprezzabili soltanto pro futuro) come indicativi di una situazione di inaffidabilità incompatibile con l’assunzione dell’incarico oggetto della procedura selettiva.
10. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 9 dicembre 2024