TAR Lazio, Sez. III ter, 12 dicembre 2024, n. 22433

La mancata integrazione di un criterio di selezione non può comportare l'esclusione da una procedura di chiamata per un posto di RtD-b

Data Documento: 2024-12-12
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancata integrazione del numero minimo di pubblicazioni stabilito dal bando da parte del candidato non può condurre all’esclusione dalla selezione ma al più determinare la non valutabilità di tale tipologia di titoli, non essendo un requisito di partecipazione ma un criterio di selezione.

Contenuto sentenza

22433/2024 REG.PROV.COLL.

02217/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

– del D.R. n. 2 del 04.01.2024 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, Legge 240/2010 per il settore concorsuale 08/B3 – settore scientifico disciplinare ICAR/09 presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma – Università “Sapienza” – nella parte in cui dichiara vincitore della selezione il Dott. Ing. OMISSIS;

– per quanto occorrer possa del verbale n. 1 del 4.9.2023 e del relativo allegato A;

– del verbale n. 2 del 2.10.2023 e dei relativi allegati B e C;

– del verbale n. 3 del 3.11.2023 e del relativo allegato E;

– del verbale n. 4 del 27.11.2023 e del relativo allegato F;

– del verbale n. 5 del 27.11.2023 e del relativo allegato G;

– della relazione finale del 27.11.2023;

– in generale di tutti gli atti in cui si valuta il ricorrente anche se non conosciuti;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OMISSIS il 21/03/2024, per l’annullamento del bando contenuto nel D.R. n. 695/2022 del 04/03/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’odierna impugnativa OMISSIS contesta l’esito della riedizione della selezione per un posto da ricercatore a tempo determinato in Tecnica delle costruzioni presso l’Università “La Sapienza” di Roma, che indicava nuovamente quale vincitore OMISSIS. Le operazioni di valutazione erano state rinnovate a seguito della sentenza di questa Sezione n. 7237/2023. Il bando adottato con D.R. 695/2022 – bando che ha disciplinato la procedura annullata e che disciplina anche l’attuale – prevede la formazione di una short list di candidati, lo svolgimento di una prova orale seminariale e di una prova linguistica. La prima selezione si concludeva con tre candidati a pari merito e con maturità scientifica ritenuta non sufficiente all’assegnazione del posto, per cui la Rettrice disponeva la non approvazione atti, invitando la Commissione a rinnovare la valutazione comparativa. La Commissione, senza indicare la motivazione, individuava come vincitore il controinteressato OMISSIS. La sentenza n. 7237/2023 accertava l’omessa motivazione, che invece avrebbe dovuto essere rafforzata data l’assenza di significative differenze tra i candidati, e come noto disponeva la riedizione della selezione, il cui esito è stato gravato sulla base dei seguenti motivi:

I. Illegittimità del D.R. 2/2024 per avere approvato atti della Commissione in violazione dell’art 1 e 5 del D.R. 695/2022 (bando) e del verbale n. 1. Eccesso di potere: difetto di istruttoria -provvedimento manifestamente sproporzionato, irragionevole ed illogico – violazione della par condicio.

Il controinteressato andrebbe escluso per aver presentato un numero di dieci pubblicazioni valutabili, inferiore al minimo di dodici ai fini dell’ammissione alla procedura, in quanto due delle dodici pubblicazioni prodotte si collocano nel 2022 (17 gennaio 2022 e 26 marzo 2022) e, quindi, al di fuori dall’arco temporale previsto dal bando (2012-2021).

II. Illegittimità del D.R. 2/2024 per aver approvato atti affetti da eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione – contraddittorietà – manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzione dei provvedimenti impugnati.

La Commissione avrebbe dovuto motivare analiticamente il proprio giudizio anziché limitarsi a richiamare il criterio previsto per la valutazione. I giudizi individuali si porrebbero in contraddizione con il giudizio collegiale.

Il ricorso si conclude con le domande di tutela cautelare, di annullamento degli atti della selezione e di accertamento del dovere dell’Ateneo di escludere il controinteressato e del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore.

2. Si costituivano l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il controinteressato OMISSIS.

3. Il controinteressato depositava un atto denominato “memoria difensiva con ricorso incidentale”, nel quale si sostiene che la censura del ricorrente volta alla propria esclusione sarebbe tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel ricorso definito con sentenza n. 7237/2023, non potendo altresì essere sollevata per la prima volta in sede di rinnovazione della procedura. Inoltre l’impugnativa principale sarebbe infondata nel merito sulla base dei seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 243/2011. Eccesso di potere per violazione del principio del favor partecipationis, nonché per illogicità e irragionevolezza manifeste.

Interpretando il bando alla luce del favor partecipationis il lasso temporale sulla base del quale individuare le pubblicazioni valutabili avrebbe quale termine finale il giorno di scadenza delle domande di partecipazione.

1. Sull’inammissibilità e infondatezza del secondo motivo di ricorso.

La censura mossa dal ricorrente con riguardo alle valutazioni sarebbe inammissibile in quanto volta a sollecitare un sindacato sostitutivo del giudice all’interno della sfera di discrezionalità tecnica riservata alla commissione, nonostante l’assenza di vizi macroscopici di travisamento dei fatti ovvero di illogicità. Si sostiene inoltre che vi sarebbero sostanziali differenze nei giudizi espressi sui candidati con riguardo alla prova seminariale, alla prova di lingua straniera e alle pubblicazioni.

4. In vista della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare l’Ateneo depositava il proprio scritto difensivo, in cui si sostiene che sulla base della lettura congiunta dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso l’arco temporale rilevante ai fini della selezione delle pubblicazioni valutabili sarebbe compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 2 maggio 2022, dal momento che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla predetta procedura selettiva scadeva in data 2 maggio 2022.

5. Faceva seguito la memoria del ricorrente, nella quale si evidenzia nuovamente la contraddittorietà del giudizio collegiale rispetto ai giudizi individuali.

6. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2024 il Collegio prendeva atto della rinuncia alla misura cautelare con ordinanza n. 1226/2024.

7. A seguito della fissazione dell’udienza pubblica, le parti depositavano memorie e si scambiavano repliche.

7.1. Parte ricorrente afferma che il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura valutativa per mancanza del requisito del numero minimo di pubblicazioni e, inoltre, contesta l’eccezione di inammissibilità della censura volta all’esclusione, avendo l’Ateneo proceduto alla rinnovazione della selezione. Inoltre, solleva eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per tardività, sostenendo che con tale mezzo di gravame possono essere impugnati solo gli atti rinnovati e non, invece, il bando di concorso, che si è consolidato in ragione della mancata impugnazione da parte del ricorrente principale con il ricorso esitato nella pronuncia n. 7237/2023.

7.2. Il controinteressato insisteva, da un lato, sull’inammissibilità e infondatezza delle censure volte alla propria esclusione e alla critica del giudizio della commissione e, dall’altro, sull’ammissibilità del ricorso incidentale.

7.3. L’Ateneo argomentava l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse con riguardo al profilo del numero minimo delle pubblicazioni presentate, non avendo il ricorrente sollevato la questione nel precedente giudizio.

8. All’udienza del 13 novembre 2024, dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a. della possibile irricevibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato, la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente si esamina la questione della tempestività dell’atto denominato “memoria difensiva con ricorso incidentale”, contenente la domanda di annullamento della clausola del bando relativa al numero minimo di pubblicazioni valutabili nonché argomentazioni finalizzate a paralizzare la censura volta all’esclusione del controinteressato.

1.2. Orbene, l’impugnativa incidentale è proposta contro il bando, atto che si è consolidato, non essendo stato impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio esitato nella sentenza n. 7237/2023 e, pertanto, anche qualora la si volesse considerare alla stregua di ricorso principale, la stessa sarebbe comunque tardiva (TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 30/2001).

1.3. Ne consegue l’irricevibilità dell’atto nella parte in cui è impugnata la clausola relativa al numero minimo delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione, mentre le censure in esso contenute sono reintepretabili quali eccezioni difensive del controinteressato.

2. Si passa quindi ad esaminare la questione centrale della controversia, sollevata con il primo motivo del ricorso introduttivo e concernente l’interpretazione della clausola del bando relativa al numero di minimo di pubblicazioni valutabili.

2.1. Va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato e dall’Ateneo, secondo cui il ricorrente non potrebbe censurare per la prima volta nel presente giudizio il numero di pubblicazioni presentate dal controinteressato, non avendolo già fatto nel processo chiuso con la sentenza n. 7237/2023.

2.2. L’annullamento degli atti della precedente selezione – fermo restando il bando che, come noto, non è stato impugnato – e l’ordine di rinnovazione delle operazioni da parte di una commissione in diversa composizione hanno determinato la riedizione del potere di valutazione dei candidati, il cui esercizio può essere contestato senza incontrare il limite dell’identità dei motivi articolati avverso la procedura annullata.

2.3. Per quanto concerne il bando di concorso (doc. 9 prodotto dal ricorrente), l’art. 1, “Indizione della procedura”, descrive le caratteristiche del posto da ricoprire e i criteri di valutazione, prevedendo un “Numero minimo e massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio”.

2.4. Il successivo art. 2 stabilisce che “Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti…” e che “I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande”; al loro interno non è annoverato il numero minimo delle pubblicazioni.

2.5. Dall’analisi congiunta delle clausole del bando emerge con chiarezza che l’anzidetto numero minimo non ha natura di requisito di partecipazione, dovendo essere altresì essere qualificato come criterio di selezione dei candidati nel contesto della valutazione comparativa.

La ratio della previsione da parte dell’art. 1 di un arco temporale anteriore al termine di scadenza delle domande è quella di tutelare la par condicio dei candidati attraverso la cristallizzazione dell’attività scientifica selezionabile dal concorrente ai fini della successiva valutazione da parte della commissione.

2.6. Come chiarito da questa Sezione, “l’esclusione deve essere oggetto di espressa previsione da parte della lex specialis, in quanto l’estensione per analogia dell’applicazione di una disposizione espulsiva a casi non previsti colliderebbe con i principi del favor partecipationis e di proporzionalità” (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 678/2024).

2.7. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche si osserva che la mancata integrazione del numero minimo di pubblicazioni stabilito dal bando da parte del candidato non può condurre all’esclusione dalla selezione ma al più determinare la non valutabilità di tale tipologia di titoli, non essendo un requisito di partecipazione ma un criterio di selezione.

2.8. È accertato quindi che la Commissione ha commesso degli errori nel corso della valutazione dei titoli esibiti dal controinteressato, avendo preso in considerazione due pubblicazioni successive al 31 dicembre 2021. All’errato apprezzamento di dati di fatto non opinabili, che hanno rilevanza con riguardo all’individuazione del vincitore della selezione, conseguono necessariamente l’annullamento degli atti della commissione e la riedizione della procedura.

2.9. Con riguardo alle ulteriori domande proposte si osserva infine che le procedure di selezione dei ricercatori e professori universitari sono valutazioni comparative, al cui esito non viene stilata una graduatoria di idonei suscettibile di scorrimento, ma viene individuato il candidato ritenuto meglio rispondente alle specifiche tipologie di impegno scientifico e didattico indicate dal bando.

2.10. La fondatezza del primo motivo nei termini descritti comporta di per sé l’accoglimento del ricorso con piena soddisfazione della pretesa dell’interessato e con conseguente assorbimento di ogni altra censura, deduzione e questione in virtù del principio della ragione più liquida (Cons. Stato, sez. II, n. 3410/2024).

3. In conclusione, il ricorso incidentale avverso il bando di concorso è stato presentato fuori termine e, pertanto, è irricevibile, mentre il ricorso principale è fondato e, quindi, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti della commissione e del relativo decreto rettorale di approvazione e con obbligo per l’Ateneo di provvedere entro trenta giorni alla nomina di una commissione in diversa composizione, cui è affidata la funzione di rivalutare i candidati in ossequio al vincolo conformativo contenuto nella presente pronuncia.

4. L’andamento complessivo della vicenda costituisce giusta ragione per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando:

– accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti della commissione e il decreto rettorale n. 2/2024 di approvazione degli stessi, con obbligo per l’Ateneo di rinnovazione della selezione a cura di una commissione esaminatrice in diversa composizione, da nominarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, e in ossequio al vincolo conformativo contenuto nella presente pronuncia;

– dichiara irricevibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’ESTENSORE OMISSIS

IL PRESIDENTE OMISSIS

Pubblicato il 12 dicembre 2024