Cons. Stato, Sez. VII, 4 dicembre 2024, n. 9728

Le valutazioni della Commissioni sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato attengono alla sfera della discrezionalità tecnica

Data Documento: 2024-12-04
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni della Commissioni sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato e sulla natura compilativo-descrittiva di tali pubblicazioni attengono alla sfera della discrezionalità tecnica che connota le suddette valutazioni, le quali, com’è ben noto, sono sindacabili da parte del G.A. nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà, travisamento dei fatti.

Contenuto sentenza

09728/2024REG.PROV.COLL.

05128/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5128 del 2024, proposto dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro temporeex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

avv. OMISSIS, rappresentato e difeso da sé medesimo, nonché dagli avv.ti OMISSIS ed OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. OMISSIS, in Roma, via Cicerone, n. 49;

per la riforma,

previa sospensione dell’esecutività,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, n. 8138/2024 del 24 aprile 2024, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 11959/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. OMISSIS;

Vista la memoria dell’appellato, recante costituzione a mezzo di ulteriore difensore;

Vista l’ordinanza n. 2922/2024 del 31 luglio 2024, con cui l’istanza cautelare del Ministero è stata accolta ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Vista la memoria conclusiva dell’appellato;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il Cons. OMISSIS e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, n. 8138/2024 del 24 aprile 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’esecutività.

1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso dell’avv. OMISSIS contro: a) i giudizi collegiali e individuali di non abilitazione espressi nei confronti del ricorrente dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale in relazione alla sua domanda di abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo) per la tornata 2021/2023, pubblicati il 9 giugno 2023; b) il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato non abilitato; c) tutti gli atti e le valutazioni della Commissione e gli altri atti presupposti, prodromici e consequenziali.

2. In estrema sintesi, la sentenza appellata, dopo aver ricordato i limiti del sindacato del G.A. sugli apprezzamenti tecnici della P.A., ha osservato come nel caso di specie il giudizio della Commissione, pur se espresso all’unanimità, sia “caratterizzato da una motivazione non puntuale e analitica sulle pubblicazioni, anche in considerazione della relativa collocazione editoriale, che avrebbe dovuto spingere il collegio a un più puntuale approfondimento sulle ragioni in base alle quali le opere siano ritenute di qualità non idonea all’abilitazione. Al tempo stesso, a fronte dei giudizi positivi espressi anche individualmente dai docenti non emerge una chiara e pregnante descrizione dei motivi che consentano di superare gli aspetti positivi pur indicati nell’iter argomentativo. Emerge, pertanto, una motivazione non adeguatamente ponderata sul raffronto tra elementi positivi e negativi e sulla qualità delle pubblicazioni anche alla luce della loro collocazione editoriale”.

2.1. In definitiva, secondo il T.A.R. poiché nel caso esaminato “i giudizi individuali e collegiali sono inidonei a descrivere […] l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni” del candidato, il ricorso va accolto sotto il profilo del difetto di motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

2.1.1. Il T.A.R. ha altresì disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., che la P.A. procedesse ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

2.2. Nel gravame il Ministero ha contestato la sentenza appellata, deducendo con unico motivo la doglianza di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990: in estrema sintesi e salvo quanto si dirà più oltre, il Ministero ha censurato l’iter argomentativo che ha indotto il primo giudice a ravvisare il vizio di difetto di motivazione nei giudizi individuali e collegiali resi dalla Commissione preposta alla procedura di abilitazione.

2.3. Si è costituito in giudizio l’avv. OMISSIS, depositando di seguito memoria, con la quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze del Ministero appellante. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., l’appellato ha inoltre riproposto i motivi di ricorso spiegati in primo grado e non esaminati dal Tribunale adito.

2.4. Con ordinanza n. 2922/2024 del 31 luglio 2024 la Sezione ha accolto in parte la domanda cautelare del Ministero ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la fissazione della discussione del merito dell’appello all’udienza pubblica del 12 novembre 2024.

2.5. In vista della discussione del merito l’avv. OMISSIS ha depositato una memoria finale, insistendo per la reiezione dell’appello.

2.6. All’udienza pubblica del 12 novembre 2024 il Collegio, dato atto che nessuno è comparso per le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato.

3.1. Il Ministero appellante ha sostenuto che, a differenza di quanto dichiarato dalla sentenza di prime cure, la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) ha effettuato una meticolosa analisi delle pubblicazioni presentate dal candidato e all’esito di questa non ha ravvisato nelle stesse quel fondamentale elemento richiesto per la suddetta abilitazione, ossia la capacità di osservare con occhio critico ed autonomo la tematica oggetto di pubblicazione offrendo al panorama scientifico di riferimento spunti di originalità ed innovatività.

3.2. Sottolinea la difesa erariale che, ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 120/2016 (regolamento recante i criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’ASN), la Commissione conferisce l’abilitazione unicamente ai candidati che, oltre a ottenere una valutazione positiva circa l’impatto della produzione scientifica e ad essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla stessa Commissione in base al comma 2 del precedente art. 5 (che a sua volta rimanda ai nn. da 2 a 11 dell’Allegato A) al decreto ministeriale), presentino pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata, secondo la definizione dell’Allegato B). Il citato art. 4 prevede una serie di criteri di valutazione delle pubblicazioni (tra cui la qualità di esse, valutata all’interno del panorama scientifico nazionale e internazionale sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo), che debbono sussistere cumulativamente ai fini del conseguimento dell’ASN. Nel caso di specie, l’avv. OMISSIS è risultato privo del requisito dell’elevata qualità delle pubblicazioni e ciò – afferma il M.U.R. – vale di per sé quale motivazione idonea del diniego di abilitazione.

3.3. Aggiunge il Ministero appellante che l’adempimento dell’obbligo motivazionale da parte della Commissione si deduce dall’approfondito, nonché analitico, giudizio collegiale e dai singoli giudizi individuali, poiché il primo costituisce la perfetta sintesi dei secondi. I giudizi positivi espressi dai Commissari sul candidato – su cui ha posto l’accento il T.A.R. – attengono solo all’approfondimento delle tematiche affrontate, ma ciò non prevale sulla carenza di innovatività ed originalità, di tal ché il candidato risulta uno studioso che conosce bene la propria materia, ma che, allo stato, non è riuscito ad associare alle buone doti ricostruttive un’adeguata capacità di analisi critica, in grado di condurre a risultati nuovi per il settore. Ciò, tenuto conto che l’ASN è prodromica allo svolgimento dell’attività di docenza, che va riservata a quanti hanno una conoscenza della materia di competenza non soltanto approfondita, ma anche critica.

3.4. La difesa erariale ha contestato la sentenza anche per avere questa rilevato il vizio di difetto di motivazione soprattutto in relazione alla collocazione editoriale delle pubblicazioni dell’avv. OMISSIS, lamentando l’erroneità del parallelo svolto dal primo giudice tra la sede editoriale delle pubblicazioni e la qualità delle stesse. La collocazione editoriale, sostiene il Ministero, non attiene alla qualità della pubblicazione, atteso che qualità e collocazione editoriale di un lavoro sono criteri coniati in modo distinto dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016, cosicché la qualità delle pubblicazioni non può, per volontà normativa, essere eo ipso evinta dalla loro collocazione editoriale (requisito estrinseco, esteriore e formale), ma deve dedursi da “ingredienti di contenuto del lavoro” idonei al meglio a farla emergere, quali appunto l’originalità, l’innovatività e il rigore metodologico.

3.5. Da ultimo, il M.U.R. ha lamentato che il primo giudice abbia ritenuto il giudizio espresso dalla Commissione nei confronti del candidato carente sotto il profilo motivazionale, mentre l’organo ha proceduto con un’attenta analisi di ogni pubblicazione dell’avv. OMISSIS, descrivendone le tematiche affrontate e gli aspetti maggiormente approfonditi e sottolineandone quegli aspetti critici dai quali si poteva desumere la non maturità scientifica del candidato. Ha poi ricordato che l’appellato aveva già presentato domanda di conseguimento dell’ASN per le funzioni di professore di seconda fascia nel 2018, venendo giudicato inidoneo per le stesse motivazioni addotte a sostegno dell’analogo giudizio di non idoneità da lui riportato nella tornata 2021/2023.

4. Orbene, in disparte le ora viste ultime asserzioni del M.U.R. circa la precedente valutazione del candidato in occasione della domanda di conseguimento dell’abilitazione da lui presentata nel 2018, rispetto alle quali deve sottolinearsi l’autonomia delle due procedure abilitative e il fatto – che l’avv. OMISSIS giustamente sottolinea nelle sue difese – che la sua produzione scientifica è nuova rispetto a quella presentata nel 2018, per tutto il resto le censure del Ministero appellante devono essere in totocondivise.

4.1. Invero, la lettura del giudizio collegiale della Commissione e dei giudizi individuali dei singoli Commissari denota la coerenza tra gli stessi nell’indicare che le pubblicazioni del candidato sono di tipo compilativo-descrittivo, prive di originalità e senza spunti critici. Quindi, all’opposto di quanto affermato dalla sentenza appellata, la motivazione del giudizio negativo sulle pubblicazioni è chiara e puntuale: in essa, infatti, gli elementi positivi presenti a favore del candidato non possono bastare, poiché sono presenti anche elementi negativi, che fondano il giudizio di non idoneità, il quale risulta perciò poggiare su argomentazioni senz’altro comprensibili.

4.2. Viene così soddisfatta la funzione della motivazione dell’atto amministrativo, che per costante insegnamento giurisprudenziale è quella di esternare le ragioni dell’atto, in modo da consentire al suo destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione e ciò al fine di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al ridetto destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell’interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 18 aprile 2024, n. 3502; Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2627; id., 6 agosto 2013, n. 4096; Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 923; id., 2 maggio 2016, n. 1656; Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2520; id., 1° ottobre 2004, n. 6361; id., 22 febbraio 2001, n. 938; Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5956; id., 4 aprile 2006 n. 1750).

4.3. Ovviamente, le valutazioni della Commissioni sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato e sulla natura compilativo-descrittiva di tali pubblicazioni attengono alla sfera della discrezionalità tecnica che connota le suddette valutazioni, le quali, com’è ben noto, sono sindacabili da parte del G.A. nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà, travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 giugno 2023, n. 5884; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128): ma nessuno di tali vizi è rinvenibile nella fattispecie qui in esame.

5. Non convincono le contrarie argomentazioni esposte dall’appellato nelle sue difese.

5.1. L’avv. OMISSIS contesta, in particolare, l’assunto del M.U.R. secondo cui egli sarebbe privo del requisito dell’elevata qualità delle pubblicazioni e ciò sarebbe sufficiente quale idonea ed adeguata motivazione del diniego di abilitazione. Dai giudizi dei singoli commissari emergerebbero, infatti, una serie di contraddizioni sottaciute dal Ministero: a fronte di elementi positivi (e cioè il superamento di tutti e tre i valori soglia fissati), dalla motivazione finale non si ricaverebbero elementi di negatività nel profilo del candidato tali da far ritenere che egli non abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per l’abilitazione a professore di seconda fascia; in specie, non si capirebbero le ragioni in base alle quali la Commissione, dopo aver riconosciuto che la produzione scientifica del candidato è estremamente positiva in ordine a tre indicatori su tre ai sensi del d.m. n. 589/2018, perché coerente e pertinente con il settore concorsuale, ha poi affermato, senza una motivazione sufficiente, che detta produzione non è di qualità e originalità tali da giustificare un giudizio positivo.

5.1.1. Aggiunge l’appellato che la Commissione ha apprezzato, quali sue caratteristiche positive, la professionalità, l’impegno nella ricerca e la continuità e quindi non si comprenderebbe perché da tali premesse positive sia poi pervenuta a conclusioni del tutto contrastanti, con l’affermare che nella sua produzione scientifica i profili ricognitivi prevalgono su quelli di riflessione critica e che il suo lavoro si rivolge ad un esame essenzialmente compilativo degli istituti analizzati.

5.2. A ben vedere, però, nelle stesse parole dell’appellato possono cogliersi – in maniera esaustiva – le ragioni del giudizio negativo formulato nei suoi confronti della Commissione. Invero, non bisogna confondere i piani: il giudizio collegiale della Commissione, infatti, ha affermato che l’avv. OMISSIS è valutato positivamente in relazione al titolo n. 1 dell’Allegato A) al d.m. 7 giugno 2016, n. 120 (impatto della produzione scientifica), poiché raggiunge tre su tre dei valori soglia di cui al d.m. 8 agosto 2018, n. 589 (recante le tabelle dei valori soglia), evidenziando inoltre, sempre in positivo, che la sua produzione scientifica denota continuità temporale e riguarda tematiche coerenti con il settore concorsuale e con buona collocazione editoriale. Tuttavia, il candidato ancora non ha conseguito “un positivo livello della qualità e dell’originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca” e su queste basi la Commissione è pervenuta a negargli all’unanimità l’abilitazione.

5.2.1. In altre parole, a giudizi positivi sui i parametri quantitativi non si affiancano giudizi altrettanto positivi per i parametri qualitativi e ciò ben si spiega ove si considerino le valutazioni espresse sulle pubblicazioni presentate dal candidato, sia nel giudizio finale della Commissione, sia nei giudizi individuali dei singoli Commissari. Questi ultimi, infatti, sotto il profilo qualitativo sono tutti negativi sottolineando la scarsa originalità della sua produzione scientifica (prof. OMISSIS, prof. OMISSIS), la connotazione pratica e compilativa di questa, priva di particolari spunti critici e riflessioni analitiche (prof. OMISSIS), l’impianto prevalentemente descrittivo e l’assenza di risultati di interesse (prof.ssa OMISSIS, prof. OMISSIS). Dunque, al contrario di quanto sostiene l’appellato, non c’è alcuna contraddizione nei giudizi.

6. La fondatezza delle censure mosse dal Ministero appellante alla sentenza di prime cure comporta la necessità di esaminare i motivi del ricorso di primo grado che la sentenza stessa ha assorbito, non esaminandoli, ma che l’avv. OMISSIS ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., in grado di appello.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di abilitazione per violazione dell’Allegato D) al d.m. 7 giugno 2016, n. 120.

6.2. In sintesi, l’avv. OMISSIS sostiene che la valutazione della Commissione, la quale ha ritenuto le sue pubblicazioni non di impatto e prive di originalità, contrasterebbe con l’Allegato D), comma 4, del d.m. n. 120/2016, che contiene la definizione delle riviste di carattere scientifico “di classe A”, ovvero delle riviste “dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali”. Tenuto infatti conto che cinque delle pubblicazioni da lui allegate alla domanda di abilitazione sono collocate in riviste della “classe A”, la Commissione nel definire non originali e di scarso impatto scientifico le sue pubblicazioni, si sarebbe illegittimamente sovrapposta a valutazioni effettuate ex ante dalla normativa di riferimento. Invero, l’Allegato D) al d.m. n. 120/2016 definisce le pubblicazioni “di classe A” “di prestigio e impatto nella comunità degli studiosi”: pertanto non si capirebbe come la Commissione abbia potuto divergere da tale definizione normativa, mentre avrebbe dovuto, sul punto, arrestarsi alla definizione stessa, senza accavallare il proprio giudizio a criteri già definiti ex ante per ritenere valida e di prestigio una pubblicazione scientifica. La Commissione, senza tenere conto del vincolo nel giudizio, sarebbe dunque incorsa in un chiaro capovolgimento dei ruoli, che l’avrebbe portata a ritenere di poco prestigio lavori che il decreto ministeriale definisce, invece, di prestigio e di impatto per la comunità scientifica.

6.3. Il motivo è infondato.

6.4. Nel giudizio di primo grado il ricorrente ha formulato la doglianza che Commissione dovesse limitarsi a constatare che, dei lavori da lui presentati, ben cinque sono pubblicati su riviste di carattere scientifico “di classe A” ai sensi dell’Allegato D), comma 4, al d.m. n. 120/2016, cioè su riviste “di prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore”, e che dovesse arrestarsi a questo punto, senza procedere a valutare i lavori stessi, come invece ha fatto. Tale doglianza ha trovato accoglienza da parte del T.A.R., che nella motivazione della sentenza ha giustificato la declaratoria di fondatezza del vizio di difetto di motivazione richiamando, tra l’altro, la “collocazione editoriale” dei lavori del candidato, “che avrebbe dovuto spingere il collegio a un più puntuale approfondimento sulle ragioni in base alle quali le opere siano ritenute di qualità non idonea all’abilitazione”. Essa, però, è priva di pregio, cosicché la sentenza di prime cure va riformata (anche) su questo punto, poiché finisce per confondere il contenente con il contenuto.

6.5. Invero, nel sintetizzare le censure dell’appello si è già visto che la difesa erariale ha tra l’altro osservato come la normativa invocata si limiti a definire il valore delle riviste nelle quali i lavori sono pubblicati, ma come ciò non valga ex se a dimostrare che i suddetti lavori hanno il livello di qualità e di originalità necessario ai fini dell’abilitazione. Tale osservazione va senz’altro condivisa, dovendo ritenersi che su questi aspetti rimangano immutati i poteri valutativi della Commissione. Del resto, a ben guardare l’avv. OMISSIS incorre in una contraddizione, giacché, dopo aver riconosciuto l’ampia discrezionalità di cui gode la Commissione esaminatrice nell’esercizio dei propri poteri, afferma che il suo compito si limiterebbe alla verifica della circostanza che un lavoro è pubblicato in una rivista classificata in “fascia A”: ma una simile verifica si connoterebbe, all’evidenza, come un’attività priva di margini di discrezionalità e a carattere sostanzialmente vincolato.

7. Con ulteriore motivo (il terzo del ricorso di primo grado) il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego di abilitazione per difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.

7.1. Ha sostenuto sul punto l’avv. OMISSIS che i giudizi individuali dei Commissari si mostrerebbero contrastanti in merito alle conclusioni raggiunte, poiché da un lato il lavoro scientifico da lui svolto sarebbe elogiato, affermandosi: che la valutazione per titoli è positiva; che egli raggiunge tre su tre valori soglia di cui al d.m. n. 589/2018; che la produzione scientifica è buona, coerente con il settore disciplinare di riferimento, con buona collocazione editoriale; che i lavori presentati sono minuziosi, puntuali e denotano la varietà degli interessi di ricerca e la buona conoscenza delle tematiche da lui esaminate (così il prof. OMISSIS). Dall’altro lato, si giunge alla conclusione che i contributi dell’avv. OMISSIS mancano di originalità, essendo essenzialmente compilativi e non apportando un autonomo contributo alla comunità scientifica e ciò – lamenta l’interessato – sarebbe in palese contraddittorietà con le premesse, con il risultato di spezzare il giudizio sul candidato in due tronconi, senza arrivare a un’armonica conclusione sul medesimo. Ma, si deduce, una più attenta analisi della documentazione avrebbe portato a conclusioni differenti, vista la valutazione positiva sui titoli e il possesso in capo al candidato degli indicatori scientifici ex d.m. n. 589/2018.

7.2. Aggiunge ancora il ricorrente in primo grado che le valutazioni della Commissione sarebbero affette da un deficit istruttorio e di motivazione, che emergerebbe dalle stringate valutazioni offerte sulla qualità delle monografie, ritenute dai Commissari “sintetiche”, “meramente compilative” o “di taglio descrittivo”. Da quanto esposto emergerebbe, in conclusione, la superficialità di analisi in cui sarebbe incappata la Commissione, adottando un metro di valutazione differente e contraddittorio e così inficiando e rendendo illegittimo il diniego di abilitazione.

7.3. Le censure ora riferite sono, tuttavia, prive di fondamento, a confutazione delle stesse potendosi fare integrale rinvio alle argomentazioni esposte più sopra per dimostrare la fondatezza dell’appello del M.U.R. (v. in specie i paragrafi da 4 a 5.2.1). Nel caso di specie non è rinvenibile, in definitiva, nessuna contraddittorietà dei giudizi, che si dimostrano invece pienamente coerenti, né gli stessi sono inficiati da vizi di istruttoria o di motivazione, atteso che: I) i giudizi individuali mostrano che tutti i Commissari hanno esaminato con scrupolo e attenzione le pubblicazioni del candidato, esprimendo una motivazione necessariamente stringata sulla qualità delle stesse; II) la predetta motivazione, con l’utilizzo di espressioni sintetiche, ma icastiche, assolve pienamente, come già detto, alla funzione di rendere comprensibili le ragioni del diniego di abilitazione.

8. In conclusione, pertanto, l’appello del M.U.R. è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza delle censure con esso formulate e l’infondatezza dei motivi non esaminati in primo grado e riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., dall’appellato.

8.1. In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve, pertanto, essere respinto, in ragione dell’infondatezza di tutti i motivi con esso dedotti.

9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, attese le peculiarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

IL PRESIDENTE OMISSIS

L’ESTENSORE OMISSIS

Pubblicato il 4 dicembre 2024