LEGGE 29 luglio 1991, n. 243
Università non statali legalmente riconosciute.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 6 agosto 1991, n. 183)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO N.1
1. Le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.
ARTICOLO N.2
1. Lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
ARTICOLO N.3
1. L’università o l’istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato “Ministro”, il bilancio preventivo dell’esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell’anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell’università stessa, con l’indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l’organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.
2. Il Ministro può chiedere al rettore dell’università chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro può inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle università o istituti superiori non statali.
3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni università riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.
4. Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell’erogazione dei contributi.
ARTICOLO N.4
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le università non statali sono tenute al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall’articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l’importo della ritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le università non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette università non statali, nonché per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS (1)), quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria.
5. Per le finalità di cui al comma 4, le università non statali provvedono a versare all’ENPAS l’indennità di anzianità, maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest’ultimo Ente. Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all’ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreché i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell’articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.
6. Ai fini della ricongiunzione nell’ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le università non statali, l’Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all’anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l’importo dell’indennità di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
7. L’eventuale eccedenza tra l’importo versato dall’università per l’indennità maturata dai singoli dipendenti e l’importo teorico di cui al comma 6 è liquidata, a cura dell’ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall’effettivo versamento di quanto dovuto dall’università allo stesso titolo.
8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.
(1) Ora INPDAP.
ARTICOLO N.5
1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l’anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.
3. Dall’anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l’anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:
a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all’Università degli studi di Urbino)”;
b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l’autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Interventi per le opere di edilizia a favore dell’Università degli studi di Urbino”.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il primo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato (1) .
(1) Per l’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita’ e degli istituti superiori non statali di cui al presente articolo vedi l’articolo 1-bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.