TAR Sardegna, Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 3

E' possibile valutare le attività gestionali dei candidati nelle procedure di concorso

Data Documento: 2025-01-03
Autorità Emanante: TAR Sardegna
Area: Giurisprudenza
Massima

Un Regolamento di Ateneo che prevede, ai fini della valutazione dei profili dei candidati di un concorso, la valorizzazione delle attività gestionali intese come «incarichi di gestione e impegni assunti in organi collegiali e commissari presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali», risulta perfettamente conforme alle prescrizioni della Carta Europea dei Ricercatori, richiamata espressamente dal citato art. 18 della l. n. 240 del 2010.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 597 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in OMISSIS;

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in OMISSIS;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del Decreto Rettorale, repertorio n. OMISSIS, in pari data pubblicato sul sito d’Ateneo, contenente approvazione degli atti della procedura selettiva di chiamata di una/un professoressa/professore ordinaria/ordinario, presso il Dipartimento di scienze chimiche e geologiche per il settore concorsuale OMISSIS (profilo OMISSIS, di cui al D.R. n. 1178, da cui risulta che la commissione giudicatrice ha formulato all’unanimità la seguente graduatoria di merito: 1. OMISSIS, punteggio 91/100; 2. OMISSIS, punteggio 87/100;

– del Decreto Rettorale repertorio n. OMISSIS, con il quale è stato emanato il Regolamento d’ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università di OMISSIS, ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010 e dell’allegato Regolamento;

– del Decreto Rettorale repertorio n. OMISSIS, con cui è stata bandita la chiamata di 31 professoresse/professori ordinarie/i ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010;

– del verbale della commissione giudicatrice relativo alla prima seduta e dell’Allegato A;

– del verbale della commissione giudicatrice relativo alla seconda seduta e dell’Allegato B;

– del verbale della commissione giudicatrice relativo alla terza seduta e dell’Allegata Relazione finale;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento n. OMISSIS, con cui è stata approvata la proposta di chiamata del Prof. OMISSIS, settore concorsuale OMISSIS, profilo OMISSIS, a ricoprire il ruolo di professore ordinario presso il Dipartimento OMISSIS;

– “ove adottato”, del Decreto Rettorale con cui il Prof. OMISSIS è stato nominato professore ordinario per il settore concorsuale OMISSIS – (profilo OMISSIS di cui al D.R. n. 1178/2022);

– “ove adottata”, della deliberazione del C.d.A. dell’Università OMISSIS con cui è stato ratificato il succitato decreto Rettorale ovvero è stata approvata la proposta di chiamata del Prof. OMISSIS per il settore concorsuale OMISSIS (profilo OMISSIS);

– di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e consequenziale, laddove lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.10.2023:

– degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

– della deliberazione del C.d.A. dell’Università OMISSIS, adottata in data 25.7.2023, con cui è stata approvata la proposta di chiamata del Prof. OMISSIS a professore ordinario per il settore concorsuale OMISSIS presso il dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università OMISSIS;

– del decreto Rettorale rep. n. OMISSIS, con cui il Prof. OMISSIS è stato nominato professore ordinario per il settore concorsuale OMISSIS presso il dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università OMISSIS;

– di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e consequenziale, laddove lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. OMISSIS e dell’Università OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La prof.ssa OMISSIS, odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura selettiva, indetta dall’Università OMISSIS con decreto rettorale OMISSIS, di chiamata di un professore ordinario presso il Dipartimento OMISSIS, collocandosi al secondo posto (con il punteggio di 87/100), dietro il prof. OMISSIS, odierno controinteressato (che ha ottenuto il punteggio di 91/100).

2. Con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il decreto rettorale del OMISSIS, di approvazione degli atti della procedura e della graduatoria di merito, il “Regolamento d’ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università di OMISSIS, ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010”, emanato con il decreto rettorale n. OMISSIS, il bando di cui al decreto rettorale n. OMISSIS, i verbali della commissione giudicatrice, la deliberazione del C.d.A. dell’Università del OMISSIS, di approvazione della proposta di chiamata del prof. OMISSIS a professore ordinario per il settore concorsuale OMISSIS presso il dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, ed il decreto rettorale n. OMISSIS, con cui il prof. OMISSIS è stato nominato professore ordinario per il settore concorsuale in questione.

3. Espone la ricorrente che il nuovo Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, all’art. 9, ha:

– previsto che la valutazione dei candidati sarebbe dovuta avvenire sulla base dei seguenti criteri generali: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli scientifici, dei titoli didattici e dello svolgimento di attività gestionali;

– stabilito il punteggio da attribuire a seguito della valutazione: 55 punti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche; 15 punti per la valutazione dei titoli scientifici; tra 5 e 25 punti per la valutazione dei titoli didattici; tra 5 e 25 punti per la valutazione degli incarichi gestionali;

– stabilito che la commissione avrebbe dovuto valutare comparativamente i candidati e attribuire il punteggio finale secondo quanto stabilito nei superiori punti.

Il bando, all’art. 8, ha riportato i compiti della commissione, i criteri di valutazione e il punteggio così come previsti nel Regolamento.

La commissione giudicatrice:

– nella prima seduta ha preso atto del contenuto dell’art. 8 del bando e ha specificato e dettagliato i criteri generali e il punteggio attribuibile a ognuno di essi;

– nella seconda seduta ha valutato i due concorrenti, attribuendo al prof. OMISSIS e alla ricorrente, come visto, rispettivamente il punteggio di 91/100 (di cui 46 per le pubblicazioni scientifiche, 15 per i titoli scientifici, 10 per i titoli didattici e 20 per gli incarichi gestionali) e di 87/100 (di cui 50 per le pubblicazioni scientifiche, 13 per i titoli scientifici, 10 per i titoli didattici e 14 per gli incarichi gestionali);

– nella terza seduta ha proceduto alla valutazione comparativa dei concorrenti e, in considerazione del punteggio da ciascuno ottenuto, ha redatto la graduatoria finale.

4. Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi:

1) “Violazione di legge: art. 3 L. 241/90; DM del 28 luglio 2009 – Eccesso di potere per: travisamento dei fatti; violazione dei criteri di valutazione; assenza di motivazione; carenza di istruttoria; omessa valutazione di circostanze rilevanti”;

2) “Violazione di legge: Regolamento d’ateneo, Bando, criteri stabiliti dalla commissione. Eccesso di potere per: carenza di istruttoria; omessa valutazione di circostanze rilevanti”;

3) “Violazione di legge: articolo 18 L. 240/2010. Eccesso di potere per contraddittorietà”;

4) “Violazione di legge: art. 3 legge n. 241/1990, Bando di concorso. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e per mancanza assoluta di motivazione”;

5) “Violazione di legge: art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e mancanza di motivazione”;

6) “Violazione di legge (art. 18, comma 1, lett. b, legge 30.12.2010, n. 240) ed Eccesso di potere per sviamento di potere”.

5. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha esteso le doglianze già mosse con il ricorso introduttivo avverso la deliberazione del C.d.A. dell’Università di approvazione della proposta di chiamata del controinteressato a professore ordinario e il decreto rettorale di nomina a professore ordinario del medesimo controinteressato.

6. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.

7. Si è costituito per resistere il controinteressato.

8. Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2023 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

9. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ed il controinteressato, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.

10. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata ampiamente discussa e trattenuta in decisione.

11. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

11.1. Il primo motivo si sviluppa attraverso i seguenti snodi argomentativi:

– la commissione esaminatrice ha considerato di “ottimo livello” le pubblicazioni del controinteressato, mentre quelle della ricorrente sono state considerate di “eccellente livello”, con attribuzione, rispettivamente di 46/55 punti e 50/55 punti;

– dal verbale non emergerebbe il criterio impiegato per giungere a tale valutazione, tenuto anche conto dell’attribuzione (in tesi ingiusta) alla ricorrente di soli 4 punti in più rispetto al controinteressato;

– non risulta che la commissione abbia valutato le pubblicazioni prendendo quale parametro l’impact factor totale e medio e il quartile, come previsto dal D.M. del 28 luglio 2009 (art. 3, comma 4) per la valutazione della collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori di riviste di rilievo nazionale o internazionale; e quand’anche la commissione avesse applicato (senza farlo emergere da alcuna parte del verbale) il citato D.M., avrebbe commesso dei macroscopici errori a svantaggio della ricorrente, come emergerebbe dal raffronto tra le pubblicazioni dei due candidati;

– la commissione, inoltre, non avrebbe considerato che la ricorrente ha avuto per 5 pubblicazioni una valutazione eccellente da parte dell’Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) e che le sue pubblicazioni sono apparse nelle copertine di riviste prestigiose per 7 volte.

11.1.1. Le censure non colgono nel segno.

Nell’Allegato A al verbale della prima seduta si specifica, alla lett. a), che per la “valutazione delle pubblicazioni scientifiche” si terrà conto dei seguenti subcriteri: “1. coerenza con le tematiche del settore concorsuale; 2. apporto individuale nei lavori in collaborazione; 3. qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 4. collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale”.

Nell’Allegato B al verbale della seconda seduta la commissione, in relazione al criterio delle “Pubblicazioni scientifiche”, ha espresso i seguenti giudizi per i due candidati:

– “CANDIDATO OMISSIS

Giudizio della Commissione:

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono di ottimo livello e coerenti col settore concorsuale OMISSIS; l’apporto individuale nei lavori in collaborazione è eccellente in quanto, in tutti i 15 lavori presentati, il candidato risulta autore corrispondente. La qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo è ottima e la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presentati è mediamente di ottimo livello.

Punteggio: punti 46 /55”;

– “CANDIDATA OMISSIS

Giudizio della Commissione:

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono di ottimo livello e coerenti col settore concorsuale, l’apporto individuale nei lavori in collaborazione è eccellente in quanto, in tutti i 15 lavori presentati, la candidata risulta autore corrispondente. La qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo è eccellente così come la collocazione editoriale dei suoi lavori.

Punteggio: punti 50 /55”.

Dalla semplice lettura dei predetti giudizi emerge che i punteggi attribuiti sono preceduti da una motivazione articolata con riferimento a tutti i subcriteri in precedenza enucleati nel richiamato verbale della prima seduta.

A fronte di ciò, le critiche mosse da parte ricorrente si risolvono in un inammissibile tentativo di sostituirsi alla commissione nella valutazione dei titoli dei candidati.

La commissione, infatti, ha attribuito alla ricorrente, per il criterio in questione, 4 punti in più rispetto al controinteressato e ciò trova adeguata giustificazione nelle differenze messe in luce dalla stessa difesa di parte ricorrente.

Le valutazioni dei commissari di concorso attengono alla sfera della discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo nei casi di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, che nella fattispecie non sono rinvenibili.

I punteggi controversi, infatti, sono stati attribuiti ai due concorrenti considerando il complesso dei subcriteri sopra indicati, e non solo una parte di essi (ossia quelli – enfatizzati da parte ricorrente – concernenti la “qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo” e la “collocazione editoriale dei lavori”). La commissione, in altri termini, ha correttamente valorizzato la circostanza che per due dei quattro subcriteri in questione le pubblicazioni dei due candidati hanno ottenuto una valutazione equivalente.

Le doglianze, dunque, non meritano accoglimento.

11.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che:

i) con riguardo ai titoli scientifici (per i quali sono stati attribuiti al prof. OMISSIS 15/15 punti ed alla prof.ssa OMISSIS 13/15 punti):

– sarebbe stato erroneamente riconosciuto alla ricorrente il conseguimento di un solo brevetto, anziché di due brevetti nazionali, trasformati in brevetti internazionali (a fronte dei due brevetti nazionali e di un brevetto internazionale conseguiti dal controinteressato);

– non sarebbe stata considerata la partecipazione della ricorrente, nel 2008, alla creazione di una nuova impresa (spin off), ossia la OMISSIS, il cui business plan è stato finanziato dalla Regione, con sviluppi ulteriori consistiti in accordi e partnership commerciali con aziende del settore (mentre il controinteressato non ha mai costituito o concorso a costituire una spin off);

– non si sarebbe tenuto conto del minor numero di progetti di ricerca a cui ha partecipato il controinteressato (9 contro i 28 della ricorrente) e del meno rilevante ruolo in essi ricoperto dal medesimo;

– la partecipazione a comitati editoriali di riviste è stata valutata come “molto buona” relativamente al controinteressato e solo “buona” relativamente alla ricorrente, ciò senza alcuna motivazione, e sebbene dalla lettura dei rispettivi curricula la citata partecipazione appaia quantomeno equivalente (per i ruoli ricoperti in due riviste);

– la valutazione delle collaborazioni ad attività di ricerca ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali, conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica è stata giudicata come “significativa” per entrambi i concorrenti, ma ciò sarebbe frutto di un macroscopico errore, giacché gran parte dell’attività inserita nel CV del controinteressato non sarebbe attività di ricerca ufficiale presso atenei o istituti di ricerca, mentre la ricorrente vanta una lunga esperienza di ricerca presso atenei stranieri, in qualità di visiting scientist, visiting professor, invited professor, e nazionali e per ciascuna collaborazione ha puntualmente indicato in cosa è consistita l’attività di ricerca;

ii) con riguardo all’attività didattica (per la quale entrambi i concorrenti hanno ottenuto 20/20 punti):

– l’attribuzione del medesimo punteggio ai concorrenti sarebbe manifestamente irragionevole, non avendo la commissione minimamente apprezzato l’abissale differenza tra i titoli dei candidati;

– il controinteressato, infatti, vanta la supervisione di 4 dottorandi, mentre la ricorrente è stata supervisore di 7 dottorandi, di cui 4 in un’ottica di internazionalizzazione (con le Università di Angers e Valencia), 6 su 7 dottorandi hanno conseguito il titolo aggiuntivo di Doctor Europeaus, 3 di essi hanno conseguito il Titolo con la valutazione finale cum laude della Commissione ed uno ha conseguito nel 2015 il Premio Nazionale per la Miglior Tesi di Dottorato di Ricerca della Divisione di Chimica Inorganica, della Società Chimica Italiana;

– inoltre, la ricorrente è stata promotrice di 2 accordi bilaterali Erasmus per lo scambio di studenti e staff dei due Istituti, Università di Angers e Università di Valencia.

11.2.1. Le censure non hanno pregio.

Nell’Allegato A al verbale della prima seduta si specifica, alle lettere b) e c), che:

b) per la “valutazione dei titoli scientifici” si terrà conto dei seguenti subcriteri: “1. partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi; 2. partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 3. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 4. collaborazioni ad attività di ricerca ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali, conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 5. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti (relativamente a quei settori concorsuali nei quali è previsto)”;

c) per la “valutazione dei titoli didattici” si terrà conto dei seguenti subcriteri: “1) attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali; 2) attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusa la supervisione di tesi di laurea e di dottorato; 3) valutazione della prova didattica, ove prevista”.

Nell’Allegato B al verbale della seconda seduta la commissione, in relazione ai due richiamati criteri ha espresso i seguenti giudizi per i due candidati:

– “CANDIDATO OMISSIS

Giudizio della Commissione:

[…]

Titoli scientifici

Ottima la partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

La partecipazione a comitati editoriali di riviste è di livello molto buono.

La partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali è frequente ed eccellente.

Le collaborazioni ad attività di ricerca presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali è significativa.

I risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico sono molto buoni come attestano i 3 differenti brevetti depositati.

Punteggio: punti 15 /15

Titoli didattici

L’attività didattica è molto ampia, diversificata e caratterizzata da continuità temporale.

Punteggio: punti 10 /10”;

– “CANDIDATA OMISSIS

Giudizio della Commissione:

[…]

Titoli scientifici

Ottima la partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

La partecipazione a comitati editoriali di riviste è di buon livello.

La partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali è frequente

ed eccellente.

Le collaborazioni ad attività di ricerca presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali è

significativa;

I risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico sono buoni come attesta il brevetto depositato in Italia e come PCT.

Punteggio: punti 13 /15

Titoli didattici

L’attività didattica è molto ampia e diversificata e caratterizzata da continuità

Punteggio: punti 10 /10”.

Come già si è rilevato supra, con riguardo al criterio delle pubblicazioni scientifiche, anche con riferimento ai titoli scientifici e ai titoli didattici i punteggi attribuiti ai due concorrenti sono preceduti da una motivazione articolata con riferimento a tutti i subcriteri in precedenza enucleati nel verbale della prima seduta.

11.2.2. Quanto ai titoli scientifici la differenza di punteggio (due punti in più per il controinteressato) riflette una leggera differenza di valutazioni con riferimento al sub criterio “partecipazione a comitati editoriali” (molto buono per il prof. OMISSIS, buono per la prof.ssa OMISSIS) e al sub criterio “risultati nel trasferimento tecnologico” (anche in questo caso molto buono per il prof. OMISSIS, buono per la prof.ssa OMISSIS).

Con riguardo a quest’ultimo subcriterio, occorre rilevare che effettivamente, come dedotto dalla parte ricorrente, la commissione risulta avere tralasciato l’esistenza di un brevetto sviluppato dalla ricorrente, ed inoltre non fa alcuna menzione della start-up avviata dalla ricorrente. Si tratta, tuttavia, di una carenza insufficiente ai fini del superamento della c.d. prova di resistenza, considerato che:

– il controinteressato, per il criterio in questione, ha ottenuto 15/15 punti e non emerge dagli atti di causa che tale punteggio sia frutto di una valutazione affetta da travisamento dei fatti o macroscopica illogicità;

– la ricorrente, quindi, potrebbe al più conseguire altri 2 punti per il criterio de quo;

– tale punteggio aggiuntivo non sarebbe comunque utile alla ricorrente, attesa la differenza esistente tra i punteggi complessivi finali ottenuti dai due candidati (4 punti).

11.2.3. Quanto ai titoli didattici (per i quali i due candidati hanno entrambi ottenuto il punteggio massimo di 10/10), ancora una volta le difese di parte ricorrente si sostanziano in un inammissibile tentativo di sostituire il proprio giudizio a quello espresso dalla commissione, che, alla luce degli elementi presi in considerazione, non risulta illogico né viziato da travisamento.

11.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta in primo luogo che il Regolamento d’Ateneo, in contrasto con l’art. 18 della l. n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini), non ha considerato il curriculum tra i criteri di valutazione, ed ha inoltre (illegittimamente) introdotto un nuovo criterio: la valutazione dell’attività gestionale.

Inoltre, nonostante il bando, all’art. 8, abbia confermato la necessaria presentazione del curriculum, imponendo alla Commissione esaminatrice di esprimere il giudizio comparativo sui candidati sulla base della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, delle attività scientifiche, e di quelle gestionali, la Commissione avrebbe omesso di valutare i curricula.

11.3.1. Le censure sono infondate.

Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, la commissione non ha tralasciato la valutazione dei curricula dei candidati.

Nel corso della prima seduta, infatti, la commissione, allorché ha specificato i criteri di valutazione, ha indicato tutte le attività ed i titoli di cui avrebbe tenuto conto (v. allegato A al verbale della prima seduta), che corrispondono nel loro complesso proprio agli elementi che compongono il curriculum del candidato.

11.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la scelta della commissione di individuare in concreto i punteggi massimi per i titoli didattici e per gli incarichi gestionali (rispettivamente, 10 e 20 punti) sarebbe illogica ed immotivata, tenuto conto dei compiti di un docente universitario.

11.4.1. La tesi non persuade.

Sul punto, la giurisprudenza recente ha chiarito che l’attribuzione al criterio dell’attività gestionale di un punteggio elevato ben si giustifica perché il professore ordinario può accedere ai ruoli gestionali più elevati (direttore di dipartimento, rettore), di modo che, trattandosi di una scelta non illogica, non è censurabile nella presente sede di legittimità (C.d.S., Sez. VII, 26 febbraio 2024, n. 1857, che ha confermato T.A.R. Sardegna, Sez. I, 7.2.2023, n. 67).

11.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che la differenza tra i punteggi attribuiti ai due candidati relativamente agli incarichi gestionali (20/20 punti al controinteressato e 14/20 punti alla ricorrente) non sarebbe giustificata, considerato che la ricorrente avrebbe avuto i medesimi incarichi gestionali del controinteressato, ed inoltre diverse attività gestionali indicate dal controinteressato non potrebbero essere considerate tali.

11.5.1. La censura è infondata.

Nell’Allegato A al verbale della prima seduta, alla lett. d), si specifica che per la valutazione dello “svolgimento di attività gestionali” si terrà conto dei seguenti subcriteri: “1. incarichi e impegni assunti in organi collegiali e gestionali, ivi incluse commissioni presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali”.

Nell’Allegato B al verbale della seconda seduta la commissione, in relazione al richiamato criterio, ha espresso i seguenti giudizi per i due candidati:

– “CANDIDATO OMISSIS

Giudizio della Commissione:

[…]

Incarichi gestionali

Il contributo alle attività gestionali sia a livello dipartimentale che di facoltà è molto ampio e costante, con incarichi di rilievo (es. presidenza di corso di studio, vicedirezione di Dipartimento).

Punteggio: punti 20 /20”;

– “CANDIDATA OMISSIS

Giudizio della Commissione:

[…]

Incarichi gestionali

Il contributo alle attività gestionali e di governo è di buon livello.

Punteggio: punti 14 /20”.

Ancora una volta, come già rilevato supra con riguardo agli altri criteri di valutazione, i giudizi espressi dalla commissione (ed i conseguenti punteggi attribuiti ai due candidati), alla luce degli elementi presi in considerazione come emersi dagli atti di causa, non risultano viziati da macroscopica illogicità né da travisamento dei fatti.

11.6. Il sesto motivo si sviluppa nei seguenti passaggi argomentativi:

– sia l’art. 9 del Regolamento d’Ateneo sia l’art. 8 del bando di concorso, applicati dalla Commissione, prevedono illegittimamente, quale autonomo criterio di valutazione, lo “svolgimento di attività gestionali”, nonostante l’art 18, comma 1, lett. b, della l. n. 240/2010 escluda che gli atenei possano attribuire autonomo rilievo allo svolgimento delle attività gestionali (le quali, al più, potrebbero concorrere a formare il curriculum);

– l’introduzione (illegittima) del criterio de quo e l’imponente peso attribuitogli dalla commissione valutatrice (20 punti su un massimo di 25) hanno avvantaggiato il controinteressato, consentendogli di vincere la selezione;

– peraltro, sebbene il Regolamento d’Ateneo di OMISSIS abbia dato rilievo al curriculum quale elemento autonomo di valutazione, non viene attribuito alcun peso allo stesso, così rendendo impossibile valutarlo.

11.6.1. Le doglianze sono infondate.

Come chiarito dalla giurisprudenza già sopra richiamata (C.d.S., n. 1857/2024, cit.), l’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010 prevede espressamente che il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia deve essere conforme ai principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori.

Quest’ultima, alla Sezione 1, rubricata “La Carta Europea dei ricercatori”, sottolinea (si veda il paragrafo 3) l’importanza non solo dell’attività di ricerca e di sviluppo, ma anche dell’attività di «supervisione, mentoring, gestione e dei compiti amministrativi». Nel successivo paragrafo, rubricato “Doveri di supervisione e gestione”, viene ribadita l’importanza di prestare attenzione al ruolo di supervisori, responsabili e coordinatori di progetto, manager.

Come si evince da una complessiva lettura dalla predetta Carta, emerge la necessità di attribuire rilevanza, nella carriera universitaria, all’attività gestionale. Necessità, questa, ancora più forte quando si tratta di una procedura per la chiamata di professori di prima fascia che, oltre a svolgere l’attività didattica e scientifica, sono veri e propri organi istituzionali dell’Università, partecipando, altresì, al governo dell’Ateneo.

Pertanto, un Regolamento che, come quello adottato dall’Università di OMISSIS, prevede la valorizzazione delle attività gestionali, intese come «incarichi di gestione e impegni assunti in organi collegiali e commissari presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali», risulta perfettamente conforme alle prescrizioni della Carta Europea dei Ricercatori, richiamata espressamente dal citato art. 18 della l. n. 240 del 2010.

Del resto, l’attività gestionale rientra nel curriculum, espressamente previsto come criterio di valutazione dal menzionato art. 18 della l. n. 240 del 2010, laddove il curriculum rappresenta la “sede” in cui elencare le attività gestionali da valutare.

Quanto, infine, al profilo concernente la valutazione del curriculum, si rinvia per brevità a quanto rilevato supra, sub par. 11.3.1, con riguardo al terzo motivo.

Anche l’ultimo motivo, dunque, è infondato.

11.7. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti, siccome infondati.

11.8. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, integrato dal ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario