TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 settembre 2015, n. 11445

Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie–Requisiti e giurisdizione

Data Documento: 2015-09-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico, assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.

L’art. 2, comma 1, D.M. 30 giugno 2014, n. 526 individua quali requisiti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ne discende che il succitato D.M. risulta perfettamente aderente, sul punto, al dettame del sovraordinato art.19, comma 2, D.L. 12 settembre 2013, n. 104.

Contenuto sentenza

N. 11445/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13715/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13715 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, Via della [#OMISSIS#], 35, come da procura a margine del ricorso; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Alba Pace, [#OMISSIS#] Moi, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
d.m. n. 526 del 0.06.2014 finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM di cui all’art. 19 co. 2 d.l. 104/13
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. – Con ricorso notificato il 14 ottobre 2014 e depositato il successivo 10 novembre, la docente in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il decreto del Ministro per l’Istruzione, Università e ricerca n. 526 del 30 giugno 2014, con il quale sono stati definiti i criteri per l’inserimento nelle Graduatorie nazionali definitive per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
II. – In particolare, l’art. 2 del citato decreto del MIUR dispone che: “1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.”
La ricorrente, che ha maturato 551 giorni di servizio su due anni per “Musica vocale da camera” e 344 giorni di servizio sempre su due anni per “Canto” non è stata inserita in graduatoria in quanto la medesima aveva rassegnato il titolo di cui ai commi I e II della citata disposizione regolamentare (tre anni di insegnamento con contratti a tempo determinato, ciascuno dei quali pari ad almeno 180 giorni), ma per insegnamenti diversi.
III. – A tenore del primo motivo contenuto nel ricorso introduttivo, sarebbe illegittimo l’art. 4 del decreto su citato, poiché la norma legislativa su citata non richiederebbe l’avere prestato servizio per i richiesti tre anni nell’insegnamento della medesima materia, ed il requisito potrebbe quindi essere stato maturato nell’ambito di discipline diverse; anzi, lo stesso art. 4 del DM, al comma IV, prevede che, in questo caso, l’inserimento in graduatoria debba avvenire per la materia in cui il candidato abbia prestato la maggioranza del servizio; se non è possibile individuare detta materia, la scelta spetta al candidato.
In definitiva, la ricorrente avrebbe dovuto essere inclusa in graduatoria per la materia indicata nella domanda, ossia “Canto”.
Per il secondo mezzo, in subordine, in caso di dichiarata legittimità dell’art. 4 del decreto ministeriale, la ricorrente bene avrebbe potuto essere inserita anche per “Musica vocale da camera”, per la quale ha maturato 551 giorni si di servizio, sebbene su due anni.
IV. –La ricorrente ha poi proposto un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18 novembre 2014, contro il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, frattanto reso noto, che è stata determinata da “Carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 273 del d.lgs. n. 29794 o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia di contratto (art. 2 commi 1, 2 e 3)”, motivazione contro cui ripete, nella sostanza, le doglianze formulate nel ricorso principale.
V – . Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 dicembre 2014, la ricorrente ha impugnato anche la rettifica della graduatoria definitiva, pubblicata il 28 novembre 2014, che non la annovera tra gli ammessi, e contro la quale ha svolto le medesime censure rassegnate con i precedenti atti.
VI. -Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
Con ordinanza n. 6662015 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta mediante fissazione, ai sensi dell’art. 55 comma X del c.p.a., dell’udienza di discussione del ricorso per la data del 17 giugno 2015; il Collegio ha altresì disposto integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti in graduatoria cui il ricorso non risultava notificato, mediante pubblici proclami.
L’integrazione del contraddittorio è stata effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, secondo le indicazioni della citata ordinanza, in data 22 gennaio 2015.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
VII. – Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati.
Al riguardo si deve evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR (per tutte, sentenze della Sezione III bis nn. 4464 del 23 marzo 2015, 3418 del 2 marzo 2015 e 6118 del 28 aprile 2015), che si allinea a quella della Corte regolatrice e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 112011, gli atti relativi alle procedure di inserimento dei docenti nelle graduatorie, anche per ciò che riguarda le AFAM, per non riguardare procedure di tipo concorsuale, possono essere impugnati davanti al Giudice Amministrativo solo quando abbiano contenuto generale; diversamente, quando siano contestati singoli provvedimenti di esclusione, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.
Invero secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12 luglio 2011, “Con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata – come ha ripetutamente affermato nel suo iter argomentativo la Cassazione a Sezioni Unite, quale giudice regolatore della giurisdizione: decisioni 10 novembre 2010, n.22805; 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510 – nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”.
La medesima pronuncia evidenzia come, nei casi quale quello in esame, non possa farsi questione di procedure concorsuali –come tali appartenenti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 1652001- in quanto difettano gli elementi caratteristici di siffatte procedure, quali il bando, la procedura di valutazione, l’ approvazione finale della graduatoria dei vincitori; trattandosi, per converso, di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali.
Come già evidenziato da questo TAR nelle pronunzie su citate, eguali considerazioni valgono per la procedura idi inserimento in graduatoria delle AFAM delineata dal D. M. n. 5262014, di cui si è in precedenza riportato l’art. 2, che ne attesta la completa assenza di carattere concorsuale.
VIII. -Nel caso in esame il Collegio ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa sia sul ricorso introduttivo, con cui viene censurato l’atto regolamentare, che sui motivi aggiunti nei quali la stessa prospettazione del ricorrente riconduce ai medesimi vizi che affliggerebbero il decreto ministeriale nella parte in cui prescrive che, per l’inserimento in graduatoria, non sia indispensabile avere maturato i tre anni prescritti nella medesima disciplina di insegnamento.
IX. – Questa prospettazione, comune a tutte le censure svolte dalla ricorrente (che quindi si esaminano congiuntamente) non può essere condivisa.
Come già affermato dal Collegio (ad esempio, per tutte, sentenza numero 82592015), ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, è richiesto, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013), oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto, anche l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Del pari nel cennato D.M. n.526 del 2014, all’art.2, comma 1, requisiti sono la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Ne discende che il D.M. n.526 del 2014 risulta perfettamente aderente, sul punto, alla sopraordinata previsione legislativa.
Ciò detto, non è possibile accedere alla prospettazione della ricorrente, per cui ogni docente, al fine di raggiungere i tre anni di insegnamento (ciascuno di minimo 180 giorni di servizio) potrebbe cumulare gli insegnamenti prestati in più materie, in quanto ciò avrebbe l’effetto –evidentemente lesivo della par condicio fra gli aspiranti- di posporre, nella graduatoria di una data disciplina di insegnamento, i docenti che abbiano svolto tre anni nella medesima disciplina a quelli che (come la ricorrente) ne abbiano svolti due nella disciplina medesima e due in altra e diversa disciplina.
In definitiva, il decreto ministeriale legittimamente ha ritenuto più titolato all’ingresso nella graduatoria di una data disciplina il docente che abbia svolto tre anni nella (sola) disciplina oggetto della graduatoria rispetto al docente che abbia svolto sì quattro anni di insegnamento, ma in graduatorie diverse.
Nè risulta decisivo il richiamo di parte ricorrente al quarto comma dell’art. 4 del citato decreto, in quanto tale norma, in caso di servizi prestati in più discipline, prevede sì che il docente possa scegliere liberamente una delle graduatorie di suo interesse: ma solo quando egli abbia prestato almeno tre anni di insegnamento in ciascuna di tali discipline e non sia possibile individuare in quale disciplina egli abbia prestato servizio per un maggiore numero di anni, condizione in cui non versa la ricorrente.
XI. –Attesa la novità della questione al momento della proposizione del ricorso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) in respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)