TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 ottobre 2015, n. 11528

Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento – Accademie belle arti

Data Documento: 2015-10-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’art. 2, d.m. 30 giugno 2014, n. 526 è fatto richiamo agli artt. 1 e 2, legge 21 dicembre 1999, n. 508, ove sono comprese le Accademie di Belle Arti le quali rilasciano, al pari delle altre Accademie, diplomi di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale, senza alcuna distinzione di legge tra le stesse e le Accademie Statali, con quel che ne consegue, pertanto, anche per i piani formativi e le procedure di assunzione. Il suddetto art. 2, quindi, va inteso nel senso che risultano utili, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, anche gli anni di insegnamento accademico svolti presso le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.

Contenuto sentenza

N. 11528/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13629/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13629 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Berlanda, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Cosseria, 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Accademia delle Belle Arti di Bologna, Commissione di valutazione settore ABPC 65, Commissione di valutazione settore ABPC 67; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’art.2 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato per i settori ABPC 65 “teoria e metodo dei mass media” e ABPC 67 “metodologie e tecniche di comunicazione”, non considerava utile il servizio prestato in Accademie storiche legalmente riconosciute, ma solo quello svolto in Accademie statali,
delle predette graduatorie e dei provvedimenti di esclusione dalle stesse, impugnati con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Berlanda, prestato servizio presso le Accademie di Belle Arti di Verona, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 2003 al 2011, di Venezia, con contratto di collaborazione, dal 2011 al 2014, di Roma, con contratto di collaborazione, inoltrata istanza per l’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato per i settori ABPC 65 “teoria e metodo dei mass media” e ABPC 67 “metodologie e tecniche di comunicazione”, impugnava l’art.2 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie, non considerava utile il servizio prestato in Accademie storiche legalmente riconosciute, quali quelle suindicate, ma solo quello svolto in Accademie statali.
La ricorrente deduceva la violazione della Legge n.508 del 1999, del D.L. n.97 del 2004 (conv. in Legge n.143 del 2004), della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 97 Cost., del D.Lgs. n.82 del 2005 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
L’interessata, premessa la giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia, ha fatto in particolare presente che le Accademie di Belle Arti sono equiparate a quelle statali; che l’istante non era stata coinvolta nella procedura prevista nel predetto D.M. n.526 del 2014; che i piani formativi, i titoli e le procedure di assunzione delle Accademie di Belle Arti sono rispettivamente analoghi, equipollenti e ancora analoghe a quelli delle Accademie Statali; che in caso di ambiguità della clausola del bando doveva essere applicato il principio del favor partecipationis; che era inoltre da censurare la modalità telematica di invio della domanda, laddove non veniva consentito di indicare i titoli; che risultava discriminatoria e lesiva del diritto al lavoro la disposizione che di fatto escludeva chi aveva prestato servizio nelle Accademie di Belle Arti.
Con memoria il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deduceva in [#OMISSIS#] il difetto di legittimazione passiva dell’Accademia di Belle Arti di Bologna nonché l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa, nel merito l’infondatezza della medesima, chiedendone la reiezione.
Seguivano in data 28 ottobre 2014 (con rettifica del 28 novembre 2014) le graduatorie definitive ed i provvedimenti di esclusione dalle stesse, per carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento e per aver prestato servizio in Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
La ricorrente impugnava con motivi aggiunti le suddette determinazioni, censurandole per violazione della Legge n.508 del 1999, del D.L. n.97 del 2004 (conv. in Legge n.143 del 2004), della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 4, comma 2, 97 Cost., dell’art.2 del D.M. n.526 del 2014 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, arbitrarietà, dello sviamento, dell’ingiustizia manifesta.
L’interessata nello specifico ha sostenuto che le Accademie di Belle Arti sono equiparate alle Accademie Statali e costituiscono con queste il sistema di alta formazione, ribadendo quanto già affermato in sede di ricorso introduttivo in materia di piani formativi, titoli e procedure di assunzione; che già solo con il servizio svolto, con contratto a tempo determinato, presso l’Accademia di Belle Arti di Verona veniva ampliamente soddisfatto anche il requisito dei tre anni di insegnamento per il settore ABPC 65; che parimenti era a dirsi per il settore ABPC 67, col servizio prestato, mediante contratto di collaborazione, presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, dovendosi considerare discriminatorio valutare un minimo di n.125 ore per i contratti di collaborazione e non per quelli a tempo determinato e tenendo conto che ci sono materie che prevedono meno di n.125 ore di insegnamento annue; che in ultimo un sistema così congegnato risultava lesivo del diritto al lavoro.
Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.1662 del 2015 il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie in argomento.
La ricorrente dava successivo riscontro alla misura giudiziale.
Nell’udienza del 17 giugno 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio, in riferimento al ricorso introduttivo, esamina in primo luogo le eccezioni di [#OMISSIS#] sollevate dal Soggetto pubblico.
Va respinta in proposito l’eccezione di irricevibilità del gravame per tardività, assumendo semmai lesività la disposizione contestata, di cui all’art.2 del D.M. n.526 del 2014, nel momento di sua concreta applicazione, ovvero con l’emissione delle cennate graduatorie e dei provvedimenti di esclusione dalle stesse.
Difetta di rilevanza e dunque resta assorbita l’ulteriore eccezione riferita al difetto di legittimazione passiva dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, non risultando la stessa costituita in giudizio.
Nel merito il ricorso introduttivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell’art.2 del D.M. n.526 del 2014 è fatto richiamo, per le Istituzioni in esame, agli artt.1, 2 della Legge n.508 del 1999 ove sono comprese le Accademie di Belle Arti, le quali rilasciano, al pari delle altre Accademie, diplomi accademici di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale, senza alcuna distinzione di legge quindi tra le stesse e le Accademie Statali, con quel che ne consegue pertanto anche per i piani formativi e le procedure di assunzione (cfr. TAR Lazio, III bis, n.833 del 2014, Cons. Stato, VI, n.389 del 2013 e n.1673 del 2011).
L’art.2 del D.M. n.526 del 2014 va dunque inteso nel senso che risultano utili anche i tre anni di insegnamento accademico svolti presso le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Vanno accolti, perché fondati, i motivi aggiunti, nella parte in cui viene censurata l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria riferita al settore ABPC 65 “teoria e metodo dei mass media”, con suo conseguente annullamento.
Giova in proposito rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, risultano soddisfatti da parte della ricorrente i requisiti per l’inserimento nella graduatoria de qua, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013) ed ex art.2, comma 1 del D.M. n.526 del 2014 nei sensi suindicati, avendo la stessa maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni in argomento, tra cui vanno annoverate anche le Accademie di Belle Arti (cfr. all.6 al ricorso).
Ne discende che l’interessata dovrà essere inserita nella cennata graduatoria, in presenza anche degli altri requisiti contemplati nella normativa summenzionata.
Vanno di contro respinti, siccome infondati, i motivi aggiunti, nella parte ove è contestata l’estromissione della ricorrente dalla graduatoria riferita al settore ABPC 67 “metodologie e tecniche di comunicazione”.
Occorre evidenziare sul punto che non risulta il minimo di n.125 ore di insegnamento annuo svolto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. pag.24 motivi aggiunti e contratti, all.6 al ricorso); che inoltre non appare all’evidenza irragionevole il diverso metodo di calcolo dell’anno accademico di insegnamento (n.125 ore anziché n.180 giorni) per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa rispetto a quelli a tempo determinato, tenuto conto della diversa tipologia negoziale.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.13629/2014 indicato in epigrafe; accoglie parzialmente i motivi aggiunti al medesimo e per l’effetto annulla il corrispondente atto impugnato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 giugno e 1° luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)