TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 12204

Nomina presidente conservatorio

Data Documento: 2015-10-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve ritenersi che, all’interno della rosa dei tre soggetti designati dal consiglio accademico, l’atto di nomina del Presidente di un conservatorio da parte del Ministro dell’Istruzione costituisca atto di alta amministrazione effettuato sulla base di criteri essenzialmente fiduciari, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo del Ministro, connotata da un elevatissimo potere discrezionale.

A fronte della scelta da parte del Ministro di un soggetto effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, effettuata in assenza di profili di illogicità e di lacune procedimentali, non residua al collegio giudicante alcun ulteriore margine di sindacato su una determinazione che, se non costituisce atto politico, inerisce all’alta amministrazione, concernendo la provvista delle più alte cariche dell’amministrazione statale.

Contenuto sentenza

N. 12204/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03809/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3809 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Volino, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bossone, con domicilio eletto ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Cimarosa” di Avellino, Istituto Superiore di Alta Formazione Artistica e Musicale, in persona del LR p.t.; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito; 
per l’annullamento
del decreto prot. 0000930 del 22.12.2014 con cui il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato nominato presidente del Conservatorio di musica “[#OMISSIS#] Cimarosa” di Avellino
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il dott. [#OMISSIS#] Volino ha esposto di avere inoltrato al Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] Cimarosa” di Avellino la sua candidatura per la posizione di Presidente della medesima istituzione, giusto l’avviso pubblicato in data 11.09.2014.
In data 10/10/2014 il Consiglio Accademico del Conservatorio “[#OMISSIS#] Cimarosa” individuava, ai sensi dell’art. 5, comma secondo, d.P.R. n. 132/2003, come modificato dall’art. 1, d.P.R. n. 295/2006, la terna di soggetti all’Intero della quale il Ministro avrebbe dovuto effettuare la nomina del Presidente della medesima istituzione, come previsto dall’art. 4 comma 2 dello Statuto dell’Istituto.
La terna, che veniva comunicata dal Direttore del Conservatorio al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. n. 8273, conteneva i nominativi del dott. [#OMISSIS#] Volino, del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’avv.Zeccardo [#OMISSIS#].In data 22 dicembre 2014, con il provvedimento impugnato, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “ravvisata la necessità di individuare il Presidente nell’ambito della predetta terna, tenuto conto dei requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell’esperienza maturata, previsti dall’art. 1 d.P.R. n. 295/2006“, nominava il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Presidente del Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] Cimarosa” di Avellino.
Con un unico motivo di censura, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione, limitandosi il provvedimento a richiamare i criteri di cui all’art. 5, comma secondo, d.P.R. n. 132/2003, come modificato dall’art. 1, d.P.R. n. 295/2006, che in realtà costituiscono i presupposti per la formazione della terna da parte del Consiglio Accademico e non si traducono in un confronto tra le capacità ed esperienze professionali dei tre candidati.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n.2199 del 21/05/2015.
L’amministrazione si è costituita in giudizio depositando documentazione e nella pubblica udienza dell’8.10.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di prescindere dall’approfondire la questione dell’ammissibilità del ricorso, depositato a mezzo servizio postale, ritenendolo infondato nel merito.
Ed invero, l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 come sostituito dal D.P.R. 31/10/2006, n. 295 (Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali) dispone che “Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale.”
Orbene, la disposizione di legge suindicata mentre da un lato prevede che la terna di soggetti designata dal consiglio accademico debba essere costituita da soggetti “in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale”, nulla dispone con riferimento ai criteri che, nell’ambito di tale terna, devono indirizzare il Ministro – espressione del potere esecutivo – nella designazione del Presidente.
Deve ritenersi, pertanto, che all’interno della rosa dei soggetti designati, oggi, dal consiglio accademico (e non più dallo stesso Ministro: cfr. Cons. Stato Sez. VI, 21-09-2005, n. 4923, che ha annullato in parte qua l’art. 5 D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132) l’atto di nomina del Presidente costituisca atto di alta amministrazione, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508, effettuato sulla base di criteri essenzialmente fiduciari in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo del Ministro, connotata da un elevatissimo potere discrezionale (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 09-03-2012, n. 2383). Ciò non esclude, ovviamente, che la ragione della scelta – sia pure effettuata latamente “intuitu personae” – debba comunque ancorarsi all’esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta effettuata, che non può logicamente esaurirsi nel mero riscontro da parte dei singoli candidati dei requisiti prescritti dalla legge ma che importa articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalità dei candidati, sulle loro capacità organizzative, sul loro prestigio personale, e sul prestigio che eventualmente hanno già conferito agli uffici precedentemente ricoperti e che astrattamente sono in grado di assicurare a quello da ricoprire.
Orbene, nel caso in esame – pur a fronte della carenza di motivazione del provvedimento impugnato – dalla documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione, la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione in persona del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in luogo degli altri due candidati, non appare inficiata da manifesta irragionevolezza.
Pertanto, anche in considerazione del disposto dell’art.21 octies delle legge n.241/1990, il Collegio non può procedere all’annullamento dell’atto impugnato.
In particolare, a fronte della scelta da parte del Ministro di un soggetto effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, effettuata in assenza di profili di illogicità e di lacune procedimentali, non residua al collegio giudicante alcun ulteriore margine di sindacato su una determinazione che, se non costituisce atto politico, inerisce all’alta amministrazione, concernendo la provvista delle più alte cariche dell’amministrazione statale (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 05-04-2012, n. 3155; T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 05-04-2012, n. 3151). Ciò tanto più se, come si verifica nel caso di specie, il curriculum del soggetto nominato si appalesi coerente con i compiti affidatigli in misura ben maggiore rispetto a quello del ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
In relazione alla peculiarità della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)