TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2015, n. 12386

Titoli carriera personale docente–Servizio di leva

Data Documento: 2015-11-03
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 485, comma 7, d.Lgs. n. 297 del 1994, deve essere inteso nel senso che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’insegnamento, anche se prima dell’attività di docenza, debba essere valutato tra i titoli rilevanti ai fini della carriera per il personale docente.

Contenuto sentenza

N. 12386/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13163/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13163 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Pentrella e [#OMISSIS#] Pari, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Nasca, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Torrigiani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’art.9, comma 1 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nella graduatoria nazionale utile per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato, settore CODI/21 “pianoforte”, non era valutato tra i titoli il servizio militare di leva,
della relativa graduatoria finale in parte qua, impugnata con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I Sigg.ri [#OMISSIS#] Pentrella e [#OMISSIS#] Pari, docenti di pianoforte CODI/21, inclusi nella relativa graduatoria nazionale utile per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato, impugnavano l’art.9, comma 1 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nella predetta graduatoria, non era valutato tra i titoli il servizio militare di leva, censurandolo per violazione dell’art.485, comma 7 del D.Lgs. n.297 del 1994.
I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che il servizio militare di leva doveva essere considerato se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’insegnamento; che in proposito il Sig. Pentrella si diplomava l’8 luglio 1992 ed era arruolato dal 20 settembre 1993 al 2 settembre 1994, mentre il Sig. Pari riceveva il diploma il 2 ottobre 1995 e svolgeva il servizio militare dal 25 giugno 1997 al 24 aprile 1998; gli interessati calcolavano quindi il punteggio loro spettante in graduatoria in aggiunta a quello già ricevuto, considerando la tabella riportata nel predetto art.9 del D.M. n.526 del 2014.
Seguiva in data 28 ottobre 2014 la graduatoria definitiva per il settore CODI/21 “pianoforte”.
Con ordinanza n.5823 del 2014 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare presentata dagli interessati.
I ricorrenti impugnavano con motivi aggiunti la suddetta graduatoria definitiva, nella parte in cui non veniva loro attribuito punteggio per il prestato servizio militare di leva e, limitatamente al Sig. Pari, anche per l’omessa considerazione del servizio svolto di collaboratore pianistico, ribadendo le censure contenute nel ricorso introduttivo.
Con ulteriore ordinanza n.653 del 2015 la Sezione disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria in argomento.
I ricorrenti davano successivo riscontro alla misura giudiziale.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione delle impugnative, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Nell’udienza del 15 luglio 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, secondo l’art.485, comma 7 del D.Lgs. n.297 del 1994, relativo al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente, “il periodo di servizio militare di leva […] è valido a tutti gli effetti”; che tale disposizione deve essere intesa nel senso di servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’insegnamento, anche se prima dell’attività di docenza (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III bis, n.7259 del 2010 e TAR Campania, VIII; n.16560 del 2010); che i ricorrenti svolgevano il servizio militare successivamente al conseguimento del diploma di pianoforte (cfr. all.9, 10, 11, 12 al ricorso); che pertanto deve essere valutato tra i titoli il servizio militare di leva prestato dai ricorrenti.
Del pari fondati e dunque da accogliere, nei medesimi termini, risultano i motivi aggiunti, laddove riproducono le censure contenute nel ricorso introduttivo.
Occorre nondimeno rilevare che la fissazione dei relativi punteggi, mediante integrazione del predetto art.9 del D.M. n.526 del 2014, e la conseguente attribuzione degli stessi agli interessati, spetta all’Amministrazione, ai sensi dell’art.34, comma 2 c.p.a. (cfr. in ultimo Cons. Stato, III, n.3813 del 2015).
Vanno di contro respinti, siccome destituiti di fondamento, i motivi aggiunti medesimi, nella parte in cui è richiesto il riconoscimento del servizio di collaboratore pianistico svolto dal Sig. Pari, atteso che trattasi di mero supporto all’attività di docenza (cfr. all.6 ai motivi aggiunti).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.13163/2014 indicato in epigrafe e parzialmente i motivi aggiunti al medesimo, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)