La scelta del Consiglio di Dipartimento per la chiamata di un professore ai sensi della procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. 240/2018 deve basarsi su un giudizio di prevalenza formulato dalla Commissione giudicatrice. Per tale ragione, la Commissione non può limitarsi a qualificare tutti i concorrenti idonei a ricoprire il ruolo, ma deve emergere, anche da atti succedanei, una loro valutazione comparativa.
Cons. Stato, Sez. VII, 10 aprile 2025, n. 3095
La scelta del Consiglio di Dipartimento per la chiamata di un professore deve basarsi su un giudizio di prevalenza formulato dalla Commissione giudicatrice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5322 del 2024, proposto da ROSSI, rappresentato e difeso dagli avvocatiOMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
BIANCHI, rappresentata e difesa dal professore e avvocato OMISSIS, con domicilio eletto in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
VERDI, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS;
Visto l’atto di costituzione in giudizio contenente altresì ricorso incidentale proposto da BIANCHI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;
Viste le conclusioni della Università appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR OMISSIS, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti relativi alla procedura selettiva indetta dall’Università OMISSIS per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 2010, di un posto a professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare OMISSIS, per le esigenze del Dipartimento OMISSIS, e precisamente:
– della delibera del OMISSIS – del Consiglio di Dipartimento OMISSIS dell’Università OMISSIS, con la quale è stata proposta la chiamata della controinteressata, appellata e appellante incidentale, quale Professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare OMISSIS;
– della delibera del OMISSIS del Consiglio di Amministrazione dell’Università OMISSIS di approvazione della suddetta proposta di chiamata;
– del decreto n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, del OMISSIS del Rettore dell’Università OMISSIS di nomina in ruolo della suddetta professoressa;
– del Decreto del Rettore dell’Università OMISSIS n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva;
– dei verbali della Commissione giudicatrice n. OMISSIS e n. 2 del OMISSIS, con il relativo allegato, e della Relazione finale del OMISSIS;
-del Decreto del Rettore dell’Università OMISSIS n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, del OMISSIS, di indizione, tra l’altro, della procedura selettiva, e ove occorra e per quanto di interesse del Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia approvato con D.R. OMISSIS, prot. n. OMISSIS del OMISSIS.
2.- L’appello lamenta, in particolare:
I. Error in iudicando. motivazione erronea. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 88 c.p.a. Infrapetizione. Eccesso di potere per erroneita’ di motivazione e dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, manifesta irragionevolezza, ingiustizia e perplessità. Sviamento di potere. violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.p.r. 23/3/2000, n. 117 e dell’art. 18 della l. 240/2010. Illegittimita’ derivata.
La sentenza impugnata non si sarebbe espressamente pronunciata sulla prima parte del primo motivo di ricorso e avrebbe anche travisato parte di quanto con esso è stato rappresentato, non cogliendo, in particolare, che la scelta del Consiglio di Dipartimento di OMISSIS dell’Università OMISSIS, operata con la delibera del 20 dicembre 2022 di cui al verbale n.OMISSIS, convalidata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 21 dicembre 2022 e dal Rettore col Decreto n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, del 22 dicembre 2022, si fonda sull’erroneo presupposto di fatto che dalla “lettura integrale dei giudizi collegiali espressi dalla Commissione relativamente ai candidati risultati idonei, giudizi contenuti nell’Allegato n. OMISSIS al Verbale n. OMISSIS del OMISSIS,… appare evidente che la candidata che meglio risponde ai requisiti espressamente previsti dal Bando di selezione, ovvero il possesso di un profilo didattico e scientifico come previsto dall’Allegato B del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 per il settore concorsuale OMISSIS ‘OMISSIS e per il Settore scientifico -disciplinare OMISSIS ‘OMISSIS’ è la prof.ssa BIANCHI”.
II. Error in iudicando. motivazione erronea: eccesso di potere per erroneita’ di motivazione e dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e perplessità. violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.p.r. 23/3/2000, n. 117, dell’art. 18 della l. 240/2010, dell’art. 4 del bando di concorso e dell’art. 3 del regolamento di ateneo di chiamata dei professori.
La sentenza sarebbe anche erronea nella parte in cui non avrebbe colto che la valutazione della Commissione giudicatrice si sarebbe attestata solo con riferimento agli studi classici compiuti dal ricorrente nella tradizione retorica greca tarda, trascurando quasi del tutto quelli compiuti in relazione ai testi latini, così a sua volta negativamente incidendo sulla valutazione del Consiglio di Dipartimento con la già censurata delibera del 20 dicembre 2022.
III. In via subordinata, così come fatto col ricorso di primo grado, l’appellante ha evidenziato che i prefati atti sono illegittimi oltre che ex se, anche in via derivata, in quanto, per un verso, la Commissione giudicatrice non ha svolto l’incarico rimessole, e, per un altro verso, perché i criteri di giudizio contenuti nel Regolamento di Ateneo e recepiti dal bando di concorso sono indeterminati.
A questo proposito, ha dedotto:
III.1. Error in iudicando. motivazione erronea ed illogica. violazione dell’art. 3 del d.p.r. 117/2000, dell’art. 18 della l. 240/2010 e dei principi generali che governano le procedure selettive (art. 97 della cost. e artt. 1 e 6 bis della l. 241/1990).
La Commissione giudicatrice non si sarebbe potuta limitare ad affermare, come invece ha fatto, che tutti i concorrenti sono ritenuti “qualificati a ricoprire, secondo le indicazioni individuate nel bando di concorso, il ruolo per il quale è stato bandito il posto oggetto della presente procedura”, ma avrebbe dovuto indicare chi lo fosse maggiormente dei tre.
La Commissione, così facendo, ha confuso il giudizio di abilitazione con la procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della l. 240/2018.
III.2. Error in iudicando. motivazione erronea. Violazione dell’art. 3 del d.p.r. 117/2000, dell’art. 18 della l. 240/2010 e dei principi generali che governano le procedure selettive (art. 97 della cost. e artt. 1 e 6 bis della l. 241/1990).
Sono affetti da genericità per mancata individuazione degli elementi oggetto di valutazione sia il bando di concorso (art. 8), sia il Regolamento di Ateneo (art. 6), sia, a valle, il verbale n. OMISSIS del 10 ottobre 2022 della Commissione giudicatrice.
3.- Ha resistito l’Università OMISSIS, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
4.- Si è pure costituita la controinteressata, proponendo altresì appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sotto due profili: il ricorrente, avendo ottenuto un favorevole giudizio di qualificazione, non aveva interesse a contestare gli esiti della Commissione esaminatrice; inoltre, il ricorrente non aveva contestato la qualificazione che la Commissione esaminatrice ha riconosciuto a favore della controinteressata.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive in sede di discussione.
6.- Alla udienza pubblica del 4 febbraio 2025, la causa è passata in decisione.
7.- L’appello incidentale, nella parte in cui ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso, respinta dall’adito TAR della Puglia, va respinto.
Del tutto corretta si appalesa infatti la motivazione del TAR nella parte in cui afferma che “come osservato anche nel corso della pubblica udienza dal 6 patrono del ricorrente, quest’ultimo intende contestare la procedura di valutazione nel suo complesso e, quindi, anche nella parte che ha condotto alla nomina della BIANCHI, da parte del Dipartimento”.
Il contenuto del primo e del secondo motivo di ricorso, corrispondenti al primo e al secondo motivo dell’odierno appello, comprovano difatti l’interesse del ricorrente a censurare gli esiti della valutazione complessiva dei candidati, al di là del favorevole giudizio di qualificazione espresso dalla Commissione esaminatrice in favore di tutti gli aspiranti, in quanto il bene finale della vita a cui i suddetti aspirano è l’ottenimento della vittoria della procedura valutativa, in comparazione fra di essi, e non già l’astratta, preliminare, valutazione favorevole.
8.- Può ora passarsi a scrutinare il merito dell’appello principale, nell’ordine delle censure prospettato dall’appellante, ossia con riferimento ai primi due motivi, essendo stati i restanti (avverso il regolamento d’ateneo, il bando e il verbale che li ha recepiti) articolati solo in via subordinata.
9.- In fatto, la vicenda è chiara.
Con Decreto Rettorale n.OMISSIS, prot. n. OMISSIS, del 6 giugno 2022, l’Università OMISSIS ha indetto una procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, l. n. 240 del 2010, di 1 posto di Professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare OMISSIS per le esigenze del Dipartimento OMISSIS.
Il ricorrente, Professeur d’Université dal 2008 presso l’Università di Nantes (Francia), ha partecipato alla procedura selettiva, insieme alla controinteressata, professore associato dal 2020 presso il medesimo Dipartimento che ha richiesto l’indizione della procedura di cui è giudizio, e ad un altro concorrente, anch’egli professore associato, ma presso l’Università OMISSIS.
La Commissione giudicatrice, riunitasi per la prima volta il 10 ottobre 2022, con il verbale n. OMISSIS ha rilevato che “la valutazione svolta dalla Commissione dovrà riguardare, nell’ordine, il curriculum, l’attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, l’attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali dei candidati sulla base dei criteri che avrà predeterminato nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento che ha richiesto il posto, limitatamente all’impegno didattico e scientifico”, poi ha definito i criteri di valutazione del curriculum, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica e dei compiti istituzionali.
Nella seduta del 5 dicembre 2022, svoltasi dalle 12.00 alle 15.30, la commissione ha esaminato i profili dei tre candidati (comprensivi di 45 pubblicazioni, di cui oltre 10 monografie, l’attività didattica e di ricerca), ha predisposto una scheda per ciascuno di essi e redatto il verbale n. 2 di oltre 36 pagine.
Infine, sempre nello stesso giorno, la Commissione ha redatto anche la relazione finale.
All’esito della procedura la commissione ha individuato tutti i concorrenti come “… qualificati a ricoprire, secondo le indicazioni individuate nel bando di concorso, il ruolo per il quale è stato bandito il posto oggetto della presente procedura”.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Foggia con decreto n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, del 7 dicembre 2022, ha approvato i suindicati atti della Commissione giudicatrice.
A tale decreto hanno fatto seguito la delibera del 20 dicembre 2022 – verbale n. OMISSIS del Consiglio di Dipartimento di SOMISSIS dell’Università OMISSIS, con la quale è stata proposta la chiamata della controinteressata quale professore universitario di ruolo di prima fascia, sull’assunto che dalla “lettura integrale dei giudizi collegiali espressi dalla Commissione relativamente ai candidati risultati idonei, giudizi contenuti nell’Allegato n. OMISSIS al Verbale n. OMISSIS del 5/12/2022,… appare evidente che la candidata che meglio risponde ai requisiti espressamente previsti dal Bando di selezione, ovvero il possesso di un profilo didattico e scientifico come previsto dall’Allegato B del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 per il settore concorsuale OMISSIS e per il Settore scientifico-disciplinare OMISSIS è la prof.ssa (n.d.r. controinteressata)”.
Con la delibera del 21 dicembre 2022 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia ha approvato tale proposta, e col Decreto n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, del 22 dicembre 2022 il Rettore dell’Università OMISSIS ha nominato in ruolo della prof.ssa BIANCHI.
10.- Anche in diritto le questioni poste sono chiare e sono volte ad evidenziare due aspetti fondamentali: (i) il fatto che la Commissione giudicatrice, all’unanimità, abbia individuato quali candidati qualificati a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di I fascia tutti e tre i concorrenti, senza indicare – almeno in modo espresso – alcuna prevalenza di alcuno sugli altri; (ii) la circostanza che il ricorrente, oltre a rappresentare uno dei massimi esperti della tradizione retorica greca tardo antica, avrebbe compiuto anche consistenti studi di testi latini, oltre ad essersi occupato di tradizione di testi antichi e storia degli studi, nonché di poesia antica greca e latina, e non solo di prosa retorica.
11.- Le censure sono entrambe fondate.
In particolare, con riguardo alla prima, risulta per tabulas dagli atti processuali e dai documenti versati al giudizio, che né dalla valutazione del curriculum, né da quella dell’attività di ricerca, né della produzione scientifica, né dell’attività didattica e dei compiti istituzionali, può desumersi che la scelta del Consiglio di Dipartimento possa essersi legittimamente fondata sulle valutazioni della Commissione giudicatrice, posto che la Commissione giudicatrice, all’unanimità, ha individuato quali candidati qualificati a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di I fascia tutti e tre i concorrenti, senza indicare alcuna prevalenza di alcuno sugli altri (v. pagina 2 del verbale n. 2 e pagina 2 della Relazione finale).
Non vi è dunque modo di comprendere le ragioni oggettive sulla base delle quali è stato formulato il giudizio di prevalenza della controinteressata rispetto al ricorrente: tale giudizio non è stato difatti mai formulato dalla Commissione esaminatrice, per la quale tutti e tre i candidati erano meritevoli allo stesso modo, né è contenuto negli atti successivamente adottati dagli organi dell’Università di Foggia, che si sono invero riportati, in astratto, alla lettura dei giudizi collegiali espressi dalla Commissione, giammai tuttavia evidenziando le ragioni della differenziazione dei profili e della prevalenza di un candidato rispetto agli altri.
Non emergono quindi le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Dipartimento ad affermare che “dalla lettura integrale dei giudizi collegiali espressi dalla Commissione (…) appare evidente che la candidata che meglio risponde ai requisiti espressamente previsti dal Bando (…) è la prof.ssa BIANCHI”.
Non è qui in discussione, infatti, la possibilità per la Commissione giudicatrice di esprimere un giudizio di meritevolezza a ricoprire il posto in favore di tutti i candidati propostisi, essendo la sua funzione istituzionale quella, principalmente, di istruire il procedimento, ma dovrà comunque arrivare il momento in cui l’organo deputato a compiere la scelta effettivamente la adotti e la motivi, senza schermarsi dietro a inesistenti valutazioni compiute da altri organi, prima di lui, oppure riportandosi a generiche letture di giudizi espressi dalla Commissione.
Un conto, infatti, sono le letture dei giudizi, un altro sono i giudizi, che devono essere espressi in modo chiaro e fare riferimento a fatti ed elementi oggettivi previsti dal regolamento d’ateneo, dal bando e dal verbale di Commissione. Soprattutto, tali giudizi devono fare riferimento ad elementi suscettibili di essere positivamente riscontrati, attraverso la ripetizione dell’attività valutativa sul piano tecnico, sulla base dei canoni e dei principi della disciplina scientifica di riferimento.
Nella fase della riedizione del potere, pertanto, il Consiglio di Dipartimento OMISSIS dell’Università OMISSIS, dovrà ripetere il giudizio dei singoli candidati e dovrà procedere alla loro comparazione, elencando e motivando le evidenti e oggettive ragioni di preferenza di un candidato rispetto agli altri a ricoprire il posto messo a bando, sulla base dei requisiti espressamente previsti dal Bando di selezione, ovvero il possesso di un profilo didattico e scientifico come previsto dall’Allegato B del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 per il settore concorsuale OMISSIS e per il Settore scientifico-disciplinare OMISSIS’.
12.- Nel fare ciò, con specifico riguardo alle censure formulate col secondo motivo, anch’esso fondato per carenza di motivazione, il Consiglio di Dipartimento prenderà in considerazione tutti gli elementi di fatto introdotti dai candidati nel procedimento attraverso la domanda di partecipazione, motivando, in special modo, su quale sia la produzione scientifica maggiormente coerente con il profilo scientifico richiesto dal bando, idonea cioè a coprire tutti gli ambiti previsti dalla declaratoria del settore: testi greci, testi latini, la loro tradizione e la storia degli studi.
13.- I restanti motivi di appello vanno assorbiti, essendo stati dedotti in via subordinata.
14.- In definitiva, alla luce delle predette considerazioni, l’appello incidentale va respinto, mentre va accolto quello principale, e di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado e per l’effetto annullati gli atti impugnati.
15.- Le spese del doppio grado possono compensarsi, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
respinge l’appello incidentale;
accoglie i primi due motivi di appello principale e assorbe i restanti motivi proposti in via subordinata;
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati;
in sede di riedizione del potere, il Consiglio di Dipartimento di OMISSIS dell’Università OMISSIS osserverà, quali vincoli conformativi nascenti dal giudicato, i principi e i criteri illustrati in motivazione, in particolare ai punti 11 e 12;
compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere