In base all’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il riconoscimento dei servizi pre ruolo può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo. La giurisprudenza, però, ha chiarito che detto termine non può essere considerato perentorio e la prescrizione alla quale è sottoposto l’esercizio del diritto deve, in mancanza di espressa diversa previsione, ritenersi quella generale di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c., mentre solo le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c.
Quanto ai servizi riconoscibili ai professori associati, l’elencazione di cui all’art. 103, comma 2, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di un’interpretazione logica, nel senso che l’indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all’evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento.
La figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato ”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, comma 2, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2304
Riconoscimento servizi pre ruolo professori associati
N. 02304/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Giocoli, rappresentato e difeso dall’avv. Felice [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via della Scrofa n. 64;
contro
l’Università degli Studi di Bari e l’INPS –ex INPDAP, n. c. ;
per
l’esecuzione della sentenza n. 6031 del 3 -17 dicembre 2013, pronunciata dal Consiglio di Stato, sezione VI, in accoglimento del ricorso n. 2854 del 2010 avente a oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tar Puglia -Bari, sezione III, n. 2071 del 10 giugno -15 settembre 2009, resa in sede di giudizio di ottemperanza in tema di riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato quale professore -direttore incaricato presso la Scuola autonoma di Ostetricia in Matera;
e per l’esecuzione, nella parte d’interesse, della citata sentenza del Tar Puglia -Bari, sezione III, n. 2071 del 2009, resa in accoglimento (parziale) del ricorso per l’esecuzione della sentenza dello stesso Tar –I sezione, n. 5467 del 2005, di accoglimento del ricorso n. RG 4225/1994 avente ad oggetto “l’ annullamento del decreto rettorale prot. n. 5880 del 27.9.1994, recante diniego di riconoscimento deiservizi. pre-ruolo“, e “l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento aifini giuridici ed economici, ex art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, del servizio prestato in qualità di professore -direttore incaricato della Scuola autonoma suddetta dal 1° gennaio 1973 al 31 luglio 1980”.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 aprile 2015 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per il ricorrente l’avv. Vantaggiato per delega di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso proposto nel 1994 il prof. [#OMISSIS#] Giocoli richiese al Tar Puglia -Bari l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari prot. n. 5880 del 27 settembre 1994, recante diniego di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, del periodo di servizio pre -ruolo prestato dal Giocoli dal 1° gennaio 1973 al 31 luglio 1980 quale professore –direttore della Scuola Autonoma di Ostetricia di Matera; e l’accertamento del diritto di vedersi riconosciuto, ai fini di carriera ed economici, in base al citato art. 103, il servizio anzidetto.
Con la sentenza n. 5467 del 2005 il Tar accolse il ricorso e, per l’effetto, annullò il diniego impugnato, e ciò sul rilievo della piena equiparazione, ai docenti incaricati stabilizzati presso le Facoltà universitarie, di coloro i quali, come il ricorrente, avessero svolto funzioni di docenti incaricati presso Istituti di istruzione superiore a livello universitario, evidenziando come l’Amministrazione non avesse argomentato sul perché il servizio pregresso, prestato quale docente –direttore incaricato della Scuola, non doveva essere riconosciuto ai fini giuridici ed economici. L’avviso sfavorevole dell’Amministrazione avrebbe dovuto trovare sostegno in argomentazioni logiche e giuridiche e non in una mera affermazione priva di motivazione e contrastante con i principi enunciati in materia con la decisione del Consiglio di Stato n. 24 del 1991.
Nonostante la sentenza favorevole l’Amministrazione è rimasta in parte inadempiente.
Infatti, ha pagato soltanto le somme dovute a titolo di arretrati per incremento dello stipendio, del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto.
Non ha, invece, riconosciuto i crediti accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) maturati sulle predette somme.
A dire dell’Università, il “dies a quo” per il calcolo degli interessi legali sulle maggiori somme corrisposte al prof. Giocoli andrebbe individuato nel 14 maggio 2007, ossia nella data della notifica della sentenza del Tar n. 5467 del 2005.
A detta del ricorrente, invece, il “dies a quo” dovrebbe decorrere dalla data -12 febbraio 1993- in cui il prof. Giocoli ha inoltrato all’Università la richiesta di riscatto dei servizi non di ruolo (espletati presso la Scuola di Matera),
ai fini della ricostruzione della carriera.
Stante l’inerzia delle Amministrazioni coinvolte, nel maggio del 2008 il Giocoli ha diffidato l’Università di Bari e l’INPDAP –sede di Matera a:
-versargli gli interessi legali sulle somme dovute per incrementi stipendiali per il periodo 18 dicembre 1992 -31 ottobre 2000, oltre alla rivalutazione monetaria per il periodo 18 dicembre 1992 -31 ottobre 1996;
-erogargli gli interessi legali sulle maggiori somme dovute a titolo di pensione e, a quanto consta, di TFR (o TFS), in conseguenza degli incrementi stipendiali.
L’Amministrazione non ha comunque adempiuto e il Giocoli, nel febbraio del 2009, ha agito innanzi al Tar Puglia -Bari per l’esecuzione della sentenza n. 5467/2005, richiamando l’atto di diffida del maggio 2008 e insistendo per la spettanza degli interessi legali non dal 14 maggio 2007 ossia, come detto, dalla data della notifica della sentenza n. 5467 del 2005 ma, come indicato sopra, dal 12 febbraio 1993, vale a dire dalla data della maturazione del credito per stipendio e pensione. Nel ricorso del 2009 il Giocoli ha soggiunto che l’importo del TFS va incrementato sia in relazione all’aumento del numero degli anni di servizio calcolati in seguito alla ricostruzione della carriera, e sia avuto riguardo alla correzione in aumento delle somme dovute per stipendio (e pensione), riconosciuti con due decreti del Rettore adottati nel 2007.
Il Tar, con la sentenza n. 2071 del 2009, ha accolto solo in parte il ricorso.
In particolare:
-per quanto riguarda la decorrenza degli interessi legali, premesso che gli accessori vanno riconosciuti a far data dall’atto di costituzione in mora, poiché né il ricorso del 1994, né la sentenza del 2005 contengono richiesta, o condanna, al pagamento di somme accessorie si è stabilito che le stesse vanno calcolate (neanche dal 14 maggio 2007, data della notifica della sentenza del Tar del 2005, secondo la tesi dell’Università, ma) “solo a far data dalla diffida a provvedere… del 22 maggio 2008 e sino al soddisfo, con…(il) divieto di cumulo (ex) art. 22, comma 36, della l. n. 724del 1994”.Anche la pretesa di vedere riconosciuta la rivalutazione monetaria per il periodo 18 dicembre 1992 -31 ottobre 1996 è stata quindi respinta;
-si è inoltre stabilito che l’Università debba sollecitare l’INPDAP a riliquidare l’indennità di buonuscita –TFS (indennità liquidata in modo erroneo dall’INPDAP sulla base di un’anzianità contributiva di soli 10 anni), mediante ricalcolo e correzione della stessa, e conseguente attribuzione degli “interessi legali sulle sommetardivamente erogate per TFS e pensioni”.
Il Giocoli ha appellato e questa Sezione, con la sentenza n. 6031/2013, ha accolto il gravame.
In particolare questo Consiglio, aderendo alla prospettazione dell’appellante, ha ritenuto che la decorrenza degli interessi legali vada attribuita a far data dalla maturazione del credito (e non dalla costituzione in mora dell’Amministrazione obbligata), in relazione alla derivazione del credito non “da un provvedimento costitutivo, ancorché retroattivo, ma da atti cui sia attribuibile efficacia meramente dichiarativa, a norma di legge, regolamento o contrattazione collettiva”.
E’ stato quindi affermato (v. sent. n. 6031/2013 cit. , pag. 3 ss.) che:
-vanno riconosciuti gli interessi legali sugli stipendi per il periodo 18 dicembre 1992 -31 ottobre 2000, e gli interessi legali su pensione e TFR con decorrenza dal 1° novembre 2000 e fino al soddisfo;
-va riconosciuta la rivalutazione monetaria non, come richiesto, per il periodo 18 dicembre 1992 -31dicembre 1996, ma solamente “fino all’introduzione del divieto di cumulo”, ex art. 22 l. n. 724 del 1994. “Nel caso di specie… l’attualizzazione del credito dovrà essere effettuata per il credito sussistente nel periodo 18.12.1992 -31.12.1994”.
Di qui la condanna di Università e INPDAP, per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento delle somme dovute per interessi legali, “dalla data di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo e con rivalutazione dei soli crediti retributivi di lavoro dal 18.12.1992 al 31.12.1994”. Con spese giudiziali a carico delle amministrazioni appellate.
Poiché la sentenza Cons. Stato , VI, n. 6031 del 2013 è divenuta cosa giudicata ma Università e INPS –ex INPDAP hanno perseverato nel non adempiere, il Giocoli, con ricorso promosso nel gennaio del 2015 ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a) del c.p.a. , ha richiesto a questa Sezione di voler:
-ordinare all’Università degli Studi di Bari e all’INPS (ex INPDAP), per quanto di rispettiva spettanza, di ottemperare al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 6031/2013 e, per la parte d’interesse, sulla sentenza del Tar Puglia –Bari n. 2071/2009 e di:
-condannare Università e INPS (ex INPDAP) a pagare, a favore dell’ex dipendente:
-gli interessi legali sulle maggiori somme corrisposte per stipendi percepiti per il periodo 18 dicembre 1992 -31 ottobre 2000;
-gli interessi legali sulle maggiori somme corrisposte per pensione e TFR con decorrenza dal 1° novembre 2000 e fino al soddisfo;
-la rivalutazione monetaria per il periodo 18 dicembre 1992 -31 dicembre 1994 prevedendo, per l’ipotesi di persistente inerzia delle Amministrazioni competenti, alla scadenza del termine assegnato, la nomina di un commissario “ad acta” per eseguire gli incombenti omessi dalle P. A. e per attuare così il giudicato, con la condanna delle Amministrazioni medesime al pagamento di tutto quanto dovuto e la previsione che il compenso da corrispondere al commissario “ad acta” sia posto a carico dell’Amministrazione (o delle Amministrazioni) inadempiente. Vinte le spese.
Quantunque il ricorso ex art. 112 c.p.a. sia stato ritualmente notificato l’8 gennaio 2015 all’Università degli studi di Bari e all’INPS (ex INPDAP) anche presso la sede di Matera, Università e INPS (ex INPDAP) non si sono costituite e il ricorso è passato in decisione all’udienza camerale del 14 aprile 2015.
2.Il ricorso, ritualmente e tempestivamente proposto, è ammissibile e fondato.
Risulta infatti ineseguita, a quanto consta, la sentenza della Sezione n. 6031 del 2013 e, per la parte che ha acquisito forza di giudicato, la sentenza della III sezione del Tar Puglia –Bari, n. 2071 del 2009.
Va pertanto dichiarato l’obbligo dell’Università degli studi di Bari, in persona del Rettore “pro tempore”, e dell’INPS –ex INPDAP, sede di Matera, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, per quanto di rispettiva competenza, di dare attuazione al giudicato anzidetto nei termini specificati sopra, al p. 1. , ultima parte, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente avvenuta; termine assegnato tenendo conto anche del coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni pubbliche nell’attuazione delle sentenze.
Se non sarà data corretta, completa e tempestiva esecuzione alle decisioni in epigrafe, da parte dell’Università di Bari e dell’INPS –ex INPDAP, di Matera, ottempereranno in via diretta, quali commissari “ad acta”, nell’àmbito delle rispettive attribuzioni, il Capo del Dipartimento gestione risorse umane presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), o un dirigente dallo stesso sub delegato, in servizio presso il Ministero; e il Direttore della Direzione centrale Pensioni presso l’INPS, o un dirigente dallo stesso sub delegato, in servizio presso l’Istituto previdenziale, i quali, entro i 90 giorni successivi allo scadere del termine dei 120 giorni, adotteranno gli atti e i provvedimenti necessari per dare corretta e completa esecuzione alle decisioni da attuare, dando di ciò tempestiva notizia a questo Consiglio.
In questo caso, i compensi liquidati per gli incarichi commissariali saranno posti a carico delle amministrazioni inadempienti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
definitivamente decidendo sul ricorso lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Università degli studi di Bari e all’INPS –ex INPDAP, di Matera, per quanto di rispettiva competenza, di dare corretta e completa esecuzione alle decisioni in epigrafe, entro 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita.
Nomina, sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inerzia delle amministrazioni e comunque per la mancata integrale attuazione delle sentenze entro il termine suindicato, quali commissari “ad acta” incaricati di eseguire il giudicato entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine sopra specificato, il Capo del Dipartimento gestione risorse umane presso il MIUR e il Direttore della Direzione centrale Pensioni presso l’INPS, con facoltà di sub delega come da motivazione, con l’obbligo anche di riferire in modo tempestivo a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.
Condanna l’Università di Bari e l’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che vengono liquidate nella misura complessiva di euro tremila/00 (euro 3.000,00), oltre a IVA e a CPA, da porre a carico di ciascuna delle parti resistenti in uguale misura.
Si dispone che la Segreteria della Sezione trasmetta copia della sentenza al MIUR –Dipartimento gestione risorse umane e all’INPS –Direzione centrale pensioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] De Felice, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)