N. 00174/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2000, proposto da:
Santandrea [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Galassi, [#OMISSIS#] Trifoni, [#OMISSIS#] Parlangeli, con domicilio eletto presso avv. [#OMISSIS#] Galassi in Ancona, corso Stamira, 49;
contro
Istituto Superiore Pareggiato di Educazione Fisica (ISEF) di Urbino (ora Universita’ Studi di Urbino), rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso avv. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] in Ancona, Via Giannelli, 36;
INPS,
INPDAP;
per
l’accertamento e la declaratoria del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonchè del diritto alla corresponsione delle somme dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ISEF di Urbino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente allega di aver svolto, senza soluzione di continuità a partire dall’Anno Accademico 1970/1971 e fino all’Anno Accademico 1998/1999, incarichi di insegnamento conferiti annualmente dall’ISEF di Urbino. In particolare:
– fino all’AA 1982/1983 per l’insegnamento di “Ginnastica e giochi d’infanzia”;
– dall’AA 1983/1984 per l’insegnamento di “Psicologia”.
Al riguardo deduce che i singoli contratti annuali venivano qualificati come incarico di insegnamento, ma il rapporto con l’Istituto presentava tutti gli elementi essenziali del lavoro subordinato, ovvero:
– la correlazione fra l’attività lavorativa e i fini istituzionali;
– la continuità della prestazione;
– la retribuzione predeterminata;
– l’inserimento stabile nell’organizzazione amministrativa;
– la professionalità;
– la subordinazione gerarchica.
Per tali elementi offre poi descrizione dei fatti che ne dimostrerebbero la sussistenza.
Attraverso l’odierna iniziativa giudiziaria rivendica il riconoscimento del rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo indeterminato riconducibile all’VII livello B di cui al CCNL 5.6.1991, con le conseguenti statuizioni di pagamento del connesso trattamento economico e di regolarizzazione giuridico-contributiva.
Si è costituito l’ISEF di Urbino (oggi Università degli Studi di Urbino) che eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per non essere stati impugnati i singoli atti annuali di incarico. Eccepisce, inoltre, l’intervenuta prescrizione quinquennale. Contesta comunque anche nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Il ricorso è infondato, per cui il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni dedotte dall’Amministrazione resistente, salvo quanto si dirà di seguito.
3. Come più volte ribadito dall’orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche da questo Tribunale, risulta indispensabile, ai fini del corretto accertamento di un rapporto di pubblico impiego, l’impugnazione tempestiva degli atti con i quali il rapporto è stato instaurato o prorogato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30.10.1997 n. 1222; TAR Piemonte, Sez. II, 4.2.1999 n. 28; TAR Sardegna 23.1.1997 n. 28). Qualora, come nel caso di specie, tale impugnativa non sia stata invece proposta, il rapporto resta definito secondo il titolo e il contenuto recati da tali atti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.11.1994 n. 1264; TAR Marche 25.9.1999 n. 1041).
Entrando nel merito della vicenda va rilevato che l’ISEF di Urbino incaricava annualmente la Prof.ssa Santandrea in esecuzione delle proprie disposizioni statutarie e, in particolare, in forza dell’art. 32 (secondo cui: “Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall’art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti articoli 8 e 10) e dell’art. 33 (secondo cui: “Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo, sono conferiti, secondo le modalità dei precedenti articoli 8 e 10, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all’insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnica e didattica necessaria per un insegnamento di grado superiore”).
Esaminando i singoli atti di incarico nonché gli elementi di fatto esposti in atti, non emergono sufficienti elementi che possano ricondurre la prestazione lavorativa di docente incaricato nella nozione giuridica di rapporto di lavoro di tipo subordinato.
In particolare difettano gli elementi sintomatici della subordinazione, quali il rispetto di un orario d’ufficio, la retribuzione erogata con continuità e periodicità, l’assoggettamento del lavoratore alle direttive e al potere disciplinare del datore di lavoro. La ricorrente, al contrario, ha svolto l’attività di docente con modalità proprie dell’autorganizzazione ed è stata retribuita sulla base delle ore effettive di insegnamento, assumendo, in sostanza, oneri e diritti tipici di un soggetto chiamato a esplicare una “locatio operis” di carattere intellettuale.
Nella sostanza gli incarichi di insegnamento riconducibili all’art. 22 comma 3 della Legge n. 22/1958 (richiamato, come si è visto, dall’art. 32 dello Statuto dell’ISEF di Urbino), danno luogo ad un rapporto di tipo professionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3.9.2003 n. 4892).
L’unica peculiarità della vicenda in esame può essere rinvenuta nella sua durata complessiva; arco temporale in cui la ricorrente ha goduto del particolare favore che gli derivava dall’avere ottenuto l’incarico nell’anno o negli anni precedenti, ma questo ha inciso solo nella scelta del docente da incaricare di anno in anno e non sul tipo di rapporto da instaurare con esso (anche in maniera dissimulata), attesa, peraltro, anche l’impossibilità giuridica di cumulare lo status di impiegato pubblico (già ricoperto dalla Prof.ssa Santandrea come riferisce l’Amministrazione resistente) con lo svolgimento di prestazioni lavorative di tipo analogo.
4. Il ricorso va quindi respinto.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)