TAR Toscana, Sez. IV, 5 maggio 2025, n. 797

La motivazione generica non permette di individuare gli elementi determinanti sottesi all’attribuzione del punteggio numerico assegnato ai candidati

Data Documento: 2025-05-05
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

Vale a riprovare la fondatezza della censura di carenza di motivazione la nota con la quale la Commissione di valutazione dei candidati ha reso alcuni “chiarimenti” in ordine all’attribuzione del punteggio ai candidati, in alcuni casi rettificando completamente la motivazione e, in altri, integrando la motivazione con significative precisazioni. All’atto “integrativo” deve essere infatti attribuito un valore confessorio della fondatezza delle censure articolate da parte ricorrente e dell’eccessiva genericità della motivazione di una valutazione che è rimasta ad un livello tale di astrazione da non permettere effettivamente di individuare quali siano stati gli elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico attribuito ai due candidati.

Contenuto sentenza

00797/2025 REG.PROV.COLL.

01746/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del decreto rettorale prot. n. 0156334 del 26.7.2024 di approvazione degli atti della procedura selettiva di chiamata indetta dall’Università degli Studi di Siena con D.R. prot. n. 0027875 del 8.2.2024 per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Economia politica e statistica per il settore concorsuale 13/D1 Statistica – Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica – ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240;

– del verbale n. 1;

– del verbale n. 2;

– di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi i provvedimenti di nomina, di chiamata e di presa in servizio della Prof.ssa OMISSIS a svolgere l’impegno didattico come professoressa di prima fascia;

con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di Università degli Studi di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Il ricorrente (professore associato di Statistica presso l’Università degli Studi di Urbino), partecipava, relativamente ad un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 13/D1 Statistica – SSD SECS-S/01 Statistica da assegnare al Dipartimento di Economia politica e statistica, alla procedura selettiva indetta, ai sensi dell’art. 18, 1° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto 8 febbraio 2024 prot. n. 0027875 del Rettore dell’Università degli Studi di Siena.

All’esito delle operazioni di valutazione ad opera della Commissione di valutazione nominata con decreto Rettorale (successivamente modificata nella sua composizione, dopo la proposizione di un’istanza di ricusazione da parte del ricorrente e la successiva rinunzia di un Commissario), si classificava in seconda posizione con il punteggio di 76,085 punti (risultante dell’attribuzione di 29 punti per il complesso dell’attività didattica e del curriculum e di 47,085 punti per le pubblicazioni presentate alla valutazione della Commissione) dietro alla prof.ssa OMISSIS, classificatasi in prima posizione con un punteggio di 81,425 punti (35 per attività didattica e curriculum e 46,425 per le pubblicazioni)

Con decreto 26 luglio 2024 prot. n. 0156334, il Rettore dell’Università degli Studi di Siena approvava pertanto gli atti della procedura valutativa, prendendo atto della graduatoria articolata dalla Commissione e dell’individuazione della prof.ssa OMISSIS, come vincitrice.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente, che articolava censure di: 1) violazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, dell’art. 5 del Bando, dei criteri di valutazione stabiliti nel verbale della prima seduta, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 2) violazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, dell’art. 5 del Bando, dei criteri di valutazione stabiliti nel verbale della prima seduta, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; con il ricorso, era altresì richiesta l’adozione di tutte le “statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.”, lasciate alla discrezionalità del Giudicante.

Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Siena e la controinteressata prof.ssa OMISSIS che controdeducevano sul ricorso.

Dopo avere conseguito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione (con la deliberazione 24 settembre 2024 Rep. n. 279/2024 – prot. n. 188412), la controinteressata conseguiva la nomina in ruolo, per effetto del decreto 18 novembre 2024 prot. n. 0228604 del Rettore dell’Università degli Studi di Siena e prendeva pertanto servizio in data 1° gennaio 2025.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, il ricorrente rinunciava alla tutela cautelare richiesta con il ricorso, in considerazione della pronta fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso ed il gravame era pertanto trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 aprile 2025.

  1. Tutte e due le censure proposte con il ricorso risultano fondate e devono pertanto essere accolte, nei limiti indicati in motivazione.

Una prima parte delle censure articolate da parte ricorrente attiene alla predeterminazione dei criteri di massima operata dalla Commissione che risulterebbe affetta da “grave difetto di motivazione e di istruttoria”, risultando troppo generica e non avendo specificato il “sotto-punteggio … (attribuibile a ciascuna attività)”, ma solo fissato dei criteri generali caratterizzati da un’estensione eccessivamente ampia ed assolutamente inidonea ad “ancorare il giudizio espresso a parametri oggettivi”.

A questo proposito, la Sezione ha già concluso più volte per la legittimità dell’utilizzazione di criteri generali che guardino alla globalità del valore dei candidati o delle “macro-aree” di valutazione eventualmente individuate dalla Commissione, non sussistendo una qualche necessità imperativa di utilizzare parametri quantitativi, numerici o “griglie” di valutazione che si risolverebbero in un sistema di “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 marzo 2025, n. 567; 16 aprile 2024, n. 459) che si rivelerebbe, alla fine, incompatibile con l’elevata complessità di valutazione dei concorsi universitari.

A questo proposito, la Commissione di valutazione, nel verbale della n. 1 del 12 giugno 2024, ha proceduto all’operazione di specificazione dei criteri di valutazione richiesta dall’art. 5, 2° comma del bando di concorso, decidendo, in sostanza, di ripartire il punteggio a disposizione tra le due macro-aree dei titoli e del curriculum (valutabile per un massimo di 40 punti) e delle pubblicazioni (60 punti); la macro-area dei titoli e del curriculum risultava poi ulteriormente divisa tra le sotto-aree di valutazione della didattica e della didattica integrativa (che poteva portare all’attribuzione di 15 punti), del “curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo” (20 punti) e delle residue “attività di terza missione,…gestionali e organizzative… (e) di servizio agli studenti” (5 punti), mentre l’attribuzione del punteggio riservato alle pubblicazioni costituiva oggetto di una formula matematica destinata a rispecchiare i quattro sottocriteri “A (congruenza), B (apporto individuale), C (originalità), D (rilevanza)” e ad attribuire il punteggio relativo ad ogni singola pubblicazione, valutabile per un massimo di 3 punti.

Nella sostanziale mancanza di un vincolo relativo alla necessità di prevedere quelle “gabbie meccanicistiche” di valutazione sopra richiamate (la cui necessità non può essere desunta, come sostanzialmente prospettato da parte ricorrente, dalla stessa necessità di una valutazione trasparente), non può certamente ritenersi che tale predeterminazione dei criteri fosse in contrasto con i criteri generali fissati dal Senato accademico dell’Università degli Studi di Siena (che, in verità, si riducevano ad esigenze molto generali, come la necessità di valutare la “continuità” o il “grado di internazionalizzazione dell’Attività di ricerca” e non fissavano standard di valutazione più specifici), né che tali criteri possano essere ritenuti, alla luce della necessità di procedere ad una valutazione globale dei candidati sopra richiamata, troppo generici o del tutto inidonei alla necessità di un’effettiva e trasparente valutazione dei partecipanti al concorso.

La prima parte delle censure articolate da parte ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.

2.1. Con la residua parte delle censure, parte ricorrente vira poi sostanzialmente di prospettiva e, partendo proprio dall’elevata genericità dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione, prospetta la sostanziale mancanza di una vera e propria “motivazione analitica atta a rendere intellegibili le ragioni della preferenza attribuita al profilo della controinteressata rispetto a quello del ricorrente”, con riferimento a tutte e due le macro-aree dei titoli e del curriculum e delle pubblicazioni oggetto di valutazione.

A questo proposito, la maggior riprova della fondatezza della censura è data proprio dal documento n. 9 del deposito dell’Amministrazione resistente, ovvero dalla nota del 23 novembre 2024 con la quale la Commissione di valutazione dei candidati ha reso alcuni “chiarimenti” in ordine all’attribuzione del punteggio ai candidati operata con il verbale della seconda riunione del 22 luglio 2024, in alcuni casi, rettificando completamente la motivazione (come nel caso delle due pubblicazioni del ricorrente non ritenute congrue con il settore scientifico disciplinare) ed in altri, integrando la motivazione con significative precisazioni (come quelle relative alla valutazione della didattica “principale” oltre che dell’attività didattica integrativa ai fini della valutazione del relativo punteggio o ai criteri utilizzati nella valutazione dell’apporto individuale della controinteressata alle pubblicazioni “a più mani”).

Nell’impossibilità di attribuire alla “memoria” successiva della Commissione un qualche valore di integrazione postuma della motivazione (operazione che incorrerebbe nel noto divieto di integrazione giudiziale della motivazione affermato da una giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione: Cons. Stato sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 1805; T.A.R. Molise, 29 giugno 2024, n. 214), all’atto “integrativo” sopra richiamato non può che essere attribuito valore confessorio della fondatezza delle censure articolate da parte ricorrente e dell’eccessiva genericità della motivazione di una valutazione che è rimasta ad un livello tale di astrazione da non permettere effettivamente di individuare quali siano stati gli elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico attribuito ai due candidati.

Quanto sopra rilevato è valido sicuramente con riferimento all’attribuzione del punteggio relativo alle tre sotto-aree (didattica e didattica integrativa; curriculum e attività di terza missione, gestionali e organizzative) che articolano la valutazione relativa alla macro-area titoli e curriculum; oltre a mancare totalmente l’indicazione del punteggio parziale relativo a ciascuna delle sotto-aree sopra richiamate (che pure sarebbe risultata necessaria ai sensi dei criteri di massima già ricordati, ma che, in sede di valutazione finale risulta surrogata dall’attribuzione del punteggio finale di 29 punti al ricorrente e di 35 alla controinteressata, con riferimento all’intera macro-area), risulta di immediata evidenza, ad avviso della Sezione, la sostanziale impossibilità di individuare quali siano stati gli elementi che hanno effettivamente portato all’attribuzione del punteggio.

Manca, infatti, del tutto una reale motivazione con riferimento agli elementi che hanno portato all’attribuzione del punteggio relativo alle tre sotto-aree già richiamate (che dovevano costituire oggetto di valutazione separata ai sensi dei criteri generali di massima fissati dalla stessa Commissione) ed una tale sostanziale mancanza risulta immediatamente percettibile con riferimento all’attività didattica e di ricerca svolta dai candidati che è individuata solo nella sua essenzialità e non reca l’individuazione delle effettive ragioni della diversa valutazione finale di candidati spesso valutati con giudizi parziali di “ottimo” (come per il grado di internazionalizzazione dell’attività di ricerca) che però non trovano poi finale rispondenza, né nel considerevole divario di punteggio (che è di 6 punti), né nell’importante diversificazione tra i candidati che sembra emergere con riferimento ad alcune aree di valutazione (come il grado di internazionalizzazione dell’attività di ricerca, che viene omologato in un giudizio di “ottimo” che non considera per nulla un’evidente diversità dei percorsi di ricerca risultante dal curriculum degli stessi che avrebbe dovuto costituire oggetto di analitica valutazione e motivazione).

In buona sostanza, siamo pertanto in presenza di una valutazione della macro-area titoli e curriculum che, per un verso, diverge dai criteri di massima fissati dalla stessa Commissione (non essendo assistita dall’attribuzione dei punteggi separati previsti per le tre sotto-aree), per altro verso, si mantiene a tale livello di astrazione da non indicare le ragioni sostanziali dell’attribuzione di un punteggio diversificato (e da non fornire un vero e proprio effettivo profilo dell’attività di ricerca e didattica dei candidati) e per altro verso ancora, evidenzia una sostanziale equivalenza della valutazione dei candidati che contrasta con la differenziazione di punteggio poi riconosciuta a livello numerico.

Visto il divario di punteggio sussistente a livello finale tra i candidati (5,4 punti) e la differenziazione sussistente a livello di valutazione della macro-area titoli e curriculum (6 punti), quanto sopra rilevato basterebbe già a determinare l’annullamento della procedura e la conseguenziale rinnovazione delle operazioni di valutazione.

2.2. Per completezza e nella già richiamata prospettiva di una nuova valutazione dei candidati, la Sezione ritiene però necessario rilevare come anche l’attribuzione del punteggio relativo alle pubblicazioni, pur nell’apparente chiarezza derivante dalla previsione di una formula numerica, risulti essere caratterizzato dalle evidenti illegittimità poste a base del ricorso e sostanzialmente riconosciute dalla “memoria” della Commissione (doc. n. 9 del deposito dell’Amministrazione resistente).

A questo proposito, una prima area problematica è costituita dal punteggio “ridotto” attribuito a due pubblicazioni del ricorrente (dovrebbe trattarsi delle pubblicazioni 8 e 10 del quadro di valutazione), motivato sulla base di una “collocazione editoriale delle riviste non … giudicata pienamente congruente con il s.s.d. SECS-S/01” che, in realtà, è smentita dalla documentazione allegata al ricorso ed è stata poi sostituita da un diverso riferimento al fatto che “in due casi la tematica dell’articolo non è giudicata pienamente congruente con il s.s.d. SECS-S/01” (doc. n. 9 del deposito dell’Università resistente); una vera e propria sostituzione della motivazione a posteriori che non può che risultare inammissibile, ma che evidenzia altresì come la motivazione del verbale fosse palesemente illegittima, con conseguente obbligo di procedere ad una nuova valutazione delle pubblicazioni, risultando evidente a chiunque come la collocazione editoriale della rivista e la tematica dello studio (peraltro neanche dettagliata nello specifico) siano cose completamente diverse.

Un punto problematico di grande rilevanza (visto anche il gran numero di pubblicazioni “a più mani” presentate dalla controinteressata, nell’assoluta assenza dell’indicazione di criteri idonei ad individuare il proprio apporto individuale alle pubblicazioni) è poi la valutazione di alcune pubblicazioni che vedono la controinteressata in posizione di co-autore.

In questo caso, il generico riferimento ad un demoltiplicatore numerico di cui al verbale n. 1 della Commissione (“sarà assegnata una frazione nell’intervallo (0-1) punti, che sarà utilizzata come fattore moltiplicativo delle restanti voci”), è poi stato accompagnato da un riferimento inserito nella motivazione del verbale n. 2 della Commissione alla possibilità di individuare comunque l’apporto individuale della candidata (“l’apporto individuale è sempre enucleabile considerando l’attività di ricerca complessiva e il curriculum. Sono a nome singolo o con al massimo un coautore 4 articoli presentati”) e dalla finale applicazione di un punteggio numerico che presenta le evidenti irrazionalità richiamate dal ricorso (“la Commissione ha, infatti, valutato l’apporto individuale assegnando il coefficiente moltiplicativo 1 ad articoli a nome singolo oppure a doppio nome, il coefficiente moltiplicativo 0,9 ad articoli con tre o quattro coautori e il coefficiente moltiplicativo 0,8 ad articoli con cinque coautori”) che ha ritenuto di poter anche articolare (a pag. 21) una “griglia” di valutazione dei punteggi attribuiti in caso di più autori che non è stata certo predisposta dalla Commissione, ma che rappresenta solo l’esposizione a posteriori dei criteri, in concreto, applicati dalla stessa.

Anche in questo caso, la tardiva giustificazione della Commissione di cui al più volte citato doc. n. 9 (“sono stati individuati, nelle pubblicazioni di carattere multidisciplinare, gli apporti della candidata OMISSIS e di conseguenza i punteggi riportati nella colonna “Apporto individuale” della Tabella 2 del Verbale n.2”) risulta, da un lato, strutturalmente inidonea ad integrare la motivazione dell’attribuzione del punteggio e, dall’altro, eccessivamente generica, risultando evidente, vista la sostanziale eterogeneità dei contributi multidisciplinari presentati a valutazione, come detto giudizio dovesse essere dettagliato con riferimento ad ogni singola pubblicazione e non solo enunciato a livello astratto e generale.

  1. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente caducazione automatica (T.A.R. Toscana, sez. I, 3 marzo 2022, n. 251; T.A.R. Umbria, 2 agosto 2007, n. 587) degli atti successivamente adottati, compreso il decreto di nomina in ruolo della controinteressata; come già ritenuto dalla Sezione in analoghe fattispecie (T.A.R. Toscana, sez. IV, 20 febbraio 2025, n. 281), l’annullamento degli atti della procedura concorsuale importa poi l’obbligo dell’Università degli Studi di Siena di rinnovare le valutazioni dei due candidati, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento e ad opera di una nuova Commissione in differente composizione.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Condanna l’Università degli Studi di Siena alla corresponsione al ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Condanna la controinteressata costituita alla corresponsione al ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 5 maggio 2025