Quanto ai servizi riconoscibili ai professori associati, l’elencazione di cui all’art. 103, comma 2, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di un’interpretazione logica, nel senso che l’indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all’evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento.
La figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato ”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, comma 2, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il ragionamento innanzi svolto vale a fortiori per il servizio di coordinatore tecnico, trattandosi di una qualifica superiore rispetto a quella di funzionario tecnico, che inevitabilmente comprende in sé anche le funzioni proprie di quest’ultimo.
TAR Marche, Ancona, Sez. I, 23 ottobre 2015, n. 756
Riconoscimento servizi pre ruolo professori associati
N. 00756/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2009, proposto da:
Primiani [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Pianesi, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, viale della Vittoria, 6;
contro
Università Politecnica delle Marche, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29;
per l’annullamento
– della nota prot. n. 10058 del 20.4.2009 con cui è stata respinta la richiesta di riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti dal ricorrente in qualità di funzionario tecnico e coordinatore tecnico presso l’Università Politecnica delle Marche ai fini del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio;
– di ogni atto presupposto, connnesso e conseguente;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dei predetti servizi ai sensi dell’art. 103 del DPR n. 382/1980 e al conseguimento del [#OMISSIS#] trattamento retributivo conseguente, nonché alla retribuzione delle maggiori somme derivanti, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, con corrispondente condanna dell’Università.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Politecnica delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente è dipendente dell’Università Politecnica delle Marche con la qualifica di professore associato confermato presso la Facoltà di Ingegneria a decorrere dall’1.1.2007 (decreto rettorale n. 1017 del 7 agosto 2007).
Inizialmente era stato inquadrato come funzionario tecnico (8° qualifica funzionale), a seguito del superamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami; successivamente, avendo partecipato con successo alla procedura valutativa interna per due posti di coordinatore tecnico, 1° qualifica RTS, era stato inquadrato in detta qualifica con decorrenza 2 marzo 1998 e poi nella categoria EP-2 per effetto dell’entrata in vigore del CCNL del 9 agosto 2000. Essendo risultato idoneo alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, bandita dall’Università Politecnica delle Marche, con decreto rettorale n. 293 del 30 dicembre 2003 era stato nominato professore associato non confermato presso la Facoltà di Ingegneria con decorrenza 1° gennaio 2004.
In data 6 marzo 2008 il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, indicando espressamente anche quelli svolti in qualità di funzionario tecnico dal marzo 1989 al marzo 1998 e di coordinatore tecnico dal marzo 1998 al dicembre 2003.
Con la nota impugnata l’Università Politecnica delle Marche ha negato detto riconoscimento per il servizio svolto come funzionario tecnico e come coordinatore tecnico, ritenendo che tali qualifiche non rientrassero tra quelle elencate dall’art. 103 del DPR n. 382/1980 e dall’art. 7 della legge n. 28/1980.
Di qui il presente ricorso, con cui il ricorrente contesta la legittimità dell’operato dell’Amministrazione censurandolo sotto distinti profili.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Università Politecnica delle Marche.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. L’art. 103, comma 2, del DPR n. 382/1980 stabilisce che “ai professori associati, all’atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonchè per un terzo in qualità di assistente volontario”.
Poiché il ricorrente, in qualità di professore associato confermato, si trova nelle condizioni di applicabilità della suddetta disposizione, gli vanno riconosciuti, ai fini della carriera, tutti i servizi elencati nella norma che siano stati dallo stesso effettivamente prestati, tra cui rientra sicuramente quello di tecnico laureato.
In proposito giova evidenziare che, per giurisprudenza consolidata (ex multis TAR Campania Napoli, sez. II, 20 novembre 2014, n. 6017 e 11 giugno 2014, n. 3221; TAR Lazio Roma, sez. III, 5 gennaio 2011, n. 20), la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato ”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del DPR n. 382/1980. Tale elencazione deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di un’interpretazione logica, nel senso che l’indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata, sotto il profilo formale, alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all’evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento. La qualifica di funzionario tecnico, quindi, non si aggiunge a quella del tecnico laureato, ma la sostituisce, con conseguente applicabilità delle disposizioni previste originariamente per la qualifica sostituita, anche al fine del riconoscimento del servizio pre-ruolo.
E’ evidente che il ragionamento innanzi svolto (nel senso della necessità di una interpretazione logica dell’elenco tassativo di cui all’art. 103, comma 2, del DPR n. 382/1980 ai fini dell’individuazione dei servizi pre-ruolo utili) vale a fortiori per il servizio svolto dal ricorrente in qualità di coordinatore tecnico, trattandosi di una qualifica superiore rispetto a quella di funzionario tecnico, che inevitabilmente comprende in sé anche le funzioni proprie di quest’ultimo.
II.2. Per tali ragioni, il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, gli atti impugnati vanno annullati e va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti in qualità di funzionario tecnico dal marzo 1989 al marzo 1998 e di coordinatore tecnico dal marzo 1998 al dicembre 2003 ai fini della ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza rispetto al trattamento economico spettante.
III. Avuto riguardo alla natura della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 2 luglio 2015 e 8 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)