È illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 6, commi 2, 3 e 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, il regolamento di ateneo che ponga obbligatoriamente a carico dei ricercatori una parte dell’attività di docenza curriculare, senza prevedere alcuna correlativa retribuzione aggiuntiva, considerato come detta attività comporti un maggiore aggravio professionale e dovrebbe essere di competenza dei docenti.
La ratio dell’art. 6, commi 2, 3 e 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240 è quella di far sì che siano i docenti a porre in essere l’attività di docenza curriculare, mentre i ricercatori si debbano dedicare, nelle ore obbligatorie, all’attività integrativa, di servizio agli studenti, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento e che, in ogni caso, l’eventuale attività di docenza curriculare posta in essere dai ricercatori debba ricevere una congrua retribuzione aggiuntiva, in ragione del diverso impegno professionale e della maggiore responsabilità inerenti a detta attività di docenza.
TAR Lombardia, Milano, Sez IV, 5 marzo 2015, n. 644
Carichi didattici ricercatori
N. 00644/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2013, proposto da:
Giovanni Agosta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Baraldi, [#OMISSIS#] Barbara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Boschetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Capelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cavallo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ceppi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Costa, [#OMISSIS#] Dama, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Della Vecchia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Franco, Giovanni Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Draghi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fedele, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Liberato Ferrara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Beniamino Fiore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Galli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gatti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giordano, Sara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grosso, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Guida, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lupo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Punta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sacchetti, Umberto [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sterpi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Villa, Salvatore [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sottocorno, 3;
contro
Politecnico di Milano, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del Regolamento del Politecnico di Milano per “l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 6 della legge 30.12.2010, n. 240” e del relativo Decreto Rettorale di emanazione prot. n. 2855/AG in data 9 novembre 2012; ove occorra, della delibera del Senato Accademico in data 22 ottobre 2012, con cui il Senato Accademico ha approvato il suddetto regolamento; ove occorra, della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2012, con cui il medesimo Organo ha approvato il suddetto regolamento; di ogni altro atto comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame i ricorrenti, tutti ricercatori di ruolo in servizio presso il Politecnico di Milano, hanno impugnato gli atti concernenti l’approvazione e l’emanazione del Regolamento per l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 6 della legge 30.12.2010, n. 240.
A sostegno del proprio ricorso, gli istanti hanno dedotto, sostanzialmente, la violazione da parte dell’Amministrazione intimata dell’art. 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nonché molteplici profili di eccesso di potere, atteso che, mediante le contestate previsioni regolamentari, l’Ateneo milanese avrebbe posto in essere la sostanziale violazione del principio della corretta retribuzione delle ore di didattica aggiuntiva effettuate dai ricercatori di ruolo.
Si è costituito il Politecnico di Milano, che ha in via preliminare eccepito l’irricevibilità o l’inammissibilità del ricorso, chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La presente vertenza concerne la regolamentazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori effettuata dal Politecnico di Milano ai sensi dell’art. 6 della legge n. 240 del 2010.
Gli istanti, tutti ricercatori di ruolo in servizio presso il suddetto Ateneo, lamentano, sostanzialmente, che l’Amministrazione, mediante le proprie previsioni regolamentari, abbia posto in essere una concreta violazione del principio contenuto nella disposizione normativa succitata in attuazione dei principi di ordine costituzionale racchiusi essenzialmente nell’art. 36, dell’equa retribuzione delle ore aggiuntive di didattica effettuate dai ricercatori al posto dei docenti.
Deve, in via preliminare, esaminarsi l’eccezione di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Ateneo in considerazione della mancata impugnazione nel termine di decadenza dei presupposti provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di approvazione del regolamento medesimo, dei quali il decreto rettorale di emanazione costituirebbe un mero atto esecutivo, provvedimenti risalenti, rispettivamente, al 22 e al 30 ottobre 2012, a fronte della notifica del gravame effettuata il 7 gennaio 2013.
L’eccezione è da disattendere, atteso che solo con l’emanazione e la pubblicazione dell’atto regolamentare posto in essere mediante il decreto del Rettore emesso il 9 novembre 2012, che costituisce l’oggetto principale della presente impugnazione, il Regolamento è divenuto efficace e, quindi, ha potuto produrre quell’effetto asseritamente lesivo della posizione giuridica vantata dagli istanti.
Nel merito, il collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
Ed invero, gli istanti, premessa la ratio della legge [#OMISSIS#], volta a conferire ai professori l’obbligo dell’effettuazione dell’attività didattica curriculare e ai ricercatori di quella meramente integrativa, disponendo, correlativamente, il diritto alla retribuzione dell’attività didattica curriculare eventualmente posta in essere dai secondi oltre a quella integrativa, lamentano la violazione sostanziale di tali principi da parte del Regolamento impugnato, ed in particolare alla luce delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010, in quanto le prescrizioni contestate avrebbero previsto che i ricercatori effettuino, nell’ambito delle 350 ore annuali obbligatorie, 80 ore di esercitazioni o di laboratori didattici, dunque di attività frontale in realtà curriculare, senza alcuna correlativa retribuzione aggiuntiva oppure, su richiesta dei medesimi (e non “con consenso” dei medesimi, come invece previsto dalla legge), la titolarità di uno o più insegnamenti, dunque di un’attività curriculare, sempre senza prevedere alcuna retribuzione aggiuntiva.
In tal modo, l’Ateneo avrebbe eluso le previsioni normative, soddisfacendo la richiesta di attività curriculare mediante l’attribuzione di una parte della stessa ai ricercatori a costo zero.
La difesa del Politecnico sostiene, invece, la perfetta legittimità dell’atto regolamentare, che avrebbe stabilito l’impegno obbligatorio dei ricercatori senza retribuzione aggiuntiva nei limiti delle ore previste dalla legge.
Oltretutto, nel caso di attività curriculare per un totale di 8 crediti svolta dai ricercatori al posto di 80 ore obbligatorie di esercitazioni o laboratori (sempre nell’ambito delle 350 massime previste), le ore effettive dagli stessi svolte ammonterebbero a circa 48 (corrispondenti, appunto, ad 8 crediti), avendo l’amministrazione tenuto in considerazione il tempo necessario per la preparazione delle lezioni.
Il regolamento avrebbe, inoltre, espressamente previsto la retribuzione aggiuntiva per le ore effettuate in eccedenza a quelle obbligatorie, impiegate per gli ulteriori ed eventuali incarichi curriculari.
Il collegio, alla luce del disposto dell’art. 6, commi 2, 3 e 4, della legge n. 140/2010, ritiene che le censure degli istanti colgano nel segno.
Così recita, infatti, la disposizione normativa succitata: “2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, … che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, … sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. … Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari”.
Nonostante tale disposto normativo, il Regolamento impugnato, nell’ambito delle prescrizioni concernenti l’attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori confermati a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno, ha previsto che, nell’ambito dell’impegno didattico obbligatorio di 350 ore/anno per esercitazioni, seminari didattici, laboratori didattici, assistenza agli studenti, orientamento, tutorato, assistenza alle tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato, attività di verifica dell’apprendimento e presenza nelle commissioni di laurea e di dottorato, i Dipartimenti attribuiscano lo svolgimento di 80 ore di esercitazioni o di laboratori didattici oppure, su richiesta dell’interessato e subordinatamente al parere favorevole del Dipartimento, la titolarità di uno o più insegnamenti per un totale di 8 CFU con lo svolgimento delle sole lezioni (cfr. art. 5).
Mediante le previsioni regolamentari oggetto della presente impugnazione l’Ateneo ha, dunque, operato in sostanziale elusione della ratio e della lettera della legge, che, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, è volta a far sì che debbano essere i docenti a porre in essere l’attività di docenza curriculare, mentre i ricercatori si debbano dedicare nelle ore obbligatorie all’attività integrativa, di servizio agli studenti, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento e che, in ogni caso, l’eventuale attività di docenza curriculare posta in essere dai ricercatori debba ricevere una congrua retribuzione aggiuntiva, in ragione del diverso impegno professionale e della maggiore responsabilità inerenti a detta attività di docenza.
Le previsioni regolamentari censurate mirano, dunque, come efficacemente posto in risalto dalla difesa dei ricorrenti, a porre a carico dei ricercatori obbligatoriamente una parte dell’attività curriculare, che dovrebbe essere di competenza dei docenti e che comporta un maggiore aggravio professionale, senza prevedere alcuna correlativa retribuzione aggiuntiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, nella parte censurata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato, nei limiti della parte censurata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] Quadri, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Gatti, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)