TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06 agosto 2015, n. 753

Ricostruzione carriera ricercatore confermato–Riconoscimento servizi prestati anteriormente entrata in ruolo

Data Documento: 2015-08-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Il termine di un anno, decorrente dalla conferma nel ruolo dei ricercatori, previsto dall’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per la presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi prestati anteriormente l’entrata in ruolo non ha natura perentoria, risultando decisiva la scelta del legislatore delegato, che non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza” contenuta nella precedente normativa, abrogata per incompatibilità. In mancanza di espressa disposizione contraria, quindi, si applica l’ordinario termine decennale di prescrizione dei diritti ex art. 2946 c.c.
L’elencazione delle qualifiche appartenenti al ruolo tecnico, contenuta nell’art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, deve considerarsi suscettibile di interpretazione logica in relazione all’evoluzione che dette qualifiche subiscono nel tempo, con la conseguenza che la figura del funzionario tecnico deve considerarsi sostitutiva di quella del tecnico laureato e che le disposizioni originariamente previste per quest’ultima qualifica devono intendersi applicabili alla prima. In questa prospettiva, il mero dato formale del nomen non è di per sé solo idoneo a risolvere la questione dei servizi che possono essere riconosciuti.
La circostanza che la sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191 abbia riguardato tecnici laureati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati per effetto del superamento di un concorso riservato indetto ex art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4 non impedisce in alcun modo a che il medesimo riconoscimento del servizio preruolo ex art. 13, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 possa operare anche nei confronti di ricercatori il cui inquadramento in ruolo sia avvenuto in seguito al superamento di un concorso pubblico.

Contenuto sentenza

N. 00753/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2010, proposto da: 
[#OMISSIS#] Pirini, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Parlangeli, [#OMISSIS#] Trifoni, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Trifoni in Bologna, Via S.[#OMISSIS#] 15; 
contro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; 
per l’annullamento
-della disposizione dirigenziale rep. n. 542 prot. n. 10886 emessa in data 8 marzo 2010, e comunicata in data 16 marzo 2010, con la quale l’Università di Bologna disponeva il non accoglimento dell’istanza, presentata dal Dott. Pirini, di riconoscimento, ai fini previdenziali e della carriera, ex art.103 D.P.R. N.382/1980, del periodo pre-ruolo dallo stesso svolto come tecnico laureato;
– del preavviso di diniego prot. n. 50727 del 30.10.2009;
– di tutti gli atti antecedenti, prodromici, presupposti conseguenti e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. [#OMISSIS#] Pasi e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Parlangeli e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in data 25 maggio 2010, il ricorrente, ricercatore confermato dell’Università di Bologna, ha adito il T.A.R. per l’Emilia Romagna chiedendo il riconoscimento ai fini previdenziali e della ricostruzione della carriera, ex art. 103 D.P.R. n. 382/1980, del periodo pre-ruolo svolto come tecnico laureato, riconoscimento negato dall’Ateneo con atto n. 542/10, impugnato.
A seguito di concorso ordinario (non riservato ex l. 4/1999) e tramite D.R. n. 286 del 3/01/1996 il Dottor Pirini [#OMISSIS#] veniva nominato ricercatore non confermato, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria a decorrere dall’01/01/1996.
Seguiva conferma in ruolo con decorrenza 1/01/1999 (D.R. n. 2035 del 25/11/1999).
Attraverso istanza pervenuta agli uffici dell’amministrazione universitaria il 7/10/2008, il Dr. Pirini chiedeva, in applicazione dell’art. 103 del D.P.R. 382/80 nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008, il riconoscimento a fini previdenziali e di carriera, del periodo svolto come tecnico laureato prima della immissione nel ruolo dei ricercatori confermati.
Con nota prot. 50727 del 30/10/2009, trasmessa ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90, l’Università provvedeva ad informare il ricorrente che la sua istanza non poteva essere accolta, poiché l’ambito soggettivo di applicazione della pronunzia costituzionale dovrebbe circoscriversi ai soli ricercatori reclutati a seguito di concorso riservato ex lege 4/1999.
Con disposizione dirigenziale n. 542 prot. 10886 dell’8/03/2010 adottava infine provvedimento di rigetto dell’istanza.
Di qui l’odierno ricorso cui resiste l’amministrazione, la quale eccepisce pregiudizialmente:
– decadenza per tardività della domanda presentata il 7 ottobre 2008 rispetto al termine di un anno decorrente dalla conferma nel ruolo dei ricercatori (1 gennaio 1999), termine previsto dall’invocato art. 103 del DPR 382/1980, con conseguente esaurimento del rapporto anteriormente alla pubblicazione della sentenza 191/08 della Corte Costituzionale;
– comunque, prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro, decorrente dal momento della conferma in ruolo.
Nel merito della domanda la difesa erariale assume che il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale presuppone che la qualifica di ricercatore confermato sia ottenuta mediante transito agevolato ex lege 4/99 (cioè mediante concorso riservato) dal ruolo dei “tecnici laureati”, mentre il ricorrente vi è stato reclutato per concorso pubblico, ed era “funzionario tecnico anziché “tecnico laureato”.
La causa passa in decisione.
La giurisprudenza ha già riconosciuto che il termine annuale ex art. 103 DPR 382/80 non ha natura perentoria “essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione <<a pena di decadenza>>, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità” (Cons. Stato n. 328/04, Cons. Stato VI 4494/11 e 5668/11).
Inoltre, in mancanza di espressa disposizione contraria, si applica l’ordinario termine decennale di prescrizione dei diritti ex art. 2946 C.c. (Cons. Stato VI 4494/11, TAR Piemonte I 417/11, TAR Lombardia I 2795/10, TAR Campania II 17247/10), nella fattispecie decorrente dalla conferma in ruolo (1 gennaio 1999) e quindi ancora pendente sia alla data di pubblicazione della sentenza 191/08 della Corte Costituzionale, dunque retroattivamente applicabile al rapporto in contestazione siccome non esaurito (es. Cassazione civile, III, 6 maggio 2010, n. 10958), sia al momento della domanda (7.10.08).
Nel merito della domanda, il ricorso propone la questione della sussistenza o meno del diritto dei ricercatori universitari, una volta divenuti ricercatori confermati, a vedere riconosciuto nella nuova qualifica il periodo di servizio prestato come funzionari tecnici.
Il riconoscimento dei periodi di servizio prestati in altra qualifica è disciplinato dall’art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 382 del 1980, il quale dispone che “ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28”.
L’elenco delle figure previste dal citato art. 7 della legge n. 28 del 1980 non contempla quella di tecnico laureato né quella di funzionario tecnico. Tuttavia, con la sentenza n. 191 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori confermati, ai fini economici e di carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
Ai fini della presente controversia assume, dunque, rilievo la questione dell’equiparabilità della figura di funzionario tecnico con quella di tecnico laureato, dal momento che dalla soluzione di tale problematica dipende l’esito del ricorso.
La giurisprudenza più recente, il cui orientamento è condiviso da questo collegio,si è indirizzata nel ritenere che l’elencazione delle qualifiche appartenenti al ruolo tecnico, contenuta nelle norme sopracitate debba considerarsi suscettibile di interpretazione logica, in relazione alla evoluzione che dette qualifiche subiscono nel tempo: con la conseguenza che la figura del funzionario tecnico deve considerarsi sostitutiva di quella del tecnico laureato e che le disposizioni originariamente previste per quest’ultima qualifica devono intendersi applicabili alla prima (Cons. Stato, Sez. VI, 27.7.2011, n. 4494).
In questa prospettiva è stato sottolineato che il mero dato formale del “nomen” non è di per sé solo idoneo a risolvere la questione dei servizi che possono essere riconosciuti. La discriminazione fra i servizi riconoscibili e quelli non riconoscibili deve essere condotta sulla base dell’equiparazione e dell’accorpamento tra le varie qualifiche e della descrizione del contenuto delle stesse, operati dal legislatore con il D.P.C.M. 24 settembre 1981, n. 868300, emanato in attuazione degli articoli 79 e 80 della legge n. 312 del 1980 (Cons. di Stato, Sez. VI, 9.3.2010, n. 1398 e 9.12.2010, n. 8644).
Tale decreto ha istituito la figura di funzionario tecnico, mediante accorpamento di diverse qualifiche professionali tra le quali quella di tecnico laureato, assegnandola all’ottava qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria (Cons. di Stato Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4988).
In base a quanto sopra esposto si può ritenere che la figura di funzionario tecnico ha sostituito quella di tecnico laureato, prevista nell’ordinamento previgente dalla legge n. 312 del 1980 e che, quindi. Il riconoscimento dei servizi prestati nella prima qualifica (funzionario tecnico) derivi dal diritto attribuito ai tecnici laureati dall’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2008 (Cons. di Stato, Sez. VI, 21.10.2011, n. 5671).
Nello stesso senso vedansi Cons. Stato VI 390/11, 5613/12, 1398/10, 5669/11, 5671/11 e 5668/11; TAR Calabria 248/12; TAR Liguria 3575/10 e 145/09.
Inoltre nessuna correlazione viene operata in detta sentenza al diverso ed ultroneo presupposto della presunta necessaria qualifica di ricercatore confermato conseguita a seguito della partecipazione alla procedura concorsuale di cui alla legge n. 4/1999, cui l’amministrazione, invece, in via interpretativa si riferisce.
Ciò, peraltro, è stato espressamente acclarato, in tempi recenti, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5883 resa in data 27 novembre 2014: “La circostanza che la sentenza della Corte costituzionale n. 191/08 abbia riguardato tecnici laureati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati per effetto del superamento di un concorso riservato indetto ex art. 1, comma 10, della l. n. 4/99, mentre l’appellata è stata nominata ricercatrice in quanto vincitrice di un normale concorso pubblico, costituisce circostanza inidonea di per sé a giustificare il rifiuto di riconoscere il servizio pre ruolo svolto.
……….è da ritenersi irrilevante, ai fini del riconoscimento del servizio pre ruolo ex art. 103, comma 3, cit., il fatto che l’inquadramento nel ruolo dei ricercatori sia avvenuto in seguito al superamento di un concorso pubblico anziché all’esito di un concorso riservato.
L’art. 103, comma 3, non contiene un solo elemento testuale il quale autorizzi a sostenere che, in vista dell’attribuzione del beneficio in parola si possa, o si debba, fare distinzione tra le differenti modalità di accesso al ruolo dei ricercatori universitari, riconoscendo la spettanza del beneficio a coloro che siano stati nominati ricercatori all’esito della procedura riservata e “una tantum” di cui all’art. 1, comma 10, della l. n. 4/99 e negandola, invece, agli ex funzionari tecnici – o tecnici laureati – divenuti ricercatori dopo avere vinto un normale concorso pubblico…….Nessun argomento risolutivo a sostegno della tesi propugnata dall’Amministrazione appellante appare ricavabile dalla sentenza C. Cost. n. 191/08, che riguardava le sole procedure riservate perché questo era stato, nel caso specifico, il percorso seguito dal ricercatore universitario che aveva adito il giudice a quo” (cfr. anche Cons. Stato VI 1729/09).
L’ammissione al beneficio non può non trovare quindi applicazione a favore dell’intera categoria dei ricercatori confermati, comprensiva sia di coloro che abbiano avuto accesso diretto alla qualifica attraverso il concorso riservato ex art. 1, comma 10, l. n. 4/99, sia di coloro che siano entrati in servizio come ricercatori universitari in esito ad un concorso ordinario “aperto” (ossia non riservato) ed abbiano conseguito la conferma a seguito dell’apposito giudizio di idoneità previsto dall’art. 31 del D.P.R. n. 382/80, una volta decorso il triennio dalla nomina.
Per di più, nel caso di specie, occorre ricordare che il ricorrente – come detto – diveniva ricercatore a seguito dell’espletamento di una procedurale concorsuale a libera partecipazione, che, di certo, non può ritenersi di minor [#OMISSIS#] o rilevanza rispetto ad un concorso riservato bandito ai sensi della legge n. 4/1999.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto accertandosi per l’effetto, previo annullamento del diniego impugnato, il diritto del ricorrente al riconoscimento, ex art. 103, commi 3 e 5 D.P.R. 382/80, del servizio svolto presso l’intimato Ateneo quale funzionario tecnico e/o tecnico laureato prima dell’inquadramento nel ruolo dei ricercatori.
Le spese possono essere compensate in via equitativa, avuto riguardo al carattere interpretativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
– annulla gli atti impugnati;
– accerta il diritto del ricorrente come in motivazione;
– compensa le spese di lite;
– ordina all’amministrazione il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)