TAR Lombardia, Sez. V, 8 agosto 2025, n. 2832

E’ illegittima l’esclusione e la richiesta di restituzione della borsa alla dottoranda assente per documentati motivi di salute

Data Documento: 2025-08-08
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel corso di un dottorato di ricerca, le assenze del dottorando non possono qualificarsi come ingiustificate quando siano state tempestivamente comunicate all’amministrazione e suffragate da certificazioni mediche, anche se prodotte formalmente in un momento successivo.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l’annullamento

a) – del decreto rettorale prot. n° -OMISSIS-, emesso il 31 luglio 2024, con protocollo di uscita datato 1° agosto 2024, notificato alla ricorrente, a mezzo del servizio postale, il 13 agosto 2024, di esclusione della ricorrente dal dottorato di ricerca in Agricoltura, ambiente e bioenergia presso l’Università -OMISSIS-;

b) – di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare: del Verbale del Collegio dei Docenti del 19 aprile 2024, al quale viene fatto rinvio per relationem (doc. 1- 2), nella parte che riguarda la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) L’esponente, laureata in archeologia all’Università -OMISSIS-, è stata ammessa al Corso di Dottorato in Agricoltura, Ambiente e Bioenergia attivato presso la predetta Università, per l’anno accademico 2023/2024, previo superamento di apposito concorso pubblico, bandito con decreto rettorale del 23 giugno 2023. La stessa si è quindi immatricolata al predetto Corso, con un Progetto di Ricerca intitolato “OMISSIS”, per il quale è stata prevista anche una Borsa di studio, ex DM 118/2023 (a valere sul PNRR, Missione 4).

Tuttavia, l’esponente ha riferito di avere informato in data 29.01.2024 il prof. -OMISSIS-, nella sua qualità di coordinatore della Scuola di dottorato, di non poter presenziare alla videochiamata prevista per quel giorno per i dottorandi, a causa di sopravvenuta malattia. Indi, perdurando l’indisposizione della ricorrente, il prof. -OMISSIS- le avrebbe comunicato, in data 28 marzo 2024, che: “(…) visto il perdurare della tua condizione è necessario però formalizzare la tua posizione nei confronti di -OMISSIS-. Ho chiesto aiuto alla dott.ssa -OMISSIS- (in CC) che è la responsabile della Segreteria di Dottorato di -OMISSIS-”. La dott.ssa -OMISSIS- avrebbe, quindi, preso contatti con la ricorrente in data 3 aprile 2024, fissando una videochiamata per il successivo 8 aprile, alla quale avrebbe partecipato anche il dott. -OMISSIS-, dirigente responsabile della Direzione Didattica e Formazione, anch’Egli a conoscenza della malattia dell’istante sin dal 19.02.24. La dott.ssa -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- avrebbero allora consigliato la ricorrente di presentare istanza di sospensione, in riferimento sia al futuro, sia ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, trascorsi in malattia. Il successivo 10 aprile la dott.ssa -OMISSIS- avrebbe inviato alla ricorrente il modulo all’uopo previsto. Il successivo 11 aprile 2024 la ricorrente avrebbe trasmesso alla dott.ssa -OMISSIS- due certificati medici, emessi il 23 gennaio 2024 e il 23 febbraio 2024, nei quali la dott.ssa -OMISSIS-, suo medico curante, avrebbe attestato la sussistenza di una -OMISSIS-, con conseguente necessità di riposo per gg. 30. Persistendo lo stato patologico, la ricorrente avrebbe trasmesso ulteriori certificati medici per il periodo successivo, sempre emessi dalla dott. -OMISSIS-.

Sennonché, dopo un periodo di silenzio, l’Ateneo avrebbe adottato il Decreto, datato 29/07/2024, nel quale il Rettore:

«(…) PRESO ATTO che la dott.ssa -OMISSIS- in data 23 aprile 2024 ha presentato istanza di sospensione per malattia, allegando due certificati medici datati 23 gennaio e 23 febbraio, ciascuno con prognosi di 30 giorni, ai quali sono seguiti ulteriori certificati datati 23 marzo e 23 aprile, ciascuno con prognosi di 30 gg.; (…) che la dottoressa -OMISSIS- è tuttora assente per malattia; (…) che a seguito della comunicazione delle assenze, a decorrere dal mese di aprile 2024 è stata sospesa l’erogazione della borsa di studio;

CONSIDERATO che i certificati di malattia sono stati prodotti successivamente al verificarsi delle assenze e che per tale motivo le assenze dal 1° gennaio 2024 al 23 aprile 2024 devono ritenersi ingiustificate con conseguente obbligo della dott.ssa -OMISSIS- di restituire i ratei di borsa indebitamente percepiti per tale periodo;

VISTO il verbale della seduta del Collegio dei docenti del 19 luglio 2024 in cui il coordinatore del dottorato di ricerca comunica al Collegio che la dott.ssa -OMISSIS- non ha presentato la relazione semestrale richiesta dal MUR per la rendicontazione richiesta dal finanziamento PNRR al quale fa riferimento la borsa DM 118/PA relativa al semestre 1/10/2023 – 30/03/2024;

CONSIDERATO che la valutazione dell’attività scientifico-didattica della dott.ssa -OMISSIS-, espressa dalla prof.ssa -OMISSIS-, tutor della dottoranda, risulta fortemente insufficiente a seguito di sistematiche inadempienze ed assenze ingiustificate accumulate già dai primi mesi del corso di dottorato; (…)» ha decretato l’esclusione dell’esponente dal dottorato di ricerca suindicato, con obbligo della stessa di «restituzione delle quote della borsa di studio percepite indebitamente per il periodo 1° gennaio- 30 marzo 2024».

2) Contro tale determinazione è rivolto il ricorso in epigrafe, notificato il 18/09/2024 e depositato il 19/09/2024, affidato a sei motivi, come di seguito rubricati:

2.1) – violazione di legge, in relazione all’art. 26, commi da 9 a 12, nonché 14 del Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca, nonché all’art. 8, comma 8, del Decreto MIUR 14.12.2021, n. 226; poiché il rilievo dell’Ateneo che stigmatizza la mancata presentazione della relazione semestrale non terrebbe conto della sospensione alla partecipazione al dottorato di cui la ricorrente avrebbe dovuto o potuto fruire in conseguenza della propria malattia, insorta sin dal 23/01/2024 e comunicata al prof. -OMISSIS- il 29/01/2024;

2.2) – eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché per violazione dei principi di buona fede e correttezza; poiché la reazione dell’Ateneo sarebbe del tutto illogica e sproporzionata rispetto al fine da perseguire, anche tenendo conto degli interessi implicati e delle interlocuzioni intervenute fra la ricorrente e l’Università, atteso che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e buona amministrazione sarebbe stato possibile, come affermato in casi analoghi dalla giurisprudenza, concedere una proroga per il completamento della tesi;

2.3) – violazione di legge, in relazione all’art. 26, comma 14, del Regolamento d’Ateneo; poiché tale norma avrebbe imposto al Collegio dei docenti, in presenza di «Assenze ingiustificate e prolungate», di sentire l’interessata e, all’esito dell’audizione, di valutare la sospensione temporanea dal corso di dottorato. Nulla di tutto ciò sarebbe, invece, accaduto nella specie, atteso che la ricorrente non avrebbe mai avuto alcun contatto con il Collegio docenti, neppure informalmente;

2.4) – eccesso di potere per sviamento dell’atto dal fine prefissato, nonché per difetto di motivazione; poiché, come riassunto dalla ricorrente (nel documento depositato in atti di causa sub n. 11), potrebbero essere altri i veri motivi del provvedimento rettorale del 31.07.24, ovvero un clima non favorevole nei confronti della ricorrente;

2.5) – eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’atto impugnato; poiché nel verbale del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Agricoltura, ambiente e bioenergia del 19 aprile 2024 si stigmatizza la mancata partecipazione dell’istante alla giornata destinata alle relazioni dei dottorandi del XXXIX ciclo, tenutasi a -OMISSIS-, atteso che detta giornata avrebbe avuto luogo il 19 aprile 2024 e che il sottoscrittore del verbale, nonché coordinatore del Corso, prof. -OMISSIS-, sarebbe stato perfettamente a conoscenza dello stato di salute della ricorrente sin dal gennaio 2024, sicché l’assenza della ricorrente non sarebbe stata affatto “ingiustificata”, bensì dovuta a seri motivi di salute, noti all’Ateneo;

2.6) – violazione di legge, in relazione all’art. 75 del DPR 11.7.1980, n. 382; poiché la borsa di studio avrebbe natura assistenziale, in quanto attribuita all’esclusivo e dichiarato scopo di aiutare economicamente il beneficiario durante lo svolgimento di un’attività di studio e di ricerca scientifica. Pertanto, dovrebbe escludersi ogni obbligo di restituzione delle somme già percepite a titolo di borsa di studio per il corso di dottorato regolarmente frequentato, potendo tale obbligo prospettarsi solo per somme (ipoteticamente) erogate nonostante la sospensione del dottorato, tenuto anche conto che, nella specie, l’esponente non avrebbe percepito alcunché in data successiva al 23 aprile 2024.

3) Si è costituita l’Università -OMISSIS-, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

4) Con ordinanza del 25/10/2024, n. 1247, la V Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che «(…) il prolungato periodo di assenza (quantomeno da gennaio, sino ad aprile) non pare giustificabile in base a una sospensione postuma del dottorato, sembrando regola di comune diligenza adoperarsi prontamente per formalizzare il protrarsi di una malattia impeditiva della frequenza obbligatoria del corso e apparendo, perciò, irrilevanti le rassicurazioni informalmente ricevute, parimenti ex post, dalla direttrice della Segreteria dei dottorandi; (…)».

5) In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 22/01/2025, n. 294, Sezione VII, ha riformato l’ordinanza n. 1247/2024 ritenendo:

– «(…) che l’appellante aveva comunque documentato la malattia e le rassicurazioni ricevute circa la possibilità di attivare successivamente la sospensione del dottorato, potrebbero essere idonee a fondare il suo affidamento;

(…) che, fermo restando che la borsa di studio non spetta nel periodo di sospensione, l’appello cautelare deve essere accolto al fine di consentire, se le condizioni di salute lo permettono, la ripresa dell’attività di dottorato e ogni successiva valutazione sul rendimento della dottoranda;

(…)».

6) In vista dell’udienza di merito entrambe le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

6.1) In particolare, la ricorrente ha ribadito come le assenze fossero senz’altro giustificate in base ai certificati medici all’uopo tempestivamente trasmessi all’Università, rappresentando, inoltre, come, in esecuzione dell’ordinanza n. 294/2025 del Consiglio di Stato, con decreto rettorale n. -OMISSIS-, del 10.03.2025, l’Università stessa l’avrebbe riammessa sia pure con riserva al Dottorato.

6.2) Il patrocinio della resistente ha, a sua volta, difeso – per vero anche sulla base di argomenti non ricavabili dai provvedimenti impugnati, come quello attinente la frequentazione, da parte della ricorrente, durante il suo primo anno di Dottorato, di un altro Corso di studio presso il Conservatorio “-OMISSIS-” di -OMISSIS- – la legittimità del decreto impugnato.

7) All’udienza pubblica del 27 maggio 2025, presenti l’avv. M. OMISSIS per la parte ricorrente e l’avv. A. OMISSIS dell’Avvocatura dello Stato per l’Università -OMISSIS-, la causa è stata trattenuta in decisione.

8) Preliminarmente, il Collegio deve soffermarsi sulla opposizione mossa in udienza da parte resistente alla utilizzabilità della memoria di replica, depositata da parte ricorrente l’ultimo giorno utile (ovvero: in data 6 maggio 2025), alle ore 12:14 anziché entro le ore 12:00.

Secondo l’indirizzo ermeneutico seguito in misura ampiamente maggioritaria (ancorché non unanime) dalla giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, l’apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, delle disposizioni di attuazione al c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24:00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile è inammissibile (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III, 10-04-2025, n. 3074; id., VI, 4-06-2024, n. 4997; id., IV, 14-09-2022, n. 7977; CGARS 03-04-2025, n. 270; TAR Lazio, Roma, III-ter, 23-06-2025, n. 12230; TAR Lombardia, Milano, V, 20-01-2025, n. 191; id., 13-12-2024, n. 3657; TAR Veneto, I, 12-03-2024, n. 466).

Pertanto, il deposito della memoria di replica da parte ricorrente risulta avvenuto tardivamente, ossia oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, coincidente con il 6 maggio 2025.

La predetta memoria, quindi, deve considerarsi tamquam non esset ai fini della decisione.

9)  Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene il ricorso, re melius perpensa alla luce della piena cognizione del gravame stesso, fondato, nei sensi e nei termini di seguito illustrati.

9.1) Il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale del 30.03.2023, depositato in atti di causa da entrambe le parti, all’art. 26, rubricato «Diritti e doveri dei dottorandi» ha, tra l’altro, previsto che:

«(…)

9. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti anche ai fini dell’organizzazione delle prove annuali di verifica di cui al comma 5 dell’art. 25, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l’attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva del Collegio dei docenti comporta il passaggio del dottorando all’anno successivo, ovvero, unitamente alla positiva valutazione della tesi di ricerca secondo le modalità indicate al successivo art. 27, l’ammissione all’esame finale nel caso di iscritti all’ultimo anno di corso. Il giudizio negativo in sede di verifica annuale dell’attività comporta l’esclusione dal corso di dottorato con perdita della borsa di studio, qualora usufruita, fatti salvi gravi e giustificati motivi. Qualora il provvedimento di esclusione del dottorando dal corso intervenga entro il primo anno, la parte residua della borsa può essere attribuita ad altro dottorando sprovvisto di borsa secondo l’ordine della graduatoria del concorso di ammissione.

10. La frequenza del corso di dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, adeguatamente documentati. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007 e le disposizioni recate dal comma 6, ultimo periodo, dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, estese alle dottorande che fanno riferimento a casse previdenziali diverse dall’INPS.

11. La frequenza del corso di dottorato può essere altresì sospesa per non più di 6 mesi, a richiesta del dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, in caso di particolari e gravi motivi personali o familiari, da documentare. La frequenza del corso di dottorato è in ogni caso sospesa per la frequenza di Tirocini Formativi Attivi. Per la sola durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

12. Al termine del periodo di sospensione, il dottorando riprenderà a frequentare il corso, dandone comunicazione al Coordinatore e ai competenti uffici dell’Amministrazione universitaria. Il percorso didattico e di ricerca che il dottorando è tenuto a seguire ai fini della prosecuzione e del completamento del corso di dottorato, ridefinito dal Collegio, sarà differito per una durata pari al periodo di sospensione.

(…)

14. Il Collegio dei docenti può deliberare, sulla base di adeguate motivazioni, sentito l’interessato, la sospensione temporanea di un dottorando dal corso, con conseguente perdita parziale o totale dell’eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

a) assenze ingiustificate e prolungate;

b) comportamenti in contrasto con le norme sull’incompatibilità di cui ai precedenti commi 4 e 5 e al precedente art. 24, comma 9;

c) infrazioni per le quali si rendano applicabili le sanzioni contemplate dall’art. 52 del Regolamento generale d’Ateneo;

d) attività lavorativa del dottorando svolta in violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

(…)».

Il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, con Decreto del 14 dicembre 2021, n. 226, ha adottato il «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati».

Quivi, all’art. 8 è, tra l’altro, previsto che:

«(…)

8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi.

Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

(…)».

9.2) Fermo quanto sopra, risulta documentato in atti di causa che la ricorrente, sin dal 29/01/2024 ha comunicato via email al Coordinatore del corso di dottorato per cui è causa, Prof. P.A. -OMISSIS-, la propria impossibilità, per motivi di salute, di partecipare alle attività implicate dal predetto corso (cfr. le interlocuzioni via email depositate in allegato al ricorso come docc. 6, 7 e 13); e che il Prof. -OMISSIS- in data 28/03/2024 nel comunicare, sempre via email, con la ricorrente, risulta ben consapevole sia del protrarsi dell’assenza sia della motivazione della stessa, «dovuta a motivi di salute» (così la mail del 29/01/2024, già citata), tanto da rappresentare – sempre in detta mail – la necessità di «formalizzare» la posizione della ricorrente, «visto il perdurare» della relativa «condizione», mediante l’interessamento della «Responsabile Settore Carriere Post-Laurea e Servizi per gli Studenti e Dottorandi Internazionali», della «Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio» (così, le indicazioni riportate nelle email provenienti dall’indirizzo istituzionale dell’Ateneo), dr.ssa -OMISSIS-, destinataria in CC della medesima email.

Indi, risultano allegati e documentati anche sette certificati rilasciati dal medico di medicina generale, convenzionato col SSN, trasmessi dalla ricorrente alla dr.ssa -OMISSIS- e recanti oltre alla diagnosi anche la prognosi dei giorni di malattia che, nel complesso, ha avuto una durata di 165 gg, dal 23.01.2024 al 07/08/2024 (cfr. la corrispondenza e i certificati allegati sub doc. 7 al ricorso).

9.3) In tale contesto, risultano fondate le censure di violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del canone di buona fede e di legittimo affidamento dedotte nei primi tre motivi di ricorso, che si passano di seguito ad esaminare, congiuntamente, per comodità espositiva.

Al riguardo, va in primis rilevata la inconferenza delle argomentazioni addotte in questa sede da parte resistente a sostegno dell’operato dell’intimata Università, integrando le stesse una motivazione postuma, non ammessa, in quanto non fondata su atti del procedimento (sul divieto di motivazione postuma, cfr.: Consiglio di Stato, V, 29-04-2025, n. 3632; id., IV, 22-11-2024, n. 9398; id., 30-09-2024, n. 7856; id., VI, 29-10-2021, n. 7286; id., V, 27-03-2020, n. 2136; id., II, 21-01-2020, n. 472; id., VI, 8-09-2017, n. 4253; TAR Lombardia, Milano, IV, 19-05-2025, n. 1705; id., 29-04-2024, n. 1292; id., 3-07-2023, n. 1702; sull’ammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione esclusivamente tramite atti del procedimento, cfr.: Consiglio di Stato, IV, 30-01-2023, n. 1096; TAR Lombardia, Milano, IV, 25-11-2024, n. 3357; Cass., SS.UU., ord. 4-09-2023, n. 25665); del resto, qualora il giudice dovesse inopinatamente escludere l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nell’impianto motivazionale dell’atto amministrativo incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri, ex art. 34, comma 2, c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, V, 30-09-2024, n. 7856; TAR Lombardia, Milano, IV, 17-12-2024, n. 3711).

Invero, il decreto di esclusione assume a proprio fondamento il «giudizio negativo sull’attività didattico-scientifica della dottoranda -OMISSIS-», sostanzialmente ricondotto alla «valutazione dell’attività scientifico-didattica della dott.ssa -OMISSIS-, espressa dalla prof.ssa -OMISSIS-, tutor della dottoranda (…) fortemente insufficiente a seguito di sistematiche inadempienze ed assenze ingiustificate accumulate già dai primi mesi del corso di dottorato», valutazione richiamata anche nella «proposta di esclusione» deliberata in data 19/07/2024 dal Collegio dei docenti, pure richiamata nel predetto decreto.

Sennonché, le assenze maturate dalla ricorrente anteriormente alla presentazione (il 23/04/2024) della domanda di sospensione del corso per malattia non possono essere considerate sic et simpliciter ingiustificate, avuto riguardo alle sopra citate interlocuzioni intercorse fra la ricorrente e il Coordinatore del Corso di dottorato, Prof. -OMISSIS-, sin dal mese di gennaio 2024, oltre alle ulteriori interlocuzioni avvenute con gli altri esponenti dell’Istituzione universitaria di pertinenza del medesimo Corso (dr.ssa -OMISSIS- e dr. -OMISSIS-)

Al riguardo, è significativo notare come, sin dalla sopra citata mail del 28/03/2024, il Prof. -OMISSIS- abbia fornito all’istante chiare rassicurazioni in ordine alla presa d’atto dei motivi (di salute) dell’assenza e della disponibilità, propria e della Responsabile della Segreteria del Dottorato, dr.ssa -OMISSIS-, a «trovare la soluzione migliore» per la gestione della situazione rappresentata, individuata in seguito (cfr. la mail della dr.ssa -OMISSIS- del 10/04/2024, depositata da parte ricorrente come doc. 6) nella sospensione dagli obblighi di frequenza, che, difatti, la ricorrente ha poi richiesto (cfr. le domande depositate sub docc. 5 e ss. da parte resistente).

In tale contesto, il provvedimento impugnato non risulta immune dalle critiche svolte da parte ricorrente nei suesposti motivi (supra, sub nn. 2.1, 2.2 e 2.3), poiché disattende le chiare previsioni riportate nel Regolamento d’Ateneo (emanato con decreto rettorale del 30.03.2023), all’art. 26, sopra citato, per disciplinare la sospensione della frequenza del corso in caso di malattia, in modo da non compromettere la prosecuzione e il completamento del corso stesso alla cessazione dell’evento impeditivo della relativa frequenza.

Soprattutto, come evidenziato in sede cautelare dal Giudice di appello, il provvedimento di esclusione non risulta affatto informato al rispetto dei principi di collaborazione e buona fede che, ex art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990 devono improntare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, avuto riguardo alle rassicurazioni fornite da quest’ultima nelle interlocuzioni in precedenza più volte richiamate, in ordine alla gestione delle assenze per malattia attraverso l’istituto della sospensione, senza rappresentare alcuna particolare criticità legata al momento della presentazione della domanda di sospensione rispetto alle assenze per malattia in precedenza maturate (cfr., sulla tutela del legittimo affidamento, da ultimo, Cons. Stato, V, 18-02-2025, n. 1305).

10) Per le precedenti considerazioni, quindi, assorbiti i profili non scrutinati e salvo il riesercizio del potere amministrativo nel rispetto degli effetti conformativi scaturenti dalla presente pronuncia, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati.

11) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

12) Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore