TAR Lazio, Sez. III ter, 11 agosto 2025, n. 15463

Il diniego di conferimento del titolo di professore emerito da parte del Senato accademico deve essere espressamente motivato

Data Documento: 2025-08-11
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di conferimento del titolo di professore emerito, la deliberazione del Senato accademico deve essere sorretta da adeguata motivazione anche quando adottata mediante voto segreto: la mera mancata approvazione della proposta non è sufficiente a far ritenere implicita l’insussistenza dei requisiti, poiché ciò precluderebbe ogni controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere discrezionale.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8616 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AOMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento,

previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare:

– della deliberazione del Senato Accademico dell’Università OMISSIS di Roma, n. 133/2025 in data 13.5.2025, conosciuta in data 24.6.2025, avente ad oggetto la non approvazione della proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. OMISSIS, ordinario del SSD OMISSIS, collocato a riposo per limiti di età dal 1.11.2013,

– di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, e segnatamente, in parte qua, del verbale della seduta del Senato Accademico dell’Università OMISSIS, in data 13.5.2025, e del relativo atto presidenziale di approvazione in data 10.6.2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 agosto 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

– la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare la mancata approvazione della proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito, sollevando due ordini di censure:

a) nullità della delibera del Senato accademico per violazione del giudicato promanante dalla sentenza di questo Tribunale n. 23798 del 30.12.2024 (ovvero eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta), in quanto, anche in contrasto con i principi affermati nella predetta sentenza, la proposta sarebbe stata rigettata senza specifica motivazione;

b) violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito risulterebbe per tabulas, avendo ottenuto unanime riconoscimento da parte della Facoltà di appartenenza e dai colleghi che hanno presentato la proposta, tant’è che lo stesso Senato accademico non avrebbe mai posto in discussione tali requisiti, avendo in precedenza fondato il diniego su inammissibili ragioni di natura politica;

– l’Università si è costituita in resistenza rilevando che:

a) la motivazione sarebbe sussistente e ravvisabile nella mancanza dei presupposti richiesti nella loro totalità – e non in via alternativa – dagli artt. 1 e 2 del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito vigente ratione temporis e, segnatamente, del “particolare prestigio apportato a OMISSIS” previsto all’art. 1, atteso che sul profilo tecnico-scientifico si erano già pronunciati gli organi richiamati nella relazione istruttoria propedeutica alle deliberazione impugnata e che ne costituisce parte integrante. La motivazione, in sostanza, sarebbe implicita nella ritenuta non sussistenza di tale ulteriore requisito. Detta motivazione, peraltro, sarebbe stata già sostanzialmente espressa nella precedente deliberazione del Senato Accademico n. 306 del 2019, ritenuta legittima dal Tribunale con la sentenza 8 luglio 2021, n. 377, su cui si è formato, sul punto del dedotto – già allora – difetto di motivazione, il giudicato implicito, atteso che il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione Sesta, 8 febbraio 2022, n. 759, ha ritenuto di riformarla solo sul punto della non adozione del voto segreto, confermando l’insussistenza di alcun difetto di motivazione su una valutazione così espressa;

b) infondato sarebbe anche il secondo motivo, in quanto il ricorrente giungerebbe ad affermare la sussistenza dei presupposti per la nomina facendo esclusivo riferimento alla documentazione inerente al proprio percorso scientifico, senza accorgersi dell’assenza di alcuna precedente deliberazione che attesti la sussistenza del requisito ritenuto mancante del suddetto “particolare prestigio”;

Considerato, altresì, che:

– le censure dedotte con il primo motivo di ricorso prospettano, in sostanza, questioni afferenti all’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 23798/2024, passata in giudicato;

– essendo questo Tribunale competente anche per l’ottemperanza, è possibile riqualificare la domanda senza necessità di conversione del rito (cfr. TAR Lazio – Roma, III-ter, 24.4.2025, n. 8051);

– alla luce della documentazione versata agli atti, l’istruttoria è completa e la causa è suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti in udienza;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso debba essere accolto nei termini e agli effetti di seguito illustrati:

– con la sentenza n. 23798/2024 il Tribunale ha precisato che “La motivazione costituisce sempre e comunque una parte necessaria del provvedimento; le deroghe all’obbligo di motivazione sono espressamente previste dalla legge e tra queste non rientra l’ipotesi del voto segreto, anche perché, diversamente opinando, proprio le situazioni più delicate in quanto riguardanti le persone, dovrebbero essere prive di motivazione ossia del necessario strumento per verificare e sindacare il corretto esercizio del potere amministrativo. Le modalità mediante le quali preservare le esigenze di tutela della segretezza del voto espresso sono tutelabili in altro modo: mediante restrizioni al diritto di accesso; mediante la formulazione di più proposte o mediante l’omessa indicazione del relatore della proposta o del provvedimento. Fermi i necessari accorgimenti utilizzabili dall’amministrazione, la modalità di votazione non può spingersi fino a escludere l’obbligo motivazione per i voti espressi segretamente”;

– essendo il Senato accademico chiamato a deliberare in ordine a una valutazione ampiamente discrezionale, l’obbligo di motivazione non può essere soddisfatto mercé il mero richiamo ai presupposti per il rilascio del provvedimento, la cui insussistenza dovrebbe desumersi per implicito dalla mancata approvazione della proposta di conferimento. Un tale modus operandi giungerebbe, infatti, e negare qualsivoglia possibilità di sindacato giurisdizionale sul provvedimento amministrativo sub specie di eccesso di potere, consegnando un segmento di attività amministrativa all’assoluto arbitrio dell’Amministrazione, in patente contrasto con il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale e al principio costituzionale per cui la tutela avverso gli atti della pubblica amministrazione “non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti” (art. 113, co. 2, Cost.);

– piuttosto, la peculiare natura del giudizio espresso dal Senato accademico implica senz’altro l’impossibilità per il giudice di sostituirsi all’Amministrazione e la sindacabilità della valutazione discrezionale solo nel caso di giudizio manifestamente abnorme o illogico o per vizio dei suoi presupposti fattuali o istruttori, giudizio che, tuttavia, deve estrinsecarsi in una manifestazione che consenta di comprendere l’iter logico seguito dall’organo chiamato a pronunciarsi;

– sul punto, non è utilmente invocabile l’autorità di Cons. Stato n. 759/2022, in quanto l’affermazione per cui “Il voto sulla proposta, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell’organo, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni”, risulta superata dalle considerazioni (sopra riportate) espresse nella sentenza del Tribunale n. 23798/2024, passata in giudicato, sicché, anche a voler instaurare un contrasto insanabile tra le rispettive statuizioni, queste ultime sono destinate inevitabilmente a prevalere in conformità all’indirizzo giurisprudenziale (Cass., 3.3.2020, n. 5824; id., 31.5.2018, n. 13804; id., 19.11.2010, n. 23515; id., 8.5.2009, n. 10623) secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso non possa essere accolto, in quanto dalla sentenza del Tribunale n. 3779/2021 (confermata, sul punto, da Cons. Stato n. 759/2022) si desume che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario il requisito del contributo di estrema rilevanza all’avanzamento della disciplina è distinto e si aggiunge a quello del particolare prestigio portato all’Università, che pure deve essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, sicché la pretesa di parte ricorrente a veder riconosciuta “per tabulas” la sussistenza dei requisiti per il conferimento facendo esclusivo riferimento alla rilevanza della propria attività scientifica e all’assenza delle pregiudiziali di cui all’art. 2 del Regolamento (v. punti 2.2 e 2.3) giungerebbe alla totale obliterazione dell’ulteriore presupposto del “particolare prestigio”. Sulla questione, pertanto, come pure rilevato dall’Università, si è formato il giudicato (sul punto del tutto conciliabile con la sentenza del Tribunale n. 23798/2024);

Ritenuto che, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, debba essere dichiarata la nullità della deliberazione del Senato Accademico dell’OMISSIS di Roma n. 133/2025, per violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale n. 23798/2024 in relazione al dedotto difetto motivazionale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti per l’invocato esaurimento della discrezionalità amministrativa e per il conseguente riconoscimento, direttamente da parte di questo Tribunale, dell’utilità invocata da parte ricorrente, in considerazione sia dell’amplissima discrezionalità insita nel provvedimento richiesto, sia della complessa stratificazione dei principi giurisprudenziali affermati in relazione alla presente controversia, quale emergente dalle superiori considerazioni;

Ritenuto che, in ottemperanza alla sentenza n. 23798/2024 di questo Tribunale, l’Università debba provvedere a nuova valutazione sulla proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito, adeguatamente motivando in ordine alla determinazione adottata. La suddetta motivazione, che in caso di mancata approvazione non può esaurirsi nella mera indicazione dell’insussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento ove implicanti valutazioni discrezionali, dovrà avere riguardo a entrambi i presupposti indicati dall’art. 1 del medesimo (ivi incluso il “particolare prestigio”) e dovrà consentire di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, attraverso l’indicazione dei profili esaminati, della relativa valutazione e della conseguente incidenza sul giudizio espresso;

Ritenuto che l’Università debba provvedere alla suddetta valutazione entro il 30 novembre 2025;

Ritenuto che alla nomina del commissario ad acta potrà eventualmente provvedersi, su apposita istanza del ricorrente, in caso di inerzia dell’Amministrazione oltre tale termine;

Ritenuto che non possa essere accolta la domanda risarcitoria per l’asserita lesione della professionalità e dell’immagine, in quanto i medesimi presupposti per il riconoscimento del titolo di Professore Emerito, che connotano l’istituto in termini di premialità ed eccezionalità, ostano all’instaurazione di una corrispondenza tra il mancato conferimento e una valutazione “negativa” del candidato. Dal lungo contenzioso instaurato da parte ricorrente, d’altra parte, non si desume in alcun modo la sicura ricorrenza dei presupposti per il conferimento, che l’Università potrebbe, ove ne ravvisi le ragioni, ancora legittimamente negare nel rispetto dei principi sopra illustrati;

Ritenuto, in ragione della complessità delle questioni affrontate e della parziale reciproca soccombenza, che le spese di lite possano essere integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità della deliberazione del Senato Accademico dell’Università OMISSIS n. 133/2025. Ordina all’Amministrazione di provvedere a nuova valutazione della proposta di conferimento entro il 30 novembre 2025, nel rispetto del giudicato promanante dalla sentenza del Tribunale n. 23798/2024 e di quanto precisato nella presente sentenza. Respinge nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 agosto 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore