TAR Lazio, Roma, sez. III, 12 maggio 2026, n. 8743

Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, la qualificazione degli aspiranti commissari è fondata su criteri esclusivamente formali, quantitativi e standardizzati

Data Documento: 2026-05-12
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, con riguardo alla qualificazione degli aspiranti commissari, sussistono esclusivamente criteri di tipo formale ed oggettivo per ricondurre le opere presentate agli indicatori di attività scientifica. Ne consegue che il sistema di selezione legato agli indici ha natura standardizzata e si basa sulla tipologia di prodotto dichiarato, senza che possa essere svolta alcuna valutazione di merito sul contenuto scientifico dell’opera.

Al di fuori delle prescrizioni normative, infatti, non è attribuito all’ANVUR il potere di valutare le opere proposte dall’aspirante commissario sotto ulteriori profili, quali il contenuto o la finalità didattica o divulgativa, trattandosi di una valutazione estrinseca a contenuto formale-quantitativo che non sindaca il merito dei contenuti.

Contenuto sentenza
  1. 08734/2026 REG.PROV.COLL.
  2. 03679/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3679 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Orazio [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS Russo, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Roma, alla via OMISSIS, presso lo studio dell’avv. OMISSIS, giusta procura in atti;

per l’annullamento,

  1. a) degli atti della Commissione istituita presso il Ministero della Ricerca scientifica e dell’Università, preposta all’Abilitazione Scientifica Nazionale indetta con D. D. 1796/2023 per il Settore Diritto processuale civile (12/F1), per quanto hanno recato la mancata idoneità della ricorrente per la prima fascia, esiti pubblicati in data 5 novembre 2024;
  2. b) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, ivi compreso il provvedimento di nomina della Commissione, di data non conosciuta previo positivo accertamento del possesso da parte del commissario prof. OMISSIS dei requisiti necessari per l’assolvimento dell’ufficio di commissario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Università e della Ricerca e del OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso ritualmente presentato a seguito di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n.1199/1971, la prof.ssa OMISSIS espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale “Diritto processuale civile” (12/F1), nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe indicati, con i quali l’abilitazione è stata negata.

Più precisamente, premette che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 1796 del 27 ottobre 2023; la ricorrente presentava la propria domanda per la I fascia nel settore concorsuale “Diritto processuale civile” (12/F1), allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari.

La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 2246 del 19 dicembre 2023, individuava i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010 (e succ. modd.). Con specifico riguardo all’odierna ricorrente, la Commissione riteneva sussistente il possesso di 3/3 valori soglia (D.M. 589/2018) e di 6 titoli tra gli 8 prescelti nella seduta di insediamento; giudicava le pubblicazioni “in sintonia” con le tematiche del settore concorsuale; valutava la produzione scientifica “continua nel tempo” e qualificata da un’”ottima collocazione editoriale”. Ciononostante, la Commissione, con maggioranza di 3 su 5 dei Commissari, concludeva nel senso dell’inidoneità della prof.ssa OMISSIS a conseguire l’abilitazione scientifica, reputando, in sintesi, che le pubblicazioni scientifiche presentate non erano nel complesso di qualità sufficientemente elevata in relazione al settore concorsuale ed alla fascia per la quale era stata richiesta l’abilitazione.

Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, la ricorrente formula i seguenti motivi di censura.

1) “Incompetenza – Violazione del DM 08.08.2018, recante la determinazione dei ‘valori soglia’ di cui devono essere in possesso gli aspiranti commissari alle procedure di ASN e segnatamente della allegata tabella n° 4 – Violazione dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 998 del 1° agosto 2023 con il quale sono state definite le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca relativamente al periodo 2020-2024 – Violazione dell’art. 5, co. 4 del Bando per la Valutazione della qualità della ricerca 2020 – 2024 nonché del paragrafo 2 della circolare che disciplina le modalità di conferimento dei prodotti della ricerca 2020/2024 – Violazione dell’art. 4, u. c. Dm 08.08.2018 emanato in esecuzione del Dpr 95/2016 per la determinazione dei valori soglia degli indicatori degli aspiranti commissari – Violazione dell’allegato E) al DM 07.06.2016 n° 120 recante il Regolamento dei criteri e parametri per le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari.

La ricorrente sostiene che il giudizio espresso nei suoi riguardi sarebbe affetto, in primo luogo, da illegittimità derivata in quanto espresso da una Commissione che includeva tra i propri componenti il prof. OMISSIS, il quale, in tesi, non possedeva i requisiti di qualificazione scientifica imposti dalla normativa per far parte delle commissioni ASN, non superando almeno due dei valori soglia richiesti dalla tabella 4 allegata al D.M. 589/2018. Secondo la ricorrente, dall’elenco dei titoli presentato dal predetto Commissario, “questi integra certamente il parametro di cui alla lettera b) della Tabella 4 DM cit., vale a dire del richiesto numero di articoli in riviste di fascia ‘A’; non altrettanto è possibile dire per i residui due parametri. Non per quello di cui alla lettera a), perché non annovera i prescritti 38 articoli scientifici negli ultimi 10 anni. Non quello di cui alla lettera c), perché l’unica monografia è quella risalente al 2012 (titolo 32 dell’elenco pubblicazioni scientifiche estratto dal sito MIUR), intitolata La patologia della domanda giudiziale Il commissario in questione qualifica per vero ‘monografia o trattato scientifico’, il volume indicato al n° 11 dell’elenco pubblicazioni ed intitolato Il processo civile spiegato ai ragazzi. Pubblicazione, però, questa certamente non qualificabile come scientifica, bensì strumento meramente didattico-divulgativo, dichiaratamente senza alcuna aspirazione all’originalità scientifica, nel senso di non avere alcun proposito né dogmatico né tampoco innovativo.

2) “Eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità”.

Il giudizio di mancata abilitazione è inadeguato in quanto recherebbe una motivazione assertiva ed eccessivamente sintetica, tale da non consentire di ricostruire l’iter logico della decisione che ha portato l’Organo collegiale ad affermare che, “la candidata non abbia ancora pienamente raggiunto la maturità scientifica e accademica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”. Inoltre, l’aver tralasciato di indicare i motivi per i quali si è ritenuto di superare le ragioni della minoranza dei Commissari, rende il giudizio dell’Organo collegiale contrario al principio della collegialità – che implica un giudizio finale, quale frutto del confronto tra le diverse sensibilità e valutazioni dei componenti – ed è oltremodo sintomatico del vizio di difetto di motivazione.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.

  1. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
  2. Si è costituito il prof. OMISSIS eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
  3. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
  4. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito espresse.
  5. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

6.1. Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.

La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso.

Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l’ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).

Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.

L’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

Per quanto riguarda specificamente il profilo di Commissario, i criteri, i parametri e gli indicatori di qualificazione scientifica sono definiti dall’art. 8 del D.M. n. 120/2016 cit., a mente del quale, “…Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo, della Legge [ndr. legge 30 dicembre 2010, n. 240], e dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento [ndr. decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95], possono essere inseriti nella lista, all’interno della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto coloro i quali: a) appartengono al ruolo di professore ordinario; b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del Regolamento; c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei «valori-soglia» degli indicatori secondo quanto previsto all’allegato E per il settore concorsuale di appartenenza…I valori degli indicatori attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti….”; secondo quanto previsto dall’allegato E al D.M. 120/2016 cit., per i settori concorsuali non bibliometrici – come quello oggetto del presente giudizio – gli indicatori di attività scientifica rilevanti ai fini della qualificazione degli aspiranti commissari sono costituiti da: a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti; b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti; c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti. Ottengono una valutazione positiva gli aspiranti commissari i cui parametri sono pari al valore soglia di due degli indicatori di cui alle riportate lett. a, b et c.

Infine, con il D.M. n. 589/2018 sono stati definiti i valori soglia degli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari, nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori. Nel dettaglio, con riferimento al settore concorsuale di interesse (Diritto processuale civile – 12/F1), l’Allegato n. 4, ha definito i seguenti valori soglia per gli aspiranti commissari: numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti: 38 (supra lett. a); numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti: 23 (supra lett. b); numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti: 2 (supra lett. c).

  1. Orbene, nella odierna fattispecie la ricorrente lamenta, con il primo motivo di ricorso, l’illegittimità derivata del giudizio impugnato in quanto un componente della Commissione, prof. OMISSIS, risulterebbe privo dei requisiti di qualificazione scientifica previsti dalla normativa vigente sopra richiamata per l’inclusione nella lista dei professori destinati a far parte delle commissioni ASN.

In particolare la critica della ricorrente si appunta sulla circostanza che il prof. OMISSIS sarebbe privo della necessaria qualificazione scientifica, in quanto l’indicatore relativo al numero di (2) libri (supra lett. c) sarebbe stato raggiunto grazie al contributo “Il processo civile spiegato ai ragazzi” (2021) in tesi inutilizzabile ai fini del computo dell’indicatore, in quanto di natura meramente didattico – divulgativa e, pertanto, privo di rilevanza scientifica.

Il motivo non è condivisibile.

Il Collegio rileva in proposito che il dato normativo sopra richiamato pone esclusivamente criteri di tipo formale ed oggettivo per ricondurre le opere presentate dall’aspirante commissario all’indicatore “numero libri”. Da un lato, infatti, l’Allegato E al D.M. 120/2016 fa letterale richiamo alla titolarità dell’opera (“a uno o più autori”) e ne richiede il possesso di codice ISBN (o ISMN), escludendo solo le curatele (ovverosia opere collettanee che contengono contributi di vari autori, tra i quali l’aspirante commissario che può averne anche curato la raccolta. In tal caso il nome del commissario figura dopo la dizione “a cura di…”); dall’altro, l’Allegato n. 4 al D.M. 589/2018 pone una regola numerica, nel senso che i libri da computare debbono essere almeno 2, ed una regola temporale, nel senso che le opere debbono essere state redatte negli ultimi 15 anni.

Al di fuori di queste prescrizioni, le disposizioni richiamate non attribuiscono all’Ente competente ad accertarle (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR) il potere di valutare le opere proposte dall’aspirante commissario sotto altri profili, come in tesi sostenuto dalla ricorrente, legati al contenuto o alla finalità (didattica e/o divulgativa) dell’opera.

Come detto, il sistema di selezione legato agli indici ha natura standardizzata e si basa esclusivamente sulla tipologia di prodotto dichiarato (libro, saggio, con esclusione delle curatele) e sul codice identificativo ad esso attribuito, senza che possa essere svolta alcuna valutazione di merito sul contenuto scientifico. Tanto è difatti previsto, in parallelo, per i candidati all’abilitazione per i quali la verifica relativa al superamento dei valori soglia avviene in maniera automatizzata sulla scorta del numero delle opere e dei codici identificativi associati ai prodotti elencati in domanda.

In linea con l’interpretazione prospettata va anche richiamato quanto disposto dal D.M. 589/2018 ove, nel definire al comma 1, lett. e) ed f), la nozione di “parametri” e “indicatori” espressamente qualifica i primi come “gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura”; i secondi come “gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri”. Il riferimento, pertanto, è ad un sistema quantitativo, esteriore, che non sindaca il merito dei contenuti.

Né una diversa soluzione potrebbe prospettarsi, come sostenuto dalla ricorrente, facendo leva sulla circostanza che il D.M. 589/2018, nell’elencare all’art. 4, lett. c), i prodotti ammissibili per l’indicatore, faccia riferimento a “libri pubblicati … quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro. Sono escluse le curatele”. A ben vedere, infatti, trattasi di una mera esemplificazione funzionale a chiarire alcune tipologie tipiche di opere riconducibili alla nozione generale di “libro”, la quale è certamente idonea a ricomprenderne altre, come ad esempio i manuali a carattere didattico. In tal senso pare significativo che la disposizione si limiti ad escludere espressamente le sole curatele che, come visto, in ragione del relativo contenuto composito, non consentono di qualificarle come “libri”, i cui contenuti siano attribuibili all’autore/aspirante commissario.

Se, pertanto, il sistema di formazione delle Commissioni ASN, la cui procedura non risulta specificamente impugnata in questa sede, si basa sull’accertamento oggettivo di determinati titoli e prerequisiti in capo agli aspiranti commissari che, va sottolineato, devono appartenere in primis al ruolo di professore ordinario e devono dimostrare di aver raggiunto determinate soglie di produttività scientifica, più stringenti rispetto a quelle richieste per i candidati all’abilitazione, a garanzia dello spessore intellettuale del soggetto giudicante, non risulta pertinente

il richiamo operato dalla ricorrente alla diversa procedura seguita per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), ove è espressamente stabilito che “non sono considerati prodotti valutabili ai fini della VQR manuali e testi meramente didattici o divulgativi”, perché trattasi di procedura avente finalità nettamente distinta rispetto alla procedura abilitativa. La VQR è diretta a valutare ed incentivare la ricerca svolta nelle Istituzioni italiane, assegnando ai risultati scientifici un valore misurabile in termini di impatto e qualità. Valutare la qualità della ricerca significa necessariamente entrare nel merito degli output degli studi scientifici che sono esaminati da Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV), che assegnano a ciascuno di essi un punteggio in base ai criteri definiti dalle Linee guida ministeriali e dai Bandi ANVUR.

Sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale ha affermato in maniera condivisibile che “le due procedure valutative non possano in alcun modo essere assimilate, essendo assolutamente differente l’oggetto della valutazione: la V.Q.R. è limitata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili), mentre il giudizio inerente l’A.S.N. ha contenuto (inevitabilmente) più ampio, perché calibrato sulla maturità scientifica del candidato nell’ambito del settore scientifico di riferimento” (TAR Lazio, Roma, IVQ, n. 1025 del 20 gennaio 2025).

Ciò premesso, il volume contestato presentato dal prof. OMISSIS, “Il processo civile spiegato ai ragazzi”: presenta, quale autore unico, OMISSIS OMISSIS e dalla descrizione editoriale e catalografica non emergono elementi riconducibili ad una curatela (quali l’indicazione “a cura di” o analoghe); risulta dotato di codice ISBN (catalogo editoriale Zanichelli) indi soddisfa il requisito formale richiesto dalla norma ai fini dell’inclusione nel novero dei libri valutabili; è presente nel catalogo editoriale Zanichelli nella sezione “Saggistica”, dal ché potendosi desumere il valore di saggio scientifico (cfr. doc. 1, produzione documentale Ministero del 22 gennaio 2026).

A parere del Collegio tali caratteristiche, documentalmente provate, consentono di ricondurre l’opera alla categoria del trattato/commento scientifico idonea ad essere computata nell’indicatore “numero libri”, in base all’elenco fornito dal parametro normativo sopra richiamato. Ne consegue che, trattandosi di una valutazione estrinseca a contenuto formale/quantitativo, l’ANVUR ha correttamente ritenuto soddisfatto il requisito richiesto dall’indicatore di produttività scientifica “numero libri” (lett. c) in relazione al prof. OMISSIS, procedendo – previa verifica anche di tutti gli altri requisiti sopra riportati – all’inclusione del nominativo nella lista dei commissari destinati alla formazione delle Commissioni ASN.

La censura va, pertanto, respinta.

  1. Con il secondo motivo di ricorso viene contestato il giudizio espresso dalla Commissione ASN in quanto recherebbe una motivazione assertiva ed eccessivamente sintetica, tale da non consentire di ricostruire l’iter logico della decisione che ha portato l’Organo collegiale a reputare la ricorrente non ancora idonea a svolgere “le funzioni di professore di I fascia”.

A fronte di ciò, nel provvedimento impugnato si legge che: “La produzione della candidata è continua nel tempo e si distingue per ottima collocazione editoriale. La candidata presenta per l’abilitazione n. 2 monografie, una del 2011 dal titolo L’oggetto del giudizio di divisione e una del 2024 dal titolo Provvedimento anomalo e processo civile. … La prima monografia, del 2011, denota chiarezza espositiva e buona documentazione; essa si apre con una diligente ricostruzione di diritto sostanziale su comunione e divisione nel diritto romano, per poi spingere l’analisi, con spunti anche comparatistici, sui risvolti processuali del giudizio di divisione e delle tipologie di provvedimenti emessi. Ne emerge certamente un grande sforzo di documentazione e ricostruzione dei vari aspetti processuali del giudizio di divisione, un lavoro condotto con un’adeguata conoscenza della materia esaminata. L’opera, tuttavia, appare più che altro di natura compilativa e priva di reali spunti originali. L’impressione, infatti, è che la candidata non riesca ad accompagnare, alla completezza dell’analisi dottrinaria e giurisprudenziale, conclusioni adeguatamente personali e innovative… La seconda monografia affronta un tema di estrema difficoltà e si propone di elaborare la categoria dei provvedimenti anomali nell’attuale ordinamento e, nell’ambito di questa, di individuare i provvedimenti c.d. abnormi, portatori di un disvalore di carattere più profondo… Al di là del classico studio di Tarzia del 1967 (*Profili della sentenza civile impugnabile*, Milano) e di una valida tesi di dottorato di quasi dieci anni fa (M. Ciccarè, *Il provvedimento abnorme nel processo civile*, a.a. 2015/2016, XXIX ciclo, disponibile online), ogni eventuale lacuna è stata recentemente colmata dalla straordinaria opera di [#OMISSIS#] Oriani, pubblicata pochi mesi prima di quella qui discussa (*‘Essere’ e ‘dover essere’ nell’impugnazione dei provvedimenti del giudice civile*, Napoli, 2023). La monografia della candidata si apre con un ampio excursus storico sull’evoluzione della disciplina delle forme processuali, partendo dal diritto romano e sino al diritto canonico, fino alle codificazioni dell’era moderna. A tale ricostruzione storica si affianca, per contro, un ridotto ricorso al diritto straniero e alla comparazione, sostanzialmente confinata in alcune pagine nella parte finale dell’opera. L’analisi si rivolge quindi allo studio dei provvedimenti anomali e relative impugnazioni, soffermandosi sul profilo delle nullità formali e dei provvedimenti abnormi. L’opera anche in questo caso è ben documentata, lo stile di scrittura chiaro e le soluzioni proposte appaiono in linea con un pensiero informato sul tema; tuttavia, di nuovo, non si intravede un’impostazione in grado di apportare uno spunto realmente innovativo: ad un’adeguata esposizione di dottrina e giurisprudenza in materia non è seguita l’elaborazione di un pensiero realmente personale…In sintesi, emergono lodevoli laboriosità e dedizione, ma non sembra ancora pienamente raggiunta quella maturità scientifica in grado di denotare l’originalità di pensiero che viene richiesta per la prima fascia dell’insegnamento universitario. Anche la produzione minore della Prof. OMISSIS conferma la sua dedizione allo studio, …La collocazione editoriale è sempre buona e l’impianto dei contributi lineare, corredato da ampia analisi e documentazione, con una capacità di individuare soluzioni chiare, ma anche in questo caso, senza un reale apporto innovativo, in quanto la candidata non riesce sempre ad associare, alla completezza della ricostruzione, l’originalità delle soluzioni proposte…Ne risulta, quindi, una produzione che, al momento, non offre un contributo innovativo alla comunità scientifica e che evidenzia la necessità di un affinamento metodologico…”.

Vero è, quindi, che la Commissione, nel giudizio collegiale, non manca di evidenziare punti di forza della presentazione della candidata (ad es. rispetto alla prima monografia vengono sottolineate “chiarezza espositiva e buona documentazione” e viene comunque evidenziato un “grande sforzo di documentazione e ricostruzione dei vari aspetti processuali del giudizio di divisione, un lavoro condotto con un’adeguata conoscenza della materia esaminata”; rispetto alla seconda monografia si riconosce che l’”opera anche in questo caso è ben documentata, lo stile di scrittura chiaro e le soluzioni proposte appaiono in linea con un pensiero informato sul tema”), ma è parimenti vero che, a fronte di elementi favorevoli e sfavorevoli, puntualmente evidenziati, la Commissione non ha dato “meramente” preferenza a questi ultimi, ma ha ritenuto ostativo (e dunque dirimente) il rilievo, ripetuto a più riprese, che la produzione scientifica della candidata risulta caratterizzata da un approccio prevalentemente descrittivo/compilativo. Si comprende in maniera molto chiara il motivo per il quale la maggioranza dei Commissari ha reputato che la prof.ssa OMISSIS non abbia ancora pienamente raggiunto la maturità scientifica ed accademica richiesta per le funzioni di professore di I fascia ovverosia per il fatto che ella, concentrandosi nei propri scritti sulla completezza della trattazione degli approdi dottrinali e giurisprudenziali raggiunti sugli argomenti trattati, finisce per riservare minor spazio alla propria valutazione critica che, invece, sarebbe stata di effettivo arricchimento per la comunità scientifica nazionale ed internazionale.

In altri termini, pur riconoscendosi alla prof.ssa OMISSIS un evidente spessore intellettuale che emerge anche dalle opere proposte e dalla profondità degli studi condotti, viene sovente rilevato nella relativa produzione scientifica la mancanza di associazione tra completezza della ricostruzione ed originalità delle soluzioni proposte, con valutazione che può essere condivisibile o meno nel merito (aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), ma certamente è chiara ed inequivoca (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).

In particolare, la Commissione mostra di aver valutato analiticamente, sia collegialmente sia individualmente, le pubblicazioni della ricorrente e di aver ritenuto – a maggioranza – che in relazione al profilo della elaborazione critica personale, le stesse non siano tali da consentire di ritenere che la candidata abbia raggiunto la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia. Il giudizio collegiale rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della Commissione ed evidenzia, dopo un puntuale esame delle due monografie e dei lavori minori della candidata, la non piena maturazione della stessa e l’esigenza di un “affinamento metodologico” ed un “[#OMISSIS#] equilibrio tra la parte di sintesi e quella di elaborazione critica” nella futura produzione scientifica.

Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo, come noto, consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione adottata nei suoi confronti, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento. E nella disciplina normativa sulle procedure di abilitazione la giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nell’affermare che, “le valutazioni della Commissioni sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato e sulla natura compilativo-descrittiva di tali pubblicazioni attengono alla sfera della discrezionalità tecnica che connota le suddette valutazioni, le quali, com’è ben noto, sono sindacabili da parte del G.A. nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà, travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 giugno 2023, n. 5884; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128)” (C.d.S., sez. VII, 4 dicembre 2024, n. 9728). ma nessuno di tali vizi è rinvenibile nella fattispecie qui in esame.

Il giudizio in questione include ogni aspetto rilevante ai fini del giudizio di non idoneità indicando chiaramente i motivi che hanno spinto, a maggioranza, ad una data conclusione e l’iter logico seguito per pervenire a tale esito negativo della valutazione. Indi esso risulta formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016 e, pertanto, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.

  1. Ne deriva pertanto che il ricorso va respinto.
  2. La particolarità della fattispecie, connotata dalla presenza di elementi comunque favorevoli alla candidata nel giudizio collegiale, comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 12/05/2026