TAR Lazio, Roma, sez. III, 12 maggio 2026, n. 8732

Per ottenere l'ASN non basta il superamento dei limiti quantitativi ma sono necessari qualità, originalità e rigore metodologico

Data Documento: 2026-05-12
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il superamento dei valori soglia e il possesso dei titoli non sono sufficienti di per sé per ottenere l’abilitazione, potendo la Commissione negarla ove, con motivazione chiara e non illogica, ritenga la produzione scientifica priva di adeguata qualità, originalità e rigore metodologico. In tale prospettiva, il superamento degli indicatori quantitativi non è di per sé sufficiente al conseguimento dell’abilitazione, restando decisiva la valutazione complessiva di merito, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza, non ravvisabili nel caso di specie.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13718 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,

– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/E1, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e conosciuto dal candidato in data 5 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;

– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;

– del verbale n. 1 dell’1 febbraio 2024 della Commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;

– dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;

– del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.R. 589 del 8.08.2018 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.M. 120 del 7 giugno 2016 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso ritualmente notificato, il dott. OMISSIS espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/E1 “chirurgia cardio – toraco – vascolare”, nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe indicati, con i quali l’abilitazione gli è stata negata.

Più precisamente, premette che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 1796 del 27 ottobre 2023; il ricorrente presentava la propria domanda per la II fascia nel settore concorsuale 06/E1 “chirurgia cardio – toraco – vascolare”, allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari.

La Commissione, insediatasi l’1 febbraio 2024, individuava i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010 (e succ. modd.). Con specifico riguardo all’odierno ricorrente, la Commissione riteneva sussistente il possesso di 3/3 valori soglia (D.M. 589/2018) e di 4 titoli tra i 7 prescelti nella seduta di insediamento; tuttavia concludeva all’unanimità nel senso dell’inidoneità del candidato a conseguire l’abilitazione reputando, in sintesi, che le pubblicazioni scientifiche presentate non erano nel complesso di qualità sufficientemente elevata in relazione al settore concorsuale ed alla fascia per la quale era stata richiesta l’abilitazione.

Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, il ricorrente formula i seguenti motivi di censura.

1) “Violazione ed erronea applicazione dei criteri di valutazione dettati dalla commissione. Violazione e falsa applicazione del D.M. 120/2026 e del D.R. 1796/2023. Violazione e falsa applicazione del DPR 95/2016.

Il ricorrente sostiene che il giudizio è affetto da un evidente errore di valutazione dovuto all’errata applicazione dei criteri di valutazione, in quanto per la valutazione della propria domanda sarebbero stati applicati i criteri previsti per l’abilitazione a professore di prima fascia e non quelli previsti per l’abilitazione a professore di seconda fascia, richiesta. Difatti, mentre per la seconda fascia è necessaria “una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”, la rilevanza “internazionale”, richiamata nel giudizio del ricorrente, attiene esclusivamente alla prima fascia di abilitazione, evidentemente non richiesta.

Inoltre, la valutazione negativa sui lavori presentati in valutazione non trova alcun riscontro nel curriculum e nella domanda del ricorrente che documentava puntualmente tutto il proprio lavoro di ricerca e professionale.

2) “Violazione e falsa applicazione del D.M. 120/2016 e D.R. 589/2018 e falsa applicazione del D.R. 553/2018. Omessa motivazione. Eccesso di potere. Irrazionalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241 violazione e falsa applicazione degli art. 3, 4, D.M. 7 giugno 2016 n. 120 (miur). Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento”.

Il giudizio di mancata abilitazione è inadeguato in quanto recherebbe una motivazione assertiva ed eccessivamente sintetica, tale da non consentire di ricostruire l’iter logico della decisione che ha portato l’Organo collegiale ad affermare che il ricorrente è privo di “maturità scientifica”.

Inoltre, il giudizio collegiale e per esso anche i giudizi individuali (che di fatto sono identici tra loro e ripetitivi) sono del tutto generici, privi di una adeguata motivazione e si risolvono nell’utilizzo ripetitivo di espressioni prive di contenuto, apodittiche e tautologiche.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.

  1. Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
  2. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
  3. Può prescindersi dall’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente per essere il ricorso infondato nel merito.
  4. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4 maggio 2020 n. 4617).

5.1. Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.

La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso.

Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l’ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).

Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.

Infine l’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

Infine, con il D.M. n. 589/2018 sono stati definiti i valori soglia degli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari, nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori.

  1. Nella odierna fattispecie viene contestato il giudizio espresso dalla Commissione ASN in quanto recherebbe una motivazione assertiva ed eccessivamente sintetica, tale da non consentire di ricostruire l’iter logico della decisione che ha portato l’Organo collegiale a reputare che il ricorrente “non possieda la maturità scientifica necessaria per l’abilitazione a Professore di Seconda Fascia”.

A fronte di ciò, nel provvedimento impugnato si legge che: “Le pubblicazioni riguardano diverse patologie cardiovascolari e tecniche cardiochirurgiche, ma mancano di una caratterizzazione specifica e omogenea. I lavori trattano chirurgia mini-invasiva, chirurgia dell’aorta, rivascolarizzazione miocardica, e tecniche di chirurgia valvolare. La qualità complessiva delle pubblicazioni appare modesta, con un impatto limitato in ambito internazionale. Solo due lavori sono stati pubblicati in riviste di alto rilievo nel settore della cardiochirurgia, mentre altri sono comparsi su riviste di carattere prevalentemente nazionale, con scarso rilievo internazionale. La Commissione rileva che i lavori presentati, sebbene dimostrino una certa attività scientifica, non presentano un livello di originalità e rigore metodologico adeguato alle aspettative per un professore di seconda fascia. In base all’esame dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione all’unanimità ritiene che il Dott. [#OMISSIS#] Albertini non possieda la maturità scientifica necessaria per l’abilitazione a Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale…”.

Vero è che la Commissione, nel giudizio collegiale, ha accertato in capo al ricorrente il superamento dei valori soglia e la maggior parte dei titoli fissati dal Collegio in prima riunione (4/7), ma è parimenti vero che, a fronte di tali elementi favorevoli, la Commissione ha ritenuto ostativo (e dunque dirimente) il rilievo che la produzione scientifica del candidato difetta di una caratterizzazione specifica ed omogenea e risulta nel complesso di qualità non elevata, con valutazione che può essere condivisibile o meno nel merito (aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), ma certamente è chiara ed inequivoca (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).

In tal senso soccorrono anche i giudizi individuali dei Commissari, rispettivamente: del prof. OMISSIS (“…l’attività pubblicistica presentata dal Candidato abbia un forte limite legato alle caratteristiche di originalità e di apporto innovativo…”); del prof. OMISSIS (“…I lavori prodotti dal candidato riguardano un ampio spettro di patologie cardiovascolari e tecniche cardiochirurgiche senza una caratterizzazione specifica… La qualità dei lavori presentati, come testimonia la collocazione editoriale, è raramente di qualità elevata. Di essi non è apprezzabile né originalità né rigore metodologico. Solo due lavori (la n. 7 e la n. 10) sono stati pubblicati sulle riviste principali del settore di cardiochirurgia…”); del prof. OMISSIS (“…Le opere presentate dal candidato abbracciano un vasto spettro di patologie cardiovascolari e tecniche cardiochirurgiche, senza tuttavia poter delineare o identificare aree di prevalente interesse di ricercaLa qualità ed innovatività delle pubblicazioni presentate dal candidato è purtroppo limitata, come anche indicato dalla collocazione editoriale. Né l’originalità né il rigore metodologico risultano apprezzabili nella maggior parte dei lavori…”); del prof. OMISSIS (“…I lavori prodotti dal candidato riguardano un ampio spettro di patologie cardiovascolari e tecniche cardiochirurgiche senza una caratterizzazione specifica. La qualità dei lavori presentati, come testimonia la collocazione editoriale, è raramente di qualità elevata. Di essi non è apprezzabile né originalità né rigore metodologico. Solo due lavori (la n. 7 e la n. 10) sono stati pubblicati sulle riviste principali di riferimento del settore di cardiochirurgia. Complessivamente la qualità dei lavori presentati non appare adeguata al ruolo richiesto…”); infine del prof. OMISSIS (“…L’analisi complessiva delle pubblicazioni presentate dimostra alcune criticità. Non viene identificata una specifica area di interesse, e i lavori prodotti coprono un ampio spettro di patologie, dalla medicina traslazionale alla chirurgia dell’aorta e alle tecniche mini-invasive. La qualità dei lavori non è sempre elevata”), tutti chiaramente orientati nel ritenere carente la produzione scientifica del candidato sotto il profilo della “qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo” (cfr. lett. c, art. 4, del D.M. n. 120/2016).

In sintesi, la Commissione mostra di aver valutato analiticamente, sia collegialmente sia individualmente, le pubblicazioni del ricorrente e di aver ritenuto – con giudizio unanime – che in relazione al profilo della innovatività e del rigore metodologico le stesse non siano tali da consentire di ritenere che il candidato abbia raggiunto la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia, indipendentemente dalla critica relativa all’assenza di rilievo internazionale delle medesime. Tanto risulta ulteriormente confermato dalle controdeduzioni fornite dalla Commissione per meglio esplicitare le ragioni già sufficientemente espresse nel giudizio in contestazione a sostegno della valutazione di inidoneità del candidato (cfr. produzione documentale del Ministero del 12 marzo 2026).

Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo, come noto, consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione adottata nei suoi confronti, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento. E nella disciplina normativa sulle procedure di abilitazione la giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nell’affermare che, “le valutazioni della Commissioni sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato e sulla natura compilativo-descrittiva di tali pubblicazioni attengono alla sfera della discrezionalità tecnica che connota le suddette valutazioni, le quali, com’è ben noto, sono sindacabili da parte del G.A. nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà, travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 giugno 2023, n. 5884; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128)” (C.d.S., sez. VII, 4 dicembre 2024, n. 9728) ma nessuno di tali vizi è rinvenibile nella fattispecie qui in esame.

Il giudizio in questione include ogni aspetto rilevante ai fini del giudizio di non idoneità indicando chiaramente i motivi che hanno spinto l’Organo collegiale ad una data conclusione e l’iter logico seguito per pervenire a tale esito negativo della valutazione. Indi esso risulta formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016 e, pertanto, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.

Infine, in riferimento all’asserito carattere dei giudizi individuali espressi da ciascun Commissario, occorre precisare che gli stessi non appaiono completamente sovrapponibili ma permettono di conoscere il personale apprezzamento di ciascuno che, nel caso di specie, non è divergente. Ogni giudizio di ciascun Commissario è dotato di una propria motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.

  1. Ne deriva pertanto che il ricorso va respinto.
  2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 12/05/2026