TAR Lazio, Sez. III-ter, 25 maggio 2026, n. 9660

L’art. 2 DM n. 456/2023 prevede obbligatoriamente l’acquisizione del parere del CUN

Data Documento: 2026-05-25
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 2 del DM n. 456/2023 attribuisce un ruolo centrale alla valutazione effettuata dall’Ateneo in sede di formulazione della proposta che, ove riguardi una fattispecie caratterizzata da dubbi applicativi, interessata da modifiche ordinamentali ovvero non inclusa nelle corrispondenze della tabella, è esaminata dal Ministero, che rende il proprio parere dopo aver sentito il CUN e, ove lo ritenga necessario, anche gli addetti culturali delle Ambasciate.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15917 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Bari, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensiva:
i) dell’Allegato al Decreto Ministeriale n. 456 del 10.5.2023 in parte qua laddove per l’Irlanda riporta n. 3 livelli dei docenti universitari: “1) Professor; 2) Associate Professor; 3) Senior Lecturer, Lecturer” [doc.1];
ii) della nota del MUR n. 12073 del 10.10.2025 della Dirigente della Direzione Generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie del MUR con la quale si nega il nulla osta alla chiamata diretta, effettuata dal Politecnico di Bari, del ricorrente, docente presso l’University of Galway – Irlanda in quanto “…al momento dell’invio della proposta … in data 04/09/2025, il prof. OMISSIS non ricopriva da un triennio la posizione accademica estera corrispondente a quella di professore di II fascia…” [doc.2];
iii) della ulteriore nota del MUR n. 14025 del 18.11.2025, con la quale si riscontra ancora negativamente una richiesta del Politecnico di Bari di riesame della proposta di chiamata diretta del Prof. OMISSIS [doc.3];
iv) della nota n. 43161 del 3.11.2025 del Politecnico di Bari, pervenuta al ricorrente a mezzo pec in data 3.11.2025, con la quale, in virtù del diniego del nulla osta da parte del MUR, si comunica all’interessato la revoca “…della procedura di chiamata diretta … ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L. 230/2005, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2025, a seguito della nota MUR prot. N. 12073 del 10/10/2025, che ad ogni buon conto si allega” [doc.4].

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Il Politecnico di Bari ha deliberato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005, la chiamata diretta del prof. OMISSIS, impegnato come Associate Professor/Senior Lecturer of Applied Mathematics presso l’University of Galway in Irlanda, quale professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare MATH-04/A “Fisica matematica”.
2. La chiamata è stata sottoposta al Ministero dell’università e della ricerca al fine di ottenere il nulla osta alla nomina.
3. La Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie ha stabilito che “la proposta di chiamata in oggetto non è ammissibile” poiché “al momento dell’invio della proposta da parte dell’Ateneo al MUR, in data 04/09/2025, il prof. OMISSIS non ricopriva da un triennio la posizione accademica estera corrispondente a quella di professore di II fascia, ai sensi della tabella allegata al D.M. del 10/05/2023, n. 456”, avendo l’interessato “ricoperto le seguenti posizioni accademiche:
– Lecturer, dal 01/01/2014 al 30/09/2024, presso University of Galway, Irlanda
– Associate Professor, dal 01/10/2024 a tutt’oggi, presso University of Galway, Irlanda”.
4. Di tale nota il Politecnico ha chiesto al Ministero il riesame, che è stato rigettato a seguito di un’interlocuzione istruttoria, “in quanto la posizione accademica estera di Associate Professor – corrispondente, in Irlanda, a quella di professore di II fascia, ai sensi della tabella allegata al D.M. del 10/05/2023, n. 456 – risulta essere stata ricoperta dal prof. OMISSIS da meno di un triennio”.
5. Il Politecnico ha preso atto del diniego di nulla osta da parte del Ministero e ha revocato la chiamata.
6. Tali atti sono stati gravati con il ricorso all’odierno esame, articolato nei seguenti motivi:
I. Illegittimità, in parte qua, della tabella allegata al D.M. decreto ministeriale n. 456/2023 del MUR. Eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, e per disparità di trattamento e difettosa ed erronea valutazione dei presupposti.
Si censura l’illegittimità della tabella del D.M. 456/2023 nella misura in cui, non prevedendo l’asterisco accanto alle posizioni accademiche dell’ordinamento irlandese, introdurrebbe un sistema di equiparazione automatico rispetto a quelle dell’ordinamento italiano. In Irlanda vi sarebbe una nomenclatura autonoma dei titoli accademici con una pluralità di denominazioni e la posizione di Senior Lecturer integrerebbe sempre un rapporto a tempo indeterminato. In particolare, presso la University of Galway il titolo di Senior Lecturer sarebbe equivalente a quello di Associate Professor e, inoltre, caratterizzato da stabilità contrattuale (tenure). Le differenze salariali e di grado dunque rifletterebbero esclusivamente una progressione interna fondata sul merito accademico e sulla qualità dei risultati raggiunti ma non un mutamento delle mansioni ovvero del carico didattico. L’applicazione automatica della tabella ministeriale, in assenza di previa consultazione del CUN, integrerebbe un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché la verifica del curriculum vitae sarebbe effettuata soltanto per taluni ordinamenti nazionali (e non per l’Irlanda), senza alcuna adeguata motivazione in ordine a tale differenziazione.
II. Violazione della libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario (art. 45 paragrafo 1 e 2 del T.F.U.E).
L’erronea omogeneizzazione delle posizioni accademiche irlandesi da parte del D.M. 456/2023, oltre a contrastare con l’ordinamento universitario dell’Irlanda, si tradurrebbe in una lesione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45 del TFUE.
III. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza ed arbitrarietà dell’azione amministrativa, violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione, disparità di trattamento. In subordine violazione, falsa applicazione ed interpretazione aberrante dell’art. 1 comma 9 della L. 4.11.2005 n. 230 e 18 comma 1 lett. b) e art. 3 L. 240/2010.
Viene denunciata l’illegittimità dei dinieghi ministeriali, in quanto adottati sulla base della denominazione formale dei titoli e senza procedere ad alcuna valutazione concreta della posizione accademica rivestita dal candidato negli anni precedenti alla proposta di chiamata. Il Ministero non avrebbe osservato l’obbligo di consultare il Consiglio universitario nazionale, previsto dall’art. 2 del D.M. 456/2023 e dalle Indicazioni operative per le chiamate dirette per i casi di dubbia applicazione ovvero di mancata previsione espressa della corrispondenza tra posizioni accademiche. Anziché ricondurre le posizioni di Lecturer Above the Bar e Lecturer Below the Bar, proprie dello specifico Ateneo irlandese e caratterizzate da natura permanente, all’interno della generica categoria di Lecturer e, su tale assunto, ritenerle equipollenti alla posizione di ricercatore a tempo determinato (pur essendo sovrapponibili, se non superiori, a quelle di Professore di seconda fascia), il Ministero avrebbe dovuto risolvere l’ambiguità della definizione prevista dalla tabella rispetto alle posizioni ricoperte dal ricorrente richiedendo il parere tecnico al CUN. Il mancato rispetto dell’obbligo di consultazione del predetto organismo in occasione del primo diniego ministeriale sarebbe avvenuto pur a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente e dal Politecnico in ordine alla certificazione del servizio svolto e all’illustrazione dello sviluppo della carriera presso l’Università di appartenenza. Tale vizio inficerebbe anche l’apparato motivazionale della successiva conferma del diniego, che richiama semplicemente l’assenza del requisito temporale. Il giudizio sull’adeguatezza della candidatura avrebbe dovuto contenere una motivazione rafforzata alla luce del curriculum complessivo e delle abilitazioni scientifiche.
IV. Illegittimità derivata della revoca della proposta di chiamata diretta.
La revoca della proposta di chiamata sarebbe illegittima, derivando tale vizio dal diniego di nulla osta.
L’impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare e con le domande di annullamento degli atti impugnati e di accertamento del diritto del ricorrente.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’università e della ricerca per resistere al ricorso.
8. Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026 il Collegio ha preso atto della rinuncia alla tutela cautelare e la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 5 maggio 2026.
9. Il Ministero resistente ha depositato memoria difensiva, nella quale eccepisce i profili di infondatezza di seguito sintetizzati:
(i) l’equipollenza tra le posizioni di Lecturer (below the bar e above the bar) e di Senior Lecturer dell’ordinamento irlandese e quella di Professore associato nell’ordinamento italiano sarebbero smentite dalle evidenze documentali prodotte dal ricorrente; l’ammissibilità della chiamata si baserebbe su un “requisito formale, esteriore”, da valutare “a prescindere dal contenuto delle funzioni svolte”; la “clausola di riserva” contenuta nell’art. 2 del D.M. 456/2023, che consente di acquisire il parere del CUN escluderebbe forme di disparità di trattamento; le deduzioni del ricorrente concernenti le nomenclature e le corrispondenze stabilite da altre università irlandesi sarebbero prive di pregio;
(ii) il D.M. 456/2023 rispetterebbe il principio della distinzione tra esperienza equivalente ed esperienza utile enunciato dalla giurisprudenza unionale;
(iii) non spetterebbe al Ministero svolgere un esame di merito del profilo scientifico del candidato, assumendo rilievo “determinante” “il ruolo formalmente assunto nell’ateneo straniero”. Il ricorrente confonderebbe tale “precondizione di ammissibilità della chiamata” con la valutazione dell’idoneità del soggetto allo svolgimento delle funzioni. Sarebbe poi inconferente il richiamo alla sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 11443/2023, ove l’approfondimento sulla base della natura dell’istituzione di provenienza e di quanto emergente dal CV del candidato sarebbe giustificato dalla posizione di Maître de conferences, indicata con asterisco nella tabella ministeriale di riferimento.
10. L’Amministrazione ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
11. All’udienza pubblica del 5 maggio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In ordine logico, si esaminano con priorità il terzo motivo, che censura il difetto della motivazione dei dinieghi ministeriali, e il quarto motivo, con cui si denuncia l’illegittimità derivata della delibera del Politecnico che ha revocato la chiamata.
2. Il terzo motivo è fondato nei termini di seguito descritti.
2.1. L’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 ratione temporis applicabile consente alle Università di coprire i posti di professore (ordinario e associato) e di ricercatore “mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri (…) in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale”.
Le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere rilevanti ai fini della presente controversia sono state determinate dal D.M. 456/2023 (art. 1, che richiama le “tabelle allegate”).
In base all’art. 2, comma 1, del predetto D.M. 456/2023 “Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell’università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nelle tabelle allegate. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il Consiglio universitario nazionale e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia”.
2.2. Si osserva che il comma 9 dell’art. 1 della L. 230/2005 è stato più volte modificato nel tempo.
Per quanto di interesse ai fini della presente controversia, la l’art. 1-bis del 180/2008, convertito con modificazioni dalla L. 1/2009, ne ha cambiato la formulazione originaria introducendo l’obbligo dell’Ateneo di sottoporre la proposta di chiamata al Ministro “il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale”. Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 29, comma 7, della L. 240/2010.
La disciplina del procedimento di rilascio della nulla osta, prima prevista da una norma di rango primario, è stata reintrodotta e riformulata dalla fonte ministeriale atta a disciplinare la corrispondenza fra le posizioni accademiche.
Dapprima il D.M. 662/2016 e, successivamente, il D.M. 456/2023 hanno previsto all’art. 2, da un lato, a carico degli Atenei l’obbligo di acquisire il parere ministeriale su casi caratterizzati da dubbi applicativi, da modifiche ordinamentali, dalla mancata inclusione nelle corrispondenze e, dall’altro, a carico del Ministero l’obbligo di richiedere il parere del CUN e la facoltà (qualora sia ritenuto necessario) di sentire gli addetti culturali delle Ambasciate.
L’art. 2 del D.M. 456/2023, applicabile ratione temporis al caso di specie, attribuisce un ruolo centrale alla valutazione effettuata dall’Ateneo in sede di formulazione della proposta che, ove riguardi una fattispecie caratterizzata da dubbi applicativi, interessata da modifiche ordinamentali ovvero non inclusa nelle corrispondenze della tabella, è esaminata dal Ministero, che rende il proprio parere dopo aver sentito il CUN e, ove lo ritenga necessario, anche gli addetti culturali delle Ambasciate.
2.3. A fronte di una proposta circostanziata dell’Ateneo corredata da documentazione pertinente si impone il rispetto del procedimento amministrativo stabilito dall’art. 2 del D.M. e, pertanto, l’acquisizione da parte del Ministero quantomeno del parere obbligatorio del CUN. Anche a voler ammettere, in un’ottica di buon andamento e di collaborazione istituzionale, la possibilità per gli uffici ministeriali di svolgere una prima funzione di “filtro” di ammissibilità delle proposte pervenute dagli Atenei, la stessa non può che limitarsi ad ipotesi di erronea formulazione della proposta per mancanza di elementi essenziali, non essendo previsto dall’art. 2 in argomento un arresto procedimentale nella fase del procedimento in cui il Ministero non ha ancora richiesto il parere del CUN. Sia nella previgente disposizione di rango primario sia nell’attuale formulazione dell’art. 2 del D.M. il segmento procedimentale volto all’emanazione del parere ministeriale sulla proposta di chiamata dell’Ateneo è concepito in modo unitario e, come illustrato, contempla l’obbligo in capo al Ministero di sentire il CUN (e la facoltà di sentire le Ambasciate) prima di adottare la determinazione sul caso specifico.
2.4. Inoltre, la previsione dell’art. 2 del D.M. relativa alle specificità del caso proposto (dubbi applicativi, modifiche ordinamentali, mancata inclusione nelle corrispondenze) integra una vera e propria clausola di salvaguardia, che tempera la rigidità della tabella delle corrispondenze e che, anche in assenza dell’indicazione dell’asterisco accanto alla singola posizione, consente di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori in relazione a qualifiche che, seppur caratterizzate da identità di posizione nei rispettivi ordinamenti universitari, presentano una definizione formale differente, anche solo in parte, da quelle riportate.
2.5. La motivazione del provvedimento di diniego e della successiva conferma si limita a rilevare la mancata maturazione del triennio di servizio all’estero in una posizione accademica equivalente a quella del posto da ricoprire presso l’Ateneo in Italia.
Anche a voler sostenere che la tabella allegata al D.M. 456/2023 preveda con riguardo all’ordinamento universitario irlandese delle corrispondenze predeterminate (in quanto non contrassegnate dall’asterisco che rimanda alla nota in calce “Equivalenza da valutare in relazione al CV e all’istituzione di appartenenza”), si osserva che le posizioni di Lecturer Above the Bar e Lecturer Below the Bar, proprie dell’University of Galway, non sono espressamente contemplate dalla predetta tabella. In altri termini, anche ove si ritenesse che il caso in esame non sia riconducibile alle fattispecie caratterizzate da dubbi applicativi ovvero interessate da modifiche ordinamentali, esso sarebbe comunque meritevole dell’approfondimento di cui all’art. 2 del D.M., poiché non è incluso nella tabella, che indica con riguardo all’Irlanda Associate Professor come corrispondente a Professore associato in Italia e Senior Lecturer, Lecturer a Ricercatore a tempo determinato.
2.6. Per consentire la valutazione della corrispondenza sostanziale delle posizioni nei due ordinamenti universitari, l’Ateneo ha fornito elementi relativi al servizio svolto e allo sviluppo di carriera dell’odierno ricorrente presso l’Università di appartenenza.
La giurisprudenza che si è formata sul previgente art. 1, comma 9, della L. 230/2005 ha chiarito che “La norma non prescrive (…) l’assoluta ed oggettiva equipollenza di posizioni accademiche bensì l’idoneità accademica di pari livello. L’equipollenza presuppone infatti una statica corrispondenza biunivoca fra posizioni accademiche che difficilmente è dato rinvenire fra plessi accademici organizzati su basi scientifiche affatto diverse. (…) Viceversa l’idoneità accademica, di cui è parola nella norma richiamata, obbedisce ad un giudizio orientato dinamicamente all’individuazione del reale livello accademico raggiunto; riposa sulla valorizzazione dei titoli scientifici acquisiti, sull’esperienza didattica maturata dal docente per poi stabilire infine il livello accademico corrispondente a quello nazionale” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2963/2017).
Tali principi devono considerarsi validi ai fini dell’applicazione dell’art. 2 del D.M. 456/2023 che, come illustrato, ha ripreso il disposto del secondo periodo dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 (soppresso dalla L. 240/2010) e lo ha riformulato senza perdere l’identità di ratio.
2.7. Non colgono nel segno le argomentazioni del Ministero resistente, secondo cui la valutazione ministeriale dovrebbe essenzialmente attenersi alla posizione formale ricoperta nell’Ateneo di provenienza senza involgere il merito scientifico del candidato, poiché altrimenti si verrebbe a sovrapporre la corrispondenza di posizioni accademiche quale “precondizione di ammissibilità della chiamata” con la valutazione dell’idoneità accademica del docente.
Tali argomentazioni in primo luogo presuppongono che la tabella allegata al D.M. 456/2023 stabilisca “una statica corrispondenza biunivoca fra posizioni accademiche” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2963/2017 cit.) e non sia invece orientata a stabilire l’idoneità accademica del candidato, come dimostra la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2 del D.M., volta a superare il profilo nominalistico e a valorizzare il dato sostanziale.
In secondo luogo, postulano che il momento valutativo del Ministero possa prescindere dall’acquisizione del parere obbligatorio del CUN.
Al riguardo è stata affermata la competenza del CUN “a rilevare l’insussistenza di uno dei requisiti necessari per poter accedere alla chiamata diretta”, poiché “in ogni caso l’organo suddetto assume la funzione di organo di consulenza generale del Ministro ai sensi dell’art. 2 l. 16 gennaio 2006, n. 18” (Cons. Stato, sez. II, parere n. 3726/2011).
La mancata richiesta da parte del Ministero del parere obbligatorio del CUN ha viziato il diniego opposto all’Ateneo e la successiva conferma dello stesso.
2.8. Alla luce di tali premesse non può dirsi inconferente il richiamo alla sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 11443/2023, poiché l’assenza dell’asterisco accanto alla posizione accademica non preclude sempre e comunque l’approfondimento sulla base della natura dell’istituzione di provenienza e di quanto emergente dal curriculum del candidato.
Più precisamente, “Al fine di identificare un’idoneità accademica di pari livello, come richiesto dall’art. 1, comma 9 cit.” è possibile ritenere che “la rivalutazione (…) debba fondarsi non tanto sulla semplice simmetrica equipollenza del titolo accademico conseguito nell’ordinamento universitario del paese a quo, quanto piuttosto sulla valutazione dell’idoneità accademica raggiunta in quell’ordinamento. Occorre in definitiva individuare l’effettivo livello accademico raggiunto dal docente, valorizzandone i titoli scientifici acquisiti e l’esperienza didattica maturata, per poi stabilire il livello accademico effettivamente corrispondente a quello nazionale” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5917/2018).
2.9. Alla luce delle coordinate ermeneutiche dianzi illustrate gli atti del Ministero sono illegittimi in quanto, anziché procedere con l’ausilio del CUN ad una valutazione concreta della posizione rivestita dal candidato presso l’Ateneo irlandese negli anni che precedono la proposta di chiamata, inferiscono la mancata integrazione del requisito del servizio triennale di cui all’art. 1, comma 9 della L. 230/2005 dal confronto tra la denominazione formale dei titoli accademici esteri con i nomina riportati nella tabella del D.M. 456/2023.
La giurisprudenza ha chiarito che “il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (v., inter multas, Cons. St., sez. III, 7 aprile 2014, n. 1629 e, nello stesso senso, l’ordinanza di Corte cost., 17 marzo 2017, n. 58)” (Cons. Stato, sez. VII, n. 11258/2023).
Nel caso di specie gli atti del Ministero sono stati adottati in assenza di una motivazione adeguata e aderente alla documentazione prodotta e, inoltre, in violazione dell’autovincolo posto dall’art. 2 del più volte richiamato D.M. 456/2023, che prevede l’acquisizione del parere del CUN.
3. Il quarto motivo è fondato.
La proposta di chiamata dipende sotto il profilo funzionale dal parere ministeriale e, pertanto, non può perfezionarsi ove tale parere sia di segno negativo.
In virtù di tale rapporto di presupposizione, come il parere negativo reso dal Ministero incide sulla validità della proposta dell’Ateneo e, nel caso di specie, è posto a fondamento della revoca della chiamata, così l’accertamento dell’illegittimità del parere negativo si riverbera sul provvedimento di chiamata, che ne deriva i vizi.
La revoca disposta dal Politecnico è pertanto viziata per il principio della illegittimità derivata, essendo stata emessa sul presupposto del diniego ministeriale, ora ritenuto illegittimo.
4. Le considerazioni sopra illustrate in merito alla corretta interpretazione del D.M. 456/2023 in rapporto all’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 consentono di respingere, in quanto infondati, il primo e il secondo motivo di ricorso, volti a contestare, rispettivamente, la tabella allegata al predetto D.M. e la violazione dei principi unionali in materia di libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori.
4.1. Con riguardo alle censure sollevate con il primo motivo di ricorso, si osserva che le corrispondenze previste dalla tabella rispecchiano in sostanza la normalità statistica e, pertanto, in casi particolari, che si discostino dalle indicazioni dell’allegato, trova applicazione la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2 del D.M. 456/2023 con riguardo ai dubbi applicativi, alle modifiche ordinamentali ovvero alla mancata inclusione nella tabella. In tali fattispecie non rileva neppure l’apposizione dell’asterisco accanto alla posizione dell’Ateneo di provenienza, poiché l’art. 2 citato, escludendo ogni automatismo, prevede che la corrispondenza tra le posizioni sia valutata dal Ministero, che esprime il proprio parere dopo aver sentito il CUN e, in caso di necessità, gli addetti culturali delle Ambasciate.
4.2. Non può poi ritenersi integrata alcuna lesione della libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario da parte del D.M. 456/2023. Come illustrato, la tabella ad esso acclusa non può essere letta separatamente all’art. 2 del D.M., in quanto la clausola di salvaguardia relativa a casi specifici garantisce che l’idoneità accademica sia accertata, per un verso, prendendo in considerazione il periodo di servizio pregresso svolto in altro Stato membro dell’Unione europea (CGUE, sez. II, 10 ottobre 2019, Adelheid Krah, Causa C-703/17; sez. II, 26 ottobre 2006, Commissione/Italia, Causa C-371/2004; 30 settembre 2003, [#OMISSIS#] Köbler contro Republik Österreich, C-224/01) e, per altro verso, appurando se <vi sia piena “equivalenza” tra le attività svolte e quelle che il docente sarà chiamato a svolgere sul territorio nazionale, occorre(ndo) distinguere l’esperienza professionale equivalente, da un lato, da qualsiasi altro tipo di esperienza professionale che risulti semplicemente utile all’esercizio della funzione> (Cons. Stato, sez. VII, n. 168/2025).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con riguardo al terzo e al quarto motivo, mentre va respinto per il resto. Ne deriva l’annullamento del diniego di nulla osta (nota del MUR n. 12073 del 10.10.2025), della conferma del diniego (nota del MUR n. 14025 del 18.11.2025) e della revoca della chiamata diretta (nota del Politecnico di Bari n. 43161 del 3.11.2025).
6. Quale effetto conformativo della presente sentenza, il Ministero dell’università e della ricerca deve riesaminare la proposta di chiamata diretta e acquisire il parere del Consiglio nazionale universitario sulla documentazione complessivamente prodotta dall’Ateneo proponente e dal candidato, tenendo conto dell’esperienza svolta nelle posizioni accademiche estere e della possibilità di sentire, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia e motivando il giudizio sull’equivalenza delle posizioni alla luce dell’istruttoria svolta.
7. Deve invece essere respinta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente, poiché l’attività demandata all’Amministrazione non ha carattere vincolato e presuppone il compiuto riesame della documentazione prodotta dall’odierno ricorrente e dal Politecnico, al fine di stabilire l’equivalenza tra le posizioni ricoperte presso l’Ateneo di appartenenza nel triennio utile alla chiamata diretta e quella da ricoprire presso il Politecnico.
8. La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego di nulla osta (nota del MUR n. 12073 del 10.10.2025), la conferma del diniego di nulla osta (nota del MUR n. 14025 del 18.11.2025), la revoca della chiamata diretta (nota del Politecnico di Bari n. 43161 del 3.11.2025), con obbligo del Ministero di rideterminarsi sulla proposta di chiamata dell’Ateneo;
– lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 25 maggio 2026