TAR Emilia – Romagna, Sez I, 8 settembre 2025 n. 963

Chiamata dei professori ex art. 18 l. 240/2010: obbligo di motivazione rafforzata del Dipartimento in assenza di graduatoria

Data Documento: 2025-09-08
Autorità Emanante: TAR Emilia-Romagna
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure ex art. 18, l. 240/2010 per la chiamata a professore di ruolo, la cui disciplina è rimessa alle Università, la Commissione può limitarsi a individuare gli idonei senza graduatoria, purché svolga una valutazione comparativa. In questi casi, però, il Consiglio di Dipartimento, nel proporre la chiamata, ha l’obbligo di una motivazione “rafforzata” che dia conto, in termini puntuali e non stereotipati, delle ragioni della preferenza tra più idonei, richiamando le valutazioni tecniche della Commissione e la coerenza con le specifiche funzioni indicate nel bando.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocatiOMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;
OMISSIS rappresentata e difesa dall’avvocato Barbara Simoni con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

annullamento, nonché, in ogni caso, accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori,

– del decreto rettorale n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, recante “approvazione atti procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – per il Dipartimento di OMISSIS;settore concorsuale: OMISSIS”;

– del verbale n. 2 prot. n. 0210086 del 23 luglio 2024 e dei relativi allegati, recanti la valutazione dell’attività didattica, di ricerca e delle pubblicazioni, dell’attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, nonché delle attività clinico assistenziali in ambito medico dei candidati;

– del verbale n. 1 prot. n.OMISSIS e dei relativi allegati, recanti i criteri di valutazione di ciascuna categoria di standard;

– del decreto rettorale n. OMISSIS, prot. n. 0146822, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;

– del decreto rettorale n. OMISSIS prot. n. 0100877, recante il bando d’indizione delle procedure selettive e del relativo allegato 1;

– del preverbale del Consiglio di Dipartimento di OMISSIS dell’UniversitàOMISSIS del 4 marzo 2024;

– del regolamento dell’Università OMISSIS per la chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia ex artt. 18 e 24, co. 5 della legge n. 240/2010, approvato con decreto rettorale n. OMISSIS e s.m.i.;

– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopraelencati, anche non noto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\11\2024:

− del verbale del Consiglio di OMISSIS e dell’Università OMISSIS riferito alla seduta del 14 ottobre 2024, approvato il 30 ottobre 2024;

−della nota del Magnifico Rettore dell’Università OMISSIS prot. DIBINEM 5120 del 1° ottobre 2024, recante “Delibera del Consiglio di Dipartimento OMISSIS, del OMISSIS, avente a oggetto la proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva per un posto di Professore Ordinario, bandita con D.R. n. OMISSIS per SSD OMISSIS -Rif. OMISSIS”;

−del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuro-motorie dell’Università degli Studi OMISSIS riferito alla seduta del 6 settembre 2024;

− di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopraelencati, ivi inclusi gli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo, vale a dire:

(i) il decreto rettorale n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, recante “Approvazione atti procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 per la copertura di un posto di Professore 2 Universitario di ruolo – prima fascia – per il Dipartimento OMISSIS”;

(ii) il verbale n. 2 prot. n. OMISSIS e dei relativi allegati, recanti la valutazione dell’attività didattica, di ricerca e delle pubblicazioni, dell’attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, nonché delle attività clinico assistenziali in ambito medico dei candidati;

(iii) il verbale n. 1 prot. n. OMISSIS e dei relativi allegati, recanti i criteri di valutazione di ciascuna categoria di standard;

(iv) il decreto rettorale n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;

(v) il decreto rettorale n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS, recante il bando d’indizione delle procedure selettive e del relativo allegato 1;

(vi) il preverbale del Consiglio di Dipartimento OMISSIS del 4 marzo 2024;

(vii) il regolamento dell’Università OMISSIS per la chiamata delle/dei professo-resse/i di prima e seconda fascia ex artt. 18 e 24, co. 5 della legge n. 240/2010, approvato con decreto rettorale n. OMISSIS e s.m.i.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\12\2024 :

– del Decreto del Magnifico Rettore dell’Università OMISSIS prot. n.OMISSIS recante “nomina nel ruolo di professoressa ordinaria della Prof.sa OMISSIS a decorrere dal 10 dicembre 2024” (il “Decreto rettorale”);

– della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università OMISSIS

– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopraelencati, compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e diOMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.8.2024 OMISSIS ha impugnato il decreto rettoraleOMISSIS avente ad oggetto “approvazione atti procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – per il Dipartimento di OMISSIS”, unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice e agli ulteriori atti presupposti meglio indicati in epigrafe.

Nelle premesse in fatto, per quanto qui rileva, il ricorrente, premesso di aver partecipato alla selezione in questione essendo in possesso dei requisiti prescritti, ha precisato quanto segue:

-con decreto rettorale n. OMISSIS era nominata la Commissione giudicatrice, composta da tre commissari esterni, per lo svolgimento della procedura di selezione;

-la Commissione, nella seduta del 26.6.2024, dettagliava i criteri di valutazione di ciascuna categoria di standard stabiliti dal Dipartimento e, nella seduta del 23.7.2024, valutava i tre candidati risultanti nell’elenco fornito dall’Università (oltre al ricorrente, il prof. OMISSISe la prof.ssa OMISSIS);

-all’esito della seduta la Commissione si limitava a definire tutti e tre i candidati “idonei”, con l’identico giudizio di “ottimo”, senza svolgere alcuna comparazione o graduazione degli stessi, come richiesto dall’art. 10, comma 1, del Regolamento “per la chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia, artt. 18 e 24 comma 5 della legge 240/2010” dell’Università OMISSIS (di seguito solo “Regolamento”);

-con l’impugnato decreto rettorale OMISSIS sono stati approvati gli atti procedura selettiva in esame.

Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: I. “In via principale. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis della procedura concorsuale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del Regolamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 e dell’art. 3 della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, vizio di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto”; II. “In subordine. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta”; con il primo motivo il ricorrente ha lamentato che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di effettuare una “valutazione comparativa” dei candidati, limitandosi a verbalizzare l’idoneità degli stessi, con attribuzione a tutti del medesimo giudizio di “ottimo”, senza formulare alcuna graduatoria, con conseguente violazione dell’art. 10, comma 1, del Regolamento, difetto di istruttoria e violazione dei presupposti di fatto, non potendo certamente definirsi “uguali” candidati con curricula, percorsi professionali e accademici profondamente diversi tra loro; la Commissione (organo tecnico, composto in prevalenza da membri esterni all’Università al fine di garantire trasparenza e terzietà ) avrebbe, pertanto, abdicato alle proprie funzioni, demandandole al Consiglio di Dipartimento (organo politico composto da soli membri interni e incompetente a svolgere valutazioni comparative dei candidati), affinché fosse quest’ultimo a decidere arbitrariamente il vincitore della procedura selettiva; dunque, in assenza di una valutazione comparativa (non effettuata dalla Commissione), un organo sprovvisto di competenze tecniche per comparare i candidati opererebbe la scelta discrezionale tra gli stessi; da qui il difetto di motivazione dell’operato della Commissione, che sarebbe manifestamente illogico, irragionevole e ingiusto; con il secondo motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente ha contestato la legittimità del Regolamento e del Bando ove interpretati nel senso di consentire alla Commissione di non formulare alcuna graduatoria tra i candidati, limitandosi ad un giudizio di idoneità degli stessi e al Consiglio di Dipartimento di svolgere la valutazione comparativa dei candidati, scegliendo discrezionalmente il vincitore della procedura selettiva tra soggetti indistintamente ritenuti (dalla Commissione) “idonei”.

Con atto per motivi aggiunti, munito di istanza cautelare, depositato in data 25.11.2024, il ricorrente ha impugnato il verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Università di OMISSISdel 14.10.2024 di approvazione della chiamata della prof.ssa OMISSIS a ricoprire il posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia di cui alla procedura in esame. Il ricorrente ha impugnato, altresì, in via meramente precauzionale, il precedente verbale del Consiglio di Dipartimento del 6.9.2024 di chiamata della medesima Prof.ssa OMISSIS e la successiva nota del 30.9.2024 del Rettore dell’Università di invito a riesaminare la suddetta deliberazione del 6.9.2024.

il ricorrente ha premesso quanto segue:

-a conferma delle censure svolte nel ricorso introduttivo, nella seduta del 6.9.2024 il Consiglio di Dipartimento, con evidente motivazione “politica” e fiduciaria, aveva approvato la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS;

-con nota del 30.9.2024 il Rettore evidenziava la carenza di motivazione della scelta dalla Prof.ssa OMISSIS, invitando il Consiglio di Dipartimento a riesaminare la deliberazione adottata il 6.9.2024;

-a seguito di nuova riunione del 14.10.2024, in relazione alla proposta di annullamento e riforma della delibera del 6.9.2024, il Consiglio di Dipartimento proponeva nuovamente la chiamata della prof.ssaOMISSIS, ancora una volta sulla base di motivazioni esclusivamente fiduciarie e non invece comparative;

-in particolare, all’esito del dibattito (nell’ambito del quale sei docenti evidenziavano le proprie perplessità in merito all’iter seguito dal Direttore), il Consiglio di Dipartimento annullava la deliberazione del 6.9.2024 e proponeva la chiamata della Prof.ssa OMISSIS sulla base della seguente motivazione ”l’impegno didattico della prof.ssa OMISSIS consolidato, intenso e continuativo, risulta eccellente e gli insegnamenti erogati sono pienamente congruenti con il SSD oggetto della procedura; la produttività scientifica è ottima e numerosi sono i finanziamenti competitivi inter-nazionali e nazionali ottenuti per la ricerca. Le tematiche di ricerca, incentrate principalmente sulla medicina del sonno, sulle patologie neurodegenerative nell’ambito dei disordini del movimento e sull’invecchiamento, risultano pienamente coerenti con le funzioni richiamate nel bando, inclusa l’attività assistenziale. Anche in base agli elementi sopra richiamati e, in particolare, considerato il fatto che le attività della candidata OMISSISricoprono tutti gli ambiti, si ritiene la professoressa OMISSIS la candidata in grado di interpretare nella maniera più efficace le prospettive di sviluppo didattico, scientifico e assistenziale interdisciplinari del dipartimento“, omettendo qualunque vera analisi e confronto tra i tre candidati.

Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: I. “Incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis della Procedura. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del Regolamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della Legge 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta“; II. “Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis della Procedura. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del Regolamento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 18 della Legge 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, vizio di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto” III. “Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis della Procedura. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del Regolamento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 18 della Legge 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, vizio di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto.”; in estrema sintesi, con il primo motivo aggiunto il ricorrente, insistendo nella fondatezza delle censure già articolate nel ricorso introduttivo, ha lamentato che la Commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente abdicato al proprio compito, lasciando che a decidere (arbitrariamente) il vincitore della procedura fosse il Consiglio di Dipartimento, organo che sarebbe inidoneo a tale scelta, sia per espressa disposizione normativa (legge n. 240/2010 e Regolamento di Ateneo), sia per mancanza di competenza specifica, sia, infine, in quanto composto da soli membri interni all’Università (a differenza della Commissione giudicatrice, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 8516/2024); con il secondo motivo aggiunto il ricorrente, premesso che la prima chiamata della controinteressata OMISSIS del 6.9.2024 era stata censurata dal Rettore dell’Università (per carenza di motivazione), ha denunciato che, dopo l’annullamento della prima chiamata, il Consiglio di Dipartimento ha nuovamente approvato la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS (sulla base di 15 voti favorevoli e 8 contrari) con motivazione che sarebbe solo apparente, consistente nella (sola) circostanza che le (sole) esperienze di quest’ultima ricoprirebbero tutti gli ambiti e che, in ogni caso, sarebbe pure errata, come dimostrato da quanto verbalizzato dal Prof. OMISSIS e da altri componenti il Consiglio, tutti appartenenti al macro – gruppo delle neuroscienze cliniche (a differenza dei 15 favorevoli, appartenenti in gran parte ad altre branche della medicina); sotto distinto profilo, sarebbe evidente il travisamento dei presupposti di fatto e la manifesta illogicità dell’operato del Consiglio di Dipartimento, stante la superiorità del ricorrente rispetto alla controinteressata OMISSIS in qualsiasi ambito (pubblicazioni; indici bibliometrici; attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione; attività clinico-assistenziali in ambito medico; specifiche funzioni contenute nel bando); con il terzo motivo aggiunto il ricorrente ha evidenziato che sarebbe illegittimo basare la proposta di chiamata sulla coerenza delle esperienze della controinteressata con le funzioni richiamate nel Bando, atteso che l’indicazione delle specifiche funzioni che il vincitore svolgerà avrebbero solo una finalità informativa e non potrebbero rilevare ai fini della valutazione dei candidati. Il ricorrente, infine, ha riproposto i motivi del ricorso introduttivo.

Si è costituita in giudizio l’UNIVERSITà OMISSIS la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto il ricorrente, dichiarato idoneo, avrebbe conseguito il massimo risultato possibile per un candidato alla procedura di reclutamento per professore di prima fascia nell’Ateneo di OMISSIS; nel merito, ha puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto per infondatezza.

Anche la controinteressata Federica OMISSIS si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza (e tardiva formulazione nei motivi aggiunti) di censure avverso le valutazioni comparative operate dalla Commissione e concludendo per l’infondatezza del ricorso come integrato dai motivi aggiunti, previa puntale contestazione delle censure ivi articolate.

In data 16.12.2024 il ricorrente ha depositato nuovi motivi aggiunti, muniti di istanza cautelare, con cui ha impugnato il Decreto del Rettore dell’Università di data 10.12.2024 di nomina di OMISSIS nel ruolo di professoressa ordinaria, nonché la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 6.12.2024 di approvazione della chiamata della controinteressata con autorizzazione alla presa di servizio, oltre a tutti gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità (derivata) dei medesimi per gli stessi vizi già articolati nei precedenti atti e riproponendo gli stessi motivi già articolati nel ricorso e nei primi motivi aggiunti.

Rinunciata la domanda cautelare, in vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le proprie argomentazione, replicando a quelle avversarie.

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

In via pregiudiziale va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Università OMISSIS, atteso che l’ottenimento del giudizio di “idoneo” non soddisfa la pretesa sostanziale vantata dal ricorrente (il c.d. bene della vita), che è rappresentata, evidentemente, dall’ottenimento della chiamata quale professore di ruolo. Non appare dubbia, pertanto, la sussistenza dell’interesse al ricorso in capo al ricorrente.

Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, si osserva che la mancata (o tardiva) contestazione delle valutazioni comparative operate dalla Commissione –come meglio si dirà di seguito –può incidere tuttalpiù sull’ammissibilità o tempestività della singola censura, ma non determina l’inammissibilità complessiva del ricorso o dei motivi aggiunti.

Passando al merito, il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto possono essere scrutinati unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico- giuridico.

L’art. 18, comma 1, della legge n. 220 del 2018 –recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” –dispone, per quanto in questa sede rileva, che “1.Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) (….);

c) (…);

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione”.

Il comma 1 dell’art. 9 –recante “Lavori della Commissione e termine del procedimento”- del “Regolamento per la chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia, artt. 18 e 24 comma 5 della legge 240/2010” dell’Università OMISSIS dispone, per quanto di interesse, che “Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’articolo 18 della Legge 240/2010, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonee/i dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore (…)”; il successivo art. 10 –recante “Chiamata dei candidati idonei” – stabilisce che “1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’articolo 18, all’esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta delle/dei professoresse/professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e delle/dei professoresse/professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di una/o delle/dei candidate/i individuate/i come idonee/i dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidate/i corrispondenti al numero dei posti banditi. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

2. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, le/i candidate/i individuate/i dalla Commissione sono invitate/i a sostenere, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all’attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo. Il seminario deve essere sostenuto dalla/dal candidata/o nella lingua predeterminata nel bando di selezione.

3. La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione”.

Dunque, la fonte primaria indica, tra i criteri direttivi cui l’Università deve attenersi nel disciplinare la chiamata dei professori, anche la “valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica“ dei candidati; il Regolamento dell’Università OMISSIS stabilisce che la Commissione individua un massimo di tre idonei “dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento dal bando di concorso “ e che il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata “all’esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione“, con deliberazione che “è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione”.

Ebbene, in disparte (almeno per il momento) quanto sostenuto dall’Università nelle proprie difese –secondo la quale i tre candidati, pur avendo ottenuto tutti e tre una pari valutazione finale di “ottimo”, avrebbero però ricevuto dalla Commissione un giudizio complessivo diverso e graduato e, in tale giudizio, la controinteressata OMISSIS risulterebbe chiaramente la migliore -, dal quadro normativo di riferimento sopra esposto non emerge una specifica previsione che imponga un obbligo di espressa graduazione, non essendo richiesta la redazione di una graduatoria relativa ai candidati partecipanti alla procedura. Ciò che è richiesto alla Commissione, infatti, è una “valutazione comparativa” dei candidati ai fini del giudizio di idoneità alla chiamata, sulla base degli elementi specificatamente indicati, valutazione comparativa che, però, non necessariamente (né obbligatoriamente) deve tradursi in una graduatoria di merito, potendosi anche estrinsecare in una dettagliata evidenziazione e caratterizzazione degli specifici titoli (come risultanti dalle pubblicazioni scientifiche, dal curriculum, dall’attività didattica) posseduti dai singoli candidati. Spetterà poi al Consiglio di Dipartimento formulare la proposta di chiamata (non sulla base di una nuova valutazione dei titoli, che non è di sua competenza, ma) tenuto conto delle valutazioni (comparative tra i candidati) svolte dalla Commissione e sulla base del profilo scientifico, didattico, eventualmente delle attività assistenziali dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenendo conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel Bando (in tal senso il Regolamento dell’Università di OMISSIS).

In sintesi, il fatto che tutti e tre i partecipanti siano stati ritenuti idonei non significa necessariamente che la Commissione non abbia effettuato una comparazione, volta a far emergere i diversi profili più rilevanti di ciascun candidato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 12 maggio 2025, n. 4070), spettando successivamente al Dipartimento apprezzare tali profili ai fini della scelta del candidato ritenuto più idoneo allo svolgimento dello specifico incarico oggetto della procedura.

Sotto questo profilo, dunque, le censure di parte ricorrente non possono essere condivise.

La mancata formalizzazione di una graduatoria dei candidati, invero, non determina ex se la violazione della disciplina normativa sopra ricordata, né implica per la Commissione, in via automatica, l’aver abdicato ai propri doveri e funzioni –che, come detto, si estrinsecano in una valutazione comparativa dei titoli dei candidati ai fini dell’espressione di idoneità–, che sarebbero stati nella fattispecie illegittimamente demandati al Consiglio di Dipartimento, fermo restando, ovviamente, l’obbligo di quest’ultimo (e sul punto si tornerà in seguito) di motivare adeguatamente la chiamata (in tal senso cfr. la pronuncia di questo stesso Tribunale n. 719/2023) non sulla base di una propria valutazione dei titoli dei candidati (attività per la quale il Consiglio di Dipartimento è sprovvisto di attribuzioni specifiche) ma tenendo conto della valutazione (comparativa) effettuata dalla Commissione (organo a ciò deputato) e sulla base del profilo scientifico e didattico dei candidati, degli altri elementi indicati dalla ricordata prescrizione regolamentare, anche tenendo conto della coerenza dei curricula dei candidati con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche ed eventualmente assistenziali stabilite nel Bando.

In buona sostanza, anche in mancanza di una graduatoria degli idonei, il Dipartimento resta necessariamente vincolato agli esiti della fase anteriore (cioè alle valutazioni e ai giudizi espressi dalla Commissione), atteso che, diversamente, la laboriosa attività posta in essere dalla Commissione risulterebbe priva di senso e sostanzialmente inutile e la discrezionalità (comunque riconosciuta al Dipartimento) si risolverebbe in puro arbitrio.

Nel caso in esame, nemmeno è sostenibile che l’operato della Commissione sia illegittimo in quanto, come sostenuto in ricorso, sarebbero stati ritenuti “uguali” candidati con curricula, percorsi professionali e accademici profondamente diversi tra loro. Ed invero, benché il giudizio finale elaborato dalla Commissione sia stato di “ottimo” per tutti e tre i candidati, ciò non significa che i candidati siano stati considerati tutti “uguali”, essendo rinvenibili, come è ovvio, differenze e diversità nelle valutazioni che, però, non hanno impedito alla Commissione di considerare, comunque, tutti i candidati -pur nelle riscontrabili diversità e peculiarità delle rispettive carriere- di ottimo livello. In altre parole, le valutazioni complessive della Commissione esprimono la sintesi degli elementi curriculari ritenuti maggiormente qualificanti per ogni candidato e proprio per tale ragione consentono, al tempo stesso, di porre in evidenza le peculiarità e differenze che intercorrono tra i medesimi, pur se tali valutazioni si sono concluse con il giudizio –necessariamente di sintesi –di “ottimo” per tutti i candidati.

Al riguardo mette conto di evidenziare che la difesa dell’Università ha insistito nel sottolineare che dall’analisi del curriculum di ciascun candidato, come effettuata dalla Commissione, sarebbe senz’altro evincibile la diversa connotazione sostanziale dei diversi profili professionali dei candidati medesimi (ciò che, secondo la tesi di parte resistente, varrebbe a soddisfare finanche la pretesa di una loro graduazione). Parte ricorrente contesta recisamente questa tesi e propone un esito opposto dell’esame degli atti stilati dalla Commissione, sostenendo, invece, che nessuna reale differenziazione emergerebbe dagli atti, utile a “guidare” la proposta conclusiva spettante al Consiglio di Dipartimento. Ritiene il Collegio, senza entrare nel merito della disamina delle analisi dei curricula forniti dalla Commissione, che se (da un lato) debba senz’altro escludersi che tale organo valutativo abbia in realtà graduato tra loro i candidati (ciò che, per quanto detto sopra, non vizia la procedura), non si possa neppure escludere (dall’altro lato) che dalle ridette analisi curriculari possa ragionevolmente evincersi (ciò che rileva soprattutto, come si dirà, ai fini della trattazione del secondo motivo aggiunto, in parte fondato) una rilevante differenziazione dei profili professionali scrutinati, benché tutti e tre ritenuti parimenti meritevoli del giudizio di “ottimo”.

Anche i richiami a precedenti giurisprudenziali operati in ricorso non risultano pertinenti.

Si osserva, in particolare, che non è utile a supportare la tesi del ricorrente il richiamo alla sentenza n. 8516/2024 del Consiglio di Stato, in quanto tale pronuncia era relativa ad una procedura per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, procedura che è disciplinata da una normativa differente (art. 24 legge n. 240/2010) rispetto a quella qui in esame (art.18 della legge n. 240/2010, che riguarda la copertura di un posto di professore -e non ricercatore- universitario di ruolo) e che –non a caso – prevede dettagliatamente le modalità di valutazione dei candidati a ricercatore e richiede espressamente che la Commissione indichi il vincitore della procedura medesima, poi chiamato dall’Università. Come visto in precedenza, ben diversa è, invece, la disciplina prevista per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, stante la ritenuta peculiarità della figura del docente universitario.

In conclusione, il primo motivo di ricorso e il primo motivo aggiunto sono infondati e vanno respinti.

Per le medesime ragioni sopra esposte, anche il secondo motivo del ricorso introduttivo, formulato in via subordinata (e riproposto nei motivi aggiunti), va respinto.

Già si è detto, infatti, che la disciplina di settore non richiede che la Commissione rediga una graduatoria dei candidati, limitandosi a prescrivere una valutazione comparata degli stessi al fine di individuare gli idonei. Il Regolamento di Ateneo richiede che il Dipartimento motivi la proposta di chiamata considerando (tra l’altro) gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione e, dunque, non collide con la normativa di rango primario e i principi invocati dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra il ricorso introduttivo è infondato e va, dunque, respinto.

Il secondo motivo aggiunto, invece, risulta in parte inammissibile e in parte fondato, nei termini di seguito precisati.

Sono, invero, inammissibili le censure con cui il ricorrente lamenta un evidente travisamento dei presupposti di fatto, nonché la manifesta illogicità dell’operato del Consiglio di Dipartimento, stante la propria superiorità (sotto il profilo curriculare) rispetto alla controinteressata OMISSISin qualsiasi ambito, atteso che tali censure avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte avverso l’operato della Commissione.

Invero, per quanto l’operato della Commissione non si sia concluso con la formazione di una graduatoria in senso tecnico, le valutazioni da questa espresse nell’ambito dei lavori di propria competenza si sono cristallizzate e non sono state messe in discussione nella fase successiva del complesso procedimento in esame (cfr. in senso del tutto conforme il precedente rappresentato da Consiglio di Stato, sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186). Dunque, ove il ricorrente avesse inteso contestare (non solo il pari giudizio di “ottimo” di tutti e tre i candidati, ma anche) le valutazioni inerenti gli specifici titoli al fine di far accertare la propria superiorità rispetto a quella della controinteressata –in disparte ogni considerazione in ordine alla ammissibilità di censure che si risolvono in una propria autovalutazione e che sono dirette a sostituire il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale espresso dall’organo a ciò deputato – avrebbe dovuto formulare tempestivamente le suddette censure, cioè in sede di ricorso introduttivo con cui è stato impugnato il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione e non all’atto dell’impugnazione (con i motivi aggiunti) del provvedimento di proposta di chiamata approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Le suddette censure sono, dunque, inammissibili.

Risultano, invece, condivisibili e, quindi, fondate le censure con cui parte ricorrente lamenta un sostanziale difetto di motivazione della proposta di chiamata assunta dal Consiglio di Dipartimento immediatamente a seguito dell’autoannullamento della precedente proposta di chiamata del 6.9.2024 deliberato a seguito dei rilievi (inerenti proprio un deficit motivazionale) mossi dal Rettore.

Il Direttore del Dipartimento, dopo aver illustrato, tra l’altro, i giudizi complessivi espressi dalla Commissione in merito ai tre candidati ritenuti idonei, ha giustificato la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS sulla base della seguente motivazione: “l’impegno didattico della prof.ssa OMISSIS consolidato, intenso e continuativo, risulta eccellente e gli insegnamenti erogati sono pienamente congruenti con il SSD oggetto della procedura; la produttività scientifica è ottima e numerosi sono i finanziamenti competitivi internazionali e nazionali ottenuti per la ricerca. Le tematiche di ricerca, incentrate principalmente sulla medicina del sonno, sulle patologie neurodegenerative nell’ambito dei disordini del movimento e sull’invecchiamento, risultano pienamente coerenti con le funzioni richiamate nel bando, inclusa l’attività assistenziale. Anche in base agli elementi sopra richiamati e, in particolare, considerato il fatto che le attività della candidata OMISSIS ricoprono tutti gli ambiti, si ritiene la professoressa OMISSIS la candidata in grado di interpretare nella maniera più efficace le prospettive di sviluppo didattico, scientifico e assistenziale interdisciplinari del dipartimento”. La proposta è stata approvata con il voto di 15 componenti a favore e 8 contrari.

Ebbene, ritiene il Collegio che la suddetta motivazione non sia idonea a giustificare la proposta di chiamata, risultando eccessivamente generica e astratta e, per tale ragione, non consenta di comprendere pienamente gli elementi che sono stati ritenuti rilevanti ai fini della preferenza espressa per l’odierna controinteressata rispetto agli altri due candidati, parimenti ritenuti idonei dalla Commissione con il giudizio finale di “ottimo”.

Se è vero –come sostiene diffusamente l’Università nelle proprie difese –che il giudizio della Commissione ha ben differenziato la valutazione dei tre candidati, evidenziando la (netta secondo l’Amministrazione) superiorità della prof.ssa OMISSIS rispetto al ricorrente (ma anche rispetto al terzo candidato), allora il Consiglio di Dipartimento avrebbe dovuto fondare la propria scelta principalmente su tale, asserita, superiorità, come emersa dal giudizio della Commissione. Diversamente, nella motivazione posta a base della proposta di chiamata – al di là di generiche formule di stile, in gran parte funzionali ad ogni candidato – non emergono le effettive ragioni per cui è stata proposta la chiamata della controinteressata, ragioni che, evidentemente, non possono sostanzialmente ricondursi ad una scelta meramente fiduciaria.

Tanto più doveva ritenersi pregnante l’obbligo di motivazione proprio in ragione del fatto che la Commissione, pur effettuando la dovuta valutazione comparativa dei candidati, non ha stilato (senza per ciò violare, come sopra visto, la disciplina regolante la procedura) una graduatoria di merito dei candidati medesimi, con la conseguenza che il Consiglio di Dipartimento, ai fini di deliberare la proposta di chiamata, avrebbe dovuto elaborare una motivazione rafforzata, che ponesse in chiara evidenza le ragioni (deducibili, in primis, dalle valutazioni “tecniche” effettuate dalla Commissione e, poi, ricollegabili alle specifiche funzioni didattiche e scientifiche indicate nel Bando) in base alle quali la candidata OMISSIS è stata preferita rispetto al ricorrente, ovvero al terzo candidato, anch’esso ritenuto pienamente idoneo con giudizio finale di “ottimo” così come gli altri due candidati.

Peraltro, il Consiglio di Dipartimento, nella motivazione posta a base della scelta della controinteressata, non ha neppure effettuato il benché minimo riferimento agli altri due candidati idonei, parimenti ritenuti “ottimi” dalla Commissione, evidenziandone gli elementi curriculari caratterizzanti in negativo, rispetto alla prof.ssa OMISSIS, tali da far prevalere la candidatura di quest’ultima rispetto agli altri due concorrenti.

In conclusione, nel sistema delineato dal regolamento universitario, in linea peraltro con i principi generali in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, è necessario che, pur nel rispetto del delicato equilibrio nel riparto di competenze tra i due organi (Commissione giudicatrice esterna e Consiglio di Dipartimento) chiamati – nei termini stabiliti dai citati artt. 9 e 10 del predetto regolamento – ad esprimere valutazioni sui candidati all’ottenimento della cattedra, emerga e risulti in ogni caso una motivazione chiara e comprensibile della scelta operata, tale da prevenire e fugare ogni dubbio di possibile arbitrarietà nell’individuazione del candidato prescelto. Risultato, questo, che, per le esposte motivazione, ad avviso del Collegio, non si evince e non si rileva dall’esame degli atti qui impugnati.

Esclusivamente sotto tale profilo, pertanto, le censure articolate con il secondo motivo aggiunto sono fondate e vanno accolte.

Quanto alle censure di cui al terzo motivo aggiunto si rileva che le medesime sono assorbite nell’accoglimento del secondo motivo, nei termini sopra chiariti, atteso che l’insufficienza delle motivazioni posta a base della decisione del Consiglio di Dipartimento travolge anche i rilievi inerenti l’esatta finalità delle indicazioni nel Bando delle specifiche funzione che il vincitore sarà chiamato a svolgere.

Resta da aggiungere che anche il secondo atto per motivi aggiunti –che ripropone gli stessi motivi dei due precedenti atti proposti dal ricorrente e con il quale sono stati impugnati la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 6.12.2024 di approvazione della chiamata della prof.ssa OMISSIS e il decreto del Rettore dell’Università del 10.12.2024 di nomina della suddetta nel ruolo di professoressa ordinaria – va accolto negli stessi termini e limiti di cui al primo atto per motivi aggiunti.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso introduttivo va respinto, i primi motivi aggiunti e i secondi motivi aggiunti vanno accolti nei termini di cui sopra, con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati.

Stante la indubbia particolarità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo e accoglie il primo e il secondo atto per motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con essi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS Consigliere, Estensore

OMISSIS, Primo Referendario