REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2024, proposto da
OMISSIS, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Roma, alla via Emilia n. 88, presso lo studio degli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dei Giudizi collegiali ed individuali di non abilitazione espressi dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nei confronti dell’Avv. OMISSIS (ASN) alle funzioni di Professore di Seconda Fascia del Settore Concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, pubblicati sul Sito Internet dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in data 6.12.2023;
- del provvedimento di approvazione amministrativa degli atti della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia del Settore Concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, non conosciuto;
- dei verbali della commissione relativi al VI quadrimestre, nn. da 1 a 22;
- del Decreto Direttoriale per la presentazione delle candidature alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale: DD 553/2021 recante “Procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle Funzioni di professore Universitario di Prima e Seconda Fascia” e successive integrazioni;
- di tutti gli atti della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale adottati nella procedura valutativa de qua, non conosciuti;
- di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti, istruttori, interni, connessi e consequenziali, non conosciuti o conoscibili;
e per l’accertamento,
– del diritto del ricorrente al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia del Settore Concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione;
e per la condanna,
– del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al riesame della valutazione per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, per il Settore Concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, quale Professore Universitario di Seconda Fascia, nominando una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso ritualmente notificato, l’avv. OMISSIS espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/E3 “Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione”, indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021 ed impugna gli atti in epigrafe, con i quali l’abilitazione è stata negata.
Più precisamente, il ricorrente presentava la propria domanda in data 27 giugno 2023, per la II fascia nel settore concorsuale 12/E3 “Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione”, allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari.
La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 1574 dell’8 luglio 2021 ed insediatasi il 6 agosto 2021, individuava i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010 (e succ. modd.); con specifico riguardo all’odierno ricorrente, la Commissione riteneva sussistente il possesso di 3/3 valori soglia (D.M. 589/2018) e 4 titoli tra i 9 prescelti nella seduta di insediamento. Ciononostante, la Commissione, all’unanimità, concludeva nel senso dell’inidoneità dell’avv. OMISSIS a conseguire l’abilitazione scientifica, essenzialmente impiegando formule generiche che si appuntavano sulla non congruenza della produzione scientifica con le tematiche del settore concorsuale 12/E3 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, di per sé reputate insufficienti a fondare il diniego all’abilitazione in contestazione.
Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, il ricorrente formula i seguenti motivi di censura.
1) “Eccesso di potere, per difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà, sproporzione e carenza di istruttoria – nullità ex art. 21 septies legge 241/90. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ( Assenza di valutazione dei titoli del candidato”.
Il giudizio collegiale è viziato in quanto lo sarebbero anche i giudizi dei singoli Commissari dai quali esso è scaturito, sostanzialmente sovrapponibili e non idonei a chiarire le motivazioni per le quali la produzione scientifica del ricorrente non sarebbe pertinente rispetto al settore concorsuale prescelto ed ai temi interdisciplinari ad esso pertinenti.
2) “Autonomo eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ( Il giudizio collegiale della Commissione è viziato da un autonomo difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa e da violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Il giudizio di mancata abilitazione è inadeguato, contraddittorio e privo di fondamento logico se solo confrontato con quello espresso in favore di altri candidati partecipanti alla medesima tornata di abilitazione scientifica e reputati, a differenza del ricorrente, pienamente idonei a svolgere le funzioni di professore di II fascia.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.
- In data 24 febbraio 2024 si è costituito il Ministero dell’Università e della Ricerca per resistere al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
- Alla pubblica udienza del 27 maggio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
- Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito espresse.
- La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
5.1. Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso.
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l’ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).
Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.
- Nella fattispecie odierna, il giudizio impugnato dipende essenzialmente dalla ritenuta non coerenza delle pubblicazioni del candidato con le tematiche del settore concorsuale prescelto e di quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.
La giurisprudenza amministrativa, in tema di coerenza della produzione (o dei titoli) con il settore (e temi affini), è [#OMISSIS#] nell’affermare che, “Quando vengano in rilievo presupposti attinenti all’accertamento negativo del possesso di titoli di esperienza o della loro coerenza con il settore concorsuale (come accade nel caso dell’odierna ricorrente), tale giudizio può essere censurato in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta (a seconda quindi del caso concreto), potendosi spingere l’azione di annullamento a fondarsi anche su ragioni pienamente fattuali, conoscibili come tali dal giudice; in siffatte ipotesi sono ammissibili deduzioni inerenti il merito del presupposto (ossia, per quel che qui rileva, la corrispondenza del requisito al settore concorsuale), ma esse – proprio in quanto viene in rilievo una censura avente ad oggetto un presupposto fattuale – non possono limitarsi ad una mera critica logico formale della motivazione, richiedendosi una adeguata e corrispondente dimostrazione del possesso del requisito, regolata dal consueto riparto dell’onere della prova (spetterà quindi all’attore la prova positiva del fondamento della propria pretesa ed all’ amministrazione convenuta – resistente l’allegazione di elementi di fatto o di diritto idonei a negare tale fondamento, anche a completamento di quanto indicato nel provvedimento impugnato)” (TAR Lazio, Roma, IVQ, 17 luglio 2025, nr. 14122; 6 giugno 2025, nr. 11108; sul rapporto tra ASN e giudizi di fatto vedasi anche TAR Lazio, Roma, IVQ 4 giugno 2025, nr. 10793 e TAR Lazio, Roma, IVQ, 7 marzo 2025, nr. 04952).
6.1. Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato la ritenuta non pertinenza delle proprie pubblicazioni rispetto al settore concorsuale prescelto e rispetto alle tematiche interdisciplinari affini riportando nel corpo del ricorso introduttivo la descrizione del contenuto tecnico dei lavori presentati in valutazione.
A fronte di ciò, nel provvedimento impugnato, in punto di coerenza, si legge che: “La prima monografia, pubblicata da reputato editore, è del 2016 ed è intitolata «Contributo allo studio dei trust “interni” con finalità parasuccessorie». Il Candidato, partendo dal presupposto che le regole successorie, fondate sull’istituto del testamento, non riescono a rispondere ad esigenze della società civile contemporanea, stima che invece i trust “interni” possano rivelarsi utili se usati con finalità successorie. L’argomento affrontato è estraneo all’area di interesse relativa al settore concorsuale 12/E3, essendo piuttosto riconducibile al diritto privato, tant’è che ne segue la relativa impostazione; ciò risulta confermato dalla bibliografia a supporto, priva di riferimenti a studiosi di diritto dell’economia, di diritto della navigazione e/o di diritto agrario… Il secondo lavoro monografico, avente la medesima collocazione editoriale del precedente, è del 2018 e ha ad oggetto «L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nell’era digitale. Dalla moneta legale alla moneta scritturale e digitale “legalmente” imposta». Il tema studiato è di sicuro rilievo e lo studio si presenta nell’insieme ordinato e ben documentato…Quanto ai contenuti, se i primi due capitoli rientrano, per argomento e approccio metodologico, nell’ambito del diritto dell’economia, i restanti manifestano un interesse decisamente orientato al diritto privato. Si evidenziano, infine, riferimenti bibliografici a tratti limitati pressoché alla sola manualistica più diffusa. La valutazione di questa pubblicazione può essere pertanto soltanto parzialmente positiva…valutazione di questa pubblicazione può essere pertanto soltanto parzialmente positiva. Le ulteriori pubblicazioni trattano temi di ampia portata, relativi al diritto dell’informatica, delle nuove tecnologie e al diritto commerciale, risultando poco rilevanti ai fini del settore concorsuale per cui è stata presentata la domanda per l’abilitazione, anche in considerazione del loro taglio marcatamente civilistico; si aggiunge, di conseguenza, il mancato riferimento a dottrina del settore concorsuale 12/E3”.
Vero è, quindi, che la Commissione, nel giudizio collegiale, non manca di evidenziare punti di forza della presentazione del candidato (rispetto alla seconda monografia, ad es., si riconosce che “lo studio si presenta nell’insieme ordinato e ben documentato”); ma è parimenti vero che, a fronte di elementi favorevoli e sfavorevoli, la Commissione non ha dato “meramente” preferenza a questi ultimi, ma ha ritenuto ostativo (e dunque dirimente) il profilo della non coerenza complessiva col settore del contenuto delle pubblicazioni presentate, con valutazione che può essere condivisibile o meno nel merito (aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), ma certamente è chiara ed inequivoca (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).
6.2. In tal senso soccorrono anche i giudizi individuali, rispettivamente, del prof. OMISSIS (“La prima monografia, pubblicata nel 2016 da reputato editore, ha per titolo “Contributo allo studio dei trust ‘interni’ con finalità parasuccessorie”. Il Candidato, partendo dal presupposto che le regole successorie, fondate sull’istituto del testamento, non riescono a rispondere ad esigenze della società civile contemporanea, ritiene, di contro, che i trust “interni” possano essere utili se usati con finalità successorie. Il lavoro evidenzia un’impostazione essenzialmente ricostruttiva degli indirizzi di dottrina e giurisprudenza relativi alla materia. Emergono, peraltro, nella circostanza della presente procedura valutativa, contenuti scientifici estranei agli interessi scientifici che connotano il settore concorsuale 12/E3, dimostrato, altresì, dall’apparato bibliografico esclusivamente giusprivatistico. Si ritiene, pertanto, la monografia non idonea a configurare la maturità scientifica del Candidato con riferimento alla domanda di abilitazione presentata”), o del Prof. OMISSIS (“La prima monografia, «Contributo allo studio dei “trust interni” con finalità parasuccessorie» (2016), attiene ad un argomento di sicura attualità e di notevole rilevanza sul piano teorico oltre che pratico operativo, tuttavia esulante dalle materie rientranti nel settore concorsuale in riferimento e riconducibile – sia di per sé, che per i profili seguiti nella trattazione e nell’impostazione – al SSD IUS/01. Ciò è dimostrato dallo sviluppo della monografia, che tratta dell’odierno diritto ereditario, del testamento come atto di autonomia privata, del trust in generale e di quello interno (nella prima parte), nonché degli istituti complementari al testamento e dei trust aventi finalità successoria (nella parte seconda). La sostanziale estraneità della monografia al settore concorsuale in riferimento è confermata sia dalla collana in cui essa è inserita (afferente al diritto civile), che dagli autori citati e consultati (studiosi di tale materia). Ciò rende irrilevante ai fini della presente procedura valutativa la sostanza della stessa, pur apprezzabile per alcuni spunti circa l’impiego dell’istituto del trust, nonostante l’impostazione sostanzialmente espositiva della stessa, che in tal modo si conforma all’indirizzo didattico della collana in cui è inserita. La seconda monografia, «L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nell’era digitale. Dalla moneta legale alla moneta scritturale e digitale “legalmente imposta”» (2018), si rivela anch’essa sostanzialmente estranea al settore concorsuale in riferimento, per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito della precedente, della quale condivide la collana di inserimento, il carattere prevalentemente didattico, l’impostazione prettamente civilistica e il riferimento ad autori di diritto civile. L’argomento della moneta, ancorché rientrante negli interessi del SSD IUS/05, è trattato con prevalente riferimento anche metodologico al diritto privato, come è confermato fra l’altro dalla tipologia delle opere oggetto di consultazione e di citazione”), o del Prof. OMISSIS (“Il primo lavoro monografico, “Contributo allo studio dei trust “interni” con finalità para-successorie” (2016), si presenta denso e ben articolato, in quanto ripercorre l’istituto giuridico delle successioni, evidenziandone limiti e criticità. L’argomentazione è altresì approfondita e si concentra sui cc.dd. trust interni, ponendo particolare attenzione alle relative finalità successorie. Tuttavia il tema affrontato è strettamente di diritto privato e, dunque, estraneo agli interessi scientifici che caratterizzano il settore concorsuale 12/E3, come dimostrato, del resto, dall’apparato bibliografico di riferimento. La seconda monografia, “L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nell’era digitale. Dalla moneta legale alla moneta scritturale e digitale “legalmente” imposta” (2018), affronta un tema nevralgico nel diritto dell’economia, vale a dire la disciplina dei servizi di pagamento, fornendo una disamina degli istituti dei trasferimenti elettronici, moneta elettronica e valute virtuali. Nonostante l’attualità e la rilevanza del tema trattato, la monografia adotta un approccio metodologico sostanzialmente estraneo al settore concorsuale 12/E3, privilegiando il metodo del diritto privato e l’impostazione propria di tale materia; anche la bibliografia a supporto è priva di riferimenti a studiosi di diritto dell’economia, di diritto della navigazione e di diritto agrario”), che, analizzando puntualmente gli scritti presentati, individuano specificamente anche il settore nel quale andrebbero più propriamente inquadrate le opere del ricorrente, ovverosia il Diritto Privato, sia per impostazione sistematica degli argomenti trattati, sia per bibliografia consultata.
6.3. A ciò si aggiunga, con riferimento all’asserito carattere ripetitivo dei giudizi individuali espressi dai Commissari, che gli stessi non appaiono sovrapponibili ma permettono di conoscere il personale apprezzamento di ciascuno dei Membri della Commissione: ogni giudizio, difatti, è dotato di una propria motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
6.4. Si reputa, pertanto, che il giudizio collegiale in questione, anche alla luce di quanto esplicato nelle successive controdeduzioni presentate dalla Commissione in corso di giudizio (doc. 2, produzione documentale del Ministero dell’1 aprile 2026) include ogni aspetto rilevante ai fini del giudizio di non idoneità indicando chiaramente i motivi che hanno spinto, all’unanimità, ad una data conclusione e l’iter logico seguito per pervenire a tale esito negativo della valutazione. Indi esso risulta formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016 e, pertanto, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.
6.5. Infondata è infine la doglianza con la quale il ricorrente compara il proprio giudizio con quello pronunciato nei confronti di altri candidati: una presunta disparità di trattamento non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con un numero di posti non contingentato e che non prevede un confronto concorrenziale tra candidati (ex multis, cfr. TAR Lazio, sez III Bis, 26/08/2019, n. 10591; Tar Lazio, sez. III, 13 aprile 2018, n.4104).
- Ne deriva pertanto che il ricorso va respinto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 08/06/2026