La mancata sottoscrizione dei verbali da parte di alcuni componenti della Commissione non determina per ciò solo la nullità e/o annullabilità della procedura concorsuale, in mancanza di specifica contestazione in merito alla mancata partecipazione effettiva degli stessi ai lavori, ove i verbali in questione attestino la presenza alle operazioni di gara da parte di tutti i membri facenti parte del collegio, sicché la mancata sottoscrizione del verbale, al termine della riunione o successivamente, dev’essere considerata alla stregua di una irregolarità formale, in quanto non necessariamente coincide con la diversa violazione, sostanziale, delle regole che prescrivono che la precedente correzione sia avvenuta in sede collegiale.
TAR Lombardia, Sez. V, 16 settembre 2025, n. 2944
La mancata sottoscrizione del verbale da parte di alcuni componenti della Commissione deve essere considerata una irregolarità formale
N. 02944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocata OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Bragadino, 3;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Cadore, 36;
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del D.R. rep. n. 1139/2024 del 05/02/2024 di approvazione degli atti della procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici per il settore concorsuale 10/D2 – Lingua e Letteratura Greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura Greca – Codice procedura 5365;
– dei verbali n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati;
– del provvedimento di ammissione del Prof. OMISSIS alla procedura valutativa;
– del Bando di indizione della procedura valutativa in parte qua e del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in parte qua;
– della delibera di proposta di chiamata da parte del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici del 21.02.2024, della sua approvazione da parte del CDA, del provvedimento di nomina del Prof. OMISSIS a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia e della presa in servizio del medesimo quale professore di prima fascia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e di OMISSIS;
Visto il ricorso incidentale depositato da OMISSIS l’11/06/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato tra il 4 e il 16 aprile 2024 e depositato il successivo 19 aprile 2024 l’esponente ha contestato gli esiti della procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Milano con Decreto rettorale n. 3471, del 4.07.2023, per la copertura di 15 posti di professore di ruolo di I fascia presso vari Dipartimenti, tra cui 1 posto presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici, settore concorsuale 10/D2 – Lingua e Letteratura Greca (Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura Greca).
In particolare, la stessa ha riferito trattarsi di procedura riservata esclusivamente ai professori di II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa Università degli Studi di Milano, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale oggetto del Bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando.
Ad essa avrebbero partecipato tre concorrenti: la stessa ricorrente e OMISSIS, professori di seconda fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Milano, nonché OMISSIS, professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Milano che, al momento della partecipazione al concorso, sarebbe stato in aspettativa, prestando servizio presso l’Università di Durham (UK).
Nella seduta del 29.01.2024, l’organo giudicante avrebbe effettuato la valutazione analitica dei titoli, attribuendo all’esito di tale valutazione i seguenti punteggi:
– OMISSIS punti 83, così suddivisi: attività didattica 29,5; attività di ricerca 8,5; produzione scientifica 43; attività gestionale 2;
– OMISSIS punti 76, così suddivisi: attività didattica 30; attività di ricerca 7; produzione scientifica 38; attività gestionale 1;
– OMISSIS punti 77,8, così suddivisi: attività didattica 29; attività di ricerca 11; produzione scientifica 36,8; attività gestionale 1.
La graduatoria avrebbe, quindi, visto al primo posto A. OMISSIS; e, a seguire, al secondo posto S. OMISSIS e al terzo la ricorrente.
Sempre nel corso della seduta del 29.01.2024 la Commissione avrebbe, quindi, individuato quale candidato vincitore OMISSIS, con la seguente motivazione: “L’attività didattica valutabile del Candidato si concentra nel SSD oggetto del concorso; si è svolta a tutti i livelli dell’istruzione universitaria, compreso il livello dottorale. Un elemento distintivo e molto positivo dell’attività didattica del Candidato è il suo respiro internazionale. L’attività di ricerca del Candidato è eccellente. Il Candidato si distingue per un’intensa partecipazione e organizzazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali, e di convegni internazionali. Ha conseguito numerose Fellowship presso prestigiosi centri di ricerca internazionali. Le pubblicazioni presentate per la valutazione si distinguono per originalità di approccio, rigore metodologico, innovatività di risultati e impatto nell’ambito della comunità scientifica di riferimento. L’intensità, la continuità temporale e la rilevanza complessiva della produzione scientifica del Candidato sono eccellenti. La produzione scientifica è pienamente congruente con il SSD. L’attività gestionale, infine, comprende il coordinamento di dottorati di ricerca”.
Pertanto, con D.R. del 05/02/2024 l’Amministrazione universitaria avrebbe approvato gli atti della procedura, dichiarando vincitore A. OMISSIS.
2) Contro tale esito è rivolto il ricorso in epigrafe, affidato a quattro motivi.
2.1) Con il primo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 24 della L. 30.12.2010 n. 240, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Bando di indizione della procedura valutativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 382/1980», si deduce la violazione dell’art. 2 della lex specialis, in quanto l’Università avrebbe fatto partecipare alla procedura il professor OMISSIS, che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande (luglio 2023), non sarebbe stato in servizio presso l’Università degli Studi di Milano, in quanto collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 della L. n. 240/2010, a decorrere dal 1 ottobre 2022 sino al 30 settembre 2023, per svolgere attività di ricerca e di insegnamento presso la University of Durham (UK).
2.2) Con il secondo motivo, rubricato «Violazione di legge (art.97 della Costituzione; art. 4 del D.P.R n. 117/2000; art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994). Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento», si contesta l’operato della Commissione che solo dopo avere preso atto “che, in base a quanto comunicato dagli uffici, alla procedura partecipano tre candidati”, avrebbe predeterminato i criteri di valutazione; trattandosi, infatti, di un concorso riservato ai candidati interni e considerato che il numero di tre candidati avrebbe coinciso con quello dei professori di II fascia incardinati presso l’Ateneo, sapere quanti fossero i candidati partecipanti alla procedura avrebbe significato per la Commissione conoscerne le generalità, non essendo consentita ad esterni la possibilità di prendere parte alla selezione. Da ciò sarebbe, quindi, derivata la illegittima valorizzazione dell’attività di docenza svolta all’estero (esperienza posseduta soltanto da A. OMISSIS) rispetto a quella svolta in Italia, e sarebbero state considerate le sole attività gestionali espletate in ruoli di vertice anziché tutte quelle svolte in organi e commissioni (queste ultime di pertinenza della ricorrente).
2.3) Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 117/2000; dell’art. 24 L. 30.12.2010 n. 240; dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.M. 4 agosto 2011, n. 344. Violazione degli artt. 6, 7, 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione degli articoli 11, 12, 13 del Bando di indizione della procedura valutativa. Violazione dei criteri di valutazione stabiliti nella seduta preliminare. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta e contraddittorietà», si contesta:
2.3.1) – la valorizzazione dell’attività didattica frontale, avendo la Commissione previsto che l’attività didattica sarebbe stata valutata con riguardo al volume, all’intensità ed alla continuità dell’attività medesima, “con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli del SSD L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura Greca e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità” (cfr. doc. 2 cit.), precisando, altresì, le specifiche attività rilevanti sotto il profilo didattico e ripartendo tra le stesse i 23 punti assegnati all’attività didattica frontale e i 7 punti assegnati alla didattica integrativa e di servizio agli studenti. Per tale via, per quanto qui rileva, la Commissione avrebbe individuato, tra le attività meritevoli di valorizzazione, l’attività didattica frontale “a1) nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 60 ore (per anno): punti N. 2 per ogni anno”; “a2) nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) per almeno N. 20 ore per anno: punti N. 1 per ogni anno”; a3) svolta presso università straniere per almeno N. 60 ore per anno: punti N. 3 per ogni anno”. Come si evince dall’Allegato 1 al Verbale n. 2, per quest’ultima categoria “a3)”, ovvero la didattica svolta presso università straniere, il controinteressato A. OMISSIS avrebbe ottenuto 9 punti (che, sommati a quelli a lui assegnati per gli altri sub-criteri, gli avrebbe consentito di ottenere 27 punti e, dunque, di conseguire il punteggio massimo previsto per tale voce, 23 punti, lo stesso conseguito dalla ricorrente, che, tuttavia, vanterebbe una didattica frontale quasi doppia in termini di volume e continuità rispetto al predetto controinteressato). Sennonché, l’attribuzione del punteggio al controinteressato A. OMISSIS per il sub-criterio “a3)” risulterebbe connotata da palese travisamento dei fatti e dalla violazione delle previsioni che disciplinano l’attività valutativa della Commissione esaminatrice, poiché, nonostante l’art. 4, comma 12, del Bando prescrivesse che i titoli fossero “riportati esclusivamente sul curriculum” allegato alla domanda inoltrata per via telematica, il curriculum del candidato vincitore non conterrebbe alcuna indicazione utile a consentire di determinare volume, intensità e continuità dell’attività didattica svolta presso università straniere, né tanto meno permetterebbe di verificare il rispetto della condizione minima delle 60 ore annuali. Invero, nell’elencare l’attività didattica svolta presso le università straniere, il controinteressato avrebbe omesso di dar conto del volume dei corsi che lo stesso avrebbe tenuto: alle pagg. 18-19 del CV sarebbero stati indicati soltanto gli insegnamenti tenuti dall’a.a. 2017- 2018 all’a.a. 2022-2023, alcuni come titolare unico, altri come co-titolare, senza alcuna specificazione del numero di ore di didattica frontale svolte nell’uno o nell’altro ruolo. Pertanto, per l’attività all’estero al vincitore avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio pari a 0 o, comunque, certamente inferiore ai 9 punti assegnati, per cui, nel complesso, per l’attività didattica frontale A. OMISSIS avrebbe potuto conseguire al massimo 18 punti (ossia, quelli ottenuti per il sub-criterio “a1)”) e non certo il punteggio massimo di 23; inoltre, il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe stato formulato nei seguenti termini: “negli a.a. 2018-19, 2019-20 e 2021-22 il Candidato ha svolto attività didattica per almeno 60 ore presso l’Università di Durham (oltre ad altri moduli e corsi da titolare o co-titolare svolti nel corso di altre annualità), per un totale di 3 annualità: Punti 9”. Sennonché, nell’anno 2021/2022 A. OMISSIS sarebbe stato in servizio presso l’Università degli Studi di Milano e non documenterebbe nel proprio CV alcuna attività a Durham, sicché andrebbe in ogni caso decurtato il punteggio assegnato per l’annualità 2021/2022. Inoltre, la gran parte dell’attività didattica dichiarata avrebbe natura seminariale, dunque non sarebbe stata valutabile nell’ambito dell’attività didattica frontale, essendo per essa prevista la categoria “D) Seminari”, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 1. Ancora, la maggior valorizzazione dell’attività didattica all’estero (3 punti) rispetto a quella presso atenei italiani sarebbe del tutto irragionevole, non trovando alcun riscontro nella disciplina normativa e regolamentare di concorso. Pertanto, anche qualora in denegata ipotesi, al Prof. OMISSIS potesse assegnarsi un punteggio per il sub-criterio “a3)”, detto punteggio avrebbe dovuto essere attribuito con modalità identiche a quello previsto per l’attività didattica in Italia (punti 2 per ogni anno), sicché il controinteressato per tale voce avrebbe potuto conseguire al più 4 punti (non considerando l’annualità 2021/2022 nella quale, come detto, non risulterebbe dichiarata nel CV alcuna attività all’estero);
2.3.2) – la valorizzazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sia per come sarebbero stati declinati i sub-criteri per tale categoria, sia per il travisamento compiuto dalla Commissione nel ricondurre le esperienze dei controinteressati nei sub-ambiti di valutazione.
In particolare, per il criterio “B) Relatore” la Commissione avrebbe stabilito di assegnare fino a un massimo di punti 4 così ripartiti:
“b1) di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di specializzazione: N. 1 da 1 a 20 tesi; n. 2 da 21 a 40 tesi; 3 oltre 40 tesi.
b2) di tesi di dottorato: punti N. 1 per ogni tesi”.
Sennonché, la suddivisione del punteggio tra i sub-criteri b1) e b2) apparirebbe del tutto irragionevole, poiché 20 tesi di laurea peserebbero quanto una sola tesi di dottorato; inoltre, per ciascuna tesi di dottorato sarebbe prevista l’assegnazione di un punto, con la conseguenza che basterebbero 4 tesi di dottorato per saturare il punteggio previsto per l’attività di “B) Relatore”, mentre oltre 40 tesi di laurea consentirebbero l’assegnazione di soli 3 punti.
Tale criterio si sarebbe rivelato particolarmente penalizzante per la ricorrente, che sarebbe stata relatrice di ben 136 tesi di laurea per cui avrebbe ottenuto il punteggio di 3, identico a quello del candidato OMISSIS che sarebbe stato relatore di sole 51 tesi.
A ciò si aggiunga che, al candidato vincitore sarebbe stato illegittimamente attribuito per il criterio “b1)” il punteggio di 1, benché nel CV del medesimo sarebbe assente qualsivoglia informazione sul numero di tesi seguite come relatore, risultando riportata soltanto una dicitura assolutamente generica, del seguente tenore: “Salvo che nei periodi di congedo, non ho fatto mai mancare il mio apporto per la relazione e correlazione di tesi triennali e magistrali. A Durham con una media di circa dieci tesi triennali e una magistrale all’anno; a Milano con numeri un numero mediamente superiore di tesi magistrali e inferiore di tesi triennali” (pag. 9 del CV). A fronte di tale lacunosa dichiarazione, che non specificherebbe quante tesi sarebbero state seguite come relatore, l’attività avrebbe dovuto essere ritenuta non valutabile.
Altrettanto incongruente apparirebbe la valutazione del sub-criterio “b2) di tesi di dottorato”, per il quale la Commissione avrebbe espresso nei confronti di A. OMISSIS il seguente giudizio “il Candidato risulta relatore di tre tesi dottorali discusse (rispettivamente nel 2012, 2018, 2019)”, assegnandogli 3 punti (1 per ciascuna tesi), benché nel CV del controinteressato non sarebbero stati riportati i titoli delle tesi dottorali discusse;
2.3.3) – quanto alla valorizzazione del criterio “C) Attività di tutorato”, per esso sarebbe stata prevista l’assegnazione fino a un massimo di punti 4 [rectius, 2 punti] distribuiti come segue: c1) degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale: punti 0,5 per ogni annualità di tutorato; c2) di dottorandi di ricerca: punti 1 per ogni annualità di dottorato. Ora, in relazione al criterio “c1)” A. OMISSIS avrebbe ottenuto il punteggio massimo di 0,5 per la seguente esperienza “2018/9 Durham University (responsabile per piani di studio)”. Tuttavia, tale attività non avrebbe avuto nulla a che vedere con quella di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale; tant’è che sarebbe stata indicata nel CV del controinteressato tra gli incarichi amministrativi e avrebbe potuto semmai essere valorizzata in tale ambito. Quanto al sub-criterio “c2)”, A. OMISSIS avrebbe dichiarato a pag. 9 del CV di aver seguito sette studenti di dottorato, senza specificare la tipologia di ricerca, né il titolo delle tesi, da cui soltanto si sarebbe potuto desumere la congruenza del SSD. Ciò nondimeno, la Commissione gli avrebbe assegnato il punteggio massimo di 2 previsto per tale voce, benché, in mancanza di dette specifiche, al controinteressato OMISSIS tale attività non avrebbe dovuto essere considerata valutabile;
2.3.4) – quanto alla valorizzazione del criterio “D) Seminari”, la Commissione avrebbe assegnato a S. OMISSIS il punteggio massimo di 1 (come alla ricorrente) e al vincitore A. OMISSIS il punteggio di 0,5, corredando il punteggio numerico con la seguente valutazione:
OMISSIS: “D) Seminari la Candidata dichiara di avere svolto cinque cicli di seminari sui dialetti letterari, un ciclo di seminari sull’Inno ad Artemide di Callimaco, un seminario sulla prosa greca, a partire dall’a.a. 1996-97 e fino all’a.a. 2002-3, per un totale di sette: Punti 1”;
OMISSIS: “D) Seminari: il Candidato dichiara di avere svolto esercitazioni di metrica negli a.a. 2006-7 e 2007-8: Punti 0,5”;
OMISSIS: “D) Seminari: il Candidato dichiara di avere svolto esercitazioni di metrica greca (a.a. 2008-2009), tre Laboratori di Paleografia (a.a. 2006-2009) e un laboratorio dedicato agli Strumenti di ricerca e alla scrittura scientifica negli a.a. 2003-2006, per un totale di sette: Punti 1”.
Sennonché, la ricorrente ha qui contestato sia la natura seminariale delle attività espletate dai controinteressati – che, pertanto, illegittimamente la Commissione avrebbe valorizzato nell’ambito del criterio in questione -, sia la piena congruenza con il settore per cui sarebbe stata bandita la procedura.
2.3.5) – più in generale, la ricorrente ha contestato la stessa declinazione dei sub-criteri di valutazione, in quanto volta, in tesi, a penalizzare il candidato con il maggior numero di titoli, ossia la ricorrente, peraltro omettendo di prevedere una riparametrazione dei punteggi relativi alle singole sotto-voci, con conseguente appiattimento delle valutazioni relative agli specifici sotto-parametri. La Commissione avrebbe quindi valorizzato gli aspetti quantitativi, stabilendo punteggi correlati al numero di esperienze vantate dai candidati, ma proprio tale circostanza renderebbe palesemente irragionevole e incongrua la fissazione di soglie, superate le quali varrebbe, invece, un generale principio di irrilevanza delle ulteriori attività svolte;
2.3.6) – nei giudizi espressi dalla Commissione si registrerebbe un deficit di motivazione e una superficiale (sotto) valutazione anche per quanto concerne l’attività di ricerca dei candidati e la produzione scientifica della ricorrente.
Per quanto concerne l’attività di ricerca, si contesta, in particolare, l’ingiustificata attribuzione del punteggio di 0,5 assegnato al controinteressato A. OMISSIS per il suo ruolo di “Coordinatore” “di “b3) progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali, AIRC, Telethon, Fondazioni)”, per essere stato “vincitore in qualità di capofila di un finanziamento ministeriale Giovani ricercatori (2001)”. Ciò, poiché tale esperienza non potrebbe essere qualificata come attività di “coordinamento” nella ricerca, essendosi tradotta in un finanziamento per l’organizzazione di un convegno e la pubblicazione dei relativi atti.
Altrettanto ingiustificato sarebbe il punteggio di 1 ottenuto dal candidato S. OMISSIS per il ruolo di “Coordinatore” di “b1) unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale” assegnato per l’attività di “Coordinatore sezione italiana progetto spagnolo FFI2011-25805”. Ciò, poiché nel suo CV non si rinverrebbero riferimenti sulla struttura del progetto da cui poter dedurre l’effettivo ruolo del docente come coordinatore del progetto internazionale e non come semplice membro straniero; il ruolo dichiarato nel CV di “direttore della sezione italiana” non implicherebbe, infatti, che gli sarebbe stato assegnato un incarico di coordinamento a livello internazionale. In un articolo del 2020 che fa la sintesi del progetto, il Prof. OMISSIS sarebbe citato come partecipante e non come coordinatore mentre nel volume del 2012 che racchiude gli atti del suddetto progetto dal titolo “La tradicion y la transmision de los oradores y retores griecos”, né nel brano dell’introduzione in cui si indicano le informazioni sul progetto e sul comitato scientifico internazionale, né nella prima pagina del contributo di Martinelli si farebbe alcuna menzione del preteso ruolo di coordinamento dichiarato dal candidato;
2.3.7) – quanto alla valutazione delle pubblicazioni, si ravviserebbe, innanzitutto, un errore nella valutazione del titolo “Consistenza complessiva della produzione scientifica” della ricorrente; per il sub-criterio “4.1. intensità e continuità temporale” alla ricorrente sarebbe stato assegnato il punteggio di 2,5 (su un massimo di 3) con la seguente motivazione: “L’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica della Candidata sono ottime (3 monografie nonché una settantina di articoli o saggi in volume, distribuiti, con intensità crescente, nel periodo 1991-2023)”. Sennonché, nella colonna in cui sono riepilogati i punteggi attribuiti e riportate le somme, le verrebbe erroneamente assegnato il punteggio di 2. Non sarebbe stata computata nella somma dei punteggi ottenuti per le pubblicazioni la differenza di 0,5 che pur la ricorrente avrebbe ottenuto per il sub-criterio 4.1 e che pertanto avrebbe dovuto esserle riconosciuta. Del tutto inspiegabile sarebbe, poi, il punteggio di 1 (su 1,5) assegnato alla pubblicazione n. 3 della ricorrente “Appiano a Frontone: una lettera greca nel ms. Ambr. E 147 sup. Testo critico, traduzione e note filologiche, «Koinonia» 45 (2021), 191-207” in relazione al criterio dell’originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica dello studio. Tale lavoro sarebbe, infatti, una necessaria integrazione alla pubblicazione nr. 2 “Il greco di Frontone: testo critico e traduzione, studio linguistico, stilistico e retorico, storia editoriale, Roma, Edizioni di Storia e letteratura 2021”, di cui condividerebbe tanto l’argomento generale quanto gli aspetti metodologici, e alla quale sarebbe stato attribuito il punteggio massimo di 4. Nel merito, l’articolo apporterebbe nuovi elementi di conoscenza rispetto all’intera storia degli studi precedenti e offrirebbe nuovi dati di conoscenza, operando secondo i metodi della critica testuale. Non sarebbe dunque comprensibile il diverso metro di valutazione utilizzato dalla Commissione per la valutazione dei due lavori;
2.3.8) – ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, l’art. 13 del Bando, mutuando le corrispondenti previsioni dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, avrebbe disposto di considerare “il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei”. Tuttavia, la Commissione avrebbe disatteso tali prescrizioni, prevedendo che venissero valorizzate solo talune specifiche attività di vertice (Direttore, Preside, Coordinatore, Componente Nucleo di valutazione o di scuole di dottorato), tralasciando di considerare gli impegni in organi collegiali e commissioni, con il paradossale esito di privare di rilievo il volume e la continuità degli incarichi complessivamente svolti dai candidati per tale voce. Ciò sarebbe avvenuto ancora una volta a detrimento della ricorrente, che vanterebbe esperienze molto più numerose e variegate degli altri candidati, tutte pretermesse per effetto della restrizione del novero delle attività valutabili, rispetto a quelle considerate dal Regolamento e dalla lex specialis, arbitrariamente realizzata dalla Commissione. In ogni caso, la valutazione effettuata dalla Commissione sarebbe viziata sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, per non aver considerato esperienze della ricorrente suscettibili di attribuzione di punteggio, pur a fronte dell’arbitraria riduzione delle attività valutabili. La ricorrente avrebbe infatti dichiarato di aver ricoperto il ruolo di vice-direttore di Dipartimento, ove il Vicedirettore di Dipartimento sarebbe membro di diritto della Giunta di dipartimento, che sarebbe organo di governo del Dipartimento. Sicché, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire, in tesi, 1 punto per il ruolo di “a1) componente degli organi di governo” e, dunque, complessivamente 2 punti per il criterio C), Attività gestionale, anziché un solo punto (quello ottenuto per il ruolo di “a7) Componente di collegi di scuola di dottorato e di specializzazione”).
2.4) Con il quarto motivo, rubricato «Violazione di legge (art. 1 L. n. 241/1990; art. 97 Cost.). Violazione dei principi generali in tema di funzionamento dei collegi amministrativi. Violazione dell’art. 12 c. 13 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda. Violazione del D.R. 2962/2023 del 06/06/2023 e delle linee guida ad esso allegate», poiché, come risulterebbe dai verbali, le sedute si sarebbero svolte in modalità telematica, in base a quanto previsto dal D.R. 2962/2023 del 06/06/2023 e dalle linee guida ad esso allegate, e, tuttavia, in violazione delle predette linee guida, i verbali sarebbero stati sottoscritti digitalmente dal solo Presidente, senza le firme digitali degli altri membri della Commissione o, quanto meno, le dichiarazioni di assenso dei commissari, corredate da documenti d’identità che avrebbero dovuto essere incluse tra gli allegati. Non vi sarebbe quindi la prova che gli altri membri della Commissione abbiano effettivamente partecipato alla seduta e abbiano fatto proprio il contenuto dei verbali sottoscrivendoli o, quanto meno, allegandovi una dichiarazione adesiva, benché in tali sedute, specie nella seconda, non si sarebbero svolte mere attività preparatorie o istruttorie, ma sarebbe stata effettuata la valutazione dei candidati, con conseguente vizio nella formazione della volontà dell’organo collegiale. Tra le sottoscrizioni mancanti vi sarebbe anche quella del segretario (incarico ricoperto non dal Presidente OMISSIS, ma dal Prof. OMISSIS), da considerarsi elemento essenziale per l’esistenza del verbale.
3) Si sono costituiti l’Università degli Studi di Milano e il controinteressato A. Carpa.
4) L’11/06/2024 il controinteressato OMISSIS ha depositato ricorso incidentale, in precedenza (il 4/06/2024) notificato, per chiedere l’annullamento del decreto di approvazione degli atti della procedura de qua, con la relativa graduatoria, nella parte in cui detti provvedimenti avrebbero omesso di escludere la ricorrente, pur avendo la stessa, in tesi, autocertificato il possesso di titoli non posseduti.
5) In vista dell’udienza di merito le parti hanno insistito con memorie e repliche sulle rispettive posizioni.
5.1) La difesa del controinteressato ha eccepito la carenza di interesse al ricorso poiché, essendosi la ricorrente collocata in graduatoria in terza posizione, distanziata di 7 punti dal primo graduato e 1,8 punti dal secondo, Ella avrebbe dovuto in primis offrire elementi idonei a dimostrare di superare il divario di punteggio che la separa dal secondo classificato. In mancanza, anche un eventuale accoglimento dei motivi di impugnazione proposti nei confronti del primo candidato avrebbe l’unico effetto di favorire il secondo classificato. Ebbene, questi elementi non sarebbero stati forniti, atteso che, i due aspetti su cui la ricorrente avrebbe censurato il punteggio attribuito al secondo classificato sarebbero del tutto infondati, in quanto: (i) la censura con cui si contesta l’attribuzione di 1 punto per la voce “D) Seminari” [avendo l’Università valorizzato quanto riportato da S. OMISSIS nel proprio CV, laddove ha dichiarato di avere svolto esercitazioni di metrica greca (a.a. 2008-2009), tre laboratori di Paleografia (a.a. dal 2006/2007 al 2008/2009) e un laboratorio dedicato agli strumenti di ricerca e alla scrittura scientifica (negli a.a. dal 2003 al 2006)] sul presupposto che tali attività non avrebbero natura seminariale e, comunque, quanto al laboratorio di Paleografia, non avrebbe neppure l’attinenza con il SSD oggetto di concorso, ancorché tale attività non avrebbe uno specifico SSD nel regolamento del corso di studi, sarebbe inammissibile e, comunque, infondata. Inammissibile, poiché si ingerisce in una valutazione di merito di esclusiva spettanza dell’organismo tecnico (la Commissione giudicatrice) a ciò deputata. Infondata, poiché l’attività espletata dal docente nei “laboratori” o nelle “esercitazioni” rientrerebbe nell’attività seminariale, come interazione tra docente e studenti diversa dalla lezione frontale e volta a consentire un rapporto più diretto con il docente e una posizione più dinamica dello studente, sollecitato in vario modo a farsi parte attiva nelle lezioni, a esercitarsi sui contenuti e sui metodi proposti. Inoltre, il titolo completo del contestato laboratorio, ossia: “Paleografia, codicologia e trasmissione dei testi greci”, sarebbe pienamente coerente con il settore concorsuale Lingua e letteratura greca, oggetto di causa; (ii) quanto alla contestazione dei punti assegnati al II classificato come Coordinatore di unità di progetto di ricerca Europeo/Internazionale (1 punto), nell’ambito della valutazione dell’«attività di ricerca», sminuendo il ruolo rivestito dal prof. OMISSIS nel progetto “MANUSCRITOS GRIEGOS EN ESPAÑA Y SU CONTEXTO EUROPEO” sulla base di una mera nota riportata in calce a un articolo sul progetto, ove il prof. OMISSIS sarebbe citato come partecipante e non come coordinatore di unità, il patrocinio del controinteressato ha rilevato l’inadeguatezza della presunta prova addotta per dimostrare che il prof. OMISSIS non avrebbe diretto l’Unità italiana, posto che nella detta nota sarebbe stato citato soltanto il Coordinatore generale del progetto, mentre tutti gli altri autori sarebbero stati menzionati senza l’indicazione del ruolo rivestito, riportando, poi, la dichiarazione proprio del Coordinatore del progetto, prof. OMISSIS, che confermerebbe la posizione di coordinatore della sezione italiana del progetto da parte del prof. OMISSIS.
Indi, il patrocino medesimo ha controdedotto alle restanti censure, insistendo per il rigetto del gravame.
5.2) Anche la difesa dell’Ateneo ha controdedotto alle censure tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale, insistendo per il rigetto di entrambi.
6) All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa, presenti le avvocate OMISSIS, per la ricorrente, OMISSIS, dell’Avvocatura dello Stato, per l’Università degli Studi di Milano, e V. Sergi, per il controinteressato, è stata trattenuta in decisione.
7) In premessa, è utile rammentare come, nella specie, venga in rilievo una procedura di valutazione per la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30.12.2010 n. 240 (su tale sistema di reclutamento cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 4-07-2025, n. 2535), tra gli altri, di 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di «Studi Letterari, Filologici e Linguistici», Settore concorsuale e SSD «Lingua e Letteratura Greca», dell’Università degli Studi di Milano.
La Commissione giudicatrice, composta dai Proff. OMISSIS della Scuola Normale Superiore di Pisa, OMISSIS dell’École normale supérieure de Paris, OMISSIS dell’Università di Verona (cfr. il Decreto di costituzione, allegato sub doc. 10 da parte resistente), si è dapprima riunita per via telematica il giorno 15 gennaio 2024 «per predeterminare i criteri di massima e le procedure per la valutazione dei candidati» (così, il Verbale n. 1, depositato in atti di causa da tutte le parti), prendendo atto che, in base a quanto comunicato dagli uffici, alla procedura avrebbero partecipato tre candidati.
Indi, nella seduta del 29.01.2024, tenutasi sempre in modalità telematica, la stessa Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati (OMISSIS Andrea, OMISSIS Carla e OMISSIS Stefano) e proseguito nello svolgimento dell’attività ad essa demandata, pervenendo, dopo la valutazione dei titoli – con l’assegnazione dei relativi punteggi per l’attività didattica, l’attività di ricerca, le pubblicazioni scientifiche e l’attività gestionale – ad individuare
OMISSIS, con punti 83, quale candidato maggiormente qualificato, seguito in graduatoria da OMISSIS, con punti 77,8, mentre la ricorrente si è classificata terza, con punti 76.
8) Ciò posto, per ragioni di economia processuale, che risulteranno evidenti nel prosieguo della trattazione, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso principale, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito come sia consentito al Giudice di ritenere in concreto preferibile l’esame prioritario del ricorso principale, a condizione che non ne derivi una limitazione del diritto di difesa del controinteressato e ne discenda, invece, un’effettiva accelerazione della definizione della causa: infatti, se in via di principio resta ferma la priorità logica della questione pregiudiziale, “eccezionali esigenze di semplificazione possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite” (Cons. Stato, A.P., 25-02-2014, n. 9; id., IV, 10-07-2020, n. 4431; TAR Emilia Romagna, I, 20-11-2024, n. 851; TAR Lazio, IV, 2-11-2023, n. 16268).
9) Principiando, dunque, dal ricorso principale, va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte della difesa del controinteressato.
9.1) Al riguardo, preme osservare come la gran parte delle censure svolte nel ricorso principale sia rivolta contro la valutazione operata dalla Commissione nei confronti del primo graduato, prof. OMISSIS.
Sennonché, come correttamente eccepito da parte della difesa del predetto controinteressato, dette censure risulterebbero inammissibili per carenza di interesse ove la ricorrente (terza in graduatoria) non dimostrasse di potere scavalcare, nella graduatoria predetta, la posizione del secondo graduato, che pure la precede (con uno scarto di 1,8 punti).
Ne consegue che, la verifica della sussistenza del prescritto interesse al ricorso con riguardo alle censure svolte nei motivi (cfr. supra, sub 2.1; 2.2, in parte; 2.3.1; 2.3.2, in parte; 2.3.3, in parte; 2.3.4, in parte; 2.3.6, in parte) rivolti contro i punteggi assegnati al controinteressato A. OMISSIS, primo graduato, impone al Collegio la previa verifica della fondatezza delle censure mosse da parte ricorrente rispetto alla posizione del secondo graduato che, precedendo la ricorrente (terza) in graduatoria, le precluderebbe comunque di guadagnare la prima posizione e, con essa, l’assegnazione dell’unico posto a concorso.
9.2) Procedendo in tale direzione, vengono in rilievo le censure, svolte nei sopra riportati motivi (in particolare, nei motivi: sub 2.2, in parte; sub 2.3.2, in parte; sub 2.3.3, in parte; sub 2.3.4, in parte; sub 2.3.5; sub 2.3.6, in parte; sub 2.3.7 e sub 2.3.8) con cui la ricorrente tenta di superare la differenza di punteggio (di 1,8) col II graduato, vuoi contestando direttamente i punti assegnati a quest’ultimo (così, nelle censure sub 2.3.4 e 2.3.6), vuoi criticando i criteri di valutazione adottati dalla Commissione, siccome a suo avviso declinati in modo da non valorizzare adeguatamente la propria pluriennale attività e, dunque, la quantità dei propri titoli (così, nelle censure riportate sub 2.2, in parte; sub 2.3.2, in parte; sub 2.3.3, in parte; 2.3.5, 2.3.7 e 2.3.8).
9.3) Ebbene, in un caso e nell’altro, si tratta, ad avviso del Collegio, di censure che, non denotando alcuna manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti nell’operato dalla Commissione, eccedono l’ambito del sindacato di legittimità entro il quale, come noto, va contenuto, per rispetto «della notoria separazione dei poteri» (Cons. Stato, I, 08-08-2025, n. 872), il sindacato del giudice amministrativo adito.
In particolare, si tratta di censure che esprimono un inammissibile dissenso della ricorrente rispetto alle valutazioni della Commissione, allo scopo di sovrapporre le valutazioni della stessa ricorrente a quelle effettuate dall’organo tecnico all’uopo incaricato.
Sennonché, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, «le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico (…). Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice» (così, Consiglio di Stato, VI, 8-04-2022, n. 2598, nonché, da ultimo, Cons. Stato, I, 08-08-2025, n. 872).
Inoltre, estrinsecandosi i giudizi espressi dalla Commissione in un’attività valutativa caratterizzata da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può accertare il fatto e verificare l’attendibilità del criterio utilizzato dalla commissione, ma non può procedere a valutare il fatto accertato utilizzando un nuovo parametro, ovvero quello proposto da parte ricorrente, facendo derivare da tale valutazione l’esito del controllo dell’attendibilità del criterio oggetto di critica. Invero, «[i]l giudizio di non attendibilità del criterio e la conclusione della sua illegittimità non può derivare dal giudizio del merito scientifico attraverso i nuovi parametri proposti dal ricorrente, poiché ciò comporterebbe un inammissibile sindacato sostitutivo sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione e, pertanto, non consentita in questa sede» (cfr., tra le tante, da ultimo, TAR Sardegna, I, 14-03-2025, n. 237; id., n. 76 del 2025; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13157/2023; T.A.R. Lazio Roma, III-ter, Sent., 06-06-2024, n. 11497).
Se ne ricava, pertanto, che «[l]’asserita irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri utilizzati dalla Commissione avrebbe dovuto essere dimostrata non attraverso la mediazione di una valutazione tecnico-discrezionale e, quindi, opinabile dei fatti, ma sulla base di dati oggettivi, quali il contrasto di essi con il bando di concorso o con la normazione primaria» (così, TAR Lazio, Roma, III ter, Sent., 25-02-2025, n. 4163).
9.4) Nella specie, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, devono ritenersi inammissibili prima ancora che infondate le censure (supra, sub 2.2, in parte; sub 2.3.2, in parte; sub 2.3.3, in parte; 2.3.5, 2.3.7 e 2.3.8), che mirano unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o di altri titoli dei candidati (in particolare, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni e dell’attività gestionale), atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, n. 7501/2022; id., n. 7899/2022; id., n. 5412/2020; TAR Sardegna, I, sent. n. 76 del 2025).
9.5) D’altro canto, giova osservare ad abundantiam come non emergano affatto i denunciati (cfr. supra, sub. 2.3.4) vizi di legittimità nella valorizzazione dell’attività svolta dal prof. OMISSIS nell’ambito delle esercitazioni di metrica greca o dei laboratori di Paleografia, codicologia e trasmissione dei testi greci (cfr. il pertinente CV, depositato in atti di causa), trattandosi di attività del tutto coerenti con le previsioni contenute nel Bando (cfr. artt. 10 e 11); queste ultime, infatti, in ordine alle «modalità di attribuzione dei punteggi», richiedono alla Commissione di valorizzare tutta l’attività di didattica, inclusa quella «di didattica integrativa e di servizio agli studenti». Di guisa che, l’indicazione – riportata nell’art. 11 del Bando -, per cui «[p]er le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari», mentre impone alla Commissione di valutare i seminari, non esclude affatto di valorizzare anche le esercitazioni e i laboratori, trattandosi pur sempre di attività didattica che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, risulta valorizzata anche nel Regolamento didattico del CdL in Lettere, al pari di quella seminariale (cfr. gli artt. 1 – ove, a proposito degli insegnamenti del corso di laurea in lettere, si fa riferimento, affiancandoli, ad «esercitazioni e seminari diretti ad approfondire e a consolidare le conoscenze e le competenze acquisite», nonché, all’acquisizione di crediti «in altre attività formative di carattere laboratoriale» -; 3 – ove pure si fa riferimento, sempre a proposito degli insegnamenti del predetto corso, ad «esercitazioni e seminari diretti ad approfondire e a consolidare le conoscenze e le competenze acquisite», nonché alle attività formative consistenti in «in attività di laboratorio o di stage, atte a fornire abilità trasversali»).
9.6) L’infondatezza di tale censura pone, quindi, in luce un ulteriore profilo di inammissibilità della restante censura (cfr. supra, sub 2.3.6) rivolta contro l’assegnazione di 1 punto per l’attività di ricerca (B1) del controinteressato M. Tempesta, poiché, comunque, dall’eventuale accoglimento della stessa la ricorrente non otterrebbe di colmare il divario di punteggio (di 1,8) che la separa dal secondo classificato.
9.7) Né tale divario potrebbe essere comato attraverso le critiche dei criteri e sotto-criteri, pure mossa a più riprese dall’esponente, specie nell’ambito del terzo motivo, con riguardo alla valutazione dell’attività didattica, lamentando la inadeguatezza dei predetti criteri e sotto-criteri rispetto a quello che dovrebbe essere, in tesi, in loro fine, ossia di valorizzare i titoli dei candidati soprattutto o, comunque, in modo preponderante, sul piano quantitativo [ciò che discenderebbe, ad esempio, dall’eliminazione del punteggio massimo da assegnare per ciascuno dei criteri e sotto-criteri, operazione oltretutto non conciliabile con la necessità di contenere il punteggio entro i limiti fissati dalla stessa lex specialis (che prevede, all’art. 10 del Bando, 30 punti per l’attività didattica, 60 punti per la ricerca e le pubblicazioni e 10 punti per le attività gestionali)].
Si tratta, come già accennato, di critica inammissibile in quanto, lungi dall’evidenziare vizi di legittimità dell’operato della Commissione, si traduce nel tentativo di sovrapporre la valutazione operata dalla ricorrente a quella effettuata dall’organo a ciò deputato, senza lasciare emergere profili di travisamento fattuale, manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà: profili che soli potrebbero condurre ad una declaratoria d’illegittimità dei lavori della commissione.
9.8) D’altro canto, ad abundantiam, giova osservare come le censure svolte in ordine alla valorizzazione dell’attività di ricerca della ricorrente (supra, sub 3.7) risultino altresì infondate, poiché l’assegnazione di punti 1 alla pubblicazione n. 3 della ricorrente “Appiano a Frontone: una lettera greca nel ms. Ambr. E 147 sup. Testo critico, traduzione e note filologiche, «Koinonia» 45 (2021), 191-207”, in relazione al criterio «originalità, innovatività (…)», trova una chiara spiegazione, esplicitata anche nella memoria di parte resistente e ricavabile dalla stessa “Scheda” allegata al Verbale n. 2, insita nel suo essere un lavoro integrativo della pubblicazione n. 2 della stessa ricorrente. In tale contesto, risulta inammissibile la ulteriore censura che fa leva sulla mancata attribuzione alla ricorrente di punti 0,5 (in aggiunta ai punti 2 già riconosciuti) per l’«intensità e la continuità temporale della produzione scientifica», non riuscendo tale punteggio (anche sommato a quello di cui sopra, sub 9.6) a colmare il divario fra la posizione della ricorrente e quella del II classificato.
9.9) Da quanto sin qui esposto consegue, quindi, la inammissibilità e, comunque, la infondatezza delle censure sin qui scrutinate, in quanto essenzialmente preordinate ad un inammissibile sindacato di merito, precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti, in assenza dell’effettiva emersione di profili di travisamento fattuale, manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, profili che soli potrebbero condurre ad una declaratoria d’illegittimità dei lavori della commissione (cfr. Consiglio di Stato, VI, 29-03-2022, n. 2302), fermo restando che «non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare» (così, TAR Lazio, III-bis, 01-08-2025, n. 15165).
10) Dalle precedenti considerazioni consegue, inoltre, per le ragioni sopra esposte (supra, sub 9.1), la inammissibilità delle censure (citate sempre supra, sub 9.1) svolte nei confronti del primo graduato, per difetto d’interesse.
11) Quanto, infine, al quarto motivo, con cui si censura la verbalizzazione dei lavori della Commissione, in quanto i verbali sarebbero stati sottoscritti digitalmente dal solo Presidente, senza le firme digitali degli altri membri della Commissione, il Collegio osserva quanto segue.
11.1) In generale, preme rammentare come, stando al costante orientamento giurisprudenziale, il verbale abbia l’esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate e che sono già entrate a fare parte del mondo giuridico dal momento della loro adozione (cfr. Cons. Stato, 11-12-2001, n. 6208; TAR Lazio, III-bis, 27-09-2023, n. 14311). La mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportano, quindi, l’inesistenza dell’atto amministrativo, poiché la determinazione di volontà da parte dell’organo è distinta inequivocabilmente dalla sua proiezione formale. Il difetto di verbalizzazione, in sintesi, non comporta l’inesistenza dell’atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell’organo è ben distinta dalla sua proiezione formale (cfr. Cons. Stato, IV, 18-07-2018, n. 4373), confermandosi, così, la distinzione tra atto deliberato e sua verbalizzazione.
Con specifico riguardo al motivo in esame si registra, poi, sempre stando all’orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, come la mancata sottoscrizione dei verbali da parte di alcuni componenti della Commissione non determini per ciò solo la nullità e/o annullabilità della procedura concorsuale, in mancanza di specifica contestazione in merito alla mancata partecipazione effettiva degli stessi ai lavori, ove i verbali in questione attestino la presenza alle operazioni di gara da parte di tutti i membri facenti parte del collegio (cfr. TAR Lazio, Roma, III-quater, 03-03-2020, n. 2789); sicché, la mancata sottoscrizione del verbale, al termine della riunione o successivamente, dev’essere considerata alla stregua di una irregolarità, formale, in quanto «non necessariamente coincide con la diversa violazione, sostanziale, delle regole che prescrivono che la precedente correzione sia avvenuta in sede collegiale» (così, Cons. Stato, VII, 25-01-2024, n. 777).
11.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Collegio non può che rilevare l’infondatezza del quarto motivo poiché, da un lato, i verbali risultano sottoscritti dal Presidente della Commissione, che ne ha attestato la conformità agli eventi e alle decisioni adottate, e, dall’altro, non si rinvengono altri elementi (neppure indicati da parte ricorrente) idonei a far quanto meno dubitare della genuinità di quanto in essi riportato (cfr. Cons. Stato, I, 08-08-2025, n. 872), non assurgendo a tanto la mancanza della firma digitale dei restanti componenti della Commissione, tenuto conto anche delle dichiarazioni di assenso alla riunione telematica dei predetti componenti, depositate in atti di causa da parte resistente (sub docc. 2a e ss.); sicché, si tratterebbe, al più, di irregolarità inidonee a determinare l’illegittimità dei lavori della Commissione.
12) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13) Conclusivamente, quindi, il ricorso principale va respinto; pertanto, il ricorso incidentale risulta improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.
14) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti costituite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila/00), da dividersi in parti uguali fra l’Università degli Studi di Milano e il controinteressato, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 16 settembre 2025

