Ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio di non abilitazione è illegittimo qualora la Commissione si limiti a formulare valutazioni generiche, stereotipate e sostanzialmente tautologiche, senza procedere a un effettivo esame analitico delle pubblicazioni e senza individuare gli specifici profili relativi all’oggetto della ricerca, all’originalità, al rigore metodologico o all’impatto scientifico delle opere presentate, poiché l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’organo valutatore non esonera dall’obbligo di una motivazione chiara, concreta e verificabile, idonea a rendere intelligibile l’iter logico seguito per escludere il possesso della maturità scientifica richiesta.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 giugno 2026, n. 10159
ASN: È illegittimo il diniego fondato su giudizi generici e stereotipati che non consentano di comprendere le ragioni della valutazione negativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5310 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M2 “MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO” II fascia di cui al Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca emesso a norma dell’art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. Del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari.
– dello stesso verbale di non abilitazione e dell’elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
– ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente, del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché del Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e delle delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e C.M. Miur n.754 dell’11 gennaio 2013, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere chi ricorre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- La ricorrente ha partecipato alla procedura per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/M2 “Medicina legale e del lavoro”, di cui al decreto direttoriale del 28 luglio 2023, n. 1211, risultando non abilitata.
- Con il presente ricorso la candidata ha impugnato il giudizio negativo, che viene censurato per i seguenti motivi:
- I) in primo luogo, il giudizio sarebbe affetto da carenza di motivazione e contraddittorietà, in quanto non risulterebbe coerente rispetto ai titoli e alle pubblicazioni, sia avuto riguardo ai criteri che la Commissione ha individuato e alle stesse valutazioni positive espresse individualmente dalla Commissione relativamente alla esperienza professionale posseduta dal candidato, tanto da rendere impossibile la comprensione dell’iter logico giuridico che ha portato al provvedimento impugnato. In particolare, i commissari si esprimerebbero in forme generiche e non darebbero conto dei medesimi criteri di valutazione da osservare. La motivazione generica e l’impiego di espressioni altrettanto generiche e lapidarie porterebbe a ritenere che l’esito negativo non si è formato a seguito di una discussione tra i membri della Commissione e, in ogni caso, non consentirebbero di comprendere le reali motivazioni che hanno portato la Commissione ad esprimere un giudizio negativo. Sotto altro profilo, limitandosi il giudizio collegiale a richiamare pedissequamente l’espressione “non adeguata” utilizzata dai membri della Commissione in merito al contributo individuale delle pubblicazioni, sembra che tale fase collegiale sia mancata del tutto;
- II) la decisione assunta dalla Commissione, oltre che identica sotto il profilo letterale in tutti i giudizi espressi dai membri, non consentirebbe alla ricorrente di comprendere le reali motivazioni che hanno portato al mancato riconoscimento della sua idoneità. In ogni caso, nel caso di specie, la maggioranza dei commissari ha positivamente valutato l’impatto della produzione scientifica, il possesso di tre titoli tra quelli scelti ai sensi dell’art.5 del DM 120/2016, nonché l’apporto individuale nei lavori pubblicati e la qualità della produzione scientifica valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca. Tale modus operandirisulterebbe palesemente irragionevole in quanto, nonostante il candidato abbia un curriculumprofessionale di notevole livello, è stato dichiarato non idoneo;
III) la scelta finale della Commissione sarebbe illogica e in contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui è articolato il procedimento valutativo. La valutazione della ricorrente sarebbe avvenuta senza l’espressione di un motivato giudizio formato a seguito di una valutazione delle pubblicazioni presentate e complessiva del profilo scientifico del ricorrente.
- L’Amministrazione si è costituita eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto sarebbe volto a sovrapporre le valutazioni soggettive del ricorrente sui giudizi espressi dalla commissione in un ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica e concludendo, nel merito, per il rigetto dell’impugnativa.
- All’udienza pubblica del 27.5.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione. Le censure formulate sono dirette ad evidenziare la illegittimità del giudizio espresso dalla commissione sotto il profilo del difetto e della contraddittorietà della motivazione, interessando ambiti entro cui è senz’altro consentito il sindacato del giudice amministrativo.
- Passando al merito, le censure formulate nel ricorso possono essere trattate congiuntamente, con esse la parte ricorrente lamentando, in sostanza, la genericità della motivazione alla base del provvedimento impugnato.
- La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016, n.120, il quale prevede, all’art. 3, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”.
- Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”.
- La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare, per quanto riguarda le funzioni di professore di seconda fascia, rilevanti nel caso di specie, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
- La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
- a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
- b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
- e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
- f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
- L’abilitazione è attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”.
- Secondo la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, è necessario che un eventuale giudizio negativo sia congruamente motivato, in particolare procedendo “sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse,[…] ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 10.2.2020, n.1758)» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV Quater, 6 dicembre 2024, n. 22051).
- E’ stato altresì precisato che “per quanto il giudizio della Commissione giudicatrice di una procedura come quella in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, costituisca espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice se non sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà, non per questo è consentito avallare giudizi generici e stereotipati. L’ampia latitudine valutativa rimessa all’organo di valutazione rende ancora più necessaria una motivazione – sia pure sintetica ma – pregnante, chiara e specifica. Una volta assolto correttamente l’onere motivazione, resta ovviamente fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità” (Cons. Stato, VI, 20.12.2021, n. 8449).
- In tale contesto, sono state ritenute illegittime le affermazioni meramente ripetitive del parametro che si assume non rispettato, risolvendosi esse in mere tautologie, come tali non in grado di assolvere all’obbligo motivazionale gravante sulla commissione (Cons. Stato., VII, 5.2.2026, n. 957).
- Con riferimento al caso di specie, né il giudizio collegiale, né i giudizi individuali recano un esame analitico delle pubblicazioni, che vengono indicate solo per tipologia, per macro-tematica (genetica forense) e numero complessivo e sono valutate con aggettivazioni che risultano del tutto imperscrutabili al lettore esterno e autoreferenziali, non essendo evidenziato alcun profilo, attinente all’oggetto specifico della ricerca e/o ai relativi approcci o metodologie, che permetta di giustificare razionalmente la valutazione resa al cospetto delle caratteristiche intrinseche dei prodotti sottoposti a giudizio.
- La stessa valutazione inerente alla continuità e intensità della ricerca rimane priva di svolgimento, non comprendendosi in base a quali parametri essa sia da considerare “modesta” o “limitata”.
- La commissione si esprime, in effetti, nei seguenti termini:
“OMISSIS Le pubblicazioni presentate ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016 sono coerenti con il SSD MED/43, attengono soprattutto l’ambito della genetica forense e sono rappresentate da nove articoli di ricerca, due revisioni ed una lettera, mediamente con buona originalità e discreto rigore metodologico. La candidata occupa posizioni di rilievo in 7 pubblicazioni emergendone un più che discreto contributo individuale. La pubblicistica nel suo insieme è costituita da 22 prodotti dal 2014, di cui 4 rappresentati da contributo in volume o atti di convegno denotando una limitata intensità e continuità. La pubblicistica non consente di determinare quel riconoscimento di un positivo livello della qualità e dell’impatto dei risultati della ricerca tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca, per cui si ritiene che la candidata NON abbia ancora la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia nel SSD MED/43.
OMISSIS: Le pubblicazioni presentate ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016 sono coerenti con il SSD MED/43. Le pubblicazioni sono costituite da articoli di ricerca, brief communication, mediamente con discreta originalità, innovatività ed discreto rigore metodologico; la revisione sistematica presenta un rigore metodologico sufficiente. Le riviste sono tutte di rilevanza internazionale dotate di buon IF. L’autore riveste posizioni di rilievo in quasi tutte le pubblicazioni con un discreto apporto individuale. Le pubblicazioni nel complesso sono di qualità discreta, per originalità e rigore metodologico e per l’impatto significativo nella comunità scientifica internazionale di riferimento. La contenuta pubblicistica non consente di determinare quel riconoscimento di un positivo livello della qualità e dell’impatto dei risultati della ricerca tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca, per cui si ritiene che il candidato NON abbia ancora la maturità scientifica, richiesta per le funzioni di professore di II fascia nel SSD MED/43. Le pubblicazioni nel loro complesso si caratterizzano per sufficiente originalità e innovatività e discreto rigore metodologico; nel complesso la produzione scientifica è modesta sotto il profilo temporale (22 dal 2014), di cui 2 contributi in volume ed 1 contributo in atti di convegno. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 DM 120/2016, si ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e, pertanto, NON è idoneo.
OMISSIS: Le pubblicazioni presentate ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016 sono coerenti con il SSD MED/43, trattano soprattutto la genetica forense e sono rappresentate da nove articoli di ricerca, due revisioni ed una lettera, mediamente con buona originalità e discreto rigore metodologico. La candidata occupa posizioni di rilievo in 7 pubblicazioni indicando un più che discreto contributo individuale. La pubblicistica è costituita da 22 prodotti dal 2014, di cui 4 rappresentati da contributo in volume o atti di convegno denotando una limitata intensità e continuità. La pubblicistica non consente di affermare che vi sia quel riconoscimento di un positivo livello della qualità e dell’impatto dei risultati della ricerca sufficienti a conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca, per cui si ritiene che la candidata non abbia ancora la maturità scientifica, richiesta per le funzioni di professore di II fascia nel SSD MED/43.
OMISSIS: Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate ai fini di cui all’art. 7 del DM 120/2016, testimoniano un apporto individuale abbastanza definito, benché non prevalente nei lavori in collaborazione (è primo autore in 2 articoli scientifici, secondo autore in 4 pubblicazioni ed ultimo autore in 1 pubblicazione; non risulta mai correspondig author), vendo affrontate tematicamente prevalentemente di genetica; le 12 pubblicazioni sono collocare su riviste a diffusione internazionale, con collocazione editoriale di livello medio. Le pubblicazioni nel loro complesso si caratterizzano per sufficiente originalità e innovatività e discreto rigore metodologico; nel complesso la produzione scientifica è modesta sotto il profilo temporale (22 dal 2014), di cui 4 contributi in volume o atti di convegno. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 DM 120/2016, si ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e, pertanto, NON è idoneo.
OMISSIS: Le pubblicazioni presentate ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016 sono tutte congruenti con il SSD MED/43, sono costituite in larga misura da articoli di ricerca con buona originalità e discreto rigore metodologico ed attengono soprattutto all’ambito della genetica forense. La candidata occupa posizioni di rilievo in più della metà delle pubblicazioni emergendone un discreto contributo individuale. La pubblicistica nel suo insieme è rappresentata da 22 prodotti dal 2014, denotando una limitata intensità e continuità. La contenuta pubblicistica non consente di determinare quel riconoscimento di un positivo livello della qualità e dell’impatto dei risultati della ricerca tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca, per cui si ritiene che il candidato NON abbia ancora la maturità scientifica, richiesta per le funzioni di professore di II fascia nel SSD MED/43. ABILITATO: NO”.
- E’ presto evidente, dalla lettura dei sopra riportati giudizi, che i commissari si esprimo, peraltro con modalità del tutto analoghe tra loro, in termini che non sono specificamente riferibili ad alcuna delle pubblicazioni presentate, delle quali non si evince l’oggetto specifico, né le rispettive caratteristiche quanto a originalità e rigore metodologico, non emergendo, pertanto, l’avvenuto esame analitico delle stesse e neppure l’individuazione di quei profili, attinenti al contenuto o all’approccio metodologico, suscettibili di dare concretezza al giudizio reso e in mancanza dei quali non è possibile il riscontro di legittimità dell’azione amministrativa.
- In tali condizioni, il Collegio ritiene che la motivazione alla base del provvedimento adottato non soddisfi i criteri di cui all’art. 3 del D.M. 7 giugno 2016, n.12 e che il provvedimento impugnato debba, pertanto, essere annullato. L’Amministrazione provvederà a rinnovata valutazione della candidata, ad opera di diversa commissione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. La nuova commissione procederà all’esame analitico dei titoli presentati dalla candidata, assicurando che i giudizi espressi siano sufficientemente riscontrabili alla luce delle caratteristiche delle pubblicazioni sottoposte a valutazione e della loro collocazione temporale.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di non abilitazione della ricorrente. Ordina all’Amministrazione intimata di procedere a rinnovata valutazione della candidata, ad opera di diversa commissione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, nel rispetto dei principi indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero dell’università e della ricerca al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 01/06/2026

