DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 25 maggio 2011
Universita’ telematiche finanziabili dall’anno 2011.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 23 settembre 2011, n. 222)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca;
Visto l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa al finanziamento ordinario delle universita’ non statali;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto in particolare, l’articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, e nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), sono individuate le universita’ telematiche destinatarie dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita’ non statali legalmente riconosciute;
Visto l’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80 che ha stabilito che anche per le universita’ telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (finanziamento ordinario delle universita’ non statali) e dell’articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Istituzione delle universita’ non statali nell’ambito della programmazione);
Considerato che l’articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione triennale del sistema universitario 2004-2006) dispone che al termine del terzo, quinto e settimo anno di attivita’ delle universita’ non statali legalmente riconosciute, il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti e che soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato, al termine del quinto anno di attivita’, possono essere concessi alle universita’ i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 che definisce gli indicatori per la ripartizione delle risorse alle universita’;
Vista la nota 15 marzo 2011, prot. 152, con il quale il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario demanda al Ministero l’individuazione degli Atenei ai quali puo’ essere applicata la norma sui finanziamenti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle relazioni predisposte a seguito delle valutazioni effettuate presso alcuni atenei telematici alla fine del quinto anno di attivita’;
Viste le relazioni del predetto Comitato sulle verifiche effettuate al termine del quinquennio di attivita’ dell’Universita’ «[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]» (Doc 11/09), dell’Universita’ Uninettutno (Doc 2/11) e «[#OMISSIS#] da Vinci» (Doc 8/09);
Considerato che le conclusioni di dette relazioni indicano esplicitamente i punti di forza e di criticita’ delle singole universita’ nonche’ un giudizio sintetico differenziato in relazione al giudizio complessivo sull’attivita’ delle universita’;
Preso atto che la relazione sull’Universita’ «Uninettuno» si conclude con un parere «sicuramente positivo», quella sull’universita’ «[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]» con una «valutazione positiva» mentre la relazione sull’Universita’ “[#OMISSIS#] da Vinci” invita il Ministero a monitorare l’evoluzione temporale del numero di iscritti e l’Universita’ stessa ad accelerare il processo di integrazione con l’Universita’ statale «[#OMISSIS#] D’Annunzio» di Chieti;
Considerato che alla luce delle suddette relazioni si ritiene opportuno attribuire i relativi finanziarnenti alle universita’ che hanno ottenuto una valutazione esplicitamente positiva;
Decreta:
ARTICOLO N.1
Universita’ telematiche finanziabili dall’anno 2011
1. A partire dall’anno 2011 possono accedere ai contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le universita’ telematiche “Uninettuno” e “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”.
2. La quota da attribuire ai predetti atenei e’ stabilita sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, sentita l’A.N.V.U.R., tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
ARTICOLO N.2
Individuazione di ulteriori Universita’ finanziabili
Con successivi decreti, emanati ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentita l’A.N.V.U.R., possono essere individuate altre universita’ alle quali si applicano le previsioni di cui al citato articolo 12.
Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.