TAR Sicilia, Sez. I, 24 settembre 2025, n. 2066

La maggiorazione stipendiale del 30% per i ricercatori universitari rimane nell'ambito della discrezionalità dell'Università

Data Documento: 2025-09-24
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

La maggiorazione stipendiale del 30% per i ricercatori universitari rimane nell’ambito della discrezionalità dell’Università.

Contenuto sentenza

N. 02066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Castelnuovo 35;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
della nota prot. 2024-UNPACLE-0046149 dell’Università degli studi di Palermo, notificata il 21.3.2024;
…e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere le differenze retributive per il periodo in cui gli stessi hanno svolto prestazioni lavorative di ricercatore ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera b) legge 240/2010 e la conseguente condanna al pagamento delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, attualmente professori di II fascia presso l’Università degli Studi di Palermo, espongono di aver disimpegnato, nell’arco temporale per ciascuno in epigrafe specificato, le mansioni di “Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. B) della legge n.240/2010” (RTDB) afferenti alla categoria di ricercatori universitari – cc.dd. senior – con cui le Università stipulano contratti di lavoro triennali non rinnovabili.
Costoro hanno già alle spalle un primo periodo di ricerca svolto mediante i “contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni” di cui all’art. 24 comma 3 lett. A (cc.dd. RTDA) ovvero hanno usufruito “per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri” (vedasi l’art. 24, comma 3, lett. b. della l. n. 240 del 2010).
Per la suddetta categoria professionale degli RTDB, l’art. 24, comma, 8 della l. n. 240 del 2010 ha previsto un trattamento retributivo più alto sia rispetto ai Ricercatori a tempo indeterminato (d’ora in poi RTI) che con riferimento ai Ricercatori a tempo determinato di tipo A (d’ora in poi RTDA). Difatti, mentre per questi ultimi la disposizione prevede una retribuzione “pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato” (ossia al ricercatore a tempo indeterminato), per gli RTDB, invece, la norma medesima dispone espressamente che il trattamento assegnato alle altre due categorie di ricercatori (a t.i. e RTDA) sia “elevato fino a un massimo del 30%”.
I ricorrenti, con pec del 2.12.2023, assumono di aver richiesto all’Ateneo di appartenenza il pagamento delle differenze retributive da loro maturate nel periodo di assunzione quali RTDB in misura pari al 30 % del trattamento economico lordo agli stessi effettivamente corrisposto e, in subordine, nella misura del 20% del medesimo trattamento, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
Con l’impugnata nota prot. 2024-UNPACLE-0046149 del 21.03.2024, l’Università degli Studi di Palermo ha rigettato l’istanza presentata.
Con il presente ricorso domandano, dunque, l’annullamento della predetta nota, l’accertamento del diritto ad ottenere le differenze retributive sopra descritte e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle stesse.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione di Legge. Violazione della Legge 240/2010 art. 24 comma 8. Violazione del “Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato” emanato con D.R. n. 4184 del 3.11.2016 dell’Università degli Studi di Palermo;
b) Violazione di Legge. Violazione degli artt. 3 e 36 Costituzione. Violazione dei principi di ragionevolezza ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità della motivazione. Violazione della Direttiva Europea 1999/70 in materia di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato;
c) Sul quantum debeatur. Sui criteri di determinazione della maggiorazione stipendiale. Violazione di legge. Violazione della legge 240/2010 per non avere l’Università degli Studi di Palermo individuato la maggiorazione prevista dall’art. 24 comma 8 L. 240/2010. Violazione dei DD.MM. MIUR 78/2016 e 168/2018 nella parte in cui individua la retribuzione maggiorata nella misura del 120 per cento della retribuzione iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. Applicazione dell’articolo 1339 c.c.
2.- Si costituiva l’Università degli Studi di Palermo con memoria di stile.
3.- Nelle more del giudizio le parti depositavano documenti.
4.- Con memoria del 21.7.2025, parte resistente concludeva per:
– l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso sotto due profili: i) i ricorrenti non avrebbero impugnato i provvedimenti di inquadramento economico a suo tempo emessi dall’Ateneo ma solamente la nota “ricognitiva” prodotta dall’Università in riscontro all’istanza presentata; ii) i ricorrenti non avrebbero impugnato il bando della procedura di nomina a ricercatore – DR 4670 del 14/12/2016 – che all’art. 12 prevede che “Il trattamento economico spettante al destinatario del contratto è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno.” nonché i singoli decreti di approvazione atti, dai quali è scaturita la successiva sottoscrizione dei relativi contratti;
– l’infondatezza del ricorso nel merito;
– la prescrizione dei crediti vantati (soggetti al termine quinquennale di cui all’art. 2948 co.1 n. 4 c.c.).
5.- Con ulteriori memorie in vista dell’udienza di merito, le parti insistevano nei rispettivi scritti difensivi e prendevano posizione sulle eccezioni formulate ex adverso.
6.- All’udienza pubblica del 23.9.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è inammissibile.
7.1- Il Collegio osserva che:
– la nota prot. 46419 del 21/03/2024 dell’Università di Palermo è un atto meramente ricognitivo delle disposizioni precedentemente adottate, relative al trattamento da erogare ai ricercatori di cui all’art. 24 co. 3 lett. b) assunti al di fuori dei piani straordinari di reclutamento;
– tali disposizioni di Ateneo (DR n. 4670 del 14.12.2016, delibera del Senato Accademico n. 8 del 13.12.2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14.12.2016) nonché i contratti a valle sottoscritti dagli odierni ricorrenti rappresentano la disciplina di riferimento – anche sotto il profilo del trattamento economico contestato – e non sono mai stati impugnate (su fattispecie sovrapponibile, si veda la sentenza del TAR Palermo, II sez., n. 2491/2024);
– peraltro, i singoli ricorrenti sono stati assunti, come indicato espressamente nel bando di selezione, nei limiti di spesa programmati e nell’ambito dell’assegnazione dei punti organico disposti dal Ministero per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo procedure di reclutamento ordinario e con una specifica copertura finanziaria, che non lasciava alcun margine di discrezionalità in ordine all’an e al quantum in capo all’Ateneo;
– al contrario, non è in alcun modo richiamabile il caso dei ricercatori assunti nell’ambito dei piani straordinari di reclutamento di cui alla legge n.208/2015 (c.d. di stabilità 2016) e alla legge n. 205/2017 (c.d. finanziaria 2018) e dei DD.MM. attuativi, per i quali lo stesso Legislatore ha stabilito espressamente un trattamento economico pari al 120 % del trattamento iniziale garantendo la relativa copertura finanziaria;
– inoltre, il bando di selezione, all’art. 12, prevedeva espressamente che “Il trattamento economico spettante al destinatario del contratto è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno.”, di tal che i ricorrenti hanno prestato acquiescenza a tale previsione, sottoscrivendo ed eseguendo il relativo contratto a valle;
– la maggiorazione nella percentuale del 30% fissata dal legislatore costituisce infatti solo, una “soglia di contenimento”, che non svolge alcuna funzione all’interno del procedimento e non condiziona il potere dell’Amministrazione, che rimane, nell’ambito della sua discrezionalità, certamente libera di fissare una percentuale minima o anche pari a zero, in relazione alla sostenibilità finanziaria delle proprie scelte…in altri termini, il criterio finanziario ha sorretto e guidato l’operato dell’Amministrazione, che ha garantito tale aumento, nella percentuale fissata dal legislatore, solo a vantaggio di coloro che erano stati reclutati in virtù dei piani straordinari e quindi in presenza di specifiche fonti di finanziamento ministeriali (estratto dell’ultima memoria di replica dell’Ateneo).
Le superiori considerazioni rendono superflua la delibazione dell’eccezione di prescrizione.
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile.
8.- La peculiarità della fattispecie e l’esito in rito giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 24 settembre 2025