Cons. Stato, Sez. VII, 27 ottobre 2025, n. 8322

Le università non sono vincolate agli elenchi delle riviste predisposti da ANVUR

Data Documento: 2025-10-27
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima
Gli elenchi predisposti dall’ANVUR hanno rilevanza in seno alle valutazioni per la ASN ma le università, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, 240, che demanda ai regolamenti la disciplina della procedura di chiamata per il reclutamento dei professori, affidando all’autonomia regolamentare dell’Università la gestione del reclutamento, rimangono libere di adottare misure anche diverse rispetto agli atti di indirizzo e raccomandazioni dell’ANVUR e del CUN, purché nel rispetto della legge stessa.
Questo può tradursi anche in una valutazione dell’attività scientifica fondata sul diverso valore attribuito alle riviste scientifiche, a seconda dei loro profili qualitativi.
Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4965 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice Nominata con D.D. OMISSIS, non costituita in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università OMISSIS;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e l’avvocato dello Stato OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. OMISSIS, il TAR OMISSIS accoglieva il secondo ricorso proposto dall’attuale appellante per l’ottemperanza alla sentenza n. OMISSIS, con la quale lo stesso Giudice aveva accolto il ricorso promosso dal prof. OMISSIS contro l’Università OMISSIS e nei confronti del prof. OMISSIS avverso gli atti della procedura indetta dall’Ateneo, con D.R. rep. n. OMISSIS prot. n. OMISSIS del 7 maggio 2021, per la copertura di un posto da professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge 240/2010 – settore concorsuale OMISSIS  Dipartimento di SOMISSISe annullato gli atti con cui la Commissione giudicatrice aveva dichiarato, per la terza volta, vincitore il OMISSIS.

In particolare, la sentenza specificava che, quanto al criterio “C” (“Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”), il verbale del OMISSIS della prima Commissione giudicatrice – i cui criteri erano stati tenuti fermi dalla sentenza del TAR n. OMISSIS – imponeva di fare riferimento alle consolidate prassi scientifiche del settore, senza prevedere l’utilizzo di criteri bibliometrici mentre la terza Commissione aveva disatteso tale criterio, avendo previsto di utilizzare un criterio bibliometrico (id est, l’indicatore Article Influence Score del Journal Citation Report), nonostante il Settore scientifico disciplinare in questione non fosse un settore bibliometrico.

Quanto al criterio “D” (“Apporto individuale”), la sentenza statuiva che nel caso specifico risultavano irragionevoli (oltreché elusivi del giudicato e dei criteri stabiliti dalla sentenza n. OMISSIS) i coefficienti di punteggio determinati dalla terza Commissione in relazione alle pubblicazioni in collaborazione.

Il Tribunale riteneva, pertanto, fondate le censure svolte con riferimento alla valutazione della Commissione in relazione ai criteri “C” e “D”, con conseguente declaratoria di nullità degli atti impugnati e demandava la definizione della vicenda concorsuale a un Commissario ad acta, nominando il Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca o suoi delegati e statuendo che avrebbero dovuto “provvedere all’integrale esecuzione in luogo e vece dell’Amministrazione, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, fermi i principi contenuti nelle motivazioni delle sentenze del TAR n. OMISSIS e nella presente motivazione (con riferimento all’applicazione delle “consolidate prassi scientifiche del settore” e alla congrua valutazione del peso dell’apporto individuale alle pubblicazioni collettive), nonché i criteri “A” e “B” utilizzati per la valutazione delle pubblicazioni e i relativi punteggi non censurati in questa sede” (sentenza n. 182/2024 pag. 22).

La Segretaria Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca quale commissaria ad acta nominata dal TAR, delegava per l’esecuzione del giudicato la dottoressa OMISSIS, Direttrice generale della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore, la quale, con D.D. n. 736 del 3 giugno 2024, individuava, mediante sorteggio, i componenti della Commissione giudicatrice chiamata a rinnovare la procedura valutativa de qua.

In data 5 luglio 2024 la Commissione giudicatrice si riuniva per definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni dei candidati, come risulta dal verbale n. 1. La Commissione procedeva, dunque, alla definizione dei coefficienti di punteggio da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni in relazione ai criteri “C” e “D”, prendendo atto di quanto statuito dalla sentenza del TAR OMISSIS, Sez. III, n. OMISSIS, dalla sentenza del TAR OMISSIS, Sez. III, n. OMISSIS e della precedente sentenza del TAR OMISSIS.

In particolare, per il criterio “C”, la Commissione stabiliva di assegnare un coefficiente da 1 a 5, corrispondente ai seguenti giudizi:

1=limitato;

2=modesto;

3=discreto;

4=buono;

5=ottimo.

Per il criterio “D”, invece, tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n. OMISSIS, la Commissione provvedeva ad assegnare un coefficiente tra 0,20 e 1, come segue:

1 = 1 autore;

0,90 = 2 autori;

0,80 = 3 autori;

0,70 = 4 autori;

0,60 = 5 autori;

0,50 = 6 autori;

0,40 = 7 o 8 autori;

0,30 = 9 o 10 autori;

0,20 = più di 10 autori.

Con nota del 16 luglio 2024, la Commissaria ad acta chiedeva chiarimenti in merito all’interpretazione della sentenza al fine di assicurare l’esatta esecuzione del giudicato in merito al passaggio della sentenza n. OMISSIS relativo ai criteri “A” e “B”.

All’esito della Camera di Consiglio del 10 ottobre 2024, il TAR, con ordinanza collegiale n. OMISSIS pubblicata in data 11 ottobre 2024 rendeva i richiesti chiarimenti, osservando che la sentenza del TAR. OMISSIS aveva previsto – quale effetto conformativo concernente l’individuazione dei comportamenti che il commissario ad acta avrebbe dovuto porre in essere per rispettare le statuizioni del giudice – che dovessero restare fermi e inalterati non solo “i principi contenuti nelle motivazioni delle sentenze del T.A.R. n. OMISSIS e n. OMISSIS e nella presente motivazione”, ma anche i “punteggi” già assegnati ai candidati dalla precedente commissione in ordine ai criteri “A” e “B” utilizzati nella formula “(a/5) * (b/5) * (c/5) * (d/1) *5”, e che “dunque, costituisca compito della nuova commissione, nominata con sorteggio del 21 maggio 2024, condurre una rinnovata valutazione, supportata da adeguata motivazione (cfr. sentenza T.A.R. Piemonte n. OMISSIS pagg. 7 e 8), in relazione ai criteri “C” (rilevanza scientifica della collocazione editoriale) e “D” (apporto individuale), essendo escluso che detta commissione debba rivalutare le pubblicazioni anche in relazione ai criteri sub “A” e “B”.

In data 7 novembre 2024 la Commissione procedeva alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi: al professor OMISSIS venivano assegnati 22,02 punti e al professor OMISSIS 32,06 punti. I punteggi totali, pertanto, corrispondevano a 78,02 per il professor OMISSIS e 80,06 per il professor OMISSIS che risultava nuovamente vincitore.

Con D.D. del 23 dicembre 2024 la Commissaria ad acta approvava gli atti della procedura selettiva e l’Università provvedeva a rendere pubblica la graduatoria con pubblicazione in data 24 dicembre 2024 sul proprio sito internet.

Con delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2025 veniva effettuata la proposta di chiamata del professor OMISSIS.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2025, veniva approvata l’anzidetta proposta.

Con D.R. n. 2883 del 25 marzo 2025 il professor OMISSIS veniva nominato per la quarta volta professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare OMISSIS presso il Dipartimento OMISSIS a far data dal 1° aprile 2025 in cui prendeva nuovamente servizio come professore ordinario.

Con reclamo ai sensi dell’art. 114 comma 6 c.p.a., notificato e depositato in data 24 febbraio 2025, il prof. OMISSIS ha contestato nuovamente sotto plurimi profili gli atti della nuova Commissione.

Si sono costituiti ritualmente nella fase di reclamo sia l’Università OMISSIS sia il controinteressato prof. OMISSIS.

La Commissione giudicatrice, cui il reclamo è stato notificato, attraverso la Commissaria ad acta ha depositato controdeduzioni al fine di confutare le censure del reclamante.

Con la sentenza in questa sede appellata il TAR respingeva il ricorso, osservando, quanto al criterio “D”: La quarta Commissione non ha reiterato gli errori in cui è incorsa la terza Commissione. Infatti, la quarta Commissione ha individuato nove scaglioni anziché sei, perché ha riformulato lo scaglione “6 autori o più” della terza Commissione nello scaglione “6 autori”; poi ha aggiunto gli scaglioni “7 o 8 autori”, “9 o 10 autori”, “più di 10 autori”; ha assegnato i coefficienti a ciascuno scaglione, mantenendo il valore 1 per le pubblicazioni con un autore, riducendo i coefficienti per ciascuno dei cinque scaglioni già individuati dalla terza Commissione e abbassando conseguentemente i coefficienti degli scaglioni di nuovo conio. In particolare, la quarta Commissione ha modulato i coefficienti in modo armonico, proporzionato e ragionevole, in quanto ha previsto una penalizzazione di 0,1 per ogni autore ulteriore per tutti gli scaglioni con co-autori fino allo scaglione “6 autori”; poi ha previsto la stessa penalizzazione di 0,1 per tutti i successivi nuovi scaglioni, fermandosi al valore minimo di chiusura pari a 0,2. A titolo esemplificativo, con riferimento alle pubblicazioni scritte in collaborazione da due e tre autori, ha raddoppiato la penalizzazione, passando rispettivamente dai coefficienti 0,95 e 0,90 ai coefficienti 0,90 e 0,80.

Quanto al profilo “C” il TAR ha evidenziato che la Commissione “non poteva far altro che attenersi alla rilevanza della collocazione editoriale e motivare in ordine a questa sulla base del proprio patrimonio conoscitivo, sul presupposto ragionevole in base al quale la diffusione all’interno della comunità scientifica è desumibile dalla reputazione, dal prestigio e dalla rilevanza della rivista”.

Appellata ritualmente la sentenza, resiste l’Università OMISSIS.

All’udienza del 7 ottobre 2025 la causa passava in decisone.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l’appellante deduce: Erroneità della sentenza, nei capi con cui è stata ritenuta l’infondatezza e/o omesso l’esame delle censure formulate con il primo motivo di reclamo relativo ai coefficienti di valutazione del criterio “D” Apporto individuale.

Lamenta che la quarta cmmissione, disattendendo le statuizioni delle pronunce del TAR, aveva attribuito in modo non corretto il punteggio in relazione al criterio “D” appiattendo il coefficiente su valori prossimi al 100%.

La censura non è fondata.

La Commissione ha tenuto conto, come richiesto, del numero degli autori con un range che va da 0,20 a 1, ma anche della qualità e coerenza della collaborazione.

L’appellante sottolinea che ricomprendere i coefficienti tra un minimo di 1/5 e 5/5 sia un aggiustamento poco più che simbolico.

Tuttavia, a tal riguardo la sentenza TAR n. OMISSIS, laddove censurava l’utilizzo di coefficienti di punteggio compresi tra 0,60 e 1, evidenziandone lo sbilanciamento verso la soglia massima, ha affermato, invece, che un coefficiente compreso tra un minimo di 1/5 a un massimo di 5/5 (applicato in relazione ai criteri A e B), fosse una scelta ragionevole.

A opinare diversamente si correrebbe il rischio che le pubblicazioni a più nomi finirebbero per essere penalizzate, se più autorevoli, a favore di quelle con un solo autore, ma ritenute meno prestigiose.

Condivisibilmente il giudice ha affermato l’opportunità di evitare il frazionamento del punteggio in parti uguali tra i vari coautori. Primenti, la Commissione ha ragionevolmente ritenuto di attribuire i coefficienti per l’apporto individuale in modo da tenere in considerazione la qualità e la coerenza della pubblicazione stessa.

La quarta Commissione ha precisato che nel settore disciplinare di statistica i lavori “vengono usualmente svolti in collaborazione per cui le pubblicazioni hanno di norma più autori”.

Nell’ultima valutazione, la Commissione ha ulteriormente dilatato da 0,20 a 1 lo spazio tra i coefficienti, tenendo conto del numero degli autori, prevedendo 9 scaglioni anziché 6 ,come indicati dalla precedente Commissione e abbassando ulteriormente i coefficienti per quelli comuni alla precedente valutazione.

Quindi, la Commissione tenendo fermi i principi rinvenibili nella sentenza n.182 del 2024, nell’ambito della discrezionalità tecnica che caratterizza il suo operato, ha determinato la “pesatura” del contributo nelle opere in collaborazione in modo non irragionevole.

Quanto al ventilato atteggiamento di favore nei confronti del prof. OMISSIS occorre osservare che la quarta Commissione è stata nominata dalla Commissaria ad acta quale organo ausiliario del Giudice del quale non faceva parte alcun membro dell’Università di Torino.

A ciò si aggiunga che nella prima seduta di definizione dei criteri non era possibile favorire un candidato piuttosto che l’altro, dal momento che la Commissione ignorava le domande dei candidati e dunque l’esatto numero degli autori delle pubblicazioni collettive da loro presentate, e conosceva unicamente i verbali di definizione dei criteri delle altre tre Commissioni, nonché le sentenze n. OMISSIS; in queste ultime due il TAR aveva precisato soltanto che il prof. OMISSIS aveva “presentato dodici pubblicazioni in cui figurava come coautore (a fronte del ricorrente che ha presentato sette pubblicazioni a nome singolo)”.

2. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nei capi con cui è stata ritenuta l’infondatezza od omesso l’esame delle censure formulate con il reclamo, relativo ai coefficienti di valutazione del criterio “C” (Rilevanza scientifica della collocazione editoriale).

Evidenzia che la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha respinto le doglianze formulate con il secondo motivo di reclamo, con cui si è dedotta l’applicazione elusiva del criterio “C” che nel verbale n. 1 del 24 agosto 2021 risultava così formulato “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica, come previsto dalle consolidate prassi scientifiche del settore”. La quarta Commissione, nel riportare nel verbale del 5 luglio 2024 il criterio “C”, aveva omesso il riferimento alla “diffusione all’interno della comunità scientifica”, benché la sentenza del TAR Piemonte n. OMISSIS avesse stabilito che il rinnovato giudizio dovesse avvenire “fermi i criteri adottati e non censurati”.

Deduce che il Giudice non si era espresso sulla lamentata assenza di qualsivoglia riferimento o motivazione nei verbali circa le “prassi” adottate dalla Commissione per la valutazione del criterio “C”; prassi “consolidate” che dovevano costituire il parametro sulla base del quale effettuare la valutazione del criterio medesimo, seppur senza dover utilizzare gli indicatori bibliometrici come stabilito dalla sentenza n. OMISSIS.

Se la commissione avesse applicato le “consolidate prassi scientifiche del settore”, ovvero tenuto in considerazione la classe della rivista secondo l’ANVUR, il punteggio alle pubblicazioni dei due candidati per il criterio C avrebbe dovuto essere necessariamente più elevato per il Prof. OMISSIS atteso che tutte le sue pubblicazioni sono di classe A per l’area 13, mentre per il Prof. OMISSIS –lo sono tutte tranne la numero 6.

La censura non è fondata.

La Commissione giudicatrice, nel verbale del 7 novembre 2024, ha formulato un giudizio esaustivo sulle riviste su cui apparivano le pubblicazioni dei candidati e ha poi attribuito un giudizio sintetico e un punteggio alle singole pubblicazioni. Detti giudizi corrispondono ai criteri stabiliti nel verbale del 5 luglio 2024.

La Commissione ha certamente fatto riferimento alle “consolidate prassi scientifiche del settore” e alla loro “diffusione all’interno della comunità scientifica” che prevedono di valutare le riviste scientifiche tenendo presenti tutte le informazioni disponibili nella comunità scientifica di riferimento; tra queste, la tipologia e la qualità degli articoli, la reputazione e la diffusione della rivista nella comunità scientifica di riferimento, il rigore nella selezione degli articoli tramite peer review.

Inoltre, nella fascia A confluiscono riviste che presentano sensibili differenze a livello qualitativo: rientra nella discrezionalità della Commissione la valutazione effettiva della singola rivista, pur se di classe A.

Infine, la pubblicazione del professor OMISSIS n. 6 sulla rivista IEEE Transaction on Pattern Analyssis and Machine Intelligence non compare sulle riviste di classe A per l’area 13 perché non afferisce a tale area. La pubblicazione n. 6 del professor OMISSIS, come già argomentato nel corso del giudizio, ha un contenuto squisitamente statistico e, pertanto, è stata correttamente valutata.

Peraltro, gli elenchi predisposti dall’ANVUR hanno rilevanza in seno alle valutazioni per la ASN ma le università, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, 240, che demanda ai regolamenti la disciplina della procedura di chiamata per il reclutamento dei professori, affidando all’autonomia regolamentare dell’Università la gestione del reclutamento, rimangono libere di adottare misure anche diverse rispetto agli atti di indirizzo e raccomandazioni dell’ANVUR e del CUN, purché nel rispetto della legge stessa.

L’appello deve essere, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente decidendo, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 in favore di entrambe le parti resistenti, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore