La vicenda oggetto della pronuncia del TAR Toscana n. 1652/2025 nasce dall’impugnazione degli atti relativi a una procedura concorsuale per la copertura di un posto da ricercatore.
La ricorrente aveva sollevato diverse censure relative alla formulazione e applicazione dei criteri di valutazione, alla corretta attribuzione dei punteggi e alla valorizzazione di specifici titoli scientifici e professionali.
Un profilo particolarmente significativo ha riguardato la valorizzazione dell’abilitazione scientifica nazionale. Il giudice ha sottolineato che l’abilitazione, pur non potendo essere trattata come titolo automaticamente prevalente, rappresenta un elemento di rilievo nel percorso scientifico e accademico di un candidato. La circostanza che non fosse espressamente menzionata nei criteri di valutazione non escludeva la possibilità — e anzi imponeva — di attribuirle un punteggio coerente con la sua importanza sistemica. Questo intervento si fonda sul principio per cui l’abilitazione non può determinare automaticamente l’esito di una selezione, ma neppure può essere ignorata in sede valutativa.
Altro profilo centrale ha riguardato la valutazione delle attività di insegnamento. La ricorrente aveva contestato il riconoscimento di punteggi per incarichi che, a suo avviso, non erano pertinenti rispetto all’ambito disciplinare oggetto del concorso. Il giudice ha ritenuto parzialmente fondata la censura, distinguendo tra attività effettivamente riconducibili al settore scientifico rilevante, così come ora recentemente ridisegnato, e attività collaterali o estranee, per le quali è stata disposta una detrazione di punteggio. Questa correzione è stata giustificata dal principio secondo cui i titoli valutabili devono essere coerenti con l’oggetto della procedura selettiva, pena l’alterazione della par condicio tra i candidati.
La sentenza ha affrontato anche il tema della valorizzazione degli incarichi didattici di durata inferiore a un anno. A tal riguardo, la ricorrente aveva sostenuto che gli incarichi di breve durata non potessero essere valutati, in quanto non assimilabili agli insegnamenti accademici ordinari.
Il giudice ha tuttavia respinto questa impostazione, chiarendo che la normativa non limita la valutabilità alle sole attività conferite ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 e che esistono diverse basi giuridiche per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, anche temporanei. Ciò che rileva non è la durata formale dell’incarico, ma la sua effettiva rilevanza scientifico-didattica e la coerenza con l’ambito disciplinare del concorso. In questo ambito, la commissione gode di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

