Con sentenza n. 12201 del 3 luglio 2026 il TAR del Lazio ha sancito che un commissario non può valutare le pubblicazioni di cui è coautore con uno dei candidati quando i rapporti di coautoraggio siano frequenti e intensi, perché ciò viola l’obbligo di astensione (art. 51 c.p.c. e art. 6-bis l. 241/1990) e il principio di imparzialità ex art. 97 Cost.
Con questa motivazione il Tribunale ha annullato gli atti di una procedura valutativa di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ex art-24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010, ordinando la rinnovazione del concorso da parte di una commissione in composizione integralmente diversa.
Pur ribadendo che, di regola, è irrilevante, ai fini dell’obbligo di astensione, la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, in quanto tale circostanza deve ritenersi, nella comunità scientifica, consueta o addirittura fisiologica, il Tribunale ha evidenziato che questo principio non è assoluto e incondizionato, dovendo ritenersi sussistente l’obbligo di astensione nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo e intensità speciali o in cui sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura professionale ed economica.
Nel caso di specie, poiché 3 delle 16 pubblicazioni presentate dal valutato ai fini del vaglio specifico della qualità della propria produzione scientifica vedevano la compartecipazione del valutatore, il Collegio ha ritenuto che i loro rapporti fossero connotati da tale frequenza e assiduità da non poter essere qualificati come un’ordinaria collaborazione accademica, dovendo essi essere considerati (per quantità e qualità) giuridicamente rilevanti ai fini dell’obbligo di astensione.

