N. 00376/2017REG.PROV.COLL.
N. 02787/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2016, proposto dal sig.
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, 11;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t. non costituito in giudizio;
Commissione Per l’Abilitaz. Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituita in giudizio;
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Mabellini non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 11427/2015 del 28 settembre 2015, resa inter partes.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca ;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il pres. [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, dal 21.12.2012 ricercatore presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha partecipato alla procedura per l’abilitazionescientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia nel settore 12/C1 Diritto costituzionale, [#OMISSIS#] prima tornata (2012), conseguendo un esito negativo impugnato davanti al TAR per errori di fatto ed altri [#OMISSIS#] di illegittimità, in relazione alla composizione ed al modo di operare della Commissione per il settore 12/C1 Diritto costituzionale.
La sentenza di primo grado, indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso è stata quindi impugnata in questo grado con l’appello in esame.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza di discussione del 20.12.2016, dopo che la difesa del ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello, in relazione all’emanazione di una nuova disciplina ed all’adozione di un nuovo bando per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale.
Pertanto, non ravvisandosi elementi ostativi, il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile, concorrendo altresì giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Ravenna, Consigliere
Pubblicato il 30/01/2017