Cons. Stato, Sez. VII, 6 novembre 2025, n. 8633

Nelle procedure idoneative e giudizio di prevalenza è necessario rispettare l'obbligo di motivazione analitica

Data Documento: 2025-11-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure a carattere idoneativo, dove la Commissione esprime di fatto un giudizio di prevalenza tra più candidati, è necessario motivare in modo analitico e trasparente la valutazione, nel rispetto dell’art. 3 L. 241/1990. Per tale ragione occorrono criteri chiari, preferibilmente dotati di peso ponderale (anche numerico) e una motivazione che dia conto delle differenze curriculari e scientifiche in termini comparativi, non potendo bastare qualificazioni apodittiche.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale OMISSIS, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSISi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in OMISSIS

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS, non costituito in giudizio

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Rovai e dell’Università OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, proposto/i dalla parte appellante per l’annullamento del Decreto Rettorale n. OMISSISdel 26 luglio del 2023 di approvazione degli atti della procedura, relativa al concorso bandito dall’Università OMISSIS (bando di concorso n. OMISSIS – Decreto Rettorale n. OMISSIS), per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, Macrosettore OMISSIS- Settore concorsualeOMISSIS– settore scientifico disciplinare OMISSIS presso il Dipartimento OMISSIS e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:

l’Università OMISSIS, con il D.R. n.2618 del 19 dicembre del 2022, indiceva una procedura selettiva per coprire 26 posti di Professore Universitario di ruolo – Prima fascia, ex art.18 comma 1 L. n.240 del 2010, tra cui una per il S.C. OMISSIS s.s.d. OMISSIS presso il Dipartimento di OMISSIS.

oltre all’odierna appellante, partecipavano alla procedura il prof. OMISSIS ed il prof. OMISSIS, tutti di seconda fascia nel suddetto settore, presso il medesimo dipartimento;

con D.R. n.511/2023 era nominata la Commissione giudicatrice composta dai prof.ri OMISSIS e dal supplente OMISSIS;

nella prima seduta i Commissari chiedevano la proroga del termine di due mesi per la conclusione dei lavori e definivano i criteri di valutazione; nella seconda seduta veniva visualizzato l’elenco dei partecipanti ed erano rese le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;

la proroga era concessa con D.R. n.692 del 12 aprile del 2023;

successivamente il prof. OMISSIS si dimetteva e con D.R. n.1062 del 22 giugno del 2023, stante l’impossibilità di far subentrare il supplente in quanto afferente all’Università OMISSIS, veniva nominato il prof. OMISSIS;

nella seduta del 27 giugno del 2023 si riuniva la Commissione nella nuova composizione, con il prof. OMISSIS che dichiarava di aderire ai criteri di valutazione già individuati, e rendeva le dichiarazioni sull’insussistenza di conflitti di interesse;

nel corso delle due successive sedute, la Commissione svolgeva la valutazione comparativa dei candidati, giungendo ad un esito di idoneità di tutti, anche se nei giudizi sintetici, il prof. OMISSIS veniva dichiarato “pienamente idoneo”, mentre gli altri due professori erano ritenuti semplicemente “idonei”;

con il D.R. n.OMISSIS del 26 luglio del 2023 venivano approvati gli atti della procedura;

con delibera n.103 del 18 settembre del 2023 il Consiglio di OMISSIS disponeva la chiamata del Prof. OMISSIS;

nel frattempo, la prof.ssa OMISSIS trasmetteva due istanze di accesso che venivano parzialmente riscontrate dall’Ateneo;

il 23 ottobre del 2023 quest’ultima proponeva ricorso avverso il D.R. n.1423 del 2023 di approvazione degli atti e, poiché l’8 novembre del 2023 l’Università trasmetteva la documentazione oggetto di accesso, il 3 gennaio del 2024 proponeva motivi aggiunti.

La sentenza gravata ha rigettato il ricorso.

Avverso la decisione la parte deduce i seguenti motivi di appello:

1. Erroneità ed illogicità della sentenza del TAR; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione artt. 6 e 18 L. n. 240/2010, art. 4 Bando, art. 4 Regolamento, Delibera ANVUR 132/2016, DM 589/2018; art. 112 c.p.c.

2. Erroneità ed illogicità della sentenza del TAR; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione art. 4 Bando, art. 7 Regolamento.

3) Erroneità ed illogicità della sentenza del TAR; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione art. 18 L. n. 240/20210, art. 4 Bando, art. 6 Regolamento; D.M. 344/2011.

4) Erroneità ed illogicità della sentenza del TAR; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione art. 18 L. n. 240/20210, art. 4 Bando, art. 6 Regolamento; D.M. 344/2011.

5) Erroneità ed illogicità della sentenza del TAR; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione art. 18 L. n. 240/20210, art. 4 Bando, art. 6 Regolamento; Delibera ANAC 1208/2017. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio l’Università OMISSIS e il prof. OMISSIS entrambi contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

6) Erroneità ed illogicità della sentenza del TAR; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione art. 18 L. n. 240/20210, art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza motivazione.

7) Erroneità ed illogicità della sentenza del TAR; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione art. 18 L. n. 240/20210, art. 5 Bando. Eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza motivazione.

8) Erroneità ed illogicità della sentenza del TAR; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione art. 18 L. n. 240/20210, art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza motivazione.

2. Si sono costituiti in giudizio l’Università OMISSIS e il contro-interessato prof. OMISSISi, entrambi contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

DIRITTO

3. I motivi di gravame di cui alla presente controversia si possono articolare secondo una triplice linea direttiva; la prima comprende il primo ed il secondo motivo d’appello, coi quali la parte, sotto diverse prospettive (e cioè illegittimità della composizione della Commissione e violazione dei termini di durata massima dei lavori dell’organo) contesta vizi procedurali asseritamente verificatisi nel corso dell’attività di cui alla controversia.

La seconda direttrice censoria ricomprende invece i motivi dal terzo al quinto, coi quali la parte contesta, a vario titolo, l’apoditticità e la carenza di motivazione dei giudizi espressi dall’organo ausiliario sui tre candidati che hanno partecipato alla procedura in questione.

Si tratta, converrà anticiparlo, dei motivi che il Collegio ritiene fondati in senso proprio, e dunque la loro trattazione sarà anteposta a quella dedicata ai primi due motivi, sopra indicati.

Infine, al terzo gruppo di motivi vanno ascritti quelli dal sesto all’ottavo, che la parte appellante ha sollevato con riferimento agli atti della procedura, che hanno seguito il giudizio espresso dalla commissione, e segnatamente avverso la deliberazione con cui il Consiglio di dipartimento ha nominato, sulla cattedra messa a concorso, la parte appellata privata, e che pure il collegio ritiene fondati, sebbene non per vizi propri presenti negli atti impugnati, ma per illegittimità derivata.

3.1. Iniziando, come anticipato, per comodità espositiva, dai motivi che risultano fondati, il terzo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato l’incongruenza dei criteri di valutazione adottati dalla commissione, che, oltre a non essersi adeguati alle previsioni di cui al D.M. n. 344 del 2011 (nella parte in cui evidenzia la necessità che il candidato abbia svolto ricerca o didattica presso atenei e/o istituti stranieri, o attività di valutatore per riviste e/o di cd. “terza missione”), non sono stati oggetto di una più puntuale specificazione da parte dell’organo valutativo, in occasione della loro previsione, avutasi nella prima riunione.

Ciò avrebbe comportato, secondo la parte appellante, l’impossibilità di garantire analiticità e trasparenza alla motivazione finalmente espressa, che risultava apoditticamente, e, con aggettivazioni solo sfumate e non perspicue, favorevole alla parte appellata.

Sostiene viceversa la doglianza in esame che la Commissione avrebbe dovuto individuare criteri chiari e specifici sia con riferimento ai profili da valutare, che alla scala dei giudizi ed al peso ponderale attribuibile a ciascuno, perché soltanto in tale modo – ossia perseguendo i dovuti obiettivi di omogeneità, trasparenza ed imparzialità di valutazione – avrebbe reso intellegibili le sue scelte.

A maggior ragione ciò sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie, in cui i criteri non erano definiti né nel Regolamento, né nel Bando, e dunque quando spettava esclusivamente alla Commissione la loro individuazione. Al contrario, poiché tutti i parametri che venivano in evidenza, e cioè “attività didattica”, attività di ricerca scientifica e “pubblicazioni e produzione scientifica complessiva” erano stati semplicemente indicati, e quindi successivamente declinati solo in modo generico, ciò aveva prodotto giudizi apodittici ed oscuri, per di più applicati senza esplicitare i relativi riferimenti di valutazione (quantitativo, qualitativo e relative scale di scrutinio).

A comprova della situazione gravemente deficitaria che caratterizzava la griglia di valutazione – aggiunge l’appellante – vi sarebbero i giudizi sintetici finali dedicati a ciascun candidato, irreparabilmente generici ed approssimativi, e con la tendenza a presentarsi, se non per nuance, poco o punto comprensibili, identici per tutti i candidati.

Sfumature di giudizio sulle quali, tuttavia, nonostante la loro apoditticità e indeterminatezza, la Commissione aveva poggiato un giudizio di prevalenza del prof. OMISSIS sugli altri due candidati, che risultava pertanto non fondato su elementi razionali.

3.2. Il quarto motivo d’appello, riprendendo anche parte delle doglianze articolate nel mezzo precedente, contesta alla sentenza impugnata di non avere rilevato l’illegittimità del giudizio riservato dalla Commissione a quest’ultimo, unico dei tre candidati espressamente indicato come “pienamente idoneo”, quando al contrario non era previsto dagli artt.4 del Bando e 6 del Regolamento che la Commissione indicasse una preferenza, dovendo limitarsi solo ad esprimersi in termini di adeguatezza di ciascuno dei tre candidati, in base al curriculum, a ricoprire l’incarico indicato.

Oltre tutto, così operando, aggiunge la doglianza, la Commissione avrebbe indebitamente condizionato la valutazione – che avrebbe dovuto essere autonoma ed indipendente – del Consiglio di Dipartimento in ordine alla chiamata del professore ritenuto più idoneo, in quanto unico organo titolare del potere di scelta, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo.

3.3. Il quinto motivo d’appello contesta la contraddittorietà e l’apoditticità delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso.

La parte appellante, dopo avere nuovamente evidenziato la genericità dei criteri di valutazione adottati e la loro inidoneità a condurre una valutazione imparziale, rappresenta che, così operando in contrasto ai principi di trasparenza ed imparzialità, l’organo avrebbe reso incomprensibile il percorso logico-argomentativo seguito dalla Commissione per giungere agli esiti cui è pervenuta.

In particolare, aggiunge la doglianza in esame, nella parte relativa alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione, che ha indebitamente proceduto ad una valutazione di esse, “nel complesso” – malgrado fossero pervenute appena quindici pubblicazioni per tre candidati, e dunque non comportassero un lavoro particolarmente oneroso – essendo giunta alla conclusione che tutti gli indici previsti sussistevano con riferimento a tutti i candidati, sarebbe venuta meno all’obbligo di specificare se i suddetti indici fossero posseduti nella identica misura da costoro, se non con l’impiego di due avverbi (“fortemente” e “particolarmente”) che dovrebbero sostenere caratteristiche di maggiore originalità ed innovatività della produzione del ridetto prof. OMISSIS, e che sarebbero invece palesemente insufficienti sotto un profilo descrittivo ed argomentativo.

Anche la valutazione della produzione scientifica complessiva si sarebbe risolta, secondo l’appellante, in un giudizio ritenuto apodittico dalla parte appellante, mentre la valutazione dei CV – peraltro a stare alla doglianza in esame erroneamente ricostruiti, almeno per quanto riguarda la prof. OMISSIS – si è limitata ad indicare l’elenco dei titoli in possesso dei candidati, senza commentarli né compararli, e tanto meno cogliere il dato evidente che, dal raffronto delle carriere, risultavano sia una netta superiorità della parte appellante per quanto concerneva i criteri 2-b, 2-d- e 2 f del bando che, più in generale, differenze quantitative macroscopiche tra la produzione dell’appellante e quella dell’appellato.

4. I motivi di appello dal terzo al quinto, come anticipato, sono fondati nei termini che seguono.

4.1. Innanzitutto, dall’allegato al verbale della I riunione della Commissione, svoltasi il 31 marzo del 2023, si desume che i commissari avevano individuato due criteri generali di valutazione dei candidati, ossia quello relativo alla loro attività didattica e quello, a sua volta suddiviso in due sub-criteri (analisi delle pubblicazioni e della complessiva produzione scientifica) con relative sub-articolazioni, relativo alla loro attività scientifica.

4.2. Ciò detto, va negativamente rilevato che né ai primi, né ai secondi, la Commissione ha inteso attribuire un qualsivoglia peso ponderale, come da prassi concorsuali consolidate, facendo così degradare quei criteri da validi parametri valutativi, a meri strumenti di ricostruzione e di interpretazione dei dati curriculari, che non sono idonei, in quanto tali, né a offrire la scala dei valori applicata nei giudizi, né a dar conto delle valutazioni comparative sottostanti, che peraltro l’organo ha senz’altro esperito, come è agevole constatare dal fatto che ha ritenuto significativamente idoneo il solo profilo del candidato poi nominato.

Maggiore significatività che, proprio a causa di questo deficit descrittivo, non può che ritenersi indimostrata nei suoi elementi portanti, e si rivela irrefragabilmente poco motivata, se non apodittica.

4.3. Né l’obiezione –sollevata dall’Università appellata – secondo la quale, trattandosi di procedura idoneativa, al profilo comparativo, sotto il profilo motivazionale, andava dedicata minore cura – coglie nel segno.

4.3.1. Infatti, innanzitutto si osserva che, a volerla fino in fondo coltivare, questa difesa condurrebbe a ritenere affetto da eccesso di potere l’operato della Commissione che, invece di limitarsi a valutare, così come prospettato, l’idoneità dei candidati (nel caso di specie riscontrata per tutti e tre) avrebbe esorbitato dai suoi poteri indicando la prevalenza della parte appellata.

E del resto, sul punto come visto, la parte appellante muove una specifica censura all’operato dell’amministrazione, che tuttavia è infondata. E difatti non si vedono controindicazioni nella condotta di un organo valutativo che, chiamato a giudicare dell’idoneità dei candidati, ritenga uno dei profili curriculari prevalente rispetto agli altri, a condizione, beninteso, di motivare il giudizio. Onere a cui, nel caso di specie, la Commissione, come detto, non ha tuttavia adempiuto.

4.3.2. In ogni caso, e comunque, evidentemente corrisponde ai principi generali dell’azione amministrativa, espressamente ribaditi all’art.3 comma 1 della L. n.241 del 1990, che i risultati dei pubblici concorsi (id est con interpretazione estensive di tutte le procedure comunque comparative) siano assoggettati a stringenti obblighi motivazionali; dunque, volta che in questo caso un giudizio di prevalenza è stato comunque espresso dall’organo, quest’ultimo era tenuto, a prescindere dalla funzione e dall’oggetto del parere che era chiamato a rendere, a riferire gli elementi tecnici e fattuali che lo supportavano, onere che non risulta essere stato compiutamente assolto nel caso di specie.

4.4. Peraltro, come condivisibilmente osservato dalla parte appellante, questo deficit è stato certamente dovuto, almeno in parte, anche al fatto che la Commissione non ha inteso attribuire un peso ponderale agli elementi che componevano la criteriologia che essa stessa si era auto-indicata, fatto che non ha consentito di estrarre dai suddetti giudizi, che non erano proporzionalmente allineati né, per così dire, “gerarchizzati” secondo una scala di valori numerici, una motivazione esaustiva, ed idonea a giustificare le valutazioni di preferenza (comunque) espressa.

4.5. A comprova di quanto appena osservato – è dato innegabile – i giudizi rassegnati risultano inevitabilmente avere un contenuto generico, stereotipato e soprattutto presentano una perplessa e tendenziale omogeneità che contrasta con gli obblighi analitici ed individui di motivazione che incombevano sull’organo ausiliario della P.A. e che, soprattutto, dimostrano la loro inidoneità sotto il profilo argomentativo perché, alla prova dei fatti, non consentono punto di differenziare le posizioni dei singoli aspiranti.

4.5.1. Si consideri, ad esempio, cosa riferisce la Commissione, in relazione al criterio dell’attività didattica svolta dal candidato prof. OMISSIS, che viene giudicata “continua ed intensa”, così come l’attività da lui svolta nel corso di dottorato. Tutte le suddette attività sono ritenute congrue con il profilo di professore universitario di prima fascia per il SSD in questione.

Quanto all’attività di ricerca scientifica, desumibile dalle pubblicazioni presentate, quella del suddetto candidato è giudicata originale, innovativa, rigorosa sul piano metodologico, e rilevante nell’ambito della disciplina; ed inoltre “b. pienamente congruente con la declaratoria del OMISSIS; c. rilevante rispetto alla collocazione editoriale, che ne garantisce la diffusione all’interno della comunità scientifica”; quanto a quella desumibile dal curriculum è ritenuta complessivamente “assai consistente, intensa e continua”;

Infine, nel giudizio sintetico di profilazione del candidato emerge la fisionomia di uno studioso competente, attivo nella didattica e nella ricerca, che ha ottenuto risultati rilevanti e originali nel campo della linguistica storica e indoeuropea. Con conseguente giudizio di idoneità a coprire il posto di professore di prima fascia.

4.5.2. Queste osservazioni, che, se, per così dire, “assolutizzate”, potrebbero rappresentare una motivazione (appena) sufficiente, perdono di senso giuridico e non offrono argomentazioni razionali, allorquando si constati la sostanziale similitudine di giudizi riportati dagli altri candidati che, inevitabilmente, priva di significato il lavoro, e gli esiti cui la Commissione è giunta.

Infatti non è dissimile – né quello analitico, né quello sintetico – il giudizio riservato dalla Commissione alla carriera accademica della parte appellante, che, con riferimento all’attività didattica, è giudicata aver svolto un percorso continuo ed intenso, esercitato a livello di corsi di studio sia triennali che magistrali. Intensa è ritenuta anche l’attività dalla stessa svolta nel corso di dottorato, mentre, con riferimento all’attività scientifica, quella desumibile dalle pubblicazioni presentate, è risultata all’organo: a. originale, innovativa, rigorosa sul piano metodologico, e rilevante nell’ambito della disciplina; b. pienamente congruente con la declaratoria del SSD OMISSIS; c. rilevante rispetto alla collocazione editoriale, che ne garantisce la diffusione all’interno della comunità scientifica.

Quanto alla valutazione curriculare (punto 2.b.) dei criteri): la produzione scientifica risulta complessivamente assai consistente, intensa e continua.

Il giudizio sintetico dedicatole si conclude evidenziando “il profilo di una studiosa competente, attiva nella didattica e nella ricerca, che ha ottenuto risultati rilevanti e innovativi nel campo della linguistica storica e indoeuropea e della semantica, con aperture di carattere interdisciplinare.” Anche in questo caso si afferma l’idoneità della candidata a ricoprire il posto di professore di prima fascia del settore.

4.5.3. L’attività didattica del prof. OMISSIS – l’unico candidato ritenuto dalla Commissione “particolarmente idoneo” a ricoprire il posto messo a concorso – è ritenuta continua ed intensa, esercitata a livello di Corsi di studio sia triennali che magistrali. Intensa anche l’attività nel corso di dottorato.

L’attività scientifica del prof. OMISSIS, con le lievi sfumature già ricordate, che ne vorrebbero valorizzare la figura professionale rispetto alle altre due valutate, ma che in realtà non risultano idonee a supportare la suddetta preferenza, viene definita, con riferimento alle pubblicazioni: a. fortemente originale, particolarmente innovativa, rigorosa sul piano metodologico, e rilevante nell’ambito della disciplina; b. pienamente congruente con la declaratoria del SSD OMISSIS c. rilevante rispetto alla collocazione editoriale, che ne garantisce la diffusione all’interno della comunità scientifica.

Allo stesso, non realizzato, scopo, la produzione scientifica desumibile dal complesso delle sue attività curriculari (punto 2.b dei criteri) è definita dalla Commissione assai consistente, intensa e continua;

Il giudizio sintetico sul candidato è infine espresso in questi termini: “dalla valutazione dell’attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum emerge il profilo di uno studioso competente, attivo nella didattica e nella ricerca, che ha ottenuto risultati particolarmente innovativi e originali nel campo della linguistica storica e indoeuropea e della sociolinguistica, con apprezzabile attenzione ad aspetti filologici.”

A parere unanime della Commissione, Francesco OMISSIS risulta pertanto “pienamente idoneo”, laddove con la locuzione avverbiale, presente solo in questo commento, si vorrebbero rappresentare le ragioni di prevalenza di questo giudizio sugli altri.

Al contrario, poiché nelle restanti parti, le ricordate valutazioni risultano, sia nella parte che dà conto dei dati curriculari (meramente ricognitiva) che in quella argomentativa, decisamente simili fra loro e sostanzialmente sovrapponibili, questa constatazione li rende carenti sotto l’aspetto motivazionale.

Né tale lacuna risulta colmata con l’uso generico e comunque non analiticamente argomentato delle locuzioni avverbiali apposte al solo commento del profilo del prof. OMISSIS, risultando all’uopo le stesse obiettivamente insufficienti.

Basti considerare, a tal proposito, che esse, poiché sono riferite all’intero profilo professionale, non consentono punto di capire, né in quale parte prevalga, nella valutazione della Commissione, rispetto agli altri due, il dato curriculare riferibile a quest’ultimo, né in cosa sia prevalente, né il perché ciò sia razionalmente sostenibile.

4.5.4. La parte appellata obietta, a tale censura, che emergerebbe, nel giudizio complessivo, la particolare attenzione che, nella ricerca di Rovai, sarebbe stata dedicata agli aspetti filologici e che, desumendo il dato “a contrario”, non è riscontrabile negli altri due profili.

Sta di fatto che, ciò non pertanto, i suddetti marcati aspetti filologici che, delineando una differenza di specializzazione che, a questo punto, sarebbe netta nei confronti dei suoi competitori, non emergono punto né nella ricostruzione dettagliata del suo curriculum, e tanto meno al momento dell’applicazione dei due criteri riferibili alla valutazione dell’attività didattica, ed alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica, sia curriculare che riferita specificamente alle pubblicazioni.

E dunque non si può che concludere nel senso dell’impossibilità di comprendere donde, e per quali ragioni, il percorso logico-valutativo seguito ha condotto la Commissione al suindicato approdo che, in sede sintetica, valorizza, a questo punto del tutto inspiegabilmente, un dato culturale che non risulta da lei emarginato in precedenti notazioni.

4.5.5. Ad ulteriormente dequotare l’obiezione, ed a conferma che, comunque, quello agli studi filologici svolti dal OMISSIS rimane riferimento mero, non dotato di significatività tipizzante ai fini comparativi, vale osservare che della stessa appellante la Commissione sottolinea che ha ottenuto risultati rilevanti e innovativi nel campo della linguistica storica e indoeuropea (esattamente come per OMISSIS) alla quale però va aggiunta, in questo caso, la semantica, con aperture di carattere interdisciplinare, che sono invece caratteri non presenti nella ricerca del suo antagonista, ciò nonostante preferito.

In definitiva, anche in termini di comparazione specialistica, non emergono dall’operato della Commissione adeguati (e ben delineati) enunciati tecnici, o anche solo logici, idonei a giustificare la preferenza espressa. Incertezza argomentativa che, verosimilmente, spiega anche perché quest’ultima sia stata solo accennata, ed espressa dall’organo in toni sfumati, come già detto, inadeguati ex art.3 L. 241 del 1990.

4.6. In definitiva va concluso che dalla motivazione del giudizio reso dalla Commissione sulle candidature di cui al concorso, non emerge un valido costrutto motivazionale idoneo a sorreggere la motivazione.

4.7. Va invece escluso, al contrario, che il curriculum della parte appellante –come da sua esplicita doglianza- non sia stato esattamente ricostruito da parte della Commissione, che ha invece dato conto, analiticamente, nella premessa della motivazione, degli snodi fondamentali della carriera di costei.

4.8. Così come va parimenti disattesa la doglianza che contestava la genericità e l’inadeguatezza, in sé, dei criteri adottati dalla Commissione, oltre che il loro contrasto con la normativa di cui al D.M. 4 agosto del 2011, n.344 nella parte in cui contiene gli standard qualitativi.

4.8.1. Quanto a quest’ultimo punto, l’art.4 del Bando, in consonanza con l’art.6 del Regolamento di Ateneo, consentiva alla Commissione di integrare/adattare i criteri di cui al suddetto D.M. in ragione della specificità del settore; le due disposizioni prevedono infatti che l’organo avrebbe dovuto “tenere in conto i suddetti standard”, adempimento che l’organo ha puntualmente osservato, richiamando i criteri di valutazione dell’attività didattica, e di quella scientifica, suddivisi in pubblicazioni allegate e curriculum.

4.8.2. Né può dirsi che i suddetti criteri fossero, in astratto, insufficienti a svolgere la funzione selettiva loro assegnata; al contrario – in disparte che quelli applicati sono proprio quelli contenuti nel suddetto D.M., il che fa presumere la loro validità in quella prospettiva– si osserva che, se correttamente applicati (rectius: se accorpati sulla base di dati valoriali e ponderali), cosa che non è stata fatta nel caso di specie, avrebbero certamente reso adeguato, dal punto di vista motivazionale, il quadro valutativo espresso.

4.9. Passando alle conseguenze conformative che derivano dall’accoglimento dei tre motivi che deducono il difetto di motivazione, tenendo conto di quanto appena osservato, dall’annullamento del giudizio impugnato deriva l’obbligo dell’Università appellata di riavviare le procedure concorsuali, mediante la nomina di una nuova Commissione, scelta che si rende opportuna, considerando che la prima Commissione ha già avuto modo di conoscere i profili curriculari dei candidati, e dovendo necessariamente ritornare sui criteri di valutazione, ne rimarrebbe inevitabilmente condizionata.

L’organo così rinominato sulla base della vigente normativa, dovrà adottare i medesimi criteri già individuati nella composizione originaria, e tuttavia dovrà attribuire ai medesimi un peso ponderale preferibilmente da esprimere in forma numerica, che sia idoneo a differenziare ed individualizzare i singoli giudizi di idoneità relativi ai singoli candidati, in modo che, in sede motivazionale, anche, in tesi, attraverso la redazione di apposite griglie che evidenzino le specifiche caratteristiche curriculari dei tre candidati, diano adeguata contezza, in assoluto, dei profili curriculari, così come, in forma relativo-comparativa, dell’eventuale prevalenza dell’uno o dell’altro.

5. Inoltre, il parziale accoglimento dei motivi che contestano il difetto di motivazione nel giudizio della Commissione, comporta l’illegittimità per derivazione degli atti ad esso successivi, senza che sia necessario analizzare funditus gli ultimi tre motivi di appello che, in buona parte, su tale consequenziale illegittimità, si fondavano.

In particolare non è necessario analizzare l’ulteriore eccezione, pure sollevata dalla parte appellante, che contesta lo straripamento di potere nel quale sarebbe incorsa la Commissione nell’orientare, e quindi, di fatto, nell’usurpare il potere di chiamata che, in base al Regolamento ed al Bando, spettava al solo Consiglio di dipartimento, e nel connesso difetto di motivazione che caratterizzerebbe la delibera emessa da quest’ultimo organo in sede di conclusione della procedura di chiamata ai sensi dell’art.18 della L. n. 240 del 2010.

6. Infine, il parziale accoglimento dei motivi che contestano il difetto di motivazione, comportando come detto l’integrale annullamento del giudizio gravato, rende del tutto superflua la delibazione dei primi due motivi di appello, coi quali viene contestata, rispettivamente, la composizione della Commissione di concorso e la violazione del termine finale di due mesi per la conclusione dei suoi lavori.

6.1. Per completezza converrà comunque aggiungere che le suddette doglianze sono infondate.

6.1.1. Quanto alla prima, perché risulta in atti (cfr. D.R. n. 1062 del 2023) che è stata espletata la verifica in ordine al possesso dei requisiti per far parte delle commissioni di concorso quanto ai membri provenienti dall’Ateneo; quanto, invece, ai componenti esterni, questi ultimi hanno rilasciato la relativa autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui hanno attestato di essere in possesso dei requisiti richiesti.

6.1.2. Quanto alla consistenza di questi ultimi, la deliberazione ANVUR n.132 del 2016 punto 2 lett. b) ritiene necessario, ai fini dell’idoneità a far parte della Commissione, il possesso di almeno due dei dieci requisiti ivi indicati, condizione nella quale si trovavano sia il prof OMISSIS, in possesso di tre dei dieci criteri elencati, che la professoressa OMISSIS, invece in possesso di cinque tra i suddetti dieci criteri.

6.2. Quanto al secondo motivo di appello – in disparte la carenza di interesse della parte a sollevare la relativa eccezione, non avendo precisato la stessa in cosa detto sforamento dei termini avrebbe avuto concreta portata lesiva della sua sfera giuridica – si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dalla doglianza in esame, il termine in questione presenta natura ordinatoria, e non perentoria, come dimostrato: 1) dalla necessità che il loro decorso finale venga formalizzato da un apposito decreto Rettorile, che, nel caso di specie non è mai stato emesso; 2) dallo stesso art.7 comma 2 del Regolamento di Ateneo che detto decreto prevede, e che attribuisce all’atto indubbia valenza costitutiva come rivelato, tra l’altro, dall’uso del verbo “provvedere”.

6.3. Oltre che infondata in diritto, la censura in questione va disattesa anche in fatto perché non considera che, a causa delle dimissioni dell’originario componente, prof. OMISSIS, si è resa necessaria la nomina di un nuovo membro (in persona del prof. OMISSIS), con il D.R. n.1062 del 2023, atto che ha prodotto il riavvio del procedimento, e con esso, la decorrenza di un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

7. Tanto premesso, l’accoglimento solo parziale del gravame e l’indubbia complessità della presente controversia giustifica la compensazione integrale delle spese per il doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere