Il giudizio collegiale di non attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale è adeguatamente motivato quando, pur dando conto degli elementi positivi del curriculum del candidato, individua le ragioni tecnico-scientifiche della valutazione negativa della produzione scientifica, evidenziandone la limitata consistenza quantitativa e la carenza di originalità, innovatività e rigore metodologico, e costituisce una sintesi coerente dei giudizi individuali espressi dai commissari.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 luglio 2026, n. 13089
ASN: il giudizio negativo è legittimo quando esplicita le ragioni della carenza di originalità e innovatività della produzione scientifica
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5362 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento con cui il dott. OMISSIS ha avuto conoscenza in data 7 marzo 2025 del giudizio di non idoneità all’abilitazione per l’accesso al ruolo dei professori di seconda fasciaper il settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo di cui al decreto direttoriale n. 1796/2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto riferito alla procedura per l’abilitazione scientificanazionale per l’accesso al ruolo di professori universitari di II fascia settore concorsuale 12/D1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso ritualmente notificato, il dott. OMISSIS espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/D1 “DirittoAmministrativo”, nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe indicati, con i quali l’abilitazione è stata negata.
Più precisamente, premette che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIURn. 1796 del 27 ottobre 2023; il ricorrente presentava la propria domanda per la II fascia nel settore concorsuale “Diritto Amministrativo” (12/D1) allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari.
La Commissione nominata, individuati i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 edell’art. 16 L. 240/2010 (e succ. modd.), riconosceva all’odierno ricorrente il possesso di 2/3valori soglia (D.M. 589/2018) e di 3 titoli tra i 7 prescelti nella seduta di insediamento; giudicava la produzione scientifica del candidato, pur coerente con le tematiche del settore concorsuale, “quantitativamente molto limitata” e priva di “elementi di originalità e di innovatività” in relazione al settore concorsuale ed alla fascia per la quale era stata richiesta l’abilitazione; infine concludeva, all’unanimità, nel senso dell’inidoneità del ricorrente aconseguire l’abilitazione scientifica richiesta.
- Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, il ricorrente formula i seguenti motivi di censura.
- “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità nell’accertamento dei titoli, ingiustizia grave e manifesta”.
La Commissione nell’esprimere il giudizio di non idoneità non specifica adeguatamente quali sono le motivazioni alla base del diniego dell’abilitazione scientifica, posto che i riferimenti al mancato impatto sulla comunità scientifica o il mancato approfondimento di alcuni temi non possono soddisfare il criterio di una adeguata motivazione. Parimenti insufficiente è la motivazione sulle singole opere scientifiche presentate in valutazioneperché apodittica o meramente descrittiva, priva dei necessari approfondimenti.
- “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 120/2016; violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità; eccesso di potere per difetto di motivazione,travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità nell’accertamento dei titoli, ingiustizia grave e manifesta”.
Il giudizio collegiale della Commissione e i giudizi individuali dei singoli commissari appaiono irragionevoli e inficiati da errori e contraddizioni che non possono che
indurre a ritenere gli stessi non supportati da idonea motivazione, oltre che non conformi ai parametri normativi di riferimento, anche se confrontati con i giudizi espressi (di idoneità)verso altri candidati. Se la Commissione avesse svolto un’attività valutativa più approfondita ed accurata sull’oggetto delle singole pubblicazioni scientifiche allora il giudizio finale avrebbe avuto sicuramente un esito differente.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.
- Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
- Alla pubblica udienza del 24 giugno 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in
- Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito
- La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
- Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità diattuazione delle procedure di
reclutamento in discorso. Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l’ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientificadifferenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni,che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori,nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità diaccertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”. L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure diabilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati dirilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturitàscientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).
Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazioneeditoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni produzione scientifica sotto presentate il profilo nonché la continuità della temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta ilpossesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla
Commissione ai sensi del comma 2”. Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, aifini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, inrelazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la secondafascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevedeche la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfanoentrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.
- Nel caso di specie, in sintesi, parte ricorrente ha criticato il giudizio di non idoneità inquanto con esso la Commissione non avrebbe indicato le ragioni sottese al diniego dell’abilitazione, né approfondito il contenuto delle opere portate in valutazione in base aicriteri testé richiamati per ritenere che il candidato non possedesse la maturità scientificarichiesta per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia.
A fronte di ciò, nel provvedimento impugnato, si legge che: “Il candidato presenta una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva attestata dal raggiungimento di due indicatori su tre. In base a quanto dichiarato il candidato risulta in possesso di tre ordini di titoli di cui all’Allegato A al D.M. n. 120/2016, come selezionati dalla Commissione. Infatti, in candidato ha partecipato all’attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazione a livello internazionale; ha svolto ricerche scientifiche affidate da una qualificata istituzione pubblica; vanta lo svolgimento di attività di docenzanell’ambito dell’insegnamento
di diritto pubblico presso una università straniera, nonché la partecipazione a un comitatoeditoriale di una rivista scientifica. Limitata la produzione scientifica. Ai fini degli indicatori il candidato dichiara il possesso di 9 pubblicazioni e sottopone in valutazione due lavorimonografici (2012 e 2024) e 8 articoli in rivista. La produzione scientifica complessiva del candidato risulta quantitativamente molto limitata e non presenta elementi di originalità e diinnovatività. Presentano carattere ricostruttivo e ricognitivo i due lavori monograficisottoposti in valutazione e anche gli scritti minori risultano prevalentemente adagiati su una anche approfondita ma non critica ricostruzione del quadro normativo esistente. Alla luce dei titoli posseduti e della qualità della produzione scientifica sottoposta in valutazione, la commissione all’unanimità ritiene che il candidato non possegga la maturità scientifica richiesta per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di professore di secondafascia”. Vero è, quindi, che la Commissione, nel giudizio collegiale, non manca di evidenziare punti di forza della presentazione del candidato (le pubblicazioni appaiono coerenti con il settore concorsuale prescelto; comunque viene espressa una “valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva attestata dal raggiungimento di due indicatori su tre”); ma è parimenti vero che, a fronte di elementi favorevoli e sfavorevoli, la Commissione non ha dato “meramente” preferenza a questi ultimi, ma ha approfonditamente argomentato in ordine alle criticità riscontrate nelle opere presentate in valutazione.
In particolare, la Commissione mostra di aver valutato le pubblicazioni del ricorrente
e di aver ritenuto dirimente il profilo della limitatezza della produzione scientifica unita allamancanza di profili di originalità e di innovatività nella stessa (“Presentano caratterericostruttivo e ricognitivo i due lavori monografici sottoposti in valutazione e anche gli scritti minori risultano prevalentemente adagiati su una anche approfondita ma non critica ricostruzione del quadro normativo esistente”), per valutarle – all’unanimità -, in relazione atali profili, di non sufficiente qualità per il
conseguimento dell’abilitazione richiesta, con valutazione che può essere condivisibile omeno nel merito (aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), ma certamente è chiara ed inequivoca (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).
Il giudizio collegiale rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della Commissione ed evidenzia la non piena maturazione scientifica del candidato per svolgere le funzioni di professore di II fascia (si vedano in proposito i giudizi analiticamente espressi, a titolo di esempio, dalla prof.ssa Cabiddu e dal prof. Gardini).
Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontàdell’Amministrazione consacrata nella determinazione adottata nei suoi confronti, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni cheimpongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento. E nella disciplina normativa sulle procedure di abilitazione la giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nell’affermare che, “le valutazioni della Commissioni sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato e sulla natura compilativo-descrittiva di tali pubblicazioni attengono alla sfera della discrezionalità tecnica che connota le suddette valutazioni, le quali, com’è ben noto, sono sindacabili da parte del G.A. nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà, travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 giugno 2023, n. 5884; id., 27 ottobre 2022, n.
9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre
2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128)” (C.d.S.,
sez. VII, 4 dicembre 2024, n. 9728), ma nessuno di tali vizi è rinvenibile nella fattispecie qui in esame.
Il giudizio in questione, pertanto, include ogni aspetto rilevante ai fini del giudizio di non idoneità indicando chiaramente i motivi che hanno spinto, all’unanimità, ad una data conclusione e l’iter logico seguito per pervenire a tale esito negativo della valutazione. Indiesso risulta formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016 e, pertanto, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.
- Ne deriva pertanto che il ricorso va
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore

