TAR Toscana, Sez. IV, 18 novembre 2025, n. 1870

È illegittima la modifica dei criteri originari della procedura se avviene dopo la conoscenza da parte della Commissione dei curricula dei candidati

Data Documento: 2025-11-18
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

È illegittima la modifica dei criteri originari della procedura se avviene dopo la conoscenza da parte della Commissione dei curricula dei candidati.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) del decreto della Rettrice dell’Università degli Studi Firenze n. 86/2025, prot. n. 016768 del 27 gennaio 2025 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore ordinario per il settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/02 (Chimica Fisica), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università degli Studi Firenze, del quale risulta vincitore il prof. OMISSIS;
2) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi all’espletamento della procedura, nei quali sono indicate le modalità di valutazione, l’assegnazione dei punteggi e l’individuazione del vincitore;
3) della delibera del 21 febbraio 2025 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” ha proposto di chiamare il prof. OMISSIS a ricoprire il posto di professore universitario in oggetto;
4) di ogni atto e provvedimento presupposto e/o conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, e in particolare della delibera che dovesse nel mentre essere assunta dal Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata del prof. OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con decreto rettorale rep. n. 861 (prot. n. 161611) dell’8 giugno 2021 l’Università degli Studi di Firenze ha bandito una procedura selettiva per 14 posti di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18 c. 1 della legge 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, di cui un posto per il settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settori scientifico disciplinari CHIM/02 (Chimica Fisica) e CHIM/12 (Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” della medesima Università.
Con D.R. n. 1138 del 26 settembre 2022, rettificato con successivo D.R. n. 1167 del 29 settembre 2022, venivano approvati gli atti della selezione ed il prof. OMISSIS veniva dichiarato idoneo per il posto di professore Ordinario del SSD CHIM/02.
Successivamente, la procedura è stata rinnovata dall’Università, per due volte consecutive (dando come risultato ancora la prevalenza del prof. OMISSIS), e altrettante volte annullata in autotutela, a seguito dei reclami e dei ricorsi al T.a.r. proposti dal prof. OMISSIS, odierno ricorrente; riconoscendosi, da parte dell’amministrazione, la contestata carenza di motivazione in alcuni giudizi ed un eccessivo appiattimento nelle valutazioni operate dai commissari.
Dunque, con D.R. rep. n. 409/2024 prot. n. 62355 del 16 marzo 2024 l’Università di Firenze ha bandito nuovamente il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”.
Alla procedura hanno partecipato il ricorrente, il controinterssato, prof. OMISSIS, e altri tre professori.
Nella seduta del 18 settembre 2024 la Commissione si è riunita in modalità telematica per definire i criteri di valutazione dei candidati.
Al termine dei lavori, il prof. OMISSIS si è classificato primo con il punteggio di 82,3, e il prof. OMISSIS secondo, con il punteggio di 78,6.
Con D.R. n. 86/2025, prot. n. 16768 del 27 gennaio 2025, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva con l’esito sopra descritto.
Nella seduta del 21 febbraio 2025 il Consiglio del Dipartimento di Chimica ha approvato la chiamata del prof. OMISSIS.
Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato gli esiti di tale procedura articolando tre motivi.
Con il primo motivo, il prof. OMISSIS ha contestato la valutazione di sette (su 15) pubblicazioni del prof. OMISSIS, le quali, invece, secondo la tesi del ricorrente, ai sensi del bando, non potevano essere valutate, non essendo stato esplicitamente indicato il relativo codice ISBN/ISSN/ISMN, ed essendo stato invece indicato solo il codice DOI, che avrebbe una diversa funzione e non sarebbe idoneo a consentire l’identificazione immediata ed univoca della pubblicazione.
Con il secondo motivo di ricorso, il prof. OMISSIS ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio generale di necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione rispetto al momento della conoscenza dei nominativi (e dei profili scientifici e accademici) dei candidati e dunque per violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa; ciò in quanto la Commissione, nel verbale del 16 dicembre 2024, modificando ex post detti criteri (fissati nella riunione preliminare del 18 settembre 2024), avrebbe favorito un “appiattimento” delle valutazioni e l’attribuzione a tutti i candidati di un medesimo giudizio, anziché la valorizzazione delle differenze tra gli stessi.
Ciò in particolare con riferimento:
a) alla valutazione del volume dell’attività didattica ulteriore (rispetto a quella utile ai fini dell’esonero della prova didattica), essendo stati alla fine valorizzati i CFU medi annui, con conseguente neutralizzazione della complessiva prevalenza sul piano quantitativo dell’attività didattica del ricorrente;
b) alla valutazione dell’attività didattica integrativa e a servizio degli studenti, essendo stato poi stabilito che ai fini dell’attribuzione del punteggio non dovessero essere considerati “gli incarichi di controrelatore” di tesi, dei quali per ben sei volte il ricorrente prof. OMISSIS sarebbe stato titolare;
c) alla valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa (…)”, laddove la Commissione, sempre dopo aver conosciuto i nomi dei candidati e i loro curricula, ha specificato che: “per valutare la consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica del candidato sono stati utilizzati gli indicatori e1) numero totale delle citazioni e e4) indice di Hirsch, come riportato nella riunione preliminare”;
d) alla valutazione della “organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero (max punti 2)”, poi precisato nel senso che “Non saranno considerati i seminari fatti al di fuori di conferenze internazionali e nazionali, non saranno considerati gli eventi correlati a meeting di progetto e ogni partecipazione a conferenza verrà considerata solo una volta anche se il candidato dichiara di avere fatto più di una presentazione a proprio nome alla stessa conferenza”.
Con il terzo motivo il prof. OMISSIS ha lamentato l’erronea o illogica attribuzione dei punteggi, con particolare riferimento:
a) alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, avendo la Commissione assegnato al prof. OMISSIS un punteggio (pari a 5,5 punti) superiore a quello del prof. OMISSIS (pari a 5 punti), a fronte, fra l’altro, di 141 pubblicazioni per il prof. OMISSIS e di 81 pubblicazioni per il prof. OMISSIS;
b) alla valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio degli studenti (punteggio massimo di 4 punti conseguito da entrambi i candidati), asseritamente compiuta senza valorizzare le oggettive differenze esistenti tra i concorrenti;
c) alla valutazione della “organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali”, asseritamente incompleta rispetto alla mole di attività dichiarate dal ricorrente;
d) alla valutazione della responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, anch’essa asseritamente illogica;
e) alla valutazione della “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”, anch’essa asseritamente “appiattita” ed effettuata assegnando lo stesso punteggio a fronte di macroscopiche differenze fra le attività dei concorrenti;
f) alla valutazione delle “attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale”, sempre per le medesime ragioni.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e quindi:
I) in via principale, la riconvocazione della Commissione affinché, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la stessa provveda a escludere dalla valutazione le sette pubblicazioni del prof. OMISSIS carenti dei requisiti di cui all’art. 8 comma 24 del Bando, e a ricalcolare il punteggio, con conseguente proclamazione del prof. OMISSIS quale vincitore del concorso;
II) in via subordinata, la nomina di una nuova e diversa Commissione che, in accoglimento delle censure contenute in tutti i motivi di ricorso, proceda alla rinnovazione della valutazione dei candidati, fermi restando i criteri di valutazione già stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella riunione preliminare del 18 settembre 2024.
Si è costituita l’Università degli studi di Firenze, contestando la fondatezza delle singole censure e concludendo per il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2025 è stata accolta l’istanza di sospensiva, avendo il Collegio ritenuto in sede di sommaria delibazione “non…conforme ai principi di trasparenza e imparzialità la specificazione di alcuni criteri di valutazione che pare essere intervenuta dopo la conoscenza da parte della Commissione dei nomi dei candidati e dunque dei profili scientifici e accademici degli stessi”.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 13 novembre 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con riferimento al primo motivo, ritiene il Collegio che esso non possa essere accolto.
Infatti – seppure il bando richiedeva ai concorrenti, “pena l’impossibilità di valutazione delle singole pubblicazioni da parte della Commissione”, l’indicazione esplicita del codice ISSN/ISBN/ISMN di ciascuna pubblicazione, e per sette pubblicazioni del prof. OMISSIS tale indicazione è pacificamente mancata – tuttavia nel concreto tale impossibilità di valutazione non si è verificata, avendo la Commissione, per mezzo dei codici DOI invece indicati dal prof. OMISSIS, potuto agevolmente identificare tali pubblicazioni del controinteressato e ricavare i codici ISBN propri delle riviste. Anche per tali pubblicazioni dunque la Commissione non ha incontrato alcun ostacolo rispetto alla possibilità di valutarne, ad esempio la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica”.
Si ritiene dunque che sarebbe stato effettivamente del tutto sproporzionato disporre lo stralcio di tali sette (su quindici) pubblicazioni solo in ragione della mancanza di un elemento che nel concreto si rivelava meramente formale. Invece la Commissione, conformandosi al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, con spirito collaborativo, ha opportunamente ritenuto di non fermarsi al dato formale della mancata indicazione del codice ISBN, avendo accertato che tale dato era di chiara natura pubblica, essendo facilmente reperibile sul web.
2. Risultano invece fondati gli altri due motivi di ricorso che qui si esaminano congiuntamente.
2.1. Infatti, per quanto concerne la prima voce oggetto di contestazione, ovvero l’attività didattica ulteriore rispetto a quella utile ai fini dell’esonero dalla prova didattica (max 10 punti), nella riunione preliminare del 18 settembre 2024 la Commissione ha indicato che il punteggio sarebbe stato attribuito “valutando il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza con il settore concorsuale messo a bando, e in subordine anche col relativo macrosettore, ivi comprese le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti”.
Successivamente la Commissione, dopo aver aperto le buste ed esaminato i curricula (per l’individuazione di coloro che avrebbero dovuto sostenere la prova didattica) e dopo aver svolto i colloqui per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, nel corso della riunione del 16 dicembre 2024, prima di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati in asserita “coerenza con quanto stabilito nella riunione preliminare al fine dell’attribuzione del punteggio per l’attività didattica ulteriore”, ha specificato che “per l’attività didattica frontale viene considerato il volume dato dai CFU medi annui erogati dal docente come titolare dell’insegnamento in corsi di laurea triennale, magistrale, vecchio ordinamento o equiparati (IFTS, PAS, SNS) e la continuità considerando gli incarichi a far data dal primo anno di titolarità. Per l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti è stato considerato il volume e la continuità delle attività dichiarate non ricomprese nella voce precedente. In particolare, per le tesi di laurea non possono essere considerati gli incarichi di controrelatore”.
Il Collegio ritiene che effettivamente tale intervento della Commissione innanzitutto non sia giustificato, in quanto i criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione preliminare, al pari di quelli contenuti nel Regolamento e nel Bando, erano di per sé puntuali, precisi e circostanziati, e dunque da soli idonei alla valutazione dei candidati, senza necessità di alcuna ulteriore precisazione di dettaglio. In secondo luogo, si è trattato di una modificazione sostanziale dei criteri di valutazione dell’attività didattica ulteriore; essendosi passati dalla valutazione del “volume” dell’attività – che avrebbe richiesto la considerazione del numero totale di CFU (ovvero del numero totale di ore di insegnamento impartite), alla valutazione del “volume dato dai CFU medi annui erogati dal docente” nel corso di tutta la sua carriera universitaria; criterio che evidentemente penalizza il docente con una maggiore anzianità didattica come il prof. OMISSIS, ed è all’evidenza irragionevole dato che, come rilevato dal ricorrente, essendo l’attività didattica di un professore associato per legge compresa fra le 96 e le 180 ore di didattica frontale l’anno, il numero di CFU medi annui non può che essere sempre vicino a un valore standard.
La portata innovativa di tale intervento è resa altresì evidente dagli effetti del tutto ingiusti e irragionevoli di tale operazione: mentre il volume totale dell’attività didattica erogata da OMISSIS e OMISSIS è rispettivamente di 254 e 152,5 CFU, i valorizzati CFU medi annui (ottenuti dividendo queste cifre per il numero di anni in cui tale attività è stata erogata) risultano essere rispettivamente di 11,5 e 11,7 CFU/anno, con conseguente neutralizzazione dell’importante oggettiva differenza che contraddistingue la portata delle due complessive attività messe a confronto.
Ne è dunque conseguita l’attribuzione di un punteggio pressochè uguale ai due candidati (6 punti – su max di 6 – a OMISSIS e 5,5 a OMISSIS), quando invece la differenza tra i due punteggi avrebbe dovuto essere molto più marcata in favore del prof. OMISSIS (di almeno circa due punti e mezzo) se calcolata in proporzione ai CFU totali che meglio rappresentano il “volume” dell’attività didattica.
E’ chiaro dunque che sul punto vi sia stata una manipolazione del criterio originario di valutazione dell’attività didattica al quale l’Università si era autovincolata, con conseguente violazione del principio di necessaria predeterminazione dei criteri rispetto al momento della conoscenza dei nominativi e dei profili scientifici e accademici dei candidati, e dunque dei principi generali di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.
2.2. Lo stesso si è verificato con riferimento alla valutazione della consistenza complessiva dell’attività scientifica ulteriore rispetto alle pubblicazioni.
Anche in questo caso, infatti, nel corso seduta del 16 dicembre 2024, è avvenuta una modifica del criterio originario, dopo che la Commissione aveva conosciuto i curricula dei candidati.
Ed invero, la Commissione, in base all’art. 8 del Bando era chiamata a valutare, da una parte, la produzione scientifica con riferimento alla sola sua “consistenza complessiva”, formulando dunque un giudizio solo quantitativo; dall’altro le (quindici) pubblicazioni selezionate dai candidati con una valutazione qualitativa, basata su cinque criteri (da “a” ad “e”) fra i quali s’inseriscono come sub criteri gli indicatori “e 1” (numero totale delle citazioni) ed “e 4” (“impact factor” medio per pubblicazione).
La Commissione ha così previsto, nella riunione preliminare del 18 settembre 2024, l’attribuzione di un punteggio massimo di sei punti per la “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa (…)”, senza alcuna ulteriore specificazione di dettaglio che invero non era necessaria.
Nel verbale del 16 dicembre 2024, invece, è stato specificato che: “per valutare la consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica del candidato sono stati utilizzati gli indicatori e1) numero totale delle citazioni e e4) indice di Hirsch, come riportato nella riunione preliminare”.
Ora, come correttamente osservato dalla parte ricorrente, il significato da dare alla locuzione “consistenza complessiva” è sicuramente quello di “quantità totale” della produzione scientifica, mentre la Commissione del tutto ingiustificatamente ha modificato in corso di procedura il criterio di valutazione, inserendovi degli indicatori della qualità delle pubblicazioni che non servono a misurare la consistenza, l’intensità e la continuità temporale della complessiva produzione scientifica.
2.3. Oltre all’illegittima modificazione in corso di procedura del criterio di valutazione, con riferimento al medesimo criterio dell’attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche – subcriterio della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa (max punti 6)”, si è verificata comunque una totale illogicità nell’attribuzione del relativo punteggio (5,5 a OMISSIS e 5 a OMISSIS), come evidenziato nel terzo motivo.
Per la produzione scientifica del prof. OMISSIS, infatti, la Commissione ha osservato che:
“Il candidato dichiara di avere pubblicato un totale di 95 pubblicazioni (81 su riviste di elevato prestigio internazionale con Impact Factor e 14 capitoli di libri/proceedings/erratum/note). Alla data di valutazione, il candidato ha collezionato più di 3900 citazioni, corrispondenti ad un indice di Hirsch di 34. L’età accademica riconducibile alla data della sua prima pubblicazione risulta di 22 anni fatto salvo il periodo di servizio militare. Risultano 3.7 pubblicazioni per anno, quasi 49 citazioni per pubblicazione e più di 178 citazioni per anno. La continuità temporale della consistenza complessiva risulta buona”.
Per quanto concerne il prof. OMISSIS la Commissione ha riportato: “Il candidato dichiara un totale di 184 pubblicazioni (di cui risultano 141 articoli su riviste di elevato prestigio internazionale con Impact Factor e 43 capitoli di libri/proceedings/Editoriali/Short survey/note/book of abstract/Libri). Alla data di valutazione, il candidato ha collezionato più di 7100 citazioni, corrispondenti ad un indice di Hirsch di 40. L’età accademica riconducibile alla data della sua prima pubblicazione risulta di 38 anni. Risultano 3.7 pubblicazioni per anno, 51 citazioni per pubblicazione e circa 190 citazioni per anno. La continuità temporale della consistenza complessiva risulta più che sufficiente”.
Da tale confronto si desume dunque in modo incontrovertibile che i dati relativi alla produzione scientifica di OMISSIS sono quasi il doppio di quelli di OMISSIS; nonostante ciò, del tutto incomprensibilmente al prof. OMISSIS è stato assegnato un punteggio addirittura superiore.
E’ dunque chiaro che, anche in tal caso, ove fossero stati utilizzati i criteri originariamente stabiliti, senza alcun aggiustamento degli stessi, e ove la Commissione avesse valutato la complessiva produzione scientifica sotto il profilo oggettivo e quantitativo, il sub-punteggio proporzionalmente attribuibile al prof. OMISSIS sarebbe risultato nettamente superiore rispetto a quello attribuibile al prof. OMISSIS (in ipotesi, di almeno due punti); ciò non toglie che comunque anche applicando il sub-criterio come modificato dalla Commissione l’attribuzione del punteggio resta irrazionale.
2.4. Infine, anche con riferimento alla valutazione dell’attività scientifica, balzano agli occhi delle evidenti illegittimità.
2.4.1. Anche in tal caso, infatti, il criterio stabilito prima dell’inizio delle operazioni di valutazione (“organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero – max punti 2”) senza ulteriori specificazioni, nella riunione del 16 dicembre 2024 è stato così precisato da parte della Commissione: “Non saranno considerati i seminari fatti al di fuori di conferenze internazionali e nazionali, non saranno considerati gli eventi correlati a meeting di progetto e ogni partecipazione a conferenza verrà considerata solo una volta anche se il candidato dichiara di avere fatto più di una presentazione a proprio nome alla stessa conferenza…”, quando dal curriculum del ricorrente risultava che alcune presentazioni erano state offerte nell’ambito dello stesso convegno.
2.4.2. Ed anche in tal caso appare evidente l’irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi, che appaiono ingiustificatamente livellati. Ed invero il prof. OMISSIS e il prof. OMISSIS hanno avuto un punteggio quasi analogo (il primo pari a 1,5 e il secondo pari a 2), con riferimento al subcriterio della “organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero” nonostante il prof. OMISSIS abbia indicato unicamente 25 partecipazioni a conferenze, con la presentazione di contributi orali su invito (11 titoli) o semplicemente di contributi orali, svolte in prima persona nell’arco temporale 2002-2022, oltre alla partecipazione al comitato organizzatore o scientifico di 3 convegni; mentre per il prof. OMISSIS la Commissione ha riconosciuto (pur a fronte dei maggiori titoli dichiarati dallo stesso) la partecipazione a circa 70 convegni, di cui 12 su invito; oltre alla partecipazione al comitato organizzatore o scientifico di 9 convegni.
Già da tali numeri (in disparte l’immotivato mancato riconoscimento al prof. OMISSIS di numerosissime ulteriori partecipazioni a convegni) si comprende che l’attività del ricorrente relativa al sub criterio in questione sia pari quasi al triplo di quella del controinteressato, per cui la differenza di solo mezzo punto non è proporzionata. Ma la disparità di trattamento è ancor più evidente ove si consideri che, come denunciato dal ricorrente e provato documentalmente, la Commissione ha illegittimamente valorizzato il ruolo svolto dal prof. OMISSIS nell’organizzazione di due convegni che in realtà si sono svolti a luglio 2024, cioè alcuni mesi dopo la scadenza del Bando, quando il Bando espressamente prevedeva che “i titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del Bando”; per cui il prof. OMISSIS avrebbe in realtà potuto far valere solo una attività di organizzazione di convegni.
3. Ciò posto, l’accoglimento delle sopra esaminate censure è senz’altro sufficiente a determinare il superamento della prova di resistenza da parte del ricorrente, il quale probabilmente avrebbe potuto ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile ove fossero stati utilizzati i criteri originariamente stabiliti, senza alcuna modifica degli stessi, e ove la Commissione non fosse incorsa negli errori di valutazione sopra evidenziati; e ciò anche considerando la differenza tra i punteggi complessivi del prof. OMISSIS (78,6 punti) e del prof. OMISSIS (82,3) pari ad appena 3,7 punti.
4. In conclusione, il Collegio ritiene che, assorbite le rimanenti censure, il ricorso debba essere accolto per le sopra esposte ragioni e nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati e conseguente obbligo dell’Università di Firenze di nominare una nuova e diversa Commissione che proceda alla rinnovazione della valutazione dei candidati, fermi restando i criteri di valutazione già stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella riunione preliminare del 18 settembre 2024.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università di Firenze a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 18 novembre 2025