TAR Lazio, Sez. III-ter, 12 dicembre 2025, n. 22586

Il voto numerico costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali

Data Documento: 2025-12-12
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il voto numerico costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13574 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e Filippo OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di OMISSIS, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del bando di concorso n. 1 dell’Università Roma 3 – Dipartimento di Architettura, per il conferimento di incarichi di insegnamento per le attività connesse all’anno accademico 2025-2026, pubblicato in data 27 giugno 2025, indetto con delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del giorno 28 maggio 2025, prot. n. 1623 del 27.06.2025, rep. 18/2025;
– in parte qua, dei verbali della Commissione di Valutazione del 16.07.2025 in cui si propone l’attribuzione degli incarichi di cui al Bando, codici 7 e 9;
– delle graduatorie finali di assegnazione degli incarichi di insegnamento di cui ai codici 7 (Storia dell’architettura antica) (settore scientifico disciplinare ICAR/18 CEAR 11/A) e 9 (Architectural history of ancient world) (settore scientifico disciplinare ICAR/18 CEAR 11/A), approvate nella seduta del 22 luglio 2025 del Consiglio di Dipartimento di Architettura, datate 23.07.2025;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il dott. OMISSIS ha partecipato alla procedura, indetta dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre con decreto Rep. 18/2025 prot. n. 1623 del 27 giugno 2025, volta al conferimento di incarichi annuali di insegnamento “Storia dell’architettura antica” (codice 7) e “Architectural history of ancien world” (codice 9).
Unitamente al ricorrente, ha presentato domanda anche la dott.ssa OMISSIS, la quale è risultata vincitrice all’esito dei lavori della nominata Commissione (svoltisi in un’unica seduta del 16 luglio 2025), dei quali ha preso atto il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 luglio 2025.
1.1. Con ricorso notificato il 22 ottobre 2025 e depositato il 7 novembre 2025, il dott. OMISSIS ha proposto impugnazione avverso il predetto esito concorsuale, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
– «I. Illegittimità dell’art. 3 del bando di concorso per violazione dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e degli artt. 1 e 3 della legge 241/90, illegittimità dei verbali del 16 luglio 2025 della Commissione di Valutazione, illegittimità delle assegnazioni degli incarichi di insegnamento del 23.07.2025; eccesso di potere per mancata indicazione dei criteri di valutazione dei titoli»: lamenta il ricorrente che la Commissione avrebbe omesso di predeterminare i criteri di valutazione dei titoli dei candidati;
– «II. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione dei verbali della Commissione di valutazione del 16 luglio 2025 e del provvedimento di approvazione delle graduatorie del Consiglio del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre del 22.07.2025, pubblicate il 23.07.2025»: il ricorrente si duole del difetto di motivazione dell’operato della Commissione (anche derivante dalla mancanza di criteri predeterminati, come da primo motivo di gravame), della scarsità del tempo impiegato nella valutazione e della violazione di un autovincolo che si sarebbe imposta la Commissione («di non assegnare al medesimo candidato la titolarità di più moduli integrati in corsi paralleli»);
– «III. Eccesso di potere per manifesta illogicità nella valutazione dei titoli»: denunzia il ricorrente che la Commissione sarebbe incorsa in plurimi errori manifesti nella valutazione dei titoli, a suo discapito e a conseguente vantaggio della candidata vincitrice.
1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
2. L’Ateneo intimato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
2.1. In vista della trattazione della domanda di tutela cautelare, la Difesa erariale ha depositato la pertinente documentazione e una memoria a confutazione del gravame, del quale ha perciò invocato il rigetto.
3. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, il ricorso è stato discusso e, previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., spedito in decisione.
4. Il Collegio ritiene sussistano le condizioni per definire il giudizio ai sensi della poc’anzi richiamata disposizione processuale, dato che si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso nei termini di seguito precisati.
5. Il primo motivo non è fondato, in quanto emerge documentalmente dai verbali (docc. 2 e 2-bis ricorrente) che la Commissione ha prima determinato «gli aspetti quantitativi di valutazione che si identificano nella scheda allegata (All. A), il cui massimo punteggio corrisponde a 30» (e stabilendo altresì che non potesse «essere attribuita la titolarità dei corsi a candidati la cui valutazione complessiva non corrisponda ad almeno 10 punti, ovvero ad un terzo del totale del punteggio») e soltanto dopo proceduto alla valutazione dei due candidati.
Non può sostenersi che la predeterminazione dei criteri di valutazione dovesse avvenire in una seduta e/o in una giornata differente, in quanto ciò non è imposto da alcuna previsione normativa e/o della lex specialis e non è funzionale alla tutela di alcun interesse dei candidati, che possono dolersi dell’illegittimità dell’operato della Commissione in tale fase, ma soltanto all’esito della procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 agosto 2025, n. 7043, il quale precisa che «prima di quel momento, non [è] prospettabile un interesse concreto ed attuale alla relativa impugnazione, non potendo l’[interessato] avere contezza in ordine al se, ed in qual misura eventuale, la ridetta predeterminazione dei criteri gli avrebbe potuto, in concreto nuocere»).
D’altra parte, il ricorrente in questa sede non ha formulato specifiche in ordine alla concreta predeterminazione dei criteri.
5.1. Non è pertinente la doglianza relativa alla circostanza per cui la Commissione non avrebbe tenuto conto delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 3 del bando, in quanto non viene allegato che una di tali ipotesi fosse integrata da parte della candidata vincitrice.
5.2. Neppure pertinente, da ultimo, è la mancata valorizzazione del titolo preferenziale dell’abilitazione, giacché, per un verso, non viene allegato che soltanto il ricorrente (e non anche la controinteressata) ne fosse in possesso e, per altro (e più dirimente) verso, quand’anche ipoteticamente così fosse, il titolo di preferenza viene intrinsecamente in rilievo qualora vi siano candidati con curricula giudicati equivalenti, mentre nella specie la controinteressata è stata valutata come più meritevole.
6. Il secondo motivo non è fondato poiché, secondo l’orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, il voto numerico «costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali. Si ritiene, infatti, che in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845)» (Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036).
6.1. Sotto il profilo della pretesa insufficienza del tempo impiegato dalla Commissione per valutare ciascun titolo, «è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza per cui “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati: in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati” (Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1446 con la giurisprudenza ivi richiamata: id. Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; id., Sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 614; in termini, cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2013, n. 3754; id., 1 agosto 2012, n. 3103; id., 23 febbraio 2012, n. 970; id., 13 luglio 2011, n. 4237)» (Cons. Stato, Sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11464).
6.2. Non integra, poi, alcun vizio il fatto che la Commissione abbia ritenuto di attribuire entrambi gli incarichi all’odierna controinteressata nonostante avesse «riconosc[iuto] concordemente l’opportunità di non assegnare al medesimo candidato la titolarità di più moduli integrati in corsi paralleli».
Da un lato, non è allegato (e, anzi, è stato specificamente negato dall’Ateneo: cfr. pag. 13 memoria dell’Avvocatura dello Stato) che si sia in presenza di moduli integrati in corsi paralleli.
Dall’altro lato, in ogni caso, tale indicazione non può considerarsi un autovincolo vero e proprio (giacché, così inteso, si sarebbe in presenza di un’ipotesi di inconferibilità non contemplata dal bando) ma come un criterio di massima inidoneo, di per sé, a prevalere sul merito.
7. Il terzo motivo è anch’esso non suscettibile di condivisione.
Dev’essere infatti richiamato il «consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale […] secondo cui nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24)» (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456).
D’altra parte, il ricorrente «sconfina nel merito delle suddette valutazioni ed addirittura corregge i punteggi assegnati ai candidati, indicando i punteggi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere attribuiti agli stessi per effetto della corretta valutazione inerente le allegazioni dei candidati: egli viene, così, a sovrapporre le proprie personali valutazioni a quelle della Commissione, il che, per giurisprudenza costante, non è consentito (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 6892/2023, cit.; id., 18 gennaio 2023, n. 615; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 10807; id., 17 gennaio 2023, n. 561; Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4665 e n. 4666; id. 25 agosto 2020, n. 5204; id., 25 luglio 2019, n. 5266; Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248)» (così Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4956).
7.1. In virtù delle richiamate coordinate ermeneutiche, le censure non possono essere favorevolmente apprezzate giacché nella valutazione dei due candidati non si rinvengono (anzi, non vengono neppure puntualmente dedotti) errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto una valutazione non condivisa a cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente ed ipoteticamente) diversa di questo Giudice.
8. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce della complessiva infondatezza delle censure che sono state proposte.
9. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e degli interessi ad esse sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 12 dicembre 2025