Si deve considerare appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata nella quale viene a inserirsi il candidato vincitore, anche un professore che sia titolare di ripetuti incarichi di docenza a contratto.
TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 3490
Il titolare di ripetuti incarichi di docenza a contratto si considera appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, viale Raffaello Sanzio n. 60;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dapprima dall’avvocato OMISSIS e poi dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC OMISSIS@pec.giuffre.it;
A. per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
del Decreto del Rettore n. 613/2025 prot. n. 33795 del 6 marzo 2025, con cui sono stati approvati gli atti della “procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato in tenure track “RTT”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel SC 06/F1 – SSD MED/28 (Malattie Odontostomatologiche) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali” ed è stato dichiarato vincitore della selezione de qua il Dott. OMISSIS;
– dei verbali delle operazioni di valutazione e verbale n. 4 del 28 gennaio 2025 con cui, in violazione del divieto di cui all’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010, il Dott. OMISSIS è stato ammesso a partecipare alla procedura;
– delle operazioni di selezione, delle valutazioni espresse e dei punteggi assegnati ai titoli e alle pubblicazioni, dei giudizi analitici espressi dalla Commissione e degli esiti della procedura, come attestati nei verbali n. 1 del 23 settembre 2024, n. 2 del 1° ottobre 2024, n. 3 del 9 gennaio 2025, n. 4 del 28 gennaio 2025, nei relativi allegati e nella relazione conclusiva del 17 febbraio 2025;
– del rigetto tacito dell’istanza di annullamento in autotutela presentata il 5 aprile 2025;
– di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, pregiudizievoli della posizione dell’odierno ricorrente, ivi inclusi il verbale del Consiglio di Dipartimento che ha approvato la proposta di chiamata e il verbale del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la chiamata del Dott. OMISSIS, nonché l’eventuale atto di presa di servizio del vincitore;
B. L’accertamento dell’inefficacia del contratto di ricerca eventualmente stipulato con il Dott. OMISSIS e/o dell’obbligo di recesso dal medesimo contratto;
C. E, conseguentemente, per l’accertamento dell’obbligo, dell’Università resistente, di dichiarare vincitore della selezione il Dott. OMISSIS, con contestuale attribuzione dell’incarico e stipula del contratto di ricerca;
D. In subordine, per l’accertamento dell’obbligo dell’Università resistente di disporre la rivalutazione analitica dei candidati, tenendo conto delle censure formulate nel presente ricorso, da parte di una nuova commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e del dott. OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025 e depositato in data 7 maggio 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con avviso DR n. 545/2024 del 1° marzo 2024 l’Università degli Studi di Messina ha bandito una procedura selettiva di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 23 ricercatori a tempo determinato in tenure track “RTT”, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tra cui uno nel SC 06/F1 – SSD MED/28 (Malattie Odontostomatologiche) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, alla quale ha partecipato il ricorrente.
La commissione esaminatrice si è riunita nelle sedute del 23 settembre 2024, del 1° ottobre 2024, del 9 gennaio 2025, del 28 gennaio 2025 e del 17 febbraio 2025; con verbale n. 4 del 28 gennaio 2025, la commissione esaminatrice, preso atto della dichiarazione resa “riguardo l’inesistenza di rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata”, ha ammesso alla discussione pubblica tutti i candidati che avevano presentato domanda di partecipazione, ivi compreso il controinteressato dott. OMISSIS che, tuttavia, è il figlio del prof. OMISSIS, docente e membro del gruppo scientifico disciplinare Gruppo 06/MEDS-16 – MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE presso il Dipartimento BIOMORF (presso cui si inserisce il contratto di ricerca in affidamento).
All’esito delle operazioni di valutazione, con decreto del Rettore n. 613/2025 prot. n. 33795 del 6 marzo 2025, sono stati approvati gli atti della procedura ed è stato dichiarato vincitore proprio il dott. OMISSIS (con un punteggio di 81,15), mentre il ricorrente si è posizionato secondo in graduatoria (con un punteggio di 74,5).
Il ricorrente ha dunque presentato istanza per accedere agli atti della procedura, ovvero, alla domanda di partecipazione, al curriculum e alle altre dichiarazioni presentati dal candidato vincitore.
Emergendo dall’esame della documentazione – secondo il ricorrente – una sistematica opera di affievolimento dei titoli del deducente (molti dei quali non valutati) ed una sopravvalutazione dei titoli del controinteressato, il deducente ha indirizzato all’Ateneo resistente una istanza di annullamento in autotutela del 5 aprile 2025 che, tuttavia, è rimasta senza alcuna risposta.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il controinteressato dott. OMISSIS, chiedendo il rigetto del ricorso proposto in quanto irricevibile, inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto.
Si è altresì costituita in giudizio l’Università degli Studi di Messina per contrastare le domande proposte dalla parte ricorrente.
3. Con ricorso per l’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., notificato e depositato in data 24 maggio 2025, il deducente ha chiesto di accertare l’illegittimità del parziale diniego interposto dall’Università degli Studi di Messina sull’istanza di accesso del 22 aprile 2025, con cui era stato chiesto l’accesso a copia di tutti i contratti e/o atti, ovvero ogni altro atto recante l’affidamento e l’assegnazione di incarichi didattici e amministrativi al prof. OMISSIS, per ciascun anno accademico dal 2023/2024 sino all’attualità, e, per l’effetto, di condannare l’Università resistente a rilasciare copia dei suddetti documenti, fissando un termine per provvedere.
4. Alla camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il difensore della parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare per la fissazione dell’udienza di merito a breve; è stata dunque fissata per la trattazione sull’istanza di accesso la camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 e, per la definizione nel merito, l’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025.
5. Con ordinanza 29 luglio 2025, n. 2466 è stata accolta l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., nei sensi e nei termini in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (nota del 13 maggio 2025) nella parte recante il parziale diniego e con dichiarazione dell’obbligo dell’Università resistente di consentire al ricorrente di estrarre copia della residua documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 22 aprile 2025 nel termine ivi stabilito ed onere a carico del direttore generale dell’Ateneo resistente di apprestare, entro il medesimo termine, ogni opportuna attestazione circa l’eventuale inesistenza o indisponibilità degli atti richiesti.
6. Le parti – ricorrente, resistente e controinteressata – hanno versato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e corredo documentale.
7. All’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025, presenti i difensori delle parti ricorrente e controinteressata nonché l’Avvocatura erariale per l’Università resistente, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha contestato la tempestività della memoria di replica depositata dalla parte controinteressata oltre le ore 12.00.
Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale il Collegio dichiara, stante la fondatezza della contestazione articolata dalla parte ricorrente, la tardività della replica depositata dalla parte controinteressata in data 15 ottobre 2025, alle ore 19:32 (come risulta dal sistema), in violazione del termine di «venti giorni liberi» di cui al primo comma dell’art. 73 cod. proc. amm., spirato alle ore 12:00 del medesimo giorno.
Ed invero, dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, cod. proc. amm. e 4, comma 4, disp. att. cod. proc. amm., si evince che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 cod. proc. amm., ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera – ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.
In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9692; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 23 febbraio 2024, n. 126; Cons. Stato, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9538).
2. La parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso (in sintesi):
– con il primo ha dedotto i vizi di Violazione dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 – Violazione della lex specialis e dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato approvato con D.R. n. 1948 del 22 giugno 2023 – Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria – Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza – Violazione della par condicio.
La parte ricorrente, dopo aver richiamato la disciplina dettata dall’art. 18, comma 1, lett. b) e c), circa il divieto di partecipazione per i soggetti parenti o affini entro il quarto grado di professori o figure amministrative e dirigenziali del Dipartimento che effettua la chiamata, disposizione pedissequamente riprodotta all’art. 9, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università di Messina, approvato con D.R. n. 1948 del 22 giugno 2023, ha evidenziato che in applicazione delle citate disposizioni l’art. 2 del bando prevede quale causa di esclusione dalla procedura (lett. d) la sussistenza di un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
L’esponente lamenta che – contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato – il controinteressato dott. OMISSIS è figlio del prof. OMISSIS, che, sia alla data di pubblicazione del bando che alla data attuale, svolge importanti incarichi – di docenza e dirigenziali – all’interno del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF) dell’Università degli Studi di Messina (docente per l’a.a. 2024/2025 degli insegnamenti di Chirurgia orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria e protesi dentaria, sia nell’ambito della Scuola di Specializzazione, sia nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale; fa parte del medesimo gruppo scientifico Gruppo 06/MEDS-16 – MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, in cui si è inserito il controinteressato quale vincitore della procedura; dal 2021 fino al 2024 è stato Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria).
Aggiunge il deducente che sebbene il prof. OMISSIS abbia fatto richiesta di disafferenza dal Dipartimento BIOMORF nel marzo 2023 e ricopra, oggi, la posizione di professore associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, la disafferenza al Dipartimento BIOMORF è stata solo “formale”, non reale, avendo lo stesso mantenuto, sia alla data del bando che a tutt’oggi, importanti incarichi didattici e dirigenziali nel Dipartimento BIOMORF.
Per il deducente deve ritenersi operante nei confronti del dott. OMISSIS il divieto di partecipare alla procedura de qua, sussistendo una parentela (addirittura) di primo grado con un professore del Dipartimento, posto che affinché non operi il suddetto divieto, il trasferimento presso altro Dipartimento deve essere reale e non meramente strumentale.
Evidenzia il deducente che molti sono i collegamenti con il padre riscontrabili nella carriera universitaria del controinteressato (la nomina cultore della materia presso il Dipartimento BIOMORF dal 2022, sebbene il padre fosse, allora, professore associato al medesimo Dipartimento; l’alto numero di pubblicazioni sottoposte alla valutazione della commissione realizzate in collaborazione con il padre; la comune appartenenza al medesimo gruppo scientifico, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali).
Per la parte ricorrente, inoltre, la commissione esaminatrice, in sede di esame delle dichiarazioni dei candidati ai fini della loro ammissione, era tenuta ad eseguire tutte le necessarie verifiche, con conseguente esclusione del controinteressato dalla procedura de qua.
In conclusione, per l’esponente, in conseguenza dell’esclusione del dott. OMISSIS dalla procedura selettiva l’incarico di ricerca dovrà essere affidato allo stesso ricorrente, posizionatosi in graduatoria con il maggior punteggio;
– con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione della lex specialis – Violazione della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011 – Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio tra i candidati – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento di fatti, illogicità e irrazionalità della valutazione per i titoli di cui alla lett. a), f) e h) e per le pubblicazioni di cui alle lett. c) ed e).
Per il deducente, gli esiti della procedura de qua sono gravemente viziati, anche in quanto i punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice, per molti dei titoli e per le pubblicazioni, sono illogici, irrazionali e privi di giustificazione, risolvendosi in valutazioni inattendibili; l’esponente lamenta inoltre di aver subito un’ingiustificata disparità di trattamento, anche nella valutazione della propria esperienza accademica.
In particolare, secondo il deducente, mentre l’attività didattica, clinica e di ricerca e le pubblicazioni dello stesso esponente sono state sminuite, l’attività e la produzione del controinteressato sono state maggiormente apprezzate, sebbene di minor consistenza.
Inoltre, per il ricorrente l’operato della commissione risulta viziato anche sotto il profilo applicativo dei criteri stabiliti nel verbale n. 1, atteso che i punteggi assegnati sono afflitti da eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento, nonché errati per omessa valutazione dei titoli del deducente.
In particolare, il ricorrente ha contestato: l’erronea omessa valutazione dei titoli del deducente per il criterio di cui alla lett. a), dottorato di ricerca; l’erronea omessa valutazione dei titoli del controinteressato per il criterio di cui alla lett. f), titolarità di brevetti, e h), premi e riconoscimenti; l’illegittima ed errata valutazione della pubblicazione n. 8 del controinteressato; l’erronea omessa valutazione delle pubblicazioni del ricorrente e del controinteressato per il criterio di cui alla lett. a), originalità e innovatività, c), rilevanza scientifica della collocazione, ed e), consistenza complessiva della produzione del candidato.
Secondo l’esponente, a seguito dell’accoglimento delle censure, deve essere attribuito al medesimo deducente il punteggio finale di 80,5 punti, mentre il punteggio del controinteressato deve essere decurtato fino al punteggio finale di 75,3 punti, con conseguente posizionamento del ricorrente quale primo della graduatoria.
Il ricorrente ha precisato, in conclusione, di far valere un duplice interesse: ottenere il posizionamento in cima alla graduatoria a seguito dell’esclusione del controinteressato o a seguito di rimodulazione diretta dei punteggi, ma anche di ottenere la rivalutazione analitica dei candidati, tenendo conto delle censure formulate, da parte di una nuova commissione in diversa composizione;
– infine, la parte ricorrente ha proposto domanda di risarcimento danni.
L’esponente ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell’illegittima assegnazione disposta a favore del controinteressato, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
In particolare, per il ricorrente la complessiva violazione delle regole fissate nel bando di concorso e nelle norme che regolano le procedure di valutazione comparativa integrano l’elemento soggettivo della colpa dato che la discrezionalità conseguente alla libertà di organizzazione della ricerca e della didattica universitaria non può sfociare nell’arbitrarietà e nella violazione delle rigide regole di incompatibilità; inoltre, il giudizio di congruenza, con il settore scientifico disciplinare messo a concorso, dei curricula dei candidati deve tener conto della tipicità in senso dinamico, flessibile, e interdisciplinare dei settori scientifico disciplinari, al fine di garantire una valutazione conforme ai canoni di imparzialità e buon andamento.
Per la parte ricorrente l’importo del risarcimento corrisponde al mancato utile, ovvero all’importo della retribuzione che il medesimo deducente avrebbe ricevuto in seguito all’attribuzione dell’incarico e che è stata persa a causa dell’illegittima assegnazione; inoltre, dovrà essere risarcito anche il danno derivante dalla mancata acquisizione di titoli ed esperienze utili al fine della partecipazione ad altri concorsi per i futuri anni accademici e per poter partecipare a future procedure concorsuali, voce di danno che dovrà essere determinata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ..
Sull’importo finale, infine, dovranno essere riconosciuti tanto la rivalutazione monetaria quanto gli interessi, anche anatocistici, ed il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sino alla data dell’effettivo soddisfo.
3. L’Università resistente e la parte controinteressata hanno contrastato i motivi di ricorso articolati e le domande proposte dalla parte ricorrente.
4. Il ricorso merita di essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, mentre per la restante parte deve essere respinto.
4.1. L’art. 18, comma 1, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – nella versione vigente ratione temporis – a proposito della “chiamata dei professori” (così in rubrica) stabilisce che “[…] In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”.
La successiva lett. c) della medesima disposizione prevede l’“applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo”.
Si rivela priva di base, dunque, l’argomentazione difensiva della parte controinteressata secondo cui le incompatibilità indicate dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non trovano applicazione anche alle procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.
Peraltro, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Messina (emanato con D.R. n. 1948 del 22 giugno 2023) “Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”.
Ed inoltre, occorre osservare che ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), della lex specialis della procedura in questione, “Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande […] abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”.
4.2. La giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha rilevato che sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del sopra richiamato art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in applicazione del principio di imparzialità dell’Amministrazione sancito dall’art. 97 Cost. e del principio di eguaglianza, si deve “interpretare la norma non in senso meramente formalistico, ma alla luce della ratio ispiratrice della disciplina normativa in esame – tesa ad arginare, per quanto possibile, il fenomeno del familismo universitario” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7714).
E’ stato precisato, dunque, che la sopra evidenziata ratio legis conduce “a dover ritenere “appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata” […] nella quale verrebbe a inserirsi il candidato vincitore, anche un professore che sia titolare di ripetuti incarichi di docenza a contratto” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7714).
Irrilevante è, inoltre, la circostanza che il parente o affine non abbia assunto decisioni (o non abbia partecipato a deliberazioni all’interno di organi collegiali) relative alla selezione, in quanto ciò che rileva nell’ottica dell’incompatibilità prevista dalla sopra richiamata disposizione è “l’astratta possibilità di condizionamento della procedura (idonea a sorreggere la valutazione presuntiva effettuata, in via assoluta, dalla legge), la quale può derivare anche dall’esistenza di mere occasioni di collaborazione ravvicinata tra i membri del dipartimento (o delle relative “strutture”) ed i membri delle commissioni deputate alla valutazione tecnica dei candidati nell’ambito delle procedure di selezione” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7714).
4.3. Premesso quanto sopra risulta dalla documentazione versata nel fascicolo del giudizio che il prof. OMISSIS – padre del controinteressato, vincitore della procedura selettiva in questione – anche dopo l’afferenza al Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale e la contestuale disafferenza dal Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali (decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Messina 15 maggio 2023 prot. n. 0062287), è stato destinatario di numerosi incarichi (non solo di insegnamento) presso il Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali (id est, il “Dipartimento che effettua la chiamata” in relazione alla procedura questione); in particolare, per limitarsi ai più significativi, fra i molti che emergono dalla documentazione versata nel fascicolo del giudizio:
a) il prof. OMISSIS è stato nominato con decreto 12 ottobre 2021 prot. n. 0124389 coordinatore del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46), nell’ambito del Dipartimento di Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, per un triennio (mandato fino al 30 settembre 2024); si ricordi che procedura selettiva di valutazione comparativa per cui è causa è stata bandita con avviso DR n. 545/2024 del 1° marzo 2024, anteriormente alla cessazione del detto mandato;
b) al prof. OMISSIS sono stati affidati numerosi incarichi di insegnamento in qualità di docente nei corsi di laurea e nella scuola di specializzazione che insistono nel Dipartimento di Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali “dal 15 maggio 2023 a tutt’oggi” (cfr. nota dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 0077004 del 28 maggio 2025);
c) nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, il prof. OMISSIS è Tutor nel Dottorato in Bioingegneria Applicata alle Scienze Mediche, 39 ciclo ed è stato direttore del Master di II livello in “L’evoluzione della terapia endodontico-conservativa, Le tecniche digitali e microscopiche, i laser, i nuovi materiali” II edizione, a.a. 2023/2024 (cfr. nota dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 0079660 del 4 giugno 2025).
Alla luce del superiore quadro fattuale e delle sopra richiamate coordinate interpretative si rivela inconferente l’argomentazione difensiva sviluppata dalla parte controinteressata, atteso che la disciplina sopra richiamata (normativa di fonte primaria, disciplina interna d’Ateneo e di lex specialis) non può essere interpretata in senso meramente formalistico (facendo leva sul criterio dell’afferenza), ma alla luce della ratio ispiratrice della stessa (e, dunque, facendo leva sulla sostanziale appartenenza del prof. OMISSIS – in ragione dei plurimi incarichi, di diversa natura e per altro rilevanti, ricevuti ed espletati – al Dipartimento di Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali in questione).
Inconferente è l’ulteriore argomentazione sviluppata dalla parte controinteressata che fa leva sulla natura istituzionale, regolamentata e trasparente di ogni attività svolta dal prof. OMISSIS presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, atteso che la natura istituzionale, regolamentata e trasparente (questione che non è posta in discussione dalla parte ricorrente) dei plurimi incarichi ricevuti ed espletati dal prof. OMISSIS non preclude affatto l’applicazione della disciplina richiamata (normativa di fonte primaria, disciplina interna d’Ateneo e di lex specialis) per come sopra interpretata “non in senso meramente formalistico”.
4.4. Stante l’accoglimento delle proposte domande di annullamento deve essere dichiarata la nullità del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato fra l’Università degli Studi di Messina ed il dott. OMISSIS (prot. n. 0055375 del 14 aprile 2025), in ragione della giurisdizione esclusiva del plesso adito ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm..
4.5. Per effetto della presente decisione di accoglimento del proposto ricorso, nei sensi e nei limiti anzidetti, l’Ateneo resistente è chiamato a riavviare il procedimento di selezione in questione a partire dal segmento viziato, tenuto conto che il ricorrente è stato classificato secondo in graduatoria dalla commissione esaminatrice (dopo, appunto, il dott. OMISSIS che però – alla luce di quanto sopra evidenziato – doveva essere escluso, per le ragioni già dette).
In ragione di quanto appena evidenziato, la domanda risarcitoria – allo stato – non può essere accolta.
Ed invero, per effetto dell’eventuale futura attribuzione del bene della vita (esito vittorioso della procedura e stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato) ogni ipotizzato pregiudizio potrebbe essere neutralizzato (ad es. laddove l’Università giungesse alla conclusione di stipulare con il ricorrente un contratto di durata sessennale).
In sintesi, solo all’esito della successiva attività da parte dell’Ateneo resistente in relazione alla procedura di selezione in questione potrà essere apprezzata ogni eventuale voce di danno.
5. In conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso va accolto, di guisa che, alla luce di quanto sopra evidenziato:
– le proposte domande caducatorie meritano di essere accolte, con conseguente annullamento, in particolare: del decreto del Rettore n. 613/2025 prot. n. 33795 del 6 marzo 2025 di dichiarazione del dott. OMISSIS quale vincitore della selezione de qua; dei verbali di ammissione alla procedura (e valutazione) del dott. OMISSIS; del verbale del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata e del verbale del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata del dott. OMISSIS nonché dell’atto di presa di servizio del vincitore dichiarato;
– deve essere dichiarata la nullità del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato fra l’Università degli Studi di Messina ed il dott. OMISSIS (prot. n. 0055375 del 14 aprile 2025);
– deve essere disposto il riavvio del procedimento di selezione in questione a partire dal segmento viziato, tenuto conto della posizione occupata dal ricorrente in graduatoria;
– deve essere respinta, allo stato, la domanda risarcitoria.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– accoglie, nei sensi e nei limiti precisati, le domande caducatorie proposte con il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in motivazione;
– dichiara la nullità del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato fra l’Università degli Studi di Messina ed il dott. OMISSIS;
– dispone il riavvio del procedimento di selezione a partire dal segmento viziato, tenuto conto della posizione occupata dal ricorrente in graduatoria;
– respinge allo stato la domanda risarcitoria.
Condanna l’Università degli Studi di Messina resistente nonché il controinteressato dott. OMISSIS al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in €. 1.000,00 (Euro mille/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
Publicato il 9 dicembre 2025

