TAR Lombardia (Milano), Sez. V, 15 dicembre 2025, n. 4156

I rapporti personali di collaborazione nell’attività di consulenza tra il commissario e il vincitore della procedura non integrano un vizio di composizione della commissione

Data Documento: 2025-12-15
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

Non sono sufficienti per configurare il vizio della composizione della commissione neppure i rapporti personali di collaborazione nell’attività di consulenza tra il commissario e il vincitore della procedura, perché anche questi sono da ricondurre alla dinamica istituzionale delle relazioni accademiche.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto n. 39/2025 in data 7.1.2025 con cui la Rettrice dell’Università degli Studi di Milano ha dichiarato vincitore della procedura di Concorso 5608 il prof. OMISSIS (doc. 1. Decreto Rettrice n. 39/2025) afferente la procedura di selezione a n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione Animale (ora gruppo scientifico-disciplinare 07/AGRI-09 – Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGRI-09/B – Nutrizione e alimentazione animale) – Codice procedura 5608, il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 28/06/2024;
nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali o comunque connessi con quelli impugnati, quali
^ il verbale n.1 della Commissione Giudicatrice, contenente i criteri di valutazione; (doc. 2. Verbale n.1 della Commissione Giudicatrice)
^ il verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice, contenente la valutazione dei titoli dei candidati e l’ammissione alla prova orale; (doc. 3. Verbale n.2 della Commissione Giudicatrice)
^ il verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice, contenente la valutazione della prova orale dei candidati ammessi, nonché la relazione finale della Commissione Giudicatrice, contenente il percorso valutativo e le determinazioni conclusive (doc. 4. Verbale n.3 della Commissione Giudicatrice);
^ il Decreto di composizione della Commissione di valutazione disposto dal Rettore in data 30.9.2024 (doc. 5. Decreto composizione commissione concorso 5608);
con riserva di ulteriori motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere, e per atti conseguenti o connessi della procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e del Dott. OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione a un posto di professore di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione Animale (ora gruppo scientifico-disciplinare 07/AGRI-09 – Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGRI-09/B – Nutrizione e alimentazione animale), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – dell’Università di Milano.
Il bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 28/06/2024.
Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, ha impugnato gli atti di nomina del vincitore prof. OMISSIS, nonché tutti i verbali della Commissione, costituita con il decreto n. 6011/2024 della Rettrice dell’Università degli Studi di Milano.
Espone che la Commissione, dopo aver determinato i criteri di valutazione ed esaminato i titoli dei candidati, ha redatto la graduatoria di merito, in cui si collocava al secondo posto, con punti 85,22/100, dopo il dott. OMISSIS, con punti 87,91/100, mentre al terzo posto la prof. ssa OMISSIS con punti 82,63/100.
All’esito della prova orale – cui non partecipava la prof. OMISSIS- veniva individuato il prof. OMISSIS quale candidato maggiormente qualificato con il punteggio di 97,91 a fronte del suo punteggio di 94,22 (con la differenza di 3,69).
Con decreto n. 39/2025 in data 7.1.2025 la Rettrice dell’Università degli Studi di Milano ha dichiarato vincitore della procedura di Concorso 5608 il prof. OMISSIS.
Avverso gli atti vengono articolate le seguenti censure.
Con il primo motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità della composizione della Commissione, per mancata astensione di un componente e la mancata verifica dell’incompatibilità del prof. OMISSIS, presidente della commissione di concorso.
Con il secondo motivo viene lamentata l’illegittima determinazione dei criteri di valutazione e degli esiti sotto due profili: la Commissione, dopo aver preso atto della ripartizione dei punteggi per tipologia come determinati dal bando, avrebbe “plafonato gli ambiti di punteggio all’interno dei criteri di assegnazione punteggi formulati dal bando”, come previsto dall’art. 11, comma 4, del Bando, ma senza la richiesta motivazione.
Quanto al secondo profilo di illegittimità, l’esponente rileva come la Commissione nella determinazione dei punteggi sia incorsa in errore rispetto all’ “Attività didattica” e all’ “Attività di ricerca”.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituito il controinteressato, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28.4.2025 la domanda cautelare è stata rinunciata.
Alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto avverso gli atti della selezione per la nomina di professore di I fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione Animale, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – dell’Università di Milano.
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dei motivi sollevata dalla difesa del controinteressato, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2) Con la prima censura la ricorrente deduce l’illegittimità della composizione della Commissione, per mancata astensione di un componente e mancata verifica di incompatibilità: dopo l’esame dell’attività del controinteressato svolta in collaborazione con il Presidente della Commissione, la ricorrente afferma la sussistenza di “un rapporto che per intensità, stabilità, continuità temporale, da origine ad un “sodalizio professionale”, talchè si determina una condizione di conflitto di interessi che avrebbe dovuto determinare l’astensione del prof. OMISSIS dalla Commissione”.
2.1 Il motivo non è fondato.
L’esame del rapporto tra il Prof. OMISSIS e il controinteressato deve essere valutato alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.
L’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce infatti ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico; tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità
scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (ex multis Consiglio di Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465 e Consiglio di Stato, sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4028).
Nonostante la puntuale elencazione delle pubblicazioni e delle attività comuni rappresentata nel ricorso, ritiene il Collegio che non sia stata dimostrata l’esistenza di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico, in quanto tutta l’attività svolta tra il controinteressato e il prof. OMISSIS si riconduce a un rapporto professionale di collaborazione scientifica, soprattutto considerando non solo la natura specialistica del settore scientifico-disciplinare, ma soprattutto la peculiarità della materia dell’attività di ricerca del Professor OMISSIS, di cui si occupano pochi cattedratici, tra cui il prof. OMISSIS.
Le pubblicazioni – sia quelle indicate nel verbale, sia quelle che la ricorrente ha rinvenuto sulla banca dati Scopus – sono il frutto di un rapporto di mera collaborazione scientifica in un campo specialistico, con un ridotto numero di esperti, che hanno contatti di tipo scientifico o didattico anche con i ricercatori (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 15 maggio 2023, n. 329).
Non sono sufficienti per configurare il vizio della composizione della commissione neppure i rapporti personali di collaborazione nell’attività di consulenza tra il Prof. OMISSIS e il controinteressato, perché anche questi sono da ricondurre alla dinamica istituzionale delle relazioni accademiche.
Uguale conclusione vale anche per i contratti con la società Vétoquinol Italia, attestati delle delibere del Consiglio di Dipartimento e per la partecipazione a due bandi interconnessi del CREA: non sono infatti legami eccedenti la collaborazione scientifica né paiono proiettarsi in una dimensione extra-accademica di interesse comune, di tipo economico e professionale, tant’è che i contratti sono stipulati tra l’Ateneo e le Società interessate e all’Università e al Dipartimento viene destinato parte del finanziamento.
Va altresì evidenziato che la scelta del prof. OMISSIS come presidente della Commissione è motivata dalla specifica competenza in materia e la nomina è stata deliberata dopo aver verificato la sua disponibilità. Non si ravvisa quindi alcun vizio nel procedimento di nomina, dal momento che il Prof. OMISSIS ha aderito all’interpello interno e possiede le competenze richieste.
3) Nella seconda censura vengono invece dedotti profili di illegittimità nella determinazione dei criteri e nelle valutazioni.
3.1 Secondo parte ricorrente la Commissione, dopo aver preso atto della ripartizione dei punteggi per tipologia come determinati dal bando, avrebbe “plafonato gli ambiti di punteggio all’interno dei criteri di assegnazione punteggi formulati dal bando”, come previsto dall’art. 11, comma 4, del Bando, ma tuttavia non avrebbe motivato tale ulteriore plafonamento.
La ricorrente porta ad esempio la valutazione dell’elemento costituito da Attività Didattica, Attività Didattica integrativa e di servizio agli Studenti, per cui il bando determinava il massimo punteggio di 30: la Commissione avrebbe confermato tale punteggio e ripreso i criteri di cui all’art. 12 del bando,
dettagliando poi un massimo di 20 punti alla Attività Didattica, un massimo di 5 punti alla Attività Didattica integrativa e un massimo di 5 punti alla Attività di servizio agli Studenti, ma senza alcuna motivazione. Afferma la ricorrente che tale “immotivato “dettaglio” dei punteggi determina che il plafonamento incida maggiormente” sulla sua valutazione.
La censura non è condivisibile.
L’art. 11, comma 4, del bando prevede che “Nella riunione preliminare, la Commissione, nel rispetto dei parametri massimi indicati al precedente comma 1, potrà ulteriormente dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi, attribuendo un peso diverso a ciascuna tipologia di pubblicazione e a ciascuna tipologia di attività, considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione”.
La previsione di sotto criteri e dei corrispondenti sotto punteggi, prevista dal bando, ha la finalità di consentire la ricostruzione analitica del giudizio espresso dalla Commissione in termini numerici sulla base di parametri oggettivi e prestabiliti (secondo l’orientamento consolidato ogniqualvolta i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova. Cons. Stato, sez. VII, 19.09.2024, n. 7677).
La suddivisione in sotto criteri non richiede quindi una specifica motivazione, in quanto è una facoltà prevista nel bando.
4) Nella seconda censura, sotto ulteriore profilo, parte ricorrente afferma che la Commissione nella determinazione dei punteggi sarebbe incorsa in plurimi errori rispetto alla valutazione delle voci “Attività didattica” e “Attività di ricerca”.
Anche questo motivo non può essere accolto.
4.1 Deve essere premesso che i profili di illegittimità dedotti devono essere valutati attenendosi ai noti limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione giudicatrice (su cui cfr., tra le tante, Cons. Stato, VII, 20-05-2024, n. 4465, che ricorda come, “per giurisprudenza costante, i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione (…). Invero, quando siano contestate valutazioni espressive della discrezionalità tecnica il giudice di legittimità può rilevare profili di eccesso di potere soltanto in presenza di vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile (…) e in ogni caso gli è precluso sostituire le valutazioni opinabili della Commissione con le proprie, altrettanto opinabili (…)”).
4.2 Passando quindi all’esame della censura, secondo la ricorrente alla voce “Attività didattica” le sarebbe stato attribuito un minor punteggio, non avendo considerato 144 ore di insegnamento, che avrebbero comportato l’attribuzione di 11,132, punti, con un punteggio globale di 11,676 (arrotondato a 11,68).
Al contrario al prof. OMISSIS risulterebbero conteggiate 1281 ore, mentre avrebbero dovuto essere considerate 1264 ore.
Dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti resistenti emerge che l’attribuzione di punteggio è corretta: negli anni 2015-2016 e 2016-2017 la ricorrente è stata titolare di contratto di ricerca per chiamata diretta a seguito vittoria di bando per progetto ministeriale, incarico incompatibile con l’attività didattica, che quindi non è stata esercitata.
La stessa ricorrente ammette di non aver svolto attività didattica, ma afferma che l’incarico “non dovrebbe penalizzare la continuità, talchè detti anni andavano sterilizzati” e quindi la Commissione avrebbe comunque dovuto attribuirle il relativo punteggio, come se avesse svolto attività didattica.
La Commissione avrebbe dovuto valutare una attività didattica che non è mai stata svolta, a fronte di un criterio incontrovertibile, in cui deve essere valutata l’effettiva attività didattica, in base al “volume, intensità e continuità delle attività svolte dai candidati”.
E’ chiaro che proprio i criteri di valutazione presuppongono che il docente abbia tenuto lezioni nelle sedi universitarie.
Quanto all’erroneo punteggio assegnato al controinteressato per l’anno 2010-2011 relativo all’insegnamento Corso di laurea in Medicina Veterinaria. Clinica e Management del cavallo sportivo. Modulo di Nutrizione. Cod. AF: H08-95, Cod. Edizione H08-95.12.1 Edizione unica, 16 ore, 1CFU”, la difesa erariale ha riconosciuto la presenza di un errore nell’indicazione dell’anno accademico, in quanto è stato svolto l’anno successivo.
Detto errore incide nella voce “continuità” e comporterebbe solo la variazione di punteggio da 29,18/30 a 28,68/30, ripercuotendosi sul punteggio finale che passerebbe da 97,91/100 a 97,41/100.
Pertanto l’erronea dichiarazione rileva in modo marginale sul calcolo del punteggio e non intaccando la prima posizione, quella cioè occupata dal controinteressato medesimo, il motivo risulta inammissibile.
4.3 Rispetto all’attività di ricerca la ricorrente lamenta l’erroneità della valutazione per il criterio “B. attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche e consistenza, continuità e intensità della produzione scientifica” – capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”.
Infatti sarebbero stati erroneamente attribuiti al Dott. OMISSIS 4 punti, oltre ad un punto per la voce “B1.3) altri tipi di progetto”, perché non si tratterebbe di finanziamenti competitivi in quanto “costituiti da incarichi assegnati da società private, senza bando né selezione dei vincitori con un sistema di referaggio”.
Lamenta altresì rispetto alla sua posizione, la valutazione di solo 11 progetti sui 18 riportati nel curriculum, omettendo di valutare:
– per la voce “B2.1)” il ruolo di tutor e responsabile scientifico locale del progetto Immunofarm, con 0,75 punti mancati (soglia massima attribuibile pari a 3 per la sezione B2);
– per la voce B3.1) il progetto Feedneed, con ulteriori 2 punti mancanti.
Anche questi profili di illegittimità non sono fondati.
Rispetto al controinteressato, il punteggio è stato correttamente assegnato, in base al sub-criterio indicato dalla Commissione che ha previsto l’assegnazione fino a 4 punti per attività quale “responsabile/titolare di progetto di ricerca”, così suddivisi:
“B1.1) progetto di ricerca internazionale su base competitiva: punti 2 per progetto
B1.2) progetto di ricerca nazionale su base competitiva: punti 1,5 per progetto
B1.3) altri tipi di progetto: punti 1 per progetto”
Al Dott. OMISSIS sono stati assegnati 4 punti per gli “altri tipi di progetto” di cui alla voce B1.3), che, a differenza delle altre due ipotesi, non richiede che siano su base competitiva.
Anche rispetto alla valutazione dell’attività della ricorrente ad avviso del Collegio le operazioni di valutazione risultano corrette.
La Commissione ha stabilito di suddividere il punteggio in base ai seguenti sub-criteri:
“B3) partecipante progetto di ricerca fino a un massimo di punti 2:
B3.1) progetto di ricerca internazionale su base competitiva: punti 0,5 per progetto
B3.2) progetto di ricerca nazionale su base competitiva: punti 0,35 per progetto
B3.3) altri tipi di progetto: punti 0,25 per progetto”.
Alla Prof.ssa OMISSIS sono stati assegnati 2 punti per la voce B3.3, quindi il punteggio massimo, ragione per cui non è stato valutato il progetto Feedneed.
Al contrario il progetto Immunofarm è valutato in relazione al sottocriterio B1.3) “altri tipi di progetto” con l’attribuzione del punteggio massimo, cioè un punto.
La ricorrente si duole anche della mancata valutazione della sua appartenenza ad accademie scientifiche di prestigio in relazione al sottocriterio C3), per cui è previsto il punteggio fino a 0.5.
Come ha rilevato la difesa erariale, le società scientifiche indicate dalla ricorrente non sono annoverate tra le accademie scientifiche di riconosciuto prestigio, in coerenza con quanto stabilito nei criteri di valutazione dall’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) per il settore concorsuale 07/G1 per l’abilitazione a professori di I e II fascia, criterio utilizzato dalla Commissione, rispetto al quale parte ricorrente non ha articolato alcuna censura.
4.4 Viene altresì lamentata l’illegittimità della valutazione della “produzione scientifica”, in quanto la Commissione avrebbe determinato i punteggi senza motivazione circa la metodologia utilizzata, non si sarebbe attenuta ai criteri dalla stessa formulati e avrebbe compiuto errori di attribuzione.
Anche queste censure non sono condivisibili.
Nella prima seduta del 4 novembre 2024 la Commissione ha approvato i criteri di valutazione delle pubblicazioni, i sub criteri e i relativi punteggi, operazione che non richiede una specifica motivazione, in quanto la predisposizione di sub criteri, come già osservato, è un mezzo per predeterminare i criteri di valutazione e quindi assegnare il punteggio numerico, idoneo a soddisfare l’onere motivazionale in capo alla Commissione.
Sotto ulteriore profilo, la ricorrente lamenta l’erronea valutazione rispetto alle pubblicazioni n. 9 e n. 12 alla voce “originalità, innovatività, rigore metodologico”, in quanto sarebbe stato dato il punteggio di 0,5 anziché 1,00; mentre per la pubblicazione n. 11 alla voce “intensità e continuità temporale”, il punteggio di 0.45, anziché 0,90, sarebbe erroneo in quanto si tratta di una pubblicazione del tutto confluente al settore, riconnessa alla nutrizione animale e valutata da ANVUR.
Anche sotto questo profilo le censure non possono essere accolte.
Rispetto alle pubblicazioni nn. 9 e 12 parte ricorrente non specifica la ragione per cui la Commissione avrebbe errato nell’attribuzione del punteggio, mentre per pubblicazione n. 11 ha ottenuto l’attribuzione del punteggio massimo per originalità, rigore e impatto, in coerenza con il giudizio di ANVUR, ma è stata ritenuta solo parzialmente congruente con le tematiche del settore scientifico-disciplinare, sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, rispetto alla quale parte ricorrente non ha dedotto profili di illogicità.
5) Il ricorso deve quindi essere respinto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione della complessità delle questioni sollevate, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Estensore
OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 15 dicembre 2025