TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 1 dicembre 2015, n. 1639

Ricostruzione carriera ricercatore confermato – Riconoscimento servizi prestati anteriormente entrata in ruolo

Data Documento: 2015-12-01
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 114, comma 6, primo periodo, c.p.a. afferma la competenza del giudice dell’ottemperanza a conoscere delle controversie sugli atti del commissario ad acta rispetto alle parti “nei cui confronti si è formato il giudicato”. Il termine giudicato, però, deve essere interpretato estensivamente con riferimento anche al cosiddetto giudicato cautelare e non solo a quello di merito. Infatti, la tutela cautelare costituisce parte essenziale del diritto di difesa giudiziaria. L’effettività del provvedimento cautelare, anche se riguardi l’esecuzione (o la sospensione dell’esecuzione) della sentenza di primo grado gravata in appello deve essere garantita in termini di effettività, in applicazione del disposto di cui all’art. 1 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 102, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, la cd. “indennità De Maria” ha la funzione di perequare il trattamento economico del personale sanitario universitario con quello dei medici ospedalieri svolgenti pari funzioni, in presenza dell’esercizio dei compiti di cura e assistenza presso cliniche e istituti convenzionati. La perequazione comporta il raggiungimento di un medesimo tetto stipendiale complessivo da parte di sanitari universitari e ospedalieri; una volta aumentata la retribuzione universitaria, l’indennità non può continuare a essere corrisposta nella stessa misura, poiché altrimenti il tetto sarebbe stato superato dai primi, in spregio allo scopo perequativo per cui il legislatore l’ha istituita e creandosi altresì una nuova sperequazione, questa volta in danno dei secondi.

Contenuto sentenza

N. 01639/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2014, proposto da: 
Franco Bagnoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Corti, [#OMISSIS#] Danza, Bruno Foggi, [#OMISSIS#] Galvan, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Massimo Innocenti, Felice La Rocca, [#OMISSIS#] Marinoni, [#OMISSIS#] Moscarella, [#OMISSIS#] Nencetti, [#OMISSIS#] Pinelli, [#OMISSIS#] Puccetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Schiff e [#OMISSIS#] Tarquini nonché [#OMISSIS#] Farinati, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Bianca [#OMISSIS#] in qualità di eredi legittimi di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Bernasconi e [#OMISSIS#] Bernasconi, con domicilio eletto presso il loro studio Firenze, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 42; 
contro
l’Università degli Studi di Firenze in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De Grazia e Serena [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il Rettorato universitario in Firenze, piazza San [#OMISSIS#] 4; 
per l’annullamento
– del provvedimento del Commissario ad acta prot. 65387 e dell’allegata relazione in data 14.05.2015, comunicato via pec il 15.05.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;
Vista la memoria difensiva dell’Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze (nel seguito: “Università”) immessi nel ruolo dei ricercatori confermati in varie discipline e alcuni di essi, precisamente i dottori G. Corti, P. Galvan, S. [#OMISSIS#], M. Marinoni, S. Moscarella, R.G. [#OMISSIS#] e R. Tarquini, esplicano anche attività di assistenza presso Enti Ospedalieri.
Con sentenza 11 luglio 2013, n. 1139, questa Sezione ha accolto la loro domanda di accertamento del diritto all’attribuzione dei benefici di cui all’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) e condannato l’Università a provvedere ai relativi adempimenti con decorrenza dalla rispettiva data di immissione nel ruolo di ricercatore confermato, corrispondendo loro le conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di presentazione delle rispettive istanze di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati con la medesima decorrenza, salva l’applicazione dell’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
La sentenza è stata impugnata dall’Università innanzi al Consiglio di Stato chiedendone in via cautelare la sospensione dell’efficacia; la domanda è però stata respinta con ordinanza 18 dicembre 2012, n. 5029, sicché la sentenza è attualmente dotata di efficacia esecutiva.
A fronte della mancata esecuzione della pronuncia di primo grado gli odierni ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’ottemperanza che è stato accolto con sentenza di questa Sezione 13 novembre 2014, n. 1782, ordinando all’Università di ottemperare entro trenta giorni e nominando il Dirigente dell’Area Servizi Economici e Finanziari della stessa quale Commissario ad acta, con incarico di provvedere in caso di ulteriore inadempimento.
A seguito della notifica della sentenza di ottemperanza l’Università ha adottato distinti decreti rettorali per ciascun ricorrente ai fini della ricostruzione della carriera, dai quali origina la presente controversia: mentre per i ricercatori svolgenti unicamente attività didattica e di ricerca (Dott. Bagnoli; Dott. [#OMISSIS#], Dott.ssa Danza; Dott. Foggi; Dott. [#OMISSIS#]; Dott. Innocenti; Dott. La Rocca; Dott. Nencetti; Dott.ssa Pinelli; Dott. Puccetti e Dott.ssa Schiff) l’adeguamento stipendiale è stato calcolato e corrisposto in misura piena, per quelli con regime di afferenza assistenziale (Dott. Corti, Dott.ssa Galvan, Dott.ssa [#OMISSIS#], Dott.ssa Marinoni, Dott.ssa Moscarella, Dott. [#OMISSIS#] e Dott. Tarquini) il trattamento economico derivante dal nuovo classamento è stato sì riconosciuto in misura piena ma la voce “integrazione per attività assistenziale aggiuntiva” è stata parallelamente diminuita. L’Università ha poi corrisposto interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati, e ancora una volta le somme attribuite ai ricercatori in afferenza assistenziale non sono state ritenute satisfattive.
Con comunicazione 27 aprile 2015, prot. 55868, del Direttore Generale, l’Università ha poi chiesto la ripetizione parziale degli accessori del credito e delle quote contributive e assistenziali corrisposte, asserendo che fossero state attribuite in misura superiore al dovuto. A tale richiesta i legali dei ricorrenti si sono opposti con propria comunicazione ma il Commissario ad acta, nella relazione finale, non ha preso posizione sulla questione mentre con provvedimento del 14 maggio 2015 ha respinto la richiesta di integrale pagamento delle differenze stipendiali avanzata dai ricercatori in afferenza assistenziale. Avverso quest’ultimo atto è stato allora proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. con il presente ricorso, notificato il 13 luglio 2015 e depositato il 14 luglio 2015.
2. Con il ricorso per reclamo odiernamente in discussione i ricorrenti, premesso che la peculiarità dei ricercatori in afferenza assistenziale consiste nell’esplicare sia attività di ricerca e didattica che attività (complementare) di assistenza e cura in ambito ospedaliero, e a ragione di ciò il loro trattamento economico comprende un aggiuntivo alla retribuzione universitaria, rilevano che il compenso per l’attività assistenziale é di sola pertinenza dell’Ente Ospedaliero che ne autorizza il pagamento e ne dispone poi il rimborso all’Università, la quale è mero ente pagatore. La progressione stipendiale per classi, unico oggetto della sentenza di merito da ottemperare, afferisce al rapporto di servizio tra il ricercatore e l’Università e pertanto questa, per dare corretta ottemperanza alla sentenza, a loro dire avrebbe dovuto provvedere unicamente alla ricostruzione della loro carriera universitaria e, conseguentemente, adeguare la retribuzione alla mutata classe stipendiale corrispondendo altresì le somme arretrate e adeguando il trattamento di fine servizio nei confronti di coloro che, nel frattempo, sono stati collocati in quiescenza. I ricorrenti chiedono anche a questo Tribunale di pronunciarsi sulla legittimità del pagamento degli accessori del credito effettuato dall’Università. La sentenza di questa Sezione n. 1139/2013 riconosce il diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla presentazione delle rispettive istanze di riconoscimento dei benefici, sicché non vi sarebbe motivo che sui medesimi crediti non maturino gli accessori di legge in virtù del principio generale secondo il quale ogni somma di denaro produce interessi di pieno diritto. I ricorrenti chiedono quindi di dichiarare la legittimità del pagamento da parte dell’Università di Firenze degli accessori del credito e della quota di oneri previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore anche per le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente le date di presentazione delle istanze di riconoscimento dei benefici ex art. 103 comma 3, del d.P.R. 382/80. Per quanto riguarda, invece il Dott. Puccetti (ricercatore non in afferenza assistenziale), l’Università ha adottato i provvedimenti di competenza ma il conteggio elaborato per la riliquidazione del trattamento di fine servizio prevede importi sensibilmente inferiori a quelli calcolati dal consulente del lavoro dei ricorrenti, sicché viene richiesto un approfondimento sul punto. I ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento degli atti del Commissario ad acta relativamente all’attuazione della sentenza n. 1139/2013, con contestuale nomina di altro Commissario estraneo all’Università ed espressa indicazione delle modalità di esecuzione della sentenza nei termini da loro indicati.
3. L’Università eccepisce inammissibilità del ricorso poiché la sentenza da ottemperare è esecutiva ma non definitiva e non essendosi formato il giudicato su di essa, non potrebbe applicarsi l’art. 114, comma 6, c.p.a. Nell’interpretazione della difesa universitaria, questo stabilirebbe la competenza del giudice dell’ottemperanza a conoscere delle controversie sugli atti del commissario ad acta relativamente alle sole sentenze da eseguire che siano passate in giudicato.
Il ricorso, secondo l’Università, sarebbe poi inammissibile nella parte in cui si riferisce alla spettanza delle somme che l’Università assume di avere indebitamente erogato poiché tale questione sarebbe estranea alla sentenza da eseguire.
Nel merito l’Università replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti evidenziando, in particolare, l’irrilevanza per il soggetto percipiente della circostanza che per alcune delle loro attività la provvista economica sia fornita da un terzo soggetto. Per ottemperare alla sentenza di questa Sezione n. 1139/2013, a suo dire, occorreva verificare se, nell’ipotesi in cui i servizi preruolo fossero stati riconosciuti tempestivamente ovvero in seguito ad immediato accoglimento delle domande rivolte all’Amministrazione dagli interessati, i conseguenti incrementi stipendiali avrebbero comportato una rimodulazione di altre voci della retribuzione globalmente dovuta dall’Università quale datore di lavoro.
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Deve essere respinta l’eccezione della difesa universitaria tendente a far dichiarare inammissibile il presente reclamo. L’eccezione si fonda su una lettura dell’art. 114, comma 6, primo periodo, c.p.a. in senso strettamente letterale. Il disposto normativo afferma la competenza del giudice dell’ottemperanza a conoscere delle controversie sugli atti del commissario ad acta rispetto alle parti “nei cui confronti si è formato il giudicato”. Il termine giudicato però, a giudizio di questo Collegio, deve essere interpretato estensivamente con riferimento anche al cosiddetto giudicato cautelare e non solo a quello di merito, come pretende la resistente. È infatti nozione acquisita di diritto vivente quella secondo cui la tutela cautelare costituisce parte essenziale del diritto di difesa giudiziaria (Corte Cost. 25 giugno 1985, n. 190). L’effettività del provvedimento cautelare, anche se riguardi l’esecuzione (o la sospensione dell’esecuzione) della sentenza di primo grado gravata in appello deve essere garantita in termini di effettività, in applicazione del disposto di cui all’art. 1 c.p.a. E’ in base a questa considerazione che il legislatore ha previsto espressamente che il giudizio di ottemperanza possa essere azionato anche nei confronti delle sentenze (pur solo) esecutive del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. b], c.p.a.).
Il processo (nella fase) cautelare presuppone la formazione di una statuizione definitiva in ordine alla richiesta della misura interinale, che va ricondotta alla nozione di giudicato agli effetti di cui si tratta nella presente sede. Diversamente opinando i provvedimenti del commissario ad acta dovrebbero essere impugnati con l’ordinaria azione di annullamento e ciò implicherebbe una menomazione dei principi sia di effettività della tutela giudiziaria che di ragionevole durata del processo, poiché la questione dovrebbe essere conosciuta da un giudice nuovo e verrebbe decisa con i tempi del processo ordinario e non con quelli, più brevi, del procedimento in camera di consiglio. Inoltre si materializzerebbe il pericolo del formarsi di decisioni non coerenti tra loro.
Tutte queste ragioni militano a favore di un’interpretazione estensiva della parola “giudicato” di cui all’art. 114, comma 6, primo periodo, tale da comprendere anche i provvedimenti commissariali adottati per l’ottemperanza ad una decisione cautelare divenuta definitiva.
Ulteriore e tranciante argomentazione a favore di questa tesi è possibile evincere dalla lettura dell’articolo 21 del codice del processo amministrativo, il quale espressamente qualifica il commissario ad acta come ausiliario del giudice e non dell’amministrazione. Questo significa che nella vexata quaestio circa la qualificazione del commissario nell’uno o nell’altro senso, il legislatore del codice di [#OMISSIS#] ha preso espressamente posizione a favore della prima ipotesi. Da questa considerazione non può non derivare che tutti i provvedimenti del commissario ad acta devono essere conosciuti dal giudice dell’ottemperanza.
5. Deve invece essere accolta la seconda eccezione della difesa universitaria attinente alla contestazione della richiesta di ripetizione delle somme erogate, poiché attiene a un tratto dell’azione amministrativa che si colloca in una fase successiva all’ottemperanza e ne fuoriesce, dovendo essere oggetto di azione di accertamento in sede di cognizione. In tale sede le statuizioni contenute nella sentenza da ottemperare nella presente sede rappresenteranno presupposto della decisione attraverso cui si articolerà il ragionamento giudiziale in ordine alla richiesta avanzata dall’Università.
6. Nel merito il reclamo è infondato.
Ai sensi dell’art. 102, d.P.R. n. 382/1980, la cd. “indennità De [#OMISSIS#]” ha la funzione di perequare il trattamento economico del personale sanitario universitario con quello dei medici ospedalieri svolgenti pari funzioni, in presenza dell’esercizio dei compiti di cura e assistenza presso cliniche e istituti convenzionati (C.d.S. III, 3 settembre 2013 n. 4373; Cassazione civile sez. lav. 14 febbraio 2013 n. 3676), sicché l’esecuzione della sentenza di cui si tratta non poteva comportarne l’attribuzione sic e simpliciter a tutti i ricorrenti svolgenti funzioni assistenziali. La perequazione comporta il raggiungimento di un medesimo tetto stipendiale complessivo da parte di sanitari universitari e ospedalieri; una volta aumentata la retribuzione universitaria, l’indennità non poteva (continuare a) essere corrisposta nella stessa misura poiché altrimenti il tetto sarebbe stato superato dai primi, in spregio allo scopo perequativo per cui il legislatore l’ha istituita e creandosi altresì una nuova sperequazione, questa volta in danno dei secondi. Correttamente quindi il Commissario ad acta ne ha disposto la riduzione in corrispondenza dell’incremento delle voci della retribuzione relative alla didattica ed alla ricerca poiché, diversamente opinando, i percipienti avrebbero realizzato un’ingiusta locupletazione di somme in eccedenza rispetto allo scopo perequativo di cui sopra.
In questo contesto non ha rilevanza il fatto che la provvista economica é fornita dagli enti ospedalieri, poiché non sono in discussione i rapporti fra questi ultimi e l’Università intimata, bensì la determinazione corretta delle spettanze dei ricorrenti vittoriosi in primo grado.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”), è poi mutato il sistema di equiparazione del trattamento spettante al personale universitario operante presso le strutture sanitarie convenzionate col servizio sanitario nazionale a quello del personale medico ospedaliero (C.d.S. VI, 2 marzo 2015 n. 1001), e al fine di mantenere il livello retributivo basato sull’indennità in questione correttamente, in funzione dello scopo perequativo di cui sopra, è stato mantenuto un assegno ad personam a favore dei percipienti con esclusione però della parte di assegno eccedente la differenza tra l’indennità e il trattamento economico aggiuntivo disposto in base al medesimo d.lgs. n. 517/1999. Diversamente opinando sarebbe ancora una volta stato frustrato lo scopo perequativo che è alla base dell’indennità De [#OMISSIS#].
La ricorrente d.ssa Galvan, e la circostanza non è contestata, non ha mai attuato il passaggio dal sistema basato sull’indennità di cui si tratta al regime economico previsto dal d.lgs. 517/1999, e correttamente quindi l’Università assume di poter determinarne le differenze retributive solo in base al regime previgente.
Le contestazioni avverso la riliquidazione del trattamento di fine servizio del dott. Puccetti sono generiche e l’approfondimento richiesto sul punto ha carattere inammissibilmente esplorativo, e non possono quindi essere oggetto di trattazione.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, sono condannati al pagamento delle medesime nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) a favore dell’Università degli Studi di Firenze.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa nella misura di € 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore