Selezione componenti CdA di Ateneo: i titoli scientifici non costituiscono criterio autonomo

05 Settembre 2026

Con sentenza n. 597 del 3 settembre 2026 il TAR dell’Abruzzo ha sancito che, in una procedura di selezione interna per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di un’Università, la commissione di selezione è strettamente vincolata ai criteri previsti dalla lex specialis e non può autonomamente rideterminarli, trasformando la “qualificazione scientifica e culturale” in un autonomo criterio di punteggio cumulabile.

Secondo il Collegio, poiché l’art. 25, comma 2, dello Statuto dell’ateneo resistente richiedeva che i candidati fossero in possesso di “comprovata competenza in campo gestionale” oppure di “esperienza professionale di alto livello”, con “necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale”, la commissione non avrebbe dovuto leggere la congiunzione “ovvero” – avente valore disgiuntivo-alternativo – in senso meramente esplicativo, come se l’esperienza professionale fosse solo un modo di spiegare la competenza gestionale. Di conseguenza, ha errato creando due criteri autonomi e cumulabili (criterio A – titoli di servizio; criterio B – titoli scientifici), attribuendo a ciascuno un punteggio separato e sommabile, in quanto ha trasformato in questa maniera ciò che la lex specialis indicava solo come modalità di accertamento del requisito alternativo in un ulteriore e autonomo criterio di selezione.

Con questa motivazione il TAR ha annullato tutti gli atti impugnati ordinando al Senato Accademico di riformulare la designazione dei candidati indicati dalla Commissione, enendo conto esclusivamente del punteggio attribuito per il criterio dei titoli di servizio, senza considerare la valutazione dei titoli scientifici.