Con sentenza n. 575 del 17 agosto 2026, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è pronunciato sul risarcimento del danno conseguente alla condotta illegittima di un Ateneo nell’ambito di una procedura di chiamata a professore associato.
La vicenda traeva origine dalla mancata tempestiva attivazione della procedura che l’Università era tenuta a bandire in esecuzione di un precedente giudicato. La docente, che aveva poi conseguito il ruolo di professore associato all’esito di una procedura avviata nel 2020, lamentava il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di conseguire il medesimo ruolo già negli anni precedenti, chiedendo, tra l’altro, il risarcimento del danno curriculare connesso al mancato svolgimento delle relative funzioni.
Il Collegio ha ricondotto il pregiudizio alla perdita di chance acquisitiva, consistente nella perdita della concreta possibilità di conseguire un risultato utile, escludendo invece la configurabilità di un danno curriculare, poiché il precedente giudicato imponeva all’Ateneo di bandire la procedura, ma non garantiva alla docente il conseguimento del ruolo.

