Non è possibile procedere ad una assimilazione della figura professionale del collaboratore tecnico a quella del funzionario tecnico, per il quale il D.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede una diversa qualifica (la settima). Infatti, in relazione a questa diversa qualifica funzionale non sussistono quelle ragioni di sostanziale continuità e contiguità con le attività di insegnamento e di ricerca che sono a base della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191. In particolare, ha rilevanza la considerazione che, al di là del nomen e del diverso livello di inquadramento, il D.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti che sono propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico.
Il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale, sicché ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 11 marzo 2015, n. 1500
Ricostruzione carriera ricercatore confermato–Riconoscimento servizi prestati anteriormente entrata in ruolo
N. 01500/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01515/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2009, proposto da:
[#OMISSIS#] Barone, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Conca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n.10;
contro
Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11;
per l’annullamento
della nota rettorale prot. n. 17342 dell’11.2.2009 di rigetto dell’istanza di ricostruzione della carriera – previo riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in qualità di tecnico laureato (collaboratore tecnico e funzionario tecnico) – ai sensi dell’art. 103, co. 3 D.L.vo n. 382/1980, nonché di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, tra cui, per quanto di ragione, della nota rettorale prot. n. 128351 del 6.11.2008;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di collaboratore tecnico e funzionario tecnico dal 1990 al 2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il cons. dott. [#OMISSIS#] Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il prof. dott. [#OMISSIS#] Barone espone di essere stato collaboratore tecnico (a fini giuridici dal 23.5.1990 e in servizio dall’8/9/1990 al 31.5.1994) e di seguito funzionario tecnico presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” – Facoltà di Medicina e Chirurgia (dall’1/6/1994 all’8/8/2000); che successivamente è stato dapprima inquadrato nella categoria D-P.E. e poi nel ruolo di ricercatore confermato per il SSD MED/26 con decorrenza 1.6.2001; che, in seguito, è stato nominato professore associato (con decorrenza 18/1/2005) e quindi professore straordinario (con decorrenza 1/11/2008). Rappresenta di avere chiesto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2008, il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo svolto dal 1990 al 2000, con istanza del 2.9.2008, acquisita al protocollo dell’Ateneo al n. 0101359 del 10.9.2008.
Tanto premesso, col ricorso in esame impugna la nota rettorale prot. n. 128351 del 6.11.2008, con cui si preannunciava il rigetto dell’istanza di ricostruzione della carriera con computo del servizio pre-ruolo in base alla ritenuta tardività della domanda ed all’applicabilità dell’art. 103, co. 3, del D. Lgs. n. 382/1980, pur dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, alla sola figura dei tecnici laureati, e la nota rettorale n. 17342 dell’11.2.2009 di rigetto definitivo dell’istanza e chiede quindi l’accertamento del diritto al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di collaboratore tecnico e funzionario tecnico.
L’Università intimata si è costituita in giudizio deducendo l’improcedibilità del ricorso (in relazione alla pretesa riguardante il profilo di funzionario tecnico, riconosciuto al ricorrente con D.R. n. 3268 del 19/10/2009) e l’infondatezza dello stesso in relazione al profilo di collaboratore tecnico (ritenuto non equiparabile al tecnico laureato) .
Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, il prof. Barone ha dato atto dell’intervenuto riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in qualità di funzionario tecnico ed ha quindi chiesto, in relazione a tale aspetto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre ha insistito per l’accoglimento del ricorso in relazione alla residua parte della pretesa.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In relazione alla pretesa concernente il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di funzionario tecnico, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In corso di causa, la resistente Università ha infatti emanato il D.R. n. 3268 del 19/10/2009, con il quale (recependo l’orientamento della giurisprudenza formatasi sul punto) ha annullato in parte qua l’impugnata nota rettorale ed ha riconosciuto al ricorrente il servizio reso in qualità di funzionario tecnico dall’1/6/1994 al 31/5/2001.
2. Il ricorso è invece infondato in relazione alla residua parte, concernente il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di collaboratore tecnico.
3. La giurisprudenza (ex multis, C.d.S., sez. VI, 6.5.2013, n.2412) ha evidenziato che le considerazioni valide per la figura professionale del funzionario tecnico non sono estensibili con riferimento alla figura professionale del collaboratore tecnico, per la quale il D.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede una diversa qualifica (la settima).
3.1. Infatti, in relazione a questa diversa qualifica funzionale di collaboratore tecnico (al di là del mero dato formale dell’iscrizione nell’ambito dei cc.dd. ‘ruoli tecnici’), non sussistono quelle ragioni di sostanziale continuità e contiguità con le attività di insegnamento e di ricerca che sono a base della richiamata sentenza costituzionale n. 191 del 2008 e, poi, dell’avvio di procedure di reclutamento a carattere riservato, nell’ambito delle quali l’iscrizione nei ruoli tecnici e lo svolgimento per un certo tempo di attività di ricerca giustificava la previsione di forme agevolate di transito nei ruoli dei ricercatori universitari. In particolare ha rilevanza la considerazione che, al di là del nomen e del diverso livello di inquadramento, il D.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti che sono propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni proprie, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico.
3.2. Così, se si ha riguardo ai profili professionali, stando a questo decreto sulle “declaratorie”, per l’VIII qualifica, al profilo di funzionario tecnico, accessibile solo mediante laurea specifica, appartengono, tra l’altro, astronomi, tecnici laureati, conservatori di musei, curatori di orti botanici, agronomi, ricercatori degli osservatori e tecnici che siano addetti a programmi di ricerca di base o finalizzata in grado di utilizzare con autonomia strumenti, tecniche e procedure, compiti di addetto a programmi di ricerca di base o finalizzata, nonché compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a programmi di produzioni con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori. Invece, per la VII qualifica, è proprio del profilo di collaboratore tecnico lo svolgimento di funzioni tecniche di collaborazione, in particolare nei programmi di didattica e di ricerca; a tale diversità di attività tipiche – che specificano, per il collaboratore tecnico, il ruolo appunto di collaborazione tecnica nella ricerca proprio della VII qualifica, di contro all’autonomia che è propria per la VIII qualifica del tecnico laureato – va riferita la riconoscibilità o meno dei servizi prestati nel ruolo tecnico.
La Corte Costituzionale ha più volte affermato, infatti, che “il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale” e che “ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico” (Corte cost., 12 giugno 1991, n. 277), riconoscendo così la legittimità costituzionale di quelle scelte legislative tese a razionalizzare e uniformare situazioni ordinamentali formalmente distinte ma in realtà caratterizzate da omogeneità di funzioni (Corte cost., 17 marzo 1998, n. 63; 23 dicembre 1993, n. 455; Cons. Stato, II, parere 22 novembre 2000, n. 921).
3.3. Del resto, l’equiparazione che ha condotto la Corte costituzionale alla sentenza n. 191 del 2008 riposa sulla considerazione della sostanziale omogeneità, riconosciuta anche dalla legge n. 4 del 1999, dei compiti di ricerca affidati ai tecnici laureati (con tre anni di ricerca) rispetto a quelli propri del ricercatore: omogeneità tale da rendere costituzionalmente non giustificato il diverso trattamento che la disposizione riservava ai tecnici laureati diventati ricercatori, rispetto a quello di cui godevano i tecnici laureati diventati professori. La medesima sentenza ha però avvertito che le funzioni dei tecnici laureati – di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori – sono diverse da quelle dei ricercatori; non solo, ha più volte affermato, anche recentemente, che “nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l’essenziale differenziazione tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002)”, e che “la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all’altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste differenze”.
3.4. In definitiva, ai fini della infondatezza del ricorso, relativamente al richiesto riconoscimento dei servizi prestati in qualità di collaboratore tecnico, rileva che, se l’omogeneità delle attività tipiche inerenti i compiti di ricerca costituisce la ratio della continuità tra i servizi considerati (e la conseguente parità di trattamento economico) del funzionario tecnico e del ricercatore, rimane confermata la sostanziale non equiparabilità tra le figure del collaboratore, anche se laureato, e il funzionario: per quanto siano accomunate dall’appartenenza al ruolo tecnico, rimangono pur sempre distinte le caratteristiche dei compiti propri di ciascuna di esse, con specifico riguardo al campo della ricerca. Solo il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato (ora funzionario tecnico) può essere considerato ai fini che qui interessano equivalente a quello del ricercatore, poiché in base alla declaratoria sopra riportata per questa figura è – a differenza di quanto per il collaboratore tecnico – evidente l’attinenza specifica allo svolgimento autonomo di compiti di ricerca e di sperimentazione, tale da giustificare una continuità di carriera nella nuova veste professionale assunta in esito al concorso riservato.
4. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda la pretesa al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in qualità di collaboratore tecnico (mentre deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la pretesa concernente il servizio prestato in qualità di funzionario tecnico).
5. Sussistono ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e nella residua parte lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Pasanisi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)