Qualora una procedura si caratterizzi per l’esistenza soltanto di valutazioni comparative tra i candidati e per l’individuazione di un unico soggetto vincitore, quale concorrente maggiormente qualificato», «non è possibile procedere ad alcuno scorrimento della graduatoria e, quindi, alla individuazione di altro candidato come vincitore della procedura concorsuale proprio perché non esiste alcuna graduatoria in senso tecnico.
TAR Lazio, Sez. III-ter, 7 gennaio 2026, n. 184
Non è possibile procedere ad alcuno scorrimento se manca la graduatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6176 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del D.R. n. 273 del 19 dicembre 2024 del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, con il quale è stato pubblicato il bando di concorso per il conferimento d’assegno di ricerca nel settore scientifico disciplinare GIUR-11/B (ex IUS/21) nell’ambito del progetto PRIN «Lobby e democrazia. Come la regolamentazione (o la mancanza di regolamentazione) dei gruppi di interesse influisce sull’attuazione dei diritti sociali, culturali, ambientali e digitali. Un’analisi basata sull’evidenza del diritto comparato»”, Responsabile scientifico della ricerca: Prof. OMISSIS;
– dei verbali n. 1, 2, 3 e 4, rispettivamente del 20 febbraio 2025, del 20 febbraio 2025, del 07 marzo 2025 e del 13 marzo 2025, quali pubblicati sul sito web dell’Albo Ufficiale d’Ateneo, con cui la Commissione già nominata con D.R. n. 36 del 13 febbraio 2025, ad esito della suddetta valutazione comparativa, all’unanimità, ha proclamato vincitore della procedura selettiva per il conferimento del suddetto assegno di ricerca, il dr. OMISSIS;
– del D.R. n. 55 del 17 marzo 2025, di approvazione degli atti della ridetta procedura concorsuale per assegno di ricerca conferito al vincitore, dr. OMISSIS Andrea, con decorrenza dal 01 aprile 2025, quale pubblicato sul sito web dell’Albo Ufficiale d’Ateneo, ivi compreso ogni ulteriore eventuale atto prodromico al bando di concorso ovvero atto assunzionale ivi compreso il contratto di lavoro, ancorché non cogniti;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
della validità della graduatoria di concorso indetto con bando di cui al D.R. n. 254 del dicembre 2023, i cui atti della relativa procedura concorsuale sono stati approvati con D.R. n. 229 del 29 ottobre 2024;
NONCHÉ PER IL CONSEQUENZIALE ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente a veder utilizzata a mezzo scorrimento la ridetta graduatoria in cui detiene la terza posizione;
CON CONDANNA IN FORMA SPECIFICA
dell’Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi del ricorrente, tra cui utilizzare in via prioritaria la graduatoria in cui é inserito l’odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il dott. OMISSIS aveva partecipato alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, indetta dall’Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma con D.R. n. 254 del 21 dicembre 2023 per l’attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – AREA 12 – Diritto comparato – SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato, nell’ambito del PRIN «Lobbies and democracy. How the regulation (or lack of regulation) of groups of interests affects the implementation of social, cultural, environmental and digital rights. An evidence-basis analysis of comparative law» (progretto n. n. 2022CTSPHJ – CUPB53D23010500008).
All’esito di tale procedura era risultata vincitrice la dott.ssa OMISSIS, alla quale perciò era stato attribuito l’assegno con D.R. n. 54 del 28 febbraio 2024, che previamente approvava gli atti della Commissione giudicatrice della procedura medesima.
Il predetto provvedimento, unitamente agli atti presupposti, era stato tempestivamente gravato innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 16069/2024 pubblicata il 3 settembre 2024, in accoglimento del ricorso per quanto ritenuto di ragione, lo aveva annullato, contestualmente disponendo «la riconvocazione della Commissione, entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica della presente sentenza, per procedere a nuova valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e alla rideterminazione dei rispettivi punteggi – ascrivibili alle macro – categorie indicate nell’art. 8 del bando sub nn. 1) Coerenza del progetto di ricerca con quanto indicato nell’articolo 1 del presente bando; 5) Altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta (come, ad esempio, pregressi assegni di ricerca, borse di studio e incarichi di studio in Enti di ricerca nazionali o internazionali) coerenti con il SSD; 6)Coerenza del profilo complessivo del candidato, tenuto conto del curriculum presentato e dei titoli allegati, rispetto ai contenuti delle attività di ricerca – da completare nel successivo termine di giorno 60 (sessanta), con ogni conseguente statuizione».
In esecuzione di tale sentenza, la Commissione si è riunita in data 14 ottobre 2024 e ha proceduto ad una nuova valutazione dei candidati, all’esito della quale è risultata nuovamente vincitrice la dott.ssa OMISSIS (con 37 punti), mentre il dott. OMISSIS è risultato terzo (con 28 punti), ottenendo un giudizio valutativo inferiore a quello della predetta vincitrice e di un altro candidato (il dott. OMISSIS, al quale sono stati attribuiti 33 punti).
Con D.R. n. 229 del 29 ottobre 2024 sono stati perciò nuovamente approvati gli atti della Commissione ed è stato conferito l’assegno alla dott.ssa OMISSIS.
Il dott. OMISSIS ha impugnato anche questo D.R., unitamente agli atti presupposti, tramite ricorso straordinario poi trasposto (a seguito di opposizione dell’Unitelma) in sede giurisdizionale.
Questo Tribunale, con sentenza n. 8522/2025 pubblicata il 2 maggio 2025, ha respinto il nuovo gravame, reputando insussistenti i denunziati vizi di legittimità nella rivalutazione compiuta dalla Commissione.
I.1.1. Ancor prima della proposizione del suddetto ricorso straordinario, la dott.ssa OMISSIS aveva rinunciato all’assegno conferitole e, a seguito di ciò, l’Ateneo aveva indetto (con D.R. n. 273 del 19 dicembre 2024, una nuova procedura selettiva per il conferimento dell’assegno.
Il dott. OMISSIS ha presentato domanda di partecipazione, salvo poi non presentarsi al colloquio disposto dalla Commissione.
All’esito di tale nuova procedura è risultato vincitore il dott. OMISSIS, al quale perciò è stato attribuito l’assegno con D.R. n. 55 del 17 marzo 2025, sempre previa approvazione degli atti della Commissione giudicatrice.
I.1.2. Con altro ricorso straordinario, notificato l’8 aprile 2025, il dott. OMISSIS ha proposto impugnazione avverso l’indizione della nuova procedura (nonché avverso tutti gli atti della stessa, ivi incluso quello conclusivo, reputandoli affetti da illegittimità derivata) ritendendola illegittima poiché, in estrema sintesi, l’Ateneo avrebbe dovuto invece attingere dalla graduatoria della “prima procedura”, in cui egli risultava idoneo.
I.1.2.1. Il ricorrente ha altresì avanzato istanza cautelare.
I.2. L’Unitelma, con atto di opposizione notificato l’8 maggio 2025, ha anche in questo caso chiesto che il ricorso, previa trasposizione, fosse deciso in sede giurisdizionale.
I.3. A seguito di ciò, il ricorrente ha depositato l’atto di costituzione in giudizio presso questo T.A.R. in data 22 maggio 2025 e ne ha dato avviso alle altre parti con atto notificato in pari data all’Unitelma e in data 23 maggio 2025 al dott. OMISSIS e alla dott.ssa OMISSIS.
I.4. L’Unitelma si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso, mentre i due controinteressati sono rimasti intimati.
I.5. In vista della camera di consiglio del 25 giugno 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare (reiterata in sede giurisdizionale), l’Ateneo ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto due profili:
- a) per un verso, il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza all’indizione del nuovo bando, avendo presentato domanda per parteciparvi;
- b) per altro verso, lo stesso ricorrente non avrebbe interesse alla proposizione del presente gravame giacché, anche ammesso che nella presente procedura vi fosse una graduatoria da scorrere, in essa egli sarebbe il secondo e non il primo degli idonei, con conseguente impossibilità di trarre alcuna utilità attuale e concreta dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione.
Con la medesima memoria l’Ateneo ha contestato la fondatezza del ricorso, sostenendo che nella precedente procedura non vi fosse alcuna graduatoria in senso tecnico, ma soltanto la selezione di un unico candidato vincitore, a fronte della cui rinuncia l’unica scelta possibile era quella di indire un nuovo bando.
I.6. Con ordinanza n. 3519/2025 pubblicata il 25 giugno 2025, resa all’esito della predetta camera di consiglio, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare ritenendo insussistente il fumus boni juris, alla luce della non manifesta infondatezza dell’eccezione di rito relativa al difetto di interesse (per lo meno allo stato degli atti, stante la pendenza dell’appello avverso la sentenza n. 8522/2025).
I.6.1. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto appello ex art. 62 cod. proc. amm., che è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3284/2025 pubblicata il 10 settembre 2025 in virtù del fatto che «l’attuale posizione del ricorrente nella precedente graduatoria […] non gli consentirebbe in nessun modo di giovarsi della invocata tutela cautelare, in questa sede, anche ammettendo che l’amministrazione, come egli sostiene, dovesse procedere allo scorrimento e non, invece, all’indizione della nuova procedura», con conseguente insussistenza, in ogni caso, del periculum in mora.
I.7. Fissata (a seguito di istanza di prelievo depositata dal ricorrente) udienza di discussione, l’Unitelma ha depositato una memoria e una replica ribadendo ogni propria difesa, in rito e nel merito.
I.7.1. Parte ricorrente ha depositato una replica con cui ha ribadito la propria prospettazione difensiva in ordine alla doverosità dello scorrimento della graduatoria, nonché contestato le avverse eccezioni di rito sull’assunto che egli:
- a) avrebbe rinunciato a partecipare alla nuova procedura non presentandosi al colloquio;
- b) trarrebbe un’utilità attuale e concreta dall’accoglimento del gravame risultando primo idoneo, con conseguente possibilità di vedersi conferito l’assegno qualora il secondo classificato a sua volta vi rinunciasse.
I.8. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di rito formulate dall’Ateneo, potendosi respingere nel merito il ricorso in quanto destituito di giuridico fondamento.
II.2. All’esito di un più approfondito esame, proprio della fase di merito, dev’essere infatti condivisa la prospettazione dell’Ateneo secondo il quale nella “prima procedura” non era stata formulata – e dunque, evidentemente, neppure approvata – alcuna graduatoria in senso tecnico, con conseguente impossibilità (sul piano logico prima ancora che giuridico) di procedere ad un suo scorrimento.
II.2.1. Ciò risulta testualmente dai seguenti atti e provvedimenti:
– il verbale n. 3 del 16 febbraio 2024 si conclude esclusivamente dichiarando la vincitrice della procedura («Alla luce delle valutazioni effettuate la Commissione, unanime, non ritenendo necessario procedere ad un successivo colloquio in quanto i titoli presentati non necessitano di chiarimenti, alla luce della valutazione dei titoli dichiara vincitore dell’assegno di ricerca di cui in epigrafe la dr.ssa OMISSIS»);
– il D.R. n. 54 del 28 febbraio 2024, dopo aver richiamato «in particolare» il predetto verbale («VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, in particolare quello del 16 febbraio 2024 nel quale la candidata OMISSIS è stata dichiarata vincitrice della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca indetta con D.R. 254 del 21.12.2023»), ha approvato gli atti della Commissione, facendoli così propri senza nulla aggiungere, e conferito l’assegno alla vincitrice;
– il verbale n. 4 del 14 ottobre 2024 (della riunione in cui la Commissione ha rivalutato i titoli in esecuzione della sentenza n. 16069/2024 di questo Tribunale) si conclude anch’esso esclusivamente dichiarando la vincitrice della procedura («Ad esito della suddetta valutazione comparativa, la Commissione, all’unanimità, proclama vincitrice della procedura in epigrafe la dr.ssa OMISSIS»);
– il D.R. n. 229 del 29 ottobre 2024, dopo aver richiamato il verbale da ultimo menzionato («VISTO il verbale del 14 ottobre 2024 della Commissione giudicatrice, riconvocata secondo quanto disposto dalla suddetta sentenza e dal D.R. 186 del 12.09.2024, nel quale la candidata OMISSIS è stata dichiarata vincitrice della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca, indetta con D.R. 254 del 21.12.2023»), ha nuovamente approvato gli atti della Commissione, sempre facendoli propri senza nulla aggiungere, e conferito l’assegno alla vincitrice.
Alcun atto o provvedimento, dunque, fa menzione di una graduatoria.
II.2.1.1. Il suddetto operato dell’Ateneo (e, per esso, della Commissione) risulta conforme alla lex specialis, la quale all’art. 9 stabilisce che «al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni, del progetto di ricerca e dell’eventuale colloquio, dichiara il candidato vincitore», senza formulazione una graduatoria degli eventuali candidati idonei.
La lex specialis è, oltretutto, in linea sotto questo profilo con quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 75 del 7 ottobre 2021 (art. 9, comma 10).
II.2.2. La giurisprudenza amministrativa, sul punto, ha avuto occasione di affermare che, qualora una procedura «si caratterizz[i] per l’esistenza soltanto di valutazioni comparative tra i candidati e per l’individuazione di un unico soggetto vincitore, quale concorrente maggiormente qualificato», «non è possibile procedere ad alcuno scorrimento della graduatoria e, quindi, alla individuazione di altro candidato come vincitore della procedura concorsuale […] proprio perché non esiste alcuna graduatoria in senso tecnico» (Cons. Stato, Sez. VII, 18 marzo 2025, n. 2236).
II.3. L’operato in questione non può essere sindacato da questo Giudice Amministrativo, dal momento che il ricorrente non ha articolato specifiche censure in tal senso: egli ha dato per presupposta l’esistenza di una graduatoria dalla quale l’Ateneo sarebbe stato – in tesi – tenuto prioritariamente ad attingere.
Siffatta esistenza, come supra rilevato, invece non consta dagli atti del procedimento, né può essere implicitamente desunta per il fatto che – sempre in tesi – l’Ateneo sarebbe stato tenuto a formularla.
Anche a voler ipoteticamente ammettere che un tale obbligo fosse configurabile, la sua violazione avrebbe dato luogo ad un vizio di legittimità, conoscibile e(d eventualmente) censurabile dal Giudice (non d’ufficio ma) previa proposizione di un’apposita domanda di parte.
In mancanza di una tale domanda, si deve prendere atto che il ricorrente ha lamentato il mancato scorrimento di una graduatoria inesistente: trattasi di una doglianza intrinsecamente priva di fondamento.
II.4. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate e alla natura degli interessi ad esse sottesi.
II.5.1. Va disposta la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (a seguito di quella provvisoria di cui al decreto della competente Commissione n. 336/2025 pubblicato il 17 giugno 2025), sussistendone i presupposti di legge e non potendosi in alcun modo ritenere che egli abbia agito «con mala fede o colpa grave» (art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002).
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore si provvederà con separato decreto, da emettersi all’esito di apposita camera di consiglio che sarà fissata previa presentazione di un’istanza da parte dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 7 gennaio 2026

