TAR Campania, Sez. I, 9 gennaio 2026 n. 141

Le procedure di reclutamento dei professori universitari non richiedono la preventiva creazione di griglie di punteggi numerici

Data Documento: 2026-01-09
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

Le procedure di reclutamento dei professori universitari non richiedono la preventiva creazione di griglie di punteggi numerici.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva per la copertura di un professore di prima fascia di Storia -OMISSIS- presso l’Ateneo resistente (allegato n. 1) di tutti i verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice della procedura (allegati nn. 2, 3 e 4) della mancata esclusione del-OMISSIS- e della delibera di chiamata adottata dal Consiglio di Dipartimento n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente -OMISSIS- ha impugnato, unitamente ai presupposti verbali, in epigrafe indicati, il decreto rettorale del -OMISSIS- con il quale sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva, alla quale ha preso parte, per la copertura di un posto di professore di prima fascia di Storia -OMISSIS- presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Settore concorsuale -OMISSIS-).
2. – All’esito delle verifiche esperite presso gli Atenei nei quali il controinteressato, -OMISSIS-, ha insegnato (Università del Molise, Luiss Guido Carli e Università Vanvitelli), la ricorrente ha contestato, in estrema sintesi, dapprima la veridicità delle dichiarazioni da quest’ultimo rese ex D.P.R. n. 445/2000 in sede di partecipazione al concorso quanto a taluni titoli di servizio autocertificati, acquisiti presso la Luiss e l’Università Vanvitelli (motivo sub I); ha censurato, di poi, l’inadeguatezza della valutazione comparativa della commissione di concorso, sia nel senso che non sarebbe stato assegnato sufficiente rilievo ai titoli riferiti alla sua attività didattica, organizzativa ed istituzionale, sia perché, sullo sfondo di una deficitaria esplicitazione dei criteri ai quali informare i giudizi sui candidati (“non essendo stato attribuito alcun peso né ordine di rilevanza agli stessi”) e nella dedotta assenza di una “vera valutazione comparativa” (motivo sub III, p. 28 e p. 35), anche la produzione scientifica – che parte ricorrente assume, con autonoma, ulteriore censura, illegittimamente sopravvalutata a discapito del peso riconosciuto ai titoli dichiarati – sarebbe stata, nel suo caso, oggetto di ingiustificata svalutazione (motivo sub II).
3. – Resiste l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli che insiste per la reiezione del ricorso, siccome infondato.
Si è costituito il controinteressato vincitore del concorso, anch’egli istando per il rigetto del ricorso per infondatezza delle relative censure, rispetto alle quali ha articolato ampie controdeduzioni a confutazione, lungamente soffermandosi, inter alia, sulla opposta falsità di parte delle dichiarazioni sostitutive rese a proposito dei titoli posseduti e valutati dalla commissione.
4. – All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e documenti, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Il motivo sub I è infondato.
5.1. – Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente che, sul presupposto della falsità delle dichiarazioni sostitutive rese dal controinteressato a proposito di alcuni titoli posseduti, sostiene che quest’ultimo avrebbe dovuto escluso dalla procedura comparativa.
5.2. – La giurisprudenza richiamata a sostegno dell’assunto della necessità della ‘integrale’ veridicità del curriculum vitae, tanto più, osserva la ricorrente, in una procedura come quella di specie che non prevede prove d’esame, non appare, ad avviso del Collegio, dirimente, riferendosi a fattispecie non esattamente sovrapponibili a quella in esame, nelle quali lo ‘scarto’ e il ‘divario’ tra il dato reale e quello dichiarato è assoluto e di immediata percezione, come nelle ipotesi dell’inveritiera affermazione in ordine alla titolarità di un brevetto -OMISSIS- a fronte della mera pendenza della relativa domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 08 giugno 2022, n.4680; più di recente, su fattispecie analoga, Cons. Stato, Sez. VII, 10 giugno 2025, n. 5020) ovvero nel caso della -OMISSIS- attestazione della partecipazione a un convegno e della -OMISSIS- delle riviste scientifiche (di maggior livello) su cui sarebbero pubblicati alcuni lavori del candidato (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 29 marzo 2023, n. 1981).
Diversa appare la fattispecie in esame.
5.3. – Su un primo versante, le stigmatizzate inesattezze, le imprecisioni e le erroneità contenute nelle dichiarazioni sostitutive rese dal controinteressato nel curriculum vitae e contestate da parte ricorrente non attingono, secondo l’opinamento del Collegio, la soglia del mendacio, con la conseguenza che non giustificano la pretesa esclusione, in via automatica, dalla procedura concorsuale; nessuna delle dichiarazioni sostitutive oggetto di contestazione, riguardanti taluni titoli conseguiti presso la L.U.I.S.S. e l’Università resistente, si presenta, infatti, del tutto scollegata da elementi di realtà oggettiva, nel senso che non si apprezzano, nonostante l’onere dimostrativo assolto da parte ricorrente, titoli palesemente difformi da quanto autocertificato e del tutto avulsi da un dato di ‘vero storico’.
5.3.1. – Sotto distinto profilo, inoltre, la invocata attitudine fuorviante o decettiva delle contestate dichiarazioni sostitutive concernenti alcuni dei titoli indicati dal controinteressato e menzionati dalla commissione appare, in verità, non poco ridimensionata dalla considerazione che il giudizio comparativo è risultato, nel caso di specie, imperniato – e in larga parte motivato, ad avviso del Collegio del tutto legittimamente, secondo quanto si dirà – sull’ampia e indiscussa prevalenza della produzione scientifica del-OMISSIS- rispetto a quella della ricorrente (per taluni profili, peraltro, ritenuta non esente da criticità), mentre la valutazione dei titoli ha ‘pesato’ in misura ben minore, rilevando in termini di complemento della formazione scientifica del concorrente, valore che ha costituito il dato di giudizio assolutamente prevalente del concorso.
5.3.2. – In ogni caso non è qui condivisa, nella sua rigidità, l’affermazione secondo cui ogni e qualsivoglia difformità tra il certificato ed il ‘vero storico’ debba condurre, in automatico, all’espulsione del candidato dalla procedura per la selezione di professori di prima fascia, dovendo all’uopo distinguersi tra la falsità di una dichiarazione (avente a oggetto fatti che non trovano corrispondenza nella realtà: Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1604) e l’omissione o l’inesattezza – eventualmente fuorviante – di un’informazione o di un dato, ad es. temporale o nominalistico, in essa racchiuso.
5.4. – Nella specie, al netto di quanto già rilevato circa la prevalenza ascritta dalla commissione, nella formazione del suo convincimento, alla valutazione della produzione monografica e scientifica, le dichiarazioni sostitutive del controinteressato sui titoli posseduti, complessivamente considerate, come pure rilevato, si discostano dalla realtà per aspetti che al Collegio sembra di poter considerare nel loro complesso poco più che marginali (come l’assenza del sintagma “della ricerca” nella denominazione di una commissione; l’assenza di riscontri sulla effettuazione di un incarico presso -OMISSIS- di cui è stato provato, però, il conferimento; l’errore ipotetico compiuto dalla commissione sulla natura di insegnamento autonomo di un corso di introduzione al diritto) o, comunque, non decisivi, nel senso che la difettosa o erronea rappresentazione non vale a inficiare la sostanziale veridicità di quanto dichiarato (quanto agli incarichi di professore -OMISSIS- e di -OMISSIS-).
5.4.1. – Più in dettaglio, quanto all’incarico didattico episodico per il corso integrativo della disciplina di “-OMISSIS-” presso -OMISSIS- di cui all’Elenco dei titoli contenuto nel curriculum, il controinteressato ha esibito in giudizio un documento che ne comprova il conferimento e, dunque, del tutto in buona fede v’ha fatto riferimento; i dubbi sull’effettiva esecuzione dell’incarico, negata dal-OMISSIS- – ma contrastata dal controinteressato con le dichiarazioni di altri docenti allegate in giudizio – non valgono a rendere falsa o inveritiera la dichiarazione, non essendo la medesima riferita a una realtà del tutto inesistente, contenendo, in sé, infatti, un consistente e documentato nucleo di verità oggettiva (il conferimento dell’incarico).
5.4.2. – Quanto all’incarico all’interno del Dipartimento di -OMISSIS- di componente della “Commissione sul Monitoraggio della Qualità della Ricerca”, non persuade la tesi di parte ricorrente che configura un’ipotesi di falso nella relativa dichiarazione dato che il sintagma “della Ricerca” non figura nella denominazione della commissione della quale il controinteressato ha dichiarato di aver fatto parte; si tratta di una mera imprecisione nominalistica concernente la denominazione dell’organismo che, per quanto non del tutto irrilevante, non vale, però, a rendere inveritiera – né fuorviante o decettiva – la dichiarazione sostitutiva.
5.4.3. – Analogamente, non si ravvedono titoli palesemente o del tutto difformi da quanto autocertificato dal controinteressato e pertanto idonei a decretarne l’espulsione dalla procedura comparativa con riferimento all’incarico di «-OMISSIS-», dichiarato come svolto in qualità di «Professore a contratto», al corso di “-OMISSIS-” e all’incarico di «-OMISSIS-», incluso fra le attività didattiche impartite.
5.4.3.1. – Il controinteressato ha fornito il verbale del Consiglio di facoltà del -OMISSIS-, dal quale risulta che, seppure nell’ambito del corso di “-OMISSIS-” appartenente ad altro docente (Prof. -OMISSIS-), gli è stato conferito in quell’anno il modulo d’insegnamento “-OMISSIS-”, che egli ha espresso nel curriculum come ‘-OMISSIS-’.
5.4.3.2. – Relativamente al corso di -OMISSIS-, nemmeno è in discussione che il controinteressato lo abbia svolto effettivamente, trattandosi di un corso riconosciuto dall’Ateneo vanvitelliano, seppure sub specie di modulo formativo finalizzato al recupero di base (OFA) per studenti che abbisognano di conoscenze integrative al fine di potersi avviare agli studi giuridici. Quanto, infine, all’insegnamento di “-OMISSIS-”, per il quale il-OMISSIS- fu nominato «per le sole commissioni d’esame» (così, testualmente, si legge nella delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza n. -OMISSIS-) e che, quindi, non ha impartito, siffatta indicazione erronea non può, di per sé sola, per ragioni di proporzionalità, assurgere a causa determinante l’espulsione dalla procedura comparativa posto che l’oggetto della dichiarazione non veritiera, infatti, non risulta essenziale ai fini della nomina (siffatto titolo è stato solo menzionato da due commissari: -OMISSIS-).
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, vale soggiungere che il Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 5020/2025, cit.), a proposito delle dichiarazioni non veritiere, ha affermato “il principio di diritto secondo cui le false dichiarazioni conducono alla esclusione dalla procedura, non rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso, sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio”.
Di qui la complessiva infondatezza del motivo di ricorso sub I.
6. – Nemmeno convincono le articolate deduzioni spese dalla ricorrente a supporto delle doglianze formulate sub II e III.
7. – Su un piano generale va disatteso, in primis, l’assunto secondo cui ridonderebbe in un vizio di legittimità dell’operato della commissione la mancata definizione, nella prima seduta, così come previsto dall’art. 8 del bando, dei criteri di valutazione “delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica […]” e la mancata attribuzione di alcun peso ovvero ordine di rilevanza agli stessi, non potendo ritenersi sufficiente, ad avviso di parte ricorrente, il passivo e pedissequo recepimento, da parte dell’organo valutativo, dei criteri previsti dal bando, senza alcuna specificazione in ordine alla loro importanza.
7.1. – Sul punto l’avviso del Collegio è che, diversamente da quanto opinato, la commissione, nella specie, ha definito in maniera sufficientemente precisa i criteri di valutazione ai quali si sarebbe attenuta tenendo conto ed espressamente rinviando a quanto previsto dal bando e dall’art. 19 del Regolamento di Ateneo vigente in materia, referenti i quali risultano largamente sufficienti siccome idonei a delimitare in modo puntuale l’oggetto e il materiale rilevante ai fini del giudizio.
7.2. – E tanto basta atteso che la valutazione dei candidati deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori che legittimamente “possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi”, essendo “queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856).
7.3. – La valutazione dell’attività svolta dalla commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata, del resto, non in maniera meccanica e formalistica, bensì sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa, sicché ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, in ogni caso “l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
7.4. – Ferma, dunque, la rilevanza dell’individuazione, nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti, idonei a ‘oggettivizzare’ per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentire ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito, deve ribadirsi che tali procedure non richiedono, come invece postulato dalla ricorrente, la preventiva creazione di griglie di punteggi numerici, mediante la previsione di descrittori e indici di incidenza ponderale da attribuire ai criteri ed ai sub criteri individuati (T.A.R. Salerno sez. I, 18 marzo 2025, n. 531); in sostanza, come osservato da condivisibile giurisprudenza, una volta determinati ex ante i criteri di valutazione, come nella specie (con il verbale n. 1) espressamente rinviando a quanto previsto dal bando e dall’art. 19 del Regolamento di Ateneo, non può predicarsi l’esistenza di un obbligo cogente di prevedere uno specifico peso di ogni singolo criterio o parametro preso in considerazione, altrimenti profilandosi “un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856; Sez. VII, 13 giugno 2024, n. 5330).
La censura, dunque, non coglie nel segno.
8. – Nemmeno merita condivisione la doglianza che si appunta sulla insufficiente comparazione dei candidati nei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, emergendo, di contro, in modo inequivoco dalla lettura dei giudizi collegiali (cfr. verbale n. 3), elementi di valutazione chiaramente favorevoli a uno dei essi e, in particolare, la prevalenza accordata dall’organo valutativo al controinteressato, anche a fronte delle esplicite criticità metodologiche stigmatizzate a proposito della produzione scientifica della ricorrente, in specie monografica (ivi inclusa la risalenza nel tempo dell’ultima monografia, pubblicata nel 2018).
8.1. – Sulla questione va richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione comparativa che la commissione di un concorso per professore universitario è chiamata a svolgere (consistente in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati: Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364) non comporta la necessaria esternazione attraverso un’apposita motivazione delle ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad un altro: in particolare, una simile motivazione non occorre qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano, come può dirsi nel caso di specie, elementi di valutazione chiaramente favorevoli in favore di uno dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati laddove, di contro, solo nell’eventualità che i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, è esigibile che la scelta della commissione dia esaurientemente conto dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa (Cons. Stato, Sez. VII, 31 maggio 2023, n. 5349; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).
9. – Non è dato ravvedere, nei termini prospettati da parte ricorrente, subito dopo, il dedotto ‘scollamento’ tra giudizi individuali e giudizio collegiale quanto a taluni dei titoli dichiarati dai candidati né, per l’effetto, alcun ingiustificato ‘appiattimento valutativo’ giacché, come posto condivisibilmente in rilievo dal controinteressato, il giudizio di proficuo e notevole ha, nel suo caso, un ambito di riferimento oggettivo più ridotto, essendosi appuntato solo sulle “attività didattiche, di ricerca e convegnistiche” (buono, invece, in quelle istituzionali svolte nell’Ateneo dove attualmente presta servizio), dal che risulta obiettivamente percepibile una prevalenza comparativa della ricorrente che la commissione – ancorché in modo non manifesto – ha inteso riconoscere.
10. – Neanche può trovare accoglimento la doglianza con cui parte ricorrente, per un verso, lamenta una inammissibile sopravvalutazione, da parte della commissione, della produzione scientifica – a discapito, in sostanza, della componente di giudizio rimessa alla valutazione dei titoli – e, dall’altro, deduce che nel suo caso i titoli dichiarati sarebbero stati ingiustamente sottostimati dalla commissione che non avrebbe dato conto, nei relativi giudizi, delle “macroscopiche differenze riscontrabili […] nei curricula dei due candidati”.
10.1. – In disparte la discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, il cui giudizio qualitativo ne costituisce il portato, deve ribadirsi, in senso contrario, che le differenze, in favore della ricorrente, quanto alla valutazione dei titoli, emergono, secondo quanto già osservato, nell’attività organizzativa ed istituzionale e nelle occasioni d’insegnamento all’estero, posto che per tali profili i giudizi danno obiettivamente conto che v’è prevalenza della ricorrente sul controinteressato; quanto alla produzione scientifica, è la stessa ricorrente che dà atto della maggior pregnanza, riconosciuta dalla commissione, a quella che fa capo al controinteressato (dai “giudizi individuali […] traspare la superiorità della -OMISSIS- dal punto di vista dei titoli e la superiorità del-OMISSIS- dal punto di vista delle pubblicazioni. Solo dai giudizi collegiali, peraltro brevissimi, si può evincere una preferenza per il-OMISSIS-, ma ciò soltanto come effetto della già censurata svalutazione postuma della rilevanza del curriculum”: ricorso, p. 30).
10.2. – Quanto al ‘peso’ eccessivo e sproporzionato che sarebbe stato illegittimamente attribuito, a fini comparativi, rispetto agli ulteriori criteri di valutazione, al giudizio sulla produzione scientifica dei candidati, si osserva che la maggiore valorizzazione della produzione scientifica – rispetto alla quale è innegabile che la commissione abbia compiuto uno sforzo di analisi superiore rispetto alla disamina dei titoli – oltre a derivare dalla natura stessa dell’oggetto della valutazione, vale a dire la qualità scientifica dei lavori, dato che la disamina di un’attività di ricerca richiede dei canoni di valutazione più analitici del giudizio (più estrinseco) su attività di carattere curriculare, trova un ancoraggio, come ragionevolmente argomentato dalla difesa del controinteressato, nell’art. 19 (“Modalità di svolgimento della valutazione”) del già cit. regolamento dell’Ateneo resistente per la chiamata dei professori universitari.
10.3. – La norma espressamente pone in evidenza, infatti, indicandone tutti i profili sulla scorta dei quali debba essere articolato (originalità, innovatività, rigore metodologico, apporto individuale, congruenza, rilevanza etc.: cfr. comma 2), dapprima, il giudizio sulla produzione scientifica dei candidati e, solo poi, al comma 4, apre alla valutazione degli altri titoli con la seguente espressione: “La commissione, in ogni caso, oltre a quanto indicato nei commi precedenti […]”.
10.4. – Ne risulta accreditata l’idea, se non di una vera e propria espressa ‘graduazione’ di rilevanza a fini valutativi e di giudizio, quantomeno di una sorta di priorità logica da riservare alla analisi della produzione scientifica rispetto a quella curriculare, interpretata quale ‘elemento distintivo’ per l’eccellenza del profilo cercato, in linea, del resto, con la natura della funzione oggetto di selezione col concorso, essendo possibile sostenere che la produzione scientifica, pur dovendo coesistere in un equilibrio motivato con gli altri titoli, rappresenti la parte centrale della valutazione per la prima fascia della docenza universitaria.
11. – Nella specie la (incontestata) qualità della produzione scientifica del controinteressato e la percepita prevalenza su quella della ricorrente, sorretta, sul punto, da motivazione analitica, si è rivelata tale, in sostanza, da rendere irrilevante e comunque recessivo lo scarto (in senso opposto), pur registrato, presente sul versante dei titoli accademici e curriculari.
11.1. – È noto, del resto, che nelle procedure concorsuali di valutazione comparativa per un posto di professore universitario, il giudizio della commissione esaminatrice è essenzialmente qualitativo e rientra nella sfera della discrezionalità tecnica. Pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. “merito amministrativo”, ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; per questa ragione, il giudizio dei commissari può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il “processo” valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell’organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
11.2. – Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro solo estrinseco limitato da un ampio margine di apprezzamento tecnico dell’organo valutativo, data la complessità e la variabilità degli apprezzamenti richiesti dalle conoscenze di alto livello in discipline cognitive complesse; un riscontro di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità che, nel caso sottoposto all’esame, restituisce, per quanto sinora osservato, un esito negativo, risultando gli atti della commissione, negli anzidetti limiti di sindacabilità da parte del g.a., non censurabili sul piano della legittimità in difetto dell’emersione di apprezzabili profili di superficialità, incompletezza, contraddittorietà, manifesta disparità evincibili dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere.
12. – Di qui, in conclusione, l’infondatezza del ricorso.
13. – Le spese di giudizio, attesa la delicatezza della materia e le ragioni poste alla base della decisione possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario

Pubblicato il 9 gennaio 2026