La figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica.
Non è possibile procedere ad una assimilazione della figura professionale del collaboratore tecnico a quella del funzionario tecnico, per il quale il D.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede una diversa qualifica (la settima). Infatti, in relazione a questa diversa qualifica funzionale non sussistono quelle ragioni di sostanziale continuità e contiguità con le attività di insegnamento e di ricerca che sono a base della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191. In particolare, ha rilevanza la considerazione che, al di là del nomen e del diverso livello di inquadramento, il D.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti che sono propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico.
Il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale, sicché ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 11 settembre 2015, n. 4440
Ricostruzione carriera ricercatore confermato–Riconoscimento servizi prestati anteriormente entrata in ruolo
N. 04440/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04136/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4136 del 2010, proposto da [#OMISSIS#] Scioperi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Conca, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Via T. [#OMISSIS#], n. 10;
contro
l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11;
per l’annullamento
a) del decreto n. 1299 del 22 aprile 2010 del Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, avente ad oggetto la ricostruzione di carriera, nella parte in cui omette di inserire nel cursus laborum del Prof. [#OMISSIS#] Scioperi, ai fini della consequenziale rideterminazione del trattamento economico, gli anni di servizio prestati in qualità di collaboratore tecnico;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del Prof. [#OMISSIS#] Scioperi, previa declaratoria di equivalenza tra i profili funzionali di tecnico laureato, collaboratore tecnico e di funzionario tecnico, a vedersi riconosciuti gli anni di servizio pre ruolo prestati in qualità di collaboratore tecnico dal 1° gennaio 1990 al 31 maggio 1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “[#OMISSIS#] II” di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Il Prof. dott. [#OMISSIS#] Scioperi espone di essere stato collaboratore tecnico di ruolo con decorrenza 1 gennaio 1990 e, successivamente, funzionario tecnico di ruolo dal 1° giugno 1994 sino al 31 ottobre 2001, nonché di aver partecipato alle procedure riservate bandite dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ai sensi della legge 14.1.1999, n. 4, venendo inquadrato, all’esito, come ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza del prefato Ateneo, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 2001, e di aver, quindi, chiesto il riconoscimento del servizio svolto pre-ruolo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2008, con istanza presentata nel mese di giugno 2008.
B. Tanto premesso, col ricorso in esame il Prof. Scioperi impugna il decreto n. 1299 del 22 aprile 2010 del Rettorepro tempore dell’Università resistente, nella parte in cui omette di inserire nel proprio cursus laborum, ai fini della consequenziale rideterminazione del trattamento economico, gli anni di servizio prestati in qualità di collaboratore tecnico, motivato in base alla ritenuta applicabilità dell’art. 103, co. 3, del D.Lgs. n. 382/1980, pur dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, alla sola figura dei tecnici laureati ovvero dei funzionari tecnici, e chiede l’accertamento del diritto al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di collaboratore tecnico.
C. L’Università intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
D. Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha ulteriormente ribadito che la domanda giudiziale originaria deve ritenersi riferita, come del resto l’istanza di ricostruzione della carriera, al riconoscimento dell’intero periodo di servizio pre-ruolo prestato anche nella qualità di collaboratore tecnico e non solo di funzionario tecnico, giacché entrambi i profili sarebbero stati assimilabili, per sostanziale omogeneità mansionale e funzionale, a quello di tecnico laureato.
E. All’udienza pubblica del 9 luglio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda dedotta in giudizio implica l’analisi dell’effettiva portata pratica della sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 2008, n. 191, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art.103, terzo comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per la parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività di servizio effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
2. La giurisprudenza ormai consolidata, anche di questa Sezione (ex multis, nn. 3221/2014; 705/2013; 27663/2010), ha chiarito che la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica (così C.d.S., sez. VI, n. 5668/2011 cit.; ex ceteris, cfr. anche C.d.S., sez. VI, n. 2412/2013 cit.).
3. Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale n.191 del 2008, l’Ateneo resistente ha proceduto, in autotutela, al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato, esclusivamente in qualità di funzionario tecnico, anche dal ricorrente non ravvisando, tuttavia, la possibilità di procedere ad una assimilazione della figura professionale del collaboratore tecnico a quella del funzionario tecnico, ai fini del riconoscimento richiesto.
4. Il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni della giurisprudenza (ex multis, C.d.S., sez. VI, 6.5.2013, n.2412) che ha evidenziato come le considerazioni valide per la figura professionale del funzionario tecnico non siano estensibili con riferimento alla figura professionale del collaboratore tecnico, per la quale il D.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede una diversa qualifica (la settima).
4.1. In relazione, infatti, a questa diversa qualifica funzionale di collaboratore tecnico (al di là del mero dato formale dell’iscrizione nell’ambito dei cc.dd. ‘ruoli tecnici’), non sussistono quelle ragioni di sostanziale continuità e contiguità con le attività di insegnamento e di ricerca che sono a base della richiamata sentenza costituzionale e, poi, dell’avvio di procedure di reclutamento a carattere riservato, nell’ambito delle quali l’iscrizione nei ruoli tecnici e lo svolgimento per un certo tempo di attività di ricerca giustificava la previsione di forme agevolate di transito nei ruoli dei ricercatori universitari. In particolare ha rilevanza la considerazione che, al di là del nomen e del diverso livello di inquadramento, il D.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti che sono propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni proprie, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico.
4.2. Così, se si ha riguardo ai profili professionali, stando a questo decreto sulle “declaratorie”, per l’VIII qualifica, al profilo di funzionario tecnico, accessibile solo mediante laurea specifica, appartengono, tra l’altro, astronomi, tecnici laureati, conservatori di musei, curatori di orti botanici, agronomi, ricercatori degli osservatori e tecnici che siano addetti a programmi di ricerca di base o finalizzata in grado di utilizzare con autonomia strumenti, tecniche e procedure, compiti di addetto a programmi di ricerca di base o finalizzata, nonché compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a programmi di produzioni con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori. Invece, per la VII qualifica, è proprio del profilo di collaboratore tecnico lo svolgimento di funzioni tecniche di collaborazione, in particolare nei programmi di didattica e di ricerca; a tale diversità di attività tipiche – che specificano, per il collaboratore tecnico, il ruolo appunto di collaborazione tecnica nella ricerca proprio della VII qualifica, di contro all’autonomia che è propria per la VIII qualifica del tecnico laureato – va riferita la riconoscibilità o meno dei servizi prestati nel ruolo tecnico.
4.3. La Corte Costituzionale ha più volte affermato, infatti, che “il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale” e che “ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico” (Corte cost., 12 giugno 1991, n. 277), riconoscendo così la legittimità costituzionale di quelle scelte legislative tese a razionalizzare e uniformare situazioni ordinamentali formalmente distinte ma in realtà caratterizzate da omogeneità di funzioni (Corte cost., 17 marzo 1998, n. 63; 23 dicembre 1993, n. 455; Cons. Stato, II, parere 22 novembre 2000, n. 921).
4.4. Del resto, l’equiparazione che ha condotto la Corte costituzionale alla sentenza n. 191 del 2008 riposa sulla considerazione della sostanziale omogeneità, riconosciuta anche dalla legge n. 4 del 1999, dei compiti di ricerca affidati ai tecnici laureati (con tre anni di ricerca) rispetto a quelli propri del ricercatore: omogeneità tale da rendere costituzionalmente non giustificato il diverso trattamento che la disposizione riservava ai tecnici laureati diventati ricercatori, rispetto a quello di cui godevano i tecnici laureati diventati professori. La medesima sentenza ha però avvertito che le funzioni dei tecnici laureati – di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori – sono diverse da quelle dei ricercatori; non solo, ha più volte affermato, anche recentemente, che “nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l’essenziale differenziazione tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002)”, e che “la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all’altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste differenze”.
4.5. In definitiva, ai fini della infondatezza del ricorso, relativamente al richiesto riconoscimento dei servizi prestati in qualità di collaboratore tecnico, rileva che, se l’omogeneità delle attività tipiche inerenti i compiti di ricerca costituisce la ratio della continuità tra i servizi considerati (e la conseguente parità di trattamento economico) del funzionario tecnico e del ricercatore, rimane confermata la sostanziale non equiparabilità tra le figure del collaboratore, anche se laureato, e il funzionario: per quanto siano accomunate dall’appartenenza al ruolo tecnico, rimangono pur sempre distinte le caratteristiche dei compiti propri di ciascuna di esse, con specifico riguardo al campo della ricerca. Solo il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato (ora funzionario tecnico) può essere considerato ai fini che qui interessano equivalente a quello del ricercatore, poiché in base alla declaratoria sopra riportata per questa figura è – a differenza di quanto per il collaboratore tecnico – evidente l’attinenza specifica allo svolgimento autonomo di compiti di ricerca e di sperimentazione, tale da giustificare una continuità di carriera nella nuova veste professionale assunta in esito al concorso riservato.
5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso va rigettato in quanto infondato, non potendo, peraltro, ricevere alcun positivo apprezzamento le deduzioni riferite alle determinazioni adottate da altri atenei in relazione a distinte fattispecie eventualmente difformi dalle considerazioni sopra esposte.
6. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, della natura della controversia e della risalenza del ricorso, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)